Nel corso della legislatura, diverse modifiche sono state introdotte, su iniziativa del Governo, al sistema di accoglienza dei migranti sul territorio italiano disciplinato dal decreto legislativo n. 142/2015, adottato in attuazione delle direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE.
In particolare, con il decreto-legge n. 20 del 2023, come convertito in legge, si è intervenuti sulla gestione dei punti di crisi (c.d. hotspot) e dei centri governativi di accoglienza, sulla platea dei soggetti che possono accedere ai progetti territoriali di accoglienza e integrazione nell'ambito del SAI, nonché sulle prestazioni che devono essere garantite nei centri e sulle ipotesi di revoca e riduzione delle misure di accoglienza garantite. Buona parte delle novità introdotte sono state motivate con la necessità di far fronte alle criticità determinate dall'incremento dei flussi di migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo, registrato a partire dai primi mesi del 2023. In relazione a tale situazione il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale con delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023. La durata dello stato di emergenza, inizialmente stabilita fino all'11 ottobre 2023 è stata tre volte prorogata di ulteriori sei mesi (da ultimo fino all'11 aprile 2025) considerato in particolare che le misure derogatorie e semplificatorie, introdotte a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza hanno consentito di realizzare ex novo o ampliare in maniera celere ed efficace strutture dedicate all'accoglienza dei migranti e che la conferma di tali misure risulta necessaria per far fronte alle nuove eventuali criticità che dovessero presentarsi.Inoltre, con il decreto-legge n. 133 del 2023, sono state adottate disposizioni che riguardano il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale per domande successive a una prima domanda già rigettata definitivamente nel merito. Ancora, sono state introdotte alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore.
Infine, il decreto-legge n. 16/2023, è intervenuto per per fare fronte alle esigenze connesse all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in atto in Ucraina. In particolare, con il decreto sono state prorogate per tutto il 2023 le misure connesse alle attività di assistenza e accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina richiedenti protezione temporanea, si proroga la durata dei relativi permessi di soggiorno, si interviene sulle misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina e si potenziano temporaneamente gli organici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.
Nel corso della attuale legislatura, diverse modifiche sono state introdotte, su iniziativa del Governo, al sistema di accoglienza dei migranti sul territorio italiano disciplinato dal decreto legislativo n. 142/2015, adottato in attuazione delle direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE. In particolare, con il decreto-legge n. 20 del 2023, come convertito in legge, si è intervenuti sulla gestione dei punti di crisi (c.d. hotspot) e dei centri governativi di accoglienza, sulla platea dei soggetti che possono accedere ai progetti territoriali di accoglienza e integrazione nell'ambito del SAI, nonché sulle prestazioni che devono essere garantite nei centri e sulle ipotesi di revoca e riduzione delle misure di accoglienza garantite.
Per quanto riguarda i centri governativi di accoglienza, il D.L. 20/2023 (articolo 5-bis, co. 1) ha stabilito che fino al 31 dicembre 2025, la realizzazione di nuovi punti di crisi (c.d. hotspot) di cui all'articolo 10-ter del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e di centri di prima accoglienza di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015 possa essere effettuata anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (tale deroga è prevista anche per la realizzazione di nuovi CPR). Specifiche misure riguardano in particolare il punto di crisi di Lampedusa, laddove, per assicurare adeguati livelli di accoglienza si autorizza il Ministero dell'interno, a fronte di situazioni di particolare affollamento e fino al 31 dicembre 2025, ad affidare alla Croce Rossa italiana la gestione della struttura (art. 5-bis, co. 2). Presso l'isola di Lampedusa è stata altresì disposta l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza - urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti (art. 6-bis).
Ulteriori disposizioni (art. 6) sono introdotte per fronteggiare situazioni straordinarie nella gestione dei centri per migranti (centri governativi di prima accoglienza, CAS, hotspot, e CPR), dovute ad inadempimento grave, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dal capitolato di gara, ove l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali. In proposito, il D.L. 20/2023 prevede per questi casi la nomina prefettizia di uno o più commissari, per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto. Insieme, dispone circa il compenso ai commissari e gli utili prodotti dalla gestione del contratto, oggetto della misura straordinaria. E prevede che il prefetto, al contempo, avvii le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la gestione del centro, senza previa pubblicazione del bando.
Sempre in relazione agli hotspot, il decreto attribuisce al Ministero dell'interno la facoltà di trasferire gli stranieri ospitati presso i punti di crisi in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle medesime attività (soccorso, prima assistenza ed identificazione). Per consentire una gestione coordinata degli adempimenti delle competenti autorità, la disposizione prevede altresì che l'individuazione di tali strutture – laddove siano destinate alle procedure di frontiera con trattenimento – e della loro capienza sia effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia (art. 5-bis, co. 3).
Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi, il decreto ha inoltre autorizzato il Ministero dell'interno a stipulare uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023.
Con un'ulteriore modifica al decreto accoglienza, il D.L. 20/2023 prevede che, nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di prima accoglienza o nelle strutture temporanee straordinarie appositamente allestite (CAS), il prefetto può disporre che l'accoglienza avvenga, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità previste dal decreto legislativo per i CAS (vale a dire da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici e, nei casi di estrema urgenza, attraverso procedure di affidamento diretto). La disposizione prevede, altresì, che in tali strutture siano assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale (art. 5-bis, co. 4).
Con un'ulteriore modifica introdotta dal D.L. 20/2023 (art. 6-ter) si espunge l'assistenza psicologica, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, dalle prestazioni che devono essere assicurate nelle strutture di prima accoglienza, ordinarie o straordinarie.
In relazione all'andamento dei flussi, si è deciso altresì di intervenire sulla capienza dei centri di accoglienza (D.L. n. 133/2023, art. 7, co. 1), introducendo la possibilità – attraverso una modifica all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 – di derogare, a determinate condizioni, ai limiti previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali per i centri governativi ordinari e straordinari. In particolare, la deroga ai limiti di capienza:
In relazione al Sistema di accoglienza e integrazione (c.d. SAI), la novità maggiore è rappresentata dalla esclusione dei richiedenti protezione internazionale dall'ambito di applicazione dei servizi della rete territoriale (comma 1, lettera a), dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 20/2023), novità che di fatto viene a ripristinare quanto già disposto nella XVIII legislatura per effetto del decreto-legge n. 113 del 2018, successivamente superato dalle disposizioni del decreto-legge n. 130 del 2020, seppur con alcune differenze.
Infatti, stabilito tale principio sono al contempo fatte salve due possibilità di accoglienza nel SAI per i richiedenti asilo.
In primo luogo, possono continuare ad accedervi quei richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero in seguito ad evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Tale eccezione viene motivata in relazione al fatto che, per la maggior parte, si tratta di migranti per i quali sono state già espletate all'estero tutte le procedure preliminari alla definizione della loro posizione giuridica (che normalmente si svolgono nei centri di accoglienza governativi).
In secondo luogo, è fatta salva la possibilità di accesso ai servizi del SAI per i richiedenti protezione internazionale che si trovano in una delle situazioni di vulnerabilità, individuate dal decreto accoglienza (art. 17, D.Lgs. n. 142/2015).
Infine, alcune misure transitorie dispongono che le nuove disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei richiedenti protezione internazionale presenti nel SAI al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, così come ai cittadini afghani che entrano in Italia in attuazione delle evacuazioni umanitarie eseguite dalle autorità italiane, nonché ai profughi dall'Ucraina, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dalla normativa emergenziale seguita al conflitto in atto.
Ulteriori novità introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023 riguardano le condizioni relative alla cessazione delle misure di accoglienza. Sul punto, il decreto:
Per finanziare le misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, con il decreto-legge n. 145/2023 (art. 21, co. 1, 3 e 4), preliminare rispetto alla manovra di bilancio per il triennio 2024-2026, è stato istituito, presso il Ministero dell'Interno, un apposito Fondo, con una dotazione di 47 milioni di euro per il 2023. La manovra finanziaria per il triennio 2024-2026 ha rifinanziato tale fondo per complessivi 172,7 milioni euro nel 2024, 269,2 milioni nel 2025; 185 milioni euro nel 2026.
E' stato altresì istituito un fondo presso il medesimo Ministero, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori.
Un'ulteriore misura a sostegno dei comuni più interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio prevede che, fino al 31 dicembre 2025, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, connessi alle attività dei centri governativi e degli hotspot ivi presenti, sia assicurato dai prefetti competenti attraverso procedure in deroga al codice dei contratti pubblici (D.L. n. 133/2023, art. 8).
Al fine di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, giunta sul territorio italiano in conseguenza del conflitto bellico, il Parlamento, già nella scorsa legislatura, ha approvato una serie di misure volte ad organizzare le modalità di accoglienza dei profughi sul territorio italiano e a stanziare le necessarie risorse.
Per organizzare le attività di accoglienza è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, in prima battuta fino al 31 dicembre 2022 con deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022. In conseguenza del perdurare della crisi internazionale, la durata dello stato di emergenza è stata prorogata dapprima con la legge di bilancio 2023 fino al 3 marzo 2023 (art. 1, co. 669, L. n. 197/2022), poi, fino al 31 dicembre 2023, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, ancora, fino al 4 marzo 2024 per effetto dell'articolo 21, co. 9-bis, del D.L. n. 145/2023 (conv. L. n. 191/2023), e da ultimo fino al 31 dicembre 2024 come previsto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, co. 390, L. n. 213/2023).
In seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea, al fine di potenziare gli interventi di assistenza ed accoglienza a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina, il decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31) ha previsto diverse misure di assistenza ed accoglienza, che sono state successivamente rafforzate e rimodulate in conseguenza degli sviluppi della crisi bellica, mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26), n. 16 del 2023, nonché mediante la legge di bilancio per il 2024, n. 213 del 2023 (art. 1, co. 389-392 e 394-396).
Per effetto di questa sequenza di disposizioni, in favore dei rifugiati dall'Ucraina sono previste fino al 31 dicembre 2024, termine dello stato di emergenza, diverse forme di supporto tra loro complementari.
Inoltre, con una clausola di flessibilità attuativa, da ultimo la legge di bilancio n. 213/2023 (art. 1, co. 392), oltre ad indicare le misure prorogate fino al 31 dicembre 2024, autorizza il Dipartimento della protezione civile a disporre con ordinanze ex art. 25 del Codice di protezione civile (ossia ordinanze di protezione civile autorizzate sulla base della deliberazione dello stato di emergenza a derogare alla normativa vigente), sulla base delle effettive esigenze e nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, la ripartizione e la rimodulazione delle risorse disponibili tra le diverse misure prorogate. Le risorse stanziate dalla citata legge di bilancio (art. 1, co. 389) per la prosecuzione delle misure di soccorso e assistenza alle persone in fuga dall'Ucraina nel territorio nazionale sono pari a 274 milioni di euro per il 2024 e ad esse concorrono le risorse previste dalla citata ordinanza cdpc n. 872 del 4 marzo 2022, che per esplicito richiamo normativo risultano pari a 31,44 milioni di euro. Per tale destinazione sono poi riservate risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, che risultano pari a 26 milioni per il 2024.
Il decreto-legge 202/2024 (art. 20) ha provveduto da un lato a proseguire fino al 31 dicembre 2025 le misure di accoglienza dei profughi ucraini titolari di protezione temporanea, dall'altro a ricondurre in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, entro il 31 gennaio 2025, la gestione delle altre misure assitenziali (alloggio, assitenza sociale, cure mediche ecc.) in precedenza svolte dalla protezione civile. Inoltre, il medesimo DL 202/2024 ha previsto che possano essere rinnovati (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati agli sfollati dall'Ucraina e che in occasione di tale rinnovo essi possano essere convertiti in permessi per lavoro, per l'attività effettivamente svolta (art. 2, commi 2 e 3).
L'assistenza dei cittadini ucraini è stata in primo luogo garantita nell'ambito delle strutture già previste per i richiedenti protezione internazionale e i rifugiati.
A decorrere dall'inizio del conflitto, infatti, i cittadini ucraini possono essere accolti, sia nell'ambito delle strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), che nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente (art. 3 del decreto-legge n. 16 del 2022, poi confluito nel decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, art. 5-quater).
A tal fine è stato disposto, da un lato, un potenziamento del sistema di c.d. prima accoglienza, costituito dai centri governativi ordinari e straordinari, mediante l'incremento delle relative risorse finanziarie.
Dall'altro lato, per garantire l''accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina anche nelle strutture territoriali della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), gestito dagli enti locali, è stata disposta l'attivazione di complessivi 11.000 posti nel Sistema nel 2022 (art. 3, D.L. n. 16 del 2022 che ne ha previsti 3.000 nel e art. 26, co. 1, lett. c-bis), D.L. n. 115 del 2022). Per il 2023, il decreto-legge n. 16 del 2023 (art. 1, comma 5) ha incrementato di circa 53 milioni di euro il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo al fine di garantire la prosecuzione dell'accoglienza nelle strutture della rete SAI (rifinanziando dal 4 marzo al 31 dicembre 2023 complessivi 4.191 posti nell'ambito di progetti già attivati nel 2022). Per il 2024, il decreto-legge n. 19 del 2024 (art. 9, co. 5) autorizza il proseguimento dell'accoglienza nel SAI dei profughi provenienti dall'Ucraina fino al 31 dicembre 2024, incrementando a tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di 26,2 milioni di euro per il 2024 (rifinanziando complessivi 2.270 posti nell'ambito di progetti già attivati). Per il 2025 il D.L. 202/2024 (art. 20, comma 1) ha autorizzato la prosecuzione dell'accoglienza fino al 31 dicembre 2025.
Oltre a ciò è stata disposta l'attivazione di forme e modalità di accoglienza "diffusa", diverse da quelle garantite attraverso le strutture di accoglienza per migranti, che sono assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Tali attività sono svolte nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e province autonome e dall'ANCI con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, di non aver riportato condanne e non aver in corso processi penali per una serie specifica di reati, nonché di non essere destinatari di una misura di prevenzione.
In origine, i posti finanziati sono stati 15.000, successivamente incrementati fino a 22.000 (art. 31, co. 1, lett. a), D.L. 21 del 2022; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett. a), D.L. 115 del 2022). Con il decreto-legge n. 16 del 2023 si è stabilita la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità e di 49,6 milioni per l'anno 2023, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 1, lett. a)). Da ultimo, la legge di bilancio n. 213/2023 (art. 1, co. 392, lett. a)) ha prorogato, nel limite di 7.000 unità, per l'anno 2024, l'efficacia delle convenzioni in essere al 31 dicembre 2023, incluse quelle aventi natura territoriale. La proroga opera non automaticamente, bensì a seguito di comunicazione del Dipartimento della protezione civile della PdCm ai soggetti convenzionati e di trasmissione dell'accettazione da parte di questi ultimi.
Il decreto-legge n. 21 del 2022 ha introdotto il contributo in favore delle regioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari della protezione temporanea (articolo 31, co. 1, lett. c)), per un massimo di 100.000 unità, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022. Il successivo decreto- legge n. 50 del 2022 (articolo 44, comma 1, lett. c)) ha integrato lo stanziamento a tal fine previsto nel limite di 27 milioni per l'anno 2022, in modo da finanziare ulteriori 20.000 unità.
Nell'esercizio dei poteri di rimodulazione riconosciuti in capo al Dipartimento della protezione civile dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 671, L. n. 197/2022) per garantire le misure di accoglienza e assistenza fino al 2 marzo 2023 (termine dello stato di emergenza alla data di approvazione della legge di bilancio) con ordinanza 27 febbraio 2023 il contributo forfetario è stato riconosciuto per un massimo di ulteriori 50.000 unità, a tal fine provvedendo mediante le somme non utilizzate autorizzate per l'attivazione del contingente di 22.000 posti di accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del D.L. n. 21/2022. Pertanto, le risorse per l'accesso alle cure sono stanziate per fornire assistenza sanitaria a un bacino di utenza pari a 170.000 persone.
Anche tale misura è proseguita per tutto il 2023 nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023, prevedendo al contempo una rilevazione dei costi effettivamente sostenuti dalle regioni (art. 1, comma 6, D.L. n. 16 del 2023) e prosegue per tutto il 2024 (art. 1, co. 392, lett. c), L. 213/2023).
In favore dei profughi provenienti dall'Ucraina è stata inoltre prevista:
Nell'ambito del più generale coordinamento nazionale delle misure e procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati (MSNA) provenienti dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022 è stato nominato un Commissario delegato che in data 25 marzo 2022 ha provveduto all'adozione di un "Piano minori stranieri non accompagnati", successivamente aggiornato il 5 maggio 2022. Il piano definisce le attività svolte dagli enti istituzionali a vario titolo coinvolti, ferme restando le competenze previste dalle normative vigenti in materia di minori stranieri non accompagnati.
Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 960 del 23 gennaio 2023 (v. art. 1, comma 1, OCDPC n. 960/2023), al fine di assicurare continuità nello svolgimento delle funzioni affidate al Commissario delegato, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è stato nominato Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto.
Per rafforzare le capacità di accoglienza dei minori, l'articolo 31-bis del D.L. 21/2022 ha riconosciuto una somma fino ad un massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina. L'efficacia delle misure di cui all'articolo 31-bis, inizialmente limitata all'anno 2022, è stata successivamente prorogata per tutto il 2023 (si v. art. art. 2, comma 7, lett. a) e b), D.L. n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023).
Da ultimo, il decreto legge 16 del 2023 (art. 3) ha stabilito che la somma in favore dei comuni è riconosciuta non più a titolo di rimborso per i costi sostenuti, bensì a titolo di contributo e ha fissato al 30 settembre 2024 la data per la presentazione delle relative istanze da parte dei comuni interessati.
Dall'inizio della legislatura, è proseguita l'attuazione della legge organica sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia (legge n. 47/2017), che ha modificato la normativa in materia con l'obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti dei minori e garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale.
In particolare:
Nell'ambito delle politiche di accoglienza, alcuni interventi normativi sui MSNA sono contenuti nel decreto-legge n. 20/2023 e soprattutto nel successivo decreto-legge n. 133/2023. In particolare, quest'ultimo provvedimento, dinanzi ad arrivi ravvicinati e consistenti di migranti sul territorio nazionale, ivi inclusi i minori:
Il D.L. n. 133 del 2023 (art. 5, co. 1, lett. b)) introduce diverse novità in materia di identificazione del minore e accertamento dell'età. In particolare, è prevista la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di procedere direttamente ad esami per accertare l'età di un presunto minore, in deroga al procedimento già codificato basato sull'accertamento socio-sanitario svolto da equipè multidisciplinari. Infatti, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere ai rilievi dattiloscopici e fotografici, può anche disporre lo svolgimento di "rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici", volti all'individuazione dell'età. L'esecuzione di tali operazioni deve essere autorizzata dalla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, a cui l'autorità di pubblica sicurezza deve dare immediata comunicazione. La disposizione specifica che l'autorizzazione deve essere data in forma scritta, fatti salvi i casi di particolare urgenza, in cui l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente essere confermata per iscritto.
Sono inoltre apportate alcune modifiche alle norme già vigenti. In particolare:
si stabilisce che la procedura di accertamento socio-sanitario dell'età del minore di cui al comma 6 dell'articolo 19-bis debba concludersi entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui tale accertamento è stato disposto dalla Procura della Repubblica;
Altre disposizioni sono intervenute sulla disciplina del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento del diciottesimo anno d'età di cui all'art. 32 del Testo Unico sull'Immigrazione. Si prevede che tale permesso di soggiorno abbia la durata massima di un anno e la conversione sia possibile previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente: in caso di richiesta di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato, la verifica dei requisiti è svolta dai consulenti del lavoro e dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Qualora sia successivamente accertata l'assenza dei requisiti, consegue la revoca del permesso di soggiorno. È inoltre disposta l'abrogazione della previsione in base alla quale il mancato rilascio del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, nonché della previsione dell'applicazione del c.d. silenzio assenso al procedimento di conversione (si cfr. art. 4-bis, D.L. 20/2023 e art. 6, D.L. 133/2023).
Nel quadro della situazione di emergenza legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, sono stati adottati misure specifiche di accoglienza, per le quali si rinvia al paragrafo precedente.
Si segnala, infine, che presso il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo Schengen di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, è in corso un'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia.
Per approfondimenti sono disponibili: