Il decreto-legge, originariamente composto da 12 articoli, per un totale di 29 commi, risulta incrementato, dopo l'esame al Senato, a 25 articoli, per un totale di 69 commi.
Tra le misure rilevanti del provvedimento merita segnalare:
- l'articolo 1, che prevede che per il triennio 2023-2025, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia la programmazione di carattere generale sia le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo; ciò in deroga alla normativa vigente che prevede invece due distinti atti (la programmazione di carattere generale affidata a un DPR, la definizione delle quote affidata a un DPCM);
- l'articolo 2, che reca agevolazioni per l'instaurazione da parte di cittadini extra-UE di rapporti di lavoro in Italia, prevedendo che già il nulla osta allo svolgimento dell'attività lavorativa consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle more del rilascio del permesso di soggiorno;
- l'articolo 3, che riconosce permessi di soggiorno per lavoro al di fuori delle quote in relazione a precedenti attività di studio o di formazione svolte nei Paesi di origine;
- l'articolo 5, che riconosce una priorità nei decreti flussi 2023-2025 ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che in precedenza non siano risultati assegnatari di manodopera pur avendo presentato domanda;
- l'articolo 5-bis, introdotto al Senato, che consente per la realizzazione degli hotspot e centri governativi di prima accoglienza di derogare alla normativa vigente fatta eccezione per la legge penale e per le norme del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; si consente inoltre il trasferimento degli stranieri ospitati presso gli hotspot in strutture analoghe per l'espletamento delle medesime attività;
- l'articolo 5-ter, introdotto al Senato, che esclude dal Sistema di accoglienza e integrazione i richiedenti asilo;
- l'articolo 7, che modifica la disciplina della protezione speciale; viene eliminato il divieto di respingimento ed espulsione di una persona nel caso vi sia un fondato motivo di ritenere che l'allontanamento comporti una violazione al rispetto della sua vita privata e familiare; vengono poi inseriti i procedimenti per il delitto di induzione al matrimonio tra quelli per i quali può essere rilasciato alle vittime un permesso di soggiorno speciale;
- l'articolo 7-ter, che circoscrive il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria avverso la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto e non anche di inammissibilità;
- l'articolo 8 che, tra le altre cose, prevede la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina;
- l'articolo 9-bis, introdotto al Senato, che prevede l'arresto in flagranza differita anche con riguardo ai reati commessi durante la permanenza in un centro governativo di prima accoglienza o in una struttura afferente al sistema di accoglienza e integrazione;
- l'articolo 10 che introduce la facoltà, per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri di derogare, fino al 2025, alla normativa vigente fatta eccezione per la legge penale, il codice antimafia e nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- l'articolo 10-bis, introdotto al Senato, che aumenta da 30 a 45 giorni il termine massimo della proroga del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri applicabile allo straniero cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.
ultimo aggiornamento: 2 maggio 2023