L'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 145 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (A.C. 2088-AR). Nel disegno di legge è confluito il decreto-legge n. 158 del 2024 (c.d. decreto Paesi sicuri), già presentato all'altro ramo del Parlamento il 28 ottobre 2024. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
Per approfondimenti consulta il dossier redatto congiuntamente dai Servizi Studi di Camera e Senato.
Il Capo I del decreto-legge (artt. 1-9) introduce alcune disposizioni in materia di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia.
In particolare si prevedono, tra le altre, le seguenti misure:
Il Capo II del decreto-legge (artt. 5-10) introduce alcune disposizioni volte a combattere il fenomeno del caporalato e, più in generale, le forme di sfruttamento dei lavoratori, nonché, soprattutto per i lavoratori stranieri, specifici interventi che consentano loro di permanere legalmente nel territorio dello Stato.
In particolare, viene introdotto il nuovo "permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"., rilasciato agli stranieri vittime di violenze, abusi o sfruttamento del lavoro che collaborino con le autorità. Il permesso ha una durata di sei mesi, è rinnovabile, e consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio e al lavoro. Può essere convertito in un permesso per lavoro o studio.
Inoltre, si riconoscono ai lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, rilasciato al lavoratore straniero che contribuisce all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai suoi parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. Si prevede anche l'applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, in presenza dei rispettivi presupposti, ai titolari del nuovo perrmesso di soggiorno per sfruttamento del lavoro.Al lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Infine, viene aumentato l'importo massimo delle pene pecuniarie proporzionali previste per le violazioni delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro.
Il Capo III del decreto (articoli da 11 a 15-sexies), ampiamente modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca diverse disposizioni sulla gestione dei flussi migratori, nonché modifiche alla regolamentazione in materia di protezione internazionale e di accoglienza dei migranti.
In particolare, il decreto:
In tema di protezione internazionale, il decreto:
Nel corso dell'esame in sede referente, il Capo III è stato integrato con le disposizioni che traspongono il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158. Pertanto, il decreto detta un elenco puntuale di "Paesi di origine sicuri" – tali nell'interezza del loro territorio – da aggiornare periodicamente con atto avente forza di legge; inoltre prevede una informativa annuale del Governo circa l'individuazione dei Paesi di origine sicuri, mediante una relazione trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.
Infine, in tema di organizzazione, ulteriori disposizioni prevedono: il potenziamento del personale per lo svolgimento dei compiti istruttori funzionali alle esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni territoriali; la gestione autonoma degli affari finanziari e contabili di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo e la possibilità, fino al 31 dicembre 2025 di modificare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno tramite d.P.C.m. anziché tramite regolamenti di delegificazione.
Il Capo IV del decreto-legge (art.. 16 - 18-ter) reca disposizioni processuali in materia di protezione internazionale.
Nello specifico, l'art. 16 sposta dalla Sezione specializzata del Tribunale alla Corte di appello in composizione monocratica la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento ovvero di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale. Le disposizioni del citato articolo sono volte, da un lato, a sottrarre alle sezioni specializzate la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento ovvero la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazional e, dall'altro lato, ad attribuire conseguentementela relativa competenza alla Corte d'appello.
L'art. 17, invece, interviene sulla disciplina del procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo n. 25 del 2008 (c.d. "decreto procedure"), in particolare modificando le previsioni relative alla determinazione del termine per la proposizione del ricorso e quelle concernenti la disciplina della sospensione del provvedimento impugnato.
Gli articoli 18, 18-bis e 18-ter intervengono, rispettivamente, sui decreti legislativi n. 142/2015 e n. 286/1998 e sulla legge 14/2024 al fine di coordinarne le disposizioni con l'attribuzione, ad opera dell'art. 16, della competenza alla corte di appello per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale.