provvedimento 27 novembre 2024
Studi - Istituzioni Studi - Giustizia D.L. 145/2024 - Lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale

L'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 145 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (A.C. 2088-AR). Nel disegno di legge è confluito il decreto-legge n. 158 del 2024 (c.d. decreto Paesi sicuri), già presentato all'altro ramo del Parlamento il 28 ottobre 2024. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Per approfondimenti consulta il dossier redatto congiuntamente dai Servizi Studi di Camera e Senato.

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Il Capo I del decreto-legge (artt. 1-9) introduce alcune disposizioni in materia di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia.

In particolare si prevedono, tra le altre, le seguenti misure:

  • l'estensione dell'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici ai richiedenti visti nazionali;
  • la digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione dell'accordo di integrazione; di ingresso per lavoro in casi particolari al di fuori delle quote annuali e di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati;
  • una nuova disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per lavoro stagionale;
  • una disciplina speciale per l'ingresso di lavoratori stranieri nel 2025 e  la proroga per il triennio 2026-2028 della procedura speciale per la determinazione delle quote di ingressi annuali di lavoratori stranieri introdotta dal decreto-legge n. 20 del 2023;
  • la sospensione dei procedimenti di rilascio del nulla osta al lavoro relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio;
  • il potenziamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e del Ministero degli affari esteri.
ultimo aggiornamento: 21 novembre 2024

Il Capo II del decreto-legge (artt. 5-10) introduce alcune disposizioni volte a combattere il fenomeno del caporalato e, più in generale, le forme di sfruttamento dei lavoratori, nonché, soprattutto per i lavoratori stranieri, specifici interventi che consentano loro di permanere legalmente nel territorio dello Stato.

In particolare, viene introdotto il nuovo "permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"., rilasciato agli stranieri vittime di violenze, abusi o sfruttamento del lavoro che collaborino con le autorità. Il permesso ha una durata di sei mesi, è rinnovabile, e consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio e al lavoro. Può essere convertito in un permesso per lavoro o studio.  

Inoltre, si riconoscono ai lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, rilasciato al lavoratore straniero che contribuisce all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai suoi parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. Si prevede anche l'applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, in presenza dei rispettivi presupposti, ai titolari del nuovo perrmesso di soggiorno per sfruttamento del lavoro.Al lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Infine, viene aumentato l'importo massimo delle pene pecuniarie proporzionali previste per le violazioni delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro.

ultimo aggiornamento: 21 novembre 2024

Il Capo III del decreto (articoli da 11 a 15-sexies), ampiamente modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca diverse disposizioni sulla gestione dei flussi migratori, nonché modifiche alla regolamentazione in materia di protezione internazionale e di accoglienza dei migranti.

In particolare, il decreto:

  • interviene sulla disciplina dei poteri del Ministro dell'interno di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi mercantili nel mare territoriale, ammettendo l'opposizione al giudice ordinario avverso il provvedimento di fermo emanato dal prefetto e definendo in modo più puntuale la disciplina della reiterazione degli illeciti commessi dal comandante della nave;
  • integra la normativa in materia di soccorso navale ai migranti con alcune disposizioni volte a disciplinare le attività degli aeromobili privati che collaborano con le attività di ricerca e soccorso,
  • disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso ovvero la loro ispezione;
  • prevede l'applicazione della disciplina di deroga prevista per i contratti secretati da parte del Codice dei contratti pubblici, per la fornitura di mezzi destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori;
  • stabilisce che la notifica del provvedimento che reca la decisione di rilascio, di rifiuto, di annullamento o di revoca dell'autorizzazione ai viaggi rilasciata nel contesto del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi avvenga mediante il servizio di posta elettronica;
  • interviene in materia di ricongiungimento familiare dello straniero, tra l'altro introducendo ai fini del nulla osta, il requisito del soggiorno legale per almeno due anni nel territorio nazionale (tranne in caso di ricongiungimento del figlio minore).

In tema di protezione internazionale, il decreto:

  • reca alcune modifiche normative riguardanti l'applicazione delle procedure di protezione internazionale in frontiera, tra le quali una nuova ipotesi di respingimento applicabile agli stranieri rintracciati alle frontiere e specificando che, in caso di procedura alla frontiera, la decisione di rigetto reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio che produce gli effetti del respingimento;
  • introduce una disciplina organica in tema di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, in particolare includendovi, oltre all'allontanamento ingiustificato dalle strutture di accoglienza o di trattenimento, l'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio personale davanti alla Commissione territoriale, indipendentemente dal fatto che si sia allontanato o meno dal luogo di accoglienza o di trattenimento;
  • prevede la possibilità di decidere la revoca della c.d. protezione speciale, assegnando la relativa competenza alla Commissione nazionale per il diritto di asilo;
  • inserisce, tra i criteri di priorità per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, la provenienza dello straniero da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione e modifica le categorie di stranieri a cui i programmi di rimpatrio assistito non si applicano;
  • prevede l'applicazione della procedura accelerata di esame in caso di presentazione della domanda di protezione internazionale, senza un giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia. Nei confronti del richiedente che non abbia presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, entro il termine di 90 giorni dal suo ingresso è contestualmente prevista l'esclusione con provvedimento motivato del prefetto, dall'applicazione delle misure di accoglienza
  • stabilisce un criterio di priorità in favore di coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare ai fini dell'accesso ai centri governativi e nelle strutture straordinarie di accoglienza (c.d. CAS);

Nel corso dell'esame in sede referente, il Capo III è stato integrato con le disposizioni che traspongono il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158. Pertanto, il decreto detta un elenco puntuale di "Paesi di origine sicuri" – tali nell'interezza del loro territorio – da aggiornare periodicamente con atto avente forza di legge; inoltre prevede una informativa annuale del Governo circa l'individuazione dei Paesi di origine sicuri, mediante una relazione trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

Infine, in tema di organizzazione, ulteriori disposizioni prevedono: il potenziamento del personale per lo svolgimento dei compiti istruttori funzionali alle esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni territoriali; la gestione autonoma degli affari finanziari e contabili di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo e la possibilità, fino al 31 dicembre 2025 di modificare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno tramite d.P.C.m. anziché tramite regolamenti di delegificazione.

ultimo aggiornamento: 25 novembre 2024

Il Capo IV del decreto-legge (art.. 16 - 18-ter) reca disposizioni processuali in materia di protezione internazionale.

Nello specifico, l'art. 16 sposta dalla Sezione specializzata del Tribunale alla Corte di appello in composizione monocratica la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento ovvero di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale. Le disposizioni del citato articolo sono volte, da un lato, a sottrarre alle sezioni specializzate la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento ovvero la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazional e, dall'altro lato, ad attribuire conseguentementela relativa competenza alla Corte d'appello.

L'art. 17, invece, interviene sulla disciplina del procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo n. 25 del 2008 (c.d. "decreto procedure"), in particolare modificando le previsioni relative alla determinazione del termine per la proposizione del ricorso e quelle concernenti la disciplina della sospensione del provvedimento impugnato. 

Gli articoli 18, 18-bis e 18-ter intervengono, rispettivamente, sui decreti legislativi n. 142/2015 e n. 286/1998 e sulla legge 14/2024 al fine di coordinarne le disposizioni con l'attribuzione, ad opera dell'art. 16, della competenza alla corte di appello per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale.

ultimo aggiornamento: 21 novembre 2024
 
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