provvedimento 30 novembre 2023
Studi - Istituzioni D.L. 133/2023 - Immigrazione e sicurezza

Il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 reca misure urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, e per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.S. 951).

Il provvedimento è stato approvato da entrambi i rami del Parlamento in via definitiva il 30 novembre 2023. In conseguenza delle modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame parlamentare, il provvedimento risulta composto da 15 articoli, rispetto agli originari 13, suddivisi in 5 Capi. 

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L'articolo 01, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, prevede che non sia ammesso l'ingresso in Italia dello straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per il reato di lesione personale commesso contro persona incapace, per età o infermità, che causi una malattia superiore a venti giorni  (art. 582, secondo comma, secondo periodo c.p.), nonché per i reati relativi a pratiche di mutilazione genitale femminile e per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, previsti dal codice penale (artt. 583-bis e 583-quinquies, c.p.).

ultimo aggiornamento: 23 novembre 2023

L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame parlamentare, interviene sulla disciplina dell'espulsione dello straniero sotto diversi profili.

In primo luogo, incide sull'espulsione dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Vengono aggiornati i riferimenti normativi alla base delle situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente il permesso di soggiorno ai fini del rilascio del permesso facendo riferimento alle categorie sottoposte a misure di prevenzione indicate agli articoli 1, 4 e 15 del Codice delle leggi antimafia. Inoltre, si stabilisce che è il Ministro dell'interno l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione è disposta dal prefetto. Viene poi ribadita la competenza del giudice amministrativo nell'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e quella del giudice ordinario contro quelli del prefetto.

In secondo luogo, viene disciplinata la procedura di espulsione dello straniero nei casi in cui sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale. Si tratta di una fattispecie non prevista in precedenza dall'ordinamento, che prevedeva esclusivamente l'ipotesi di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale non in stato di custodia cautelare in carcere.

In terzo luogo, l'articolo modifica la disciplina relativa al diritto di difesa dello straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso prevedendo che il questore ha la facoltà di negare l'autorizzazione al rientro in Italia qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. Nella formulazione previgente l'autorizzazione era concessa in modo automatico.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

  • viene circoscritto il margine di discrezionalità del giudice nel comminare la misura dell'espulsione quale misura di sicurezza dello straniero di un Paese terzo che sia condannato per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza prevedendo che il giudice ordina (e non "può ordinare" come stabilito dalla norma vigente) l'espulsione dello straniero condannato per quei delitti, fermo restando che egli risulti socialmente pericoloso;
  • viene ridotto da 30 a 15 giorni (e da 60 a 40 giorni se il ricorrente risiede all'estero) il termine del deposito del ricorso avverso il provvedimento di espulsione dei cittadini stranieri, compresi quelli in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • è introdotta la possibilità dell'espulsione del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, come già previsto per il cittadino non UE.
ultimo aggiornamento: 23 novembre 2023

L'articolo 2 autorizza l'assegnazione fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari.

Ne disciplina il trattamento economico, disponendo altresì il previo collocamento fuori ruolo. Finalità dichiarata è il potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia

ultimo aggiornamento: 23 novembre 2023

Gli articoli 3 e 4 introducono alcune modifiche al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale.

L'articolo 3, comma 1, lett. a), prevede che in caso di reiterazione di domanda di riconoscimento di protezione internazionale presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, già convalidato dall'autorità giudiziaria, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale per l'esame della domanda di asilo, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento. Se invece emergono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale la commissione territoriale procede all'ulteriore esame. Allo stesso modo, la commissione territoriale procede all'esame in caso emergano elementi rilevanti ai fini del divieto di espulsione stabilito dall'art. 19 del testo unico immigrazione, quali, ad esempio il pericolo di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.

L'articolo 3, comma 1, lett. b) e c), introdotte nel corso dell'esame parlamentare, prevede che il questore, una volta eseguita l'espulsione nei casi di domanda reiterata di protezione internazionale senza addurre nuovi motivi e di domanda manifestamente infondata, ne deve dare comunicazione alle commissioni territoriali che a loro volta la trasmettono tempestivamente al giudice ai fini della dichiarazione della cessata ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Inoltre, si prevede che il giudice, in caso di rigetto reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, nel liquidare il compenso del difensore deve motivare espressamente la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio nel decreto di pagamento dell'onorario e delle spese spettanti al difensore.

Il giudice dichiara cessata l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato quando rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla commissione territoriale in caso di domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera da un richiedente proveniente da un Paese designato Paese sicuro e quando rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di rigetto, la comunicazione dell'avvenuta espulsione da parte della commissione territoriale.

Il comma 2, intervenendo in materia di gratuito patrocinio, modifica la disciplina generale riguardante l'esclusione dal diritto alla liquidazione del compenso del difensore in caso di impugnazione inammissibile.

In relazione alla fase di avvio del procedimento, l'articolo 4 prevede che ove lo straniero non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda e il procedimento non s'intende instaurato

Si dispone inoltre la riduzione da dodici a nove mesi del periodo di sospensione della domanda, prevista nei casi di allontanamento ingiustificato del richiedente dai centri di accoglienza o di sua sottrazione al trattenimento negli hotspot e nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), nonché si precisa l'estinzione automatica del procedimento in caso di mancata richiesta di riapertura da parte del soggetto interessato.

Con una modifica approvata nel corso dell'esame parlamentare si prevede inoltre l'applicazione della disciplina in materia di domanda manifestamente infondata alle persone vulnerabili, da cui sono attualmente escluse.

ultimo aggiornamento: 23 novembre 2023

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame parlamentare, introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore.

In particolare, in tema di accoglienza la disposizione (lettera a), n. da 1 a 4): estende da trenta a quarantacinque giorni il tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture governative di prima accoglienza a loro destinate; specifica che l'attivazione delle strutture di prima accoglienza avviene sulla base delle esigenze del territorio e dell'entità degli arrivi in frontiera o dei rintracci ed elimina la possibilità per gli enti locali di gestire tali strutture tramite convenzione con il Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda l'accoglienza dei minori nel SAI, si dispone che la capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori invece che nel territorio nazionale, come attualmente disposto, alle presenze nelle strutture di prima accoglienza e nelle strutture ricettive temporanee attivate dai prefetti (c.d. CAS minori), nonché nei limiti delle risorse non solo del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, come già previsto, ma altresì del nuovo Fondo per l'immigrazione istituito dal D.L. n. 145 del 2023.

Si stabilisce inoltre che l'assistenza e l'accoglienza del minore sono assicurate dai comuni in caso di temporanea indisponibilità non solo, come attualmente previsto, delle strutture governative di prima accoglienza e delle strutture afferenti al SAI (art. 19, co. 2) ma anche dopo avere verificato l'indisponibilità dei CAS minori. Al contempo si consente di realizzare o ampliare i CAS minori, in deroga al limite di capienza, nella misura massima del 50 per cento e si prevede che in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee, il prefetto dispone l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, per un periodo massimo di novanta giorni, prorogabili al massimo di ulteriori sessanta.

Si introduce inoltre la possibilità per il giudice di disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età (lettera b), n. 1).

In relazione alle disposizioni sull'accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore, il decreto (articolo 5, co. 1, lettera b), n. 2 e n. 3), introduce la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di ordinare l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta (art. 5, co. 1, lett. b). Si prevede inoltre la possibilità per il giudice di disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età.

Il decreto interviene infine, all'articolo 6, sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, come modificata dal decreto-legge n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro). In particolare, la disposizione individua nei consulenti del lavoro e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione. Prevede, inoltre, la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti.

ultimo aggiornamento: 22 novembre 2023

L'articolo 9 incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade Sicure" di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, con una spesa complessiva quantificata in 2.819.426 euro, di cui euro 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024.

Al momento, per l'Operazione "Strade sicure" è previsto, fino al 31 dicembre 2023, un dispositivo di 5.000 unità di personale delle Forze armate, per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili, come disposto dall'articolo 1, comma 1023, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), come modificata dall'articolo 1, comma 620, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234/2021).

L'articolo 9-bis, introdotto in sede parlamentare, modifica il limite massimo di età previsto per la partecipazione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, stabilendo che non possa essere superiore a trentadue anni anziché a trenta, come attualmente stabilito.

A tale riguardo si segnala che, recentemente (sentenza n. 262 del 2022), la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applichi al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, ritenendo che tale disposizione operi una deroga arbitraria e irragionevole al principio generale di non discriminazione in base all'età vigente in materia di occupazione e lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego.

L'articolo 9-ter, anch'esso introdotto durante l'esame parlamentare, prevede per il quinquennio 2024-2028 la determinazione annuale delle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Più in dettaglio, il comma 1 integra l'articolo 2217 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010  – COM) inserendovi il comma 2-bis, ai sensi del quale le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 – che per l'appunto prevedevano, fino al 31 dicembre 2015, la determinazione annuale delle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto –  si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028.

La reviviscenza di tali disposizione è finalizzata a consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e un'opportuna flessibilità organizzativa per far fronte al costante coinvolgimento del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio.

Per le medesime finalità il comma 2 autorizza l'arruolamento, per l'anno 2024, di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale.

L'articolo 10 incrementa, per il 2023, rispettivamente di 15 milioni di euro e di 2,147 milioni di euro, le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (come previsto nel corso dell'esame parlamentare), con il fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio.

Quanto all'incremento delle risorse destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia, esso è ripartito nel modo seguente: 5,7 milioni di euro alla polizia di Stato; 5,7 milioni di euro all'arma dei carabinieri; 2,85 milioni di euro alla guardia di finanza; 0,75 milioni di euro alla polizia penitenziaria.

L'articolo 11, ai commi 1 e 2, destina risorse alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei loro compiti istituzionali, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio e – come specificato in sede parlamentare – alla accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto, altresì, della crisi mediorientale.

Si tratta, complessivamente, di 5 milioni di euro per il 2023 e di 20 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2030, che affluiscono alla disponibilità del Ministero dell'interno.

Al comma 2-bis, introdotto in sede parlamentare, dispone l'abrogazione dell'articolo 13, comma 6, del DL n. 69/2023 (c.d. Salva Infrazioni), il quale stabilisce che, a decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 139/2006, e nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge n. 205/2017, permane nei medesimi laddove alla data del 31 dicembre 2023 risulti iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego.

I commi 3 e 4 finanziano - per il triennio 2023-2025 – una serie di interventi a favore di Forze armate e Arma dei carabinieri. Gli interventi sono diretti, tra l'altro, al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi (equipaggiamento, armamento, strumenti telematici ecc.) nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.  Per tali finalità sono previsti 2 milioni di euro per il 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e i Carabinieri.

Come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, la misura si rende necessaria in quanto Forze armate e Carabinieri "sono chiamate sempre di più nel concorso alle attività di contrasto dell'immigrazione clandestina, sia rispetto al controllo dei flussi via mare sia con l'organizzazione di voli di trasferimento, sia con la sorveglianza dei CPR esistenti e di quelli da realizzare, sia, ancora, con l'attività specifica di controllo del territorio".

Ai commi 5 e 6 si riconosce - per il triennio 2023-2025 - un finanziamento diretto al supporto dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, in relazione all'incremento considerevole delle attività dovuto anche al rilevante aumento dei flussi migratori. A tal fine la disposizione autorizza la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinarsi ad interventi di ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

ultimo aggiornamento: 22 novembre 2023
 
temi di Cittadinanza e immigrazione