L'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sull'animale interessato e, conseguentemente, sulla redditività dell'allevamento, portando a inevitabili restrizioni anche i movimenti di tali animali e dei loro prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
Come per altre malattie, il testo di riferimento è il regolamento delegato (UE) 2020/687 che disciplina la strategia di controllo delle malattie ivi elencate e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, in cui è compresa l'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, è prevista l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 della Commissione ha stabilito stabilisce alcune misure di emergenza relative a focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia. In particolare, l'articolo 1 della suddetta decisione di esecuzione prevede l'istituzione di zone soggette a particolari tipi di restrizioni.
Con la decisione di esecuzione (UE) 2026/2186 del 24 settembre 2026 sono state da ultimo aggiornate le aree indicate come zone di protezione e sorveglianza della regione Sardegna, sostituendo gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582. Più specificamente, a seguito della favorevole evoluzione epidemiologica relativa al focolaio di Samugheo, vengono ridefinite le zone di protezione e sorveglianza, adeguandone i confini e prorogando le misure di controllo in ragione della vicinanza al focolaio ancora attivo di Escalaplano; restano ferme le zone di vaccinazione secondo il piano ufficiale italiano del 1° luglio 2025.
Per ulteriori informazioni sulla Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD) si veda la scheda predisposta a cura del Ministero della Salute.