Il sostegno all'allevamento delle razze autoctone contribuisce a perseguire varie finalità, tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi. Giova ricordare come l'intervento SRA14 "Allevatori custodi dell'agro biodiversità" del Piano Strategico nazionale prevede un sostegno economico agli allevatori che si impegnano volontariamente nella conservazione di razze animali autoctone a rischio di estinzione o erosione genetica. Questo aiuto mira a garantire un reddito agli allevatori, a promuovere un modello di agricoltura sostenibile e a preservare il patrimonio genetico locale, meno produttivo ma fondamentale per la biodiversità agricola. La necessità di sostenere tale comparto scaturisce principalmente dalla diminuzione, da una parte, degli allevamenti delle razze bovine autoctone e l'aumento, dall'altra, di razze estere più adatte ai sistemi commerciali e produttivi moderni. Ciò comporta l'abbandono di terreni agricoli, spesso posti in aree svantaggiate, nonché di molte pratiche tradizionali.
Si riportano, qui di seguito, le principali disposizioni normative approvate a sostegno del comparto zootecnico esaminate nella XIX legislatura:
- l'art. 1, commi 424-425, legge di bilancio per il 2023e (L. n. 197/2022), ha istituito il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026. Con decreto 9 agosto 2023 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto fondo prevedendo il riparto delle risorse disponibili nel seguente modo: mais: 8 milioni di euro; proteine vegetali (legumi e soia): 5 milioni di euro; frumento tenero: 4 milioni di euro; orzo: 3 milioni di euro; carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ: 5 milioni di euro. Tale decreto, per ciò che attiene il riparto relativo alle carni bovine, è stato da ultimo modificato con decreto 30 dicembre 2024.
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.L. n. 63/2024 ha stanziato contributi, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025, a favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione, anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica.
- l'art. 31 del decreto-legge n. 75/2023 che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata), che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti. Per effetto delle modifiche inserite dalla Camera, vengono inoltre eliminati i riferimenti normativi alle tariffe dovute dagli operatori per la gestione e l'aggiornamento della base dati informatizzata nazionale degli animali terrestri detenuti (BDN) e viene a tali fini autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
- art. 1, comma 547, legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207/2024) un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al CREA al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di editing genomico, la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata).
Con D.M. 19 dicembre 2024 sono stati stanziati 10 milioni di euro anche a sostegno degli allevatori di razze bovine autoctone sotto forma di contributo una tantum per unità di bovino adulto (UBA) di razza Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda iscritte nel relativo libro genealogico alla data del 31 dicembre 2024, nella misura massima di 100 euro per unità di bovino adulto.
Si ritiene opportuno ricordare, ai fini di una completa ricognizione sul sistema zootecnico in Italia:
- il Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ), istituito con DM 16 dicembre 2022 e le Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema qualità nazionale zootecnia. Il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia è un regime di qualità a cui possono aderire tutti quei produttori che, volontariamente, decidono di abbracciare e rispettare uno dei disciplinari pubblicati e approvati a livello nazionale. Un prodotto SQNZ può essere definito tale se:
I disciplinari approvati e gli elenchi completi e aggiornati dei produttori aderenti all' SQNZ sono visionabili al seguente link.
- il Sistema qualità nazionale benessere animale (SQNBA), istituito ai sensi dell'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente. Con il D.M. 2 agosto 2022 adottato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro della salute, sono state definite le modalità operative. Possono aderire gli allevamenti di:
- bovini da latte
- bovini da carne
- suini da ingrasso allevati all'aperto.
Le aziende devono rispettare i requisiti dei disciplinari di riferimento per ottenere la certificazione SQNBA che valorizza le produzioni zootecniche lungo tutta la filiera.
Zootecnia biologica
La principale fonte normativa dell'Unione europea sul settore biologico è rappresentata dal Regolamento (UE) 2018/848 su produzione ed etichettatura dei prodotti biologici, in vigore dal 1° gennaio 2022, che ha sostituito il Reg. (CE) 834/2007.
In base al citato Regolamento, la produzione biologica, con particolare riferimento alla zootecnia, si propone di:
Certificazione
Gli operatori (produttori, trasformatori e distributori) devono segnalare le proprie attività alle Autorità competenti per ottenere la certificazione ufficiale che ne attesti la conformità alle regole di produzione biologica e di etichettatura.
Il Regolamento introduce un nuovo sistema di certificazione di gruppo per piccole aziende agricole al fine di rendere loro più semplice il passaggio all'agricoltura biologica.
Controlli ufficiali ed etichettatura
Il sistema di controllo viene rafforzato attraverso misure precauzionali più stringenti e controlli della catena della fornitura più robusti e basati su valutazioni di rischio. In linea di principio, una volta l'anno vengono eseguiti i controlli in loco sugli operatori. Tuttavia, tale periodo può essere esteso fino a due anni nel caso in in cui i controlli precedenti non hanno mostrato alcun episodio di non conformità nei tre anni precedenti e gli operatori interessati presentano un basso rischio di non conformità.
Se un organismo di controllo sospetta che un operatore stia tentando di immettere sul mercato un prodotto come biologico senza la necessaria autorizzazione, deve svolgere un'indagine formale e vietare temporaneamente il rilascio sul mercato di quel prodotto in attesa dell'esito dell'indagine. Nel caso di gravi o ripetute violazioni, l'operatore può essere interdetto dalla vendita di prodotti definiti biologici per un dato periodo di tempo, o gli può venire ritirato il certificato.
Riproduzione
a) la riproduzione avviene con metodi naturali; è ammessa, tuttavia, l'inseminazione artificiale;
b) la riproduzione non è indotta o impedita da trattamenti con ormoni o altre sostanze con un effetto simile, tranne che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale;
c) non sono consentite altre forme di riproduzione artificiale, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;
d) la scelta della razza è adatta ai principi della produzione biologica, garantisce un livello elevato di benessere animale e contribuisce a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali.
Nella scelta delle razze o delle linee genetiche, gli operatori privilegiano le razze o le linee genetiche con un grado elevato di diversità genetica e tengono conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, del loro valore genetico e della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o dei problemi sanitari, senza che ciò incida sul loro benessere. Inoltre, le razze e le linee genetiche sono selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio la sindrome da stress dei suini, suscettibile di produrre carni pallide, flaccide, essudative (PSE), morte improvvisa, aborto spontaneo e parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e linee genetiche autoctone.
Alimentazione
a) i mangimi per gli animali sono ottenuti principalmente dall'azienda agricola in cui sono tenuti gli animali o da unità di produzione biologica o in conversione che appartengono ad altre aziende della stessa regione;
b) gli animali sono nutriti con mangimi biologici o in conversione che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo e l'alimentazione razionata non è consentita nella produzione animale, a meno che ciò non sia giustificato da motivi veterinari;
c) gli animali non sono tenuti in condizioni che possano indurre anemia o sottoposti a un regime alimentare che produca tale effetto;
d) le pratiche di ingrasso rispettano sempre i normali modelli alimentari di ciascuna specie e il benessere degli animali a ogni stadio dell'allevamento ed è vietata l'alimentazione forzata;
e) gli animali, eccetto i suini, il pollame e le api, hanno in permanenza accesso al pascolo ogniqualvolta le condizioni lo consentano o hanno in permanenza accesso a foraggi grossolani;
f) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;
g) gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo definito e durante tale periodo non è consentito l'utilizzo di surrogati del latte contenenti componenti sintetizzati chimicamente o componenti di origine vegetale;
h) le materie prime per mangimi ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti sono biologiche;
i) le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici possono essere utilizzati solo se ne è autorizzato ai sensi dell'articolo 24 l'uso nella produzione biologica.
Pascolo su terreni biologici
Gli animali biologici pascolano su terreni biologici. Tuttavia, gli animali non biologici possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato ogni anno, a condizione che siano stati allevati in un modo rispettoso dell'ambiente su terreni e che non siano presenti sul terreno biologico contemporaneamente agli animali biologici.
Pascolo su terre comuni e transumanza
Gli animali biologici possono pascolare su terre comuni, purché:
a) le terre comuni non siano state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica per almeno tre anni;
b) qualsiasi animale non biologico che utilizzi le terre comuni sia allevato con modalità rispettose dell'ambiente su terreni
c) i prodotti animali ottenuti da animali biologici nel periodo in cui essi pascolavano sulle terre comuni non sono considerati prodotti biologici, a meno che si possa dimostrare che gli animali biologici sono stati adeguatamente separati da quelli non biologici.
Nei periodi di transumanza gli animali biologici possono pascolare su terreni non biologici quando sono condotti a piedi da un'area di pascolo all'altra. Durante questo periodo di tempo, gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali.
I mangimi non biologici, costituiti da erba e altri vegetali di cui si nutrono gli animali al pascolo, sono concessi:
a) per un periodo massimo di 35 giorni, che copre sia il viaggio di andata sia quello di ritorno; o
b) fino a un massimo del 10 % della razione annua complessiva, calcolata in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.
Profilassi
La profilassi è realizzata mediante la selezione delle razze e delle linee genetiche, la gestione delle pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio fisico, un'adeguata densità di allevamento e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene.
È consentito l'uso di medicinali veterinari ad azione immunologica.
Non è consentito l'uso per trattamenti preventivi di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici e i boli composti da molecole allopatiche ottenute per sintesi chimica.
Non è consentito l'uso di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita), nonché di ormoni e sostanze analoghe, allo scopo di controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad esempio per indurre o sincronizzare gli estri).
Per la pulizia e disinfezione dei fabbricati e degli impianti zootecnici, sono utilizzati solo prodotti autorizzati.
I locali di stabulazione, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, i mangimi non consumati o frammenti di essi sono rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. I rodenticidi, da utilizzare solo nelle trappole, e i prodotti e le sostanze autorizzati per l'uso nella produzione biologica possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri organismi nocivi nei fabbricati e negli altri impianti dove sono tenuti gli animali.
Trattamenti veterinari
Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali. I medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Sono stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e ai periodi di sospensione.
Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamento con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, antibiotici compresi, in 12 mesi, o a più di un ciclo di trattamento se la sua vita produttiva è inferiore a un anno, né gli animali interessati né i prodotti da essi derivati sono venduti come prodotti biologici.
Stabulazione e pratiche zootecniche
L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione del fabbricato garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti che garantiscono il benessere degli animali. L'edificio consente aerazione e illuminazione naturali abbondanti.
La densità di allevamento nei fabbricati assicura il conforto e il benessere degli animali, oltre a tener conto delle loro esigenze specifiche, e dipende, in particolare, dalla specie, dalla razza e dall'età degli animali. Si tiene conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità garantisce il benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, muoversi, sdraiarsi facilmente, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.
La superficie minima degli spazi al chiuso e all'aperto e i dettagli tecnici relativi ai locali di stabulazione stabiliti negli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, devono essere rispettati.
La densità totale di allevamento non supera il limite dei 170 kg di azoto organico per anno/ettaro di superficie agricola.
Non è consentito l'uso di gabbie, recinti e gabbie «flat decks» per l'allevamento di nessuna specie animale.
Non è consentito l'allevamento di animali biologici in recinto su suolo molto umido o paludoso.
Benessere degli animali
Tutte le persone addette alla cura degli animali e al trattamento di animali durante il trasporto e la macellazione possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali e hanno seguito una formazione adeguata.
Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo, salvo in casi di restrizioni e obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione.
Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione e l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.
È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo per singoli capi per un periodo limitato e nella misura giustificata da motivi veterinari. L'isolamento degli animali può essere autorizzato solo per un periodo limitato e solo qualora sia compromessa la sicurezza dei lavoratori o per motivi di benessere degli animali.
Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata.
Agli animali sono evitati e ridotti al minimo sofferenze, dolore e angoscia nel corso della loro intera vita, anche al momento della macellazione. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando ogni operazione solo all'età più opportuna a opera di personale qualificato
Fatti salvi gli sviluppi nella legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, il taglio della coda per gli ovini, la spuntatura del becco effettuata nei primi tre giorni di vita e la rimozione delle corna possono essere consentiti in via eccezionale, ma soltanto caso per caso e solo qualora tali pratiche migliorino la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale può essere consentita soltanto caso per caso qualora migliori la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. L'autorità competente autorizza tali operazioni soltanto quando l'operatore gliele abbia debitamente notificate e motivate e quando l'operazione debba essere effettuata da personale qualificato.
La castrazione fisica è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo a determinate condizioni.
Le operazioni di carico e scarico degli animali si svolgono senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica o altra stimolazione dolorosa coercitiva sugli animali. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.
In materia di benessere animale si ricorda, inoltre, che la legge di Bilancio 2026 (art. 1, co. 875 e 876, L. 199/2025), al fine di sostenere forme di allevamento più sostenibili, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie", con una dotazione pari a 500.00 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027. Stabilisce inoltre che si provveda a dare attuazione agli interventi previsti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.