I regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili sono indicati all'articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2011 (come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 199/2021). Essi comprendono:
a) comunicazione al Comune per le attività in edilizia libera – CAEL, di cui all'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 28/2011;
b) dichiarazione di inizio lavori asseverata – DILA, di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo n. 28/2011). Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie (sono soggetti a tale procedura, ad esempio, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali);
c) procedura abilitativa semplificata (PAS), di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011 (corrisponde alla SCIA). Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS, senza riscontri o notifiche da parte del Comune, è possibile iniziare i lavori.
d) autorizzazione unica (AU), di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2011 e all'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Per la realizzazione di impianti fotovoltaici, da biomasse e biogas o di produzione di biometano, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.
Le soglie per l'applicazione dell'AU indicate nella tabella A del decreto legislativo n. 387/2003 (da ultimo modificata dal decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021), sono le seguenti: Eolica 60 kW; Solare fotovoltaica 50 kW; Idraulica 100 kW; Biomasse 200 kW; Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 300 kW.
Al di sotto delle soglie di cui alla Tabella A, gli impianti rientrano nel campo di applicazione della Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) o della comunicazione al Comune, a seconda della tecnologia, della taglia e della potenza. Le Regioni hanno la facoltà di ampliare il campo di applicazione della PAS ad impianti di potenza fino a 1.000 kW (quindi 1 MW).
La normativa vigente prevede tuttavia anche talune eccezioni legate alla localizzazione degli impianti in questione. Si segnala, in particolare, che l'articolo 4, comma 2-bis del D.Lgs. n. 28/11 prevede, per gli impianti fotovoltaici realizzati in aree idonee, la DILA nel caso di impianti di potenza fino a 1MW, la PAS nel caso di impianti di potenza fino a 10MW, l'autorizzazione unica nel caso di impianti di potenza superiore. Si osserva che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, si reputano idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 né ricadenti entro una distanza di 500 metri da essi (art. 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021, come da ultimo modificato dall'art. 47 del D.L. n. 13/2023).
Norme speciali sono poi previste per gli impianti fotovoltaici in aree agricole e in particolare per gli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale. In tal caso, oltre a poter accedere ai meccanismi di incentivazione, se distano non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, possono sempre essere sottoposti a procedura abilitativa semplificata (art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 28/2011).
Il D.L. n. 13/2023 all'articolo 49 ha previsto, inoltre, che gli impianti fotovoltaici in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee, siano considerati manufatti strumentali all'attività agricola e siano liberamente installabili da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli. Ciò a condizione che: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole.