Ai sensi dell'articolo 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica richiedono:
- la sola comunicazione all'autorità competente per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione qualora le modifiche siano non sostanziali. In tal caso, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione rilasciata per esplicitare la quantità in termini di peso e la tipologia di materiale destinata esclusivamente alla produzione di biometano;
- la procedura abilitativa semplificata, per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
- l'autorizzazione unica, negli altri casi.