L'articolo 10-bis del D.L. 69/2023 introduce disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092 prevedendo che AGEA esegua le operazioni nazionali di compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.
L'articolo 15-ter del D.L. n. 132/2023- novellando i commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del D.L. n. 69/23 - prevede una proroga al 31 dicembre 2023 per la richiesta del ricalcolo del prelievo supplementare e di rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti relativi alle quote-latte.
La legge di bilancio per il 2025 (comma 554, art. 1, L. 207/2024), aggiungendo l'art. 10-ter al D.L. n. 69/2023, ha istituito presso il MASAF l'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte con lo scopo di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere. Sono individuati, altresì, i componenti dell'Organismo, i compensi ad essi spettanti nonché le modalità e i termini della procedura di conciliazione.
Il regime delle quote latte – cessato il 31 marzo 2015 - consiste in un complesso di meccanismi normativi ed organizzativi finalizzati a porre un limite alle eccedenze produttive di latte e derivati da parte degli stati membri della UE, con l'obiettivo di conseguire un equilibrio tra produzione e consumo tale che i Paesi membri con produzione "eccedentaria" trovino in quelli con produzione insufficiente un bacino di mercato in cui smaltire le eccedenze stesse.
A tal fine a ciascuno Stato membro sono stati assegnati i "quantitativi nazionali di riferimento", che in pratica costituiscono il quantitativo massimo di latte che ciascuno stato membro può produrre senza incorrere nel meccanismo di regolazione del mercato previsto dalla Unione per il superamento dei quantitativi stessi.
Per la ricostruzione della vicenda delle cosiddette quote latte si rinvia al focus dei temi dell'attività parlamentare.
Per le basi di calcolo e per la quantificazione del prelievo nazionale da corrispondere alla UE si può consultare, come esempio, la Relazione illustrativa di AGEA relativa alla campagna 2008/2009.
La relazione della corte dei conti
Secondo quanto si evince dalla Determinazione del 28 gennaio 2021, n. 10 della Corte dei conti (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), 2018), l'onere che l'Italia ha sopportato a titolo di "prelievo supplementare quote latte", quale riflesso immediato degli esuberi produttivi accertati nelle quattordici campagne lattiero-casearie dal 1995–1996 al 2008–2009 è stato quantificato, a fine 2013, in 2.537 milioni già versati dallo Stato alla Commissione europea.
Con l'ultima campagna 2014-2015 (terminata il 31 marzo 2015, data in cui è cessato il regime delle "quote latte") si è riscontrato un esubero produttivo che ha determinato un ulteriore prelievo supplementare di 31 milioni a carico dei produttori lattieri eccedentari, portando l'onere al complessivo importo di 2.568 milioni.
Secondo i dati forniti da AGEA, alla data del 31 dicembre 2018, l'importo del prelievo supplementare da recuperare a valere sui produttori eccedentari è stato rideterminato in 2.303 milioni.
Su tale importo i produttori, nella quasi totalità, da un lato hanno impugnato in sede giurisdizionale i provvedimenti di prelievo e, dall'altro, hanno beneficiato di iniziative legislative volte alla rateizzazione dell'importo dovuto.
Alla luce dei dati e delle informazioni trasmesse dall'Agenzia, alla data del 30 giugno 2020 i produttori hanno versato soltanto 382 milioni, con un incremento di appena l'1 per cento rispetto all'importo versato al 18 dicembre 2018 (pari a 379 milioni), 405 milioni sono stati oggetto di rateizzazioni previste dalla legge e 343 milioni sono stati stralciati, perché ritenuti irrecuperabili.
Il "prelievo ancora dovuto" al 30 giugno 2020 è pari, quindi, ad euro 1.173 milioni, di cui 371 ritenuto – sempre secondo le stime AGEA - inesigibile.
Come già evidenziato, la questione è, tutt'ora, oggetto di numerosi contenziosi, soprattutto con particolare riferimento ai criteri utilizzati per la riassegnazione delle quote inutilizzate e, di conseguenza, dei parametri per la determinazione del quantum del prelievo supplementare.
In materia, nel corso del 2019, la Corte di Giustizia è intervenuta -su domanda pregiudiziale del Consiglio di Stato- per chiarire la ratio e la portata dell'articolo 2, par. 1, comma 2, del Reg. 3950/1992 che ha istituito il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
In particolare, con la sentenza del 27/06/2019, C-348/186, è stato disposto che alla luce di tale articolato normativo del Regolamento U.E "(..) contrariamente a quanto interpretato dallo Stato italiano7, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore" 8, e ciò in quanto il criterio di ripartizione proporzionale è il solo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 e deve essere considerato come "l'unico criterio secondo il quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati. Per contro, e in ogni caso, non può dedursi da un'interpretazione teleologica che, in aggiunta, anche in assenza di un'esplicita autorizzazione in tal senso, uno Stato membro sarebbe autorizzato a procedere alla riassegnazione in base ad altri criteri".
Alla luce della suddetta pronuncia, il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 7726/2019 e n. 7734/2019, pronunciandosi sull'appello proposto avverso le sentenze TAR Lazio, Sez. II, n. 8762/2012 e n. 9376/2012, ha annullato i provvedimenti con cui AIMA aveva comunicato alle aziende agricole appellanti i risultati delle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996/1996-1997 e conseguentemente gli importi da pagare allo Stato a titolo di prelievo supplementare. In particolare, nell'ambito delle suddette decisioni –il supremo consesso amministrativo ha affermato che "il meccanismo di compensazione-riassegnazione delle quote applicato dall'Amministrazione italiana risulta alterato dall'applicazione di un criterio non conforme al dettato comunitario, secondo quella che è stata l'ultima interpretazione resa dalla Corte di giustizia". La questione è stata, dunque, espressamente demandata all'Amministrazione competente (individuata in primis nel Mipaaf) ai fini di una complessiva rideterminazione dei calcoli sottostanti all'operazione di compensazione.
Con la sentenza dell'11 settembre 2019, C-46/18, la Corte di Giustizia, sempre su domanda pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato,9 ha rilevato l'incompatibilità della normativa nazionale rispetto all'art. 2 del Regolamento, nella parte in cui prevede che il rimborso dell'eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con il diritto U.E, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.
La Corte ha, comunque, chiarito che l'accertamento dell'incompatibilità della normativa nazionale con l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo e che il principio della tutela del legittimo affidamento non osta a che, nel caso di specie, sia ricalcolato l'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l'obbligo, previsto dalla suddetta normativa nazionale, di versare su base mensile tale prelievo.
Per fini di completezza, si ricorda che il legislatore nazionale ha emanato il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, riconducendo le attività di riscossione coattiva delle somme relative al prelievo supplementare nell'ambito della disciplina generale della riscossione dei crediti pubblici, quale prevista dagli artt. 17 e 18 del decreto legislativo n. 46 del 1999, trasferendone all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R) la competenza, ai sensi del DPR 602 del 1973.
Il relativo decreto interministeriale attuativo è stato emanato in data 22 gennaio 2020 rubricato "Disciplina dei termini e delle modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione dei ruoli per debiti relativi al prelievo supplementare latte, emessi da AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019".