L'etichettatura dei prodotti dell'agricoltura biologica è disciplinata dal Regolamento UE 2018/848, che ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento CE n. 834/2007 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2022.
Il precedente Regolamento n. 834 del 2007, aveva dettato, rispetto al passato, una definizione più unitaria di agricoltura biologica migliorandone, specie in tema di sicurezza alimentare e controlli, l'armonizzazione normativa.
Il citato Regolamento 2018/848 si prefigge di rivedere e rafforzare le regole dell'UE sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici anche con riferimento ai sistemi di controllo, ai regimi di scambio e alle norme di produzione, mirando così a creare condizioni di concorrenza per gli operatori del settore, ad armonizzare e semplificare la normativa e ad aumentare la fiducia nel consumatore dei prodotti biologici e nel logo UE riservato alla produzione biologica.
Per produzione biologica si intende - ai sensi del Regolamento 2018/848 - un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e, più in generale, di produzione alimentare basato sulla salvaguardia delle risorse naturali sul rispetto dell'ambiente e del clima nonché sull'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali. E' riconosciuta anche la duplice funzione sociale della produzione biologica che consiste, da un lato, nel provvedere ad un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e dall'altro, nel fornire agli stessi cittadini europei beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.
Il nuovo Regolamento inoltre amplia l'ambito di applicazione estendendo la sua portata normativa anche ad alcuni prodotti strettamente legati all'agricoltura che nel vigore dei precedenti regolamenti non erano contemplati (come, ad esempio, il sale marino, e i mangimi). Inoltre, il sistema dei controlli viene implementato attraverso misure precauzionali stringenti e controlli della catena della fornitura più rafforzati.
Il Regolamento 2018/848 si compone di 61 articoli e 6 allegati e, oltre a individuare i principi della produzione biologica, stabilisce le norme relative alla certificazione e all'uso delle indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità.
Lo stesso Regolamento - ai sensi dell'art. 2 - si applica non solo ai prodotti provenienti dall'agricoltura, ma anche a quelli derivanti dall'acquacoltura e dall'apicoltura elencati nell'allegato I del TFUE nonchè ai prodotti derivanti da tali prodotti qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'UE o esportati da essa o siano destinati ad esserlo.
L'art. 3 indica la definizione di "produzione biologica" e quella di "prodotto biologico" intendendosi tale il prodotto risultante dai metodi di realizzazione conformi al Regolamento 2018/848 in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione.
Gli articoli da 30 a 33 contenuti nel capo IV del sopra citato Regolamento 2018/848 riguardano l'etichettatura dei prodotti biologici.
L'etichetta di un prodotto biologico deve contenere riferimenti specifici al metodo biologico che si aggiungono alle menzioni generali previste dalla normativa generale sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Gli elementi specifici da rappresentare sono:
- il riferimento al metodo associato alla denominazione commerciale e ai singoli ingredienti;
- il logo comunitario;
- l'origine delle materie prime
- il riferimento al sistema di controllo
l'identificazione del responsabile del prodotto.
Inoltre - ai sensi dell'art. 30 - nell'etichettatura non devono essere utilizzati termini, compresi quelli utilizzati nei marchi o nei nomi di società o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o l'utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti sono conformi al regolamento.
L'etichetta si differenzia in base alle caratteristiche della composizione del prodotto e dell'origine delle materie prime. In generale, per l'etichettatura dei prodotti biologici è possibile distinguere due tipologie principali: gli alimenti biologici con almeno il 95% di ingredienti biologici (alimenti biologici) e gli alimenti biologici che contengono solo alcuni ingredienti biologici (alimenti con ingredienti biologici).
Per quanto riguarda gli alimenti biologici il termine biologico deve comparire accanto alla denominazione commerciale del prodotto ed in corrispondenza della lista degli ingredienti, mentre l'utilizzo del logo comunitario è obbligatorio per tutti gli alimenti biologici preconfezionati prodotti all'interno UE, è facoltativo per i prodotti importati dai Paesi terzi mentre non può essere usato nei seguenti casi:
-prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della legislazione UE sul biologico (come prodotti della caccia e della pesca di animali cosmetici, tessili, ecc):
- che contengono meno del 95% di prodotti biologici;
- che sono in conversione al biologico.
Nei casi di utilizzo del logo di produzione biologica dell'UE è prevista – ai sensi dell'art 32 – la compresenza di un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto:
1) "Agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'unione;
2) "Agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;
3) Agricoltura UE- non UE" quando la materia prima agricola è stata in parte coltivata nell'Unione e, in parte, in paesi terzi.
Con riferimento agli alimenti con ingredienti, il termine biologico può essere riportato solo in caso di corrispondenza degli ingredienti, nel caso invece di ingrediente principale non biologico ma proveniente dalla caccia o dalla pesca di animali selvatici, il termine biologico può essere riportato in corrispondenza degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita del prodotto
Si fa presente, inoltre, che la Commissione UE ha adottato diversi atti delegati che integrano o modificano il Regolamento UE 2018/848 dettandone altresì le relative norme di esecuzione. Tra questi, il Regolamento (UE) 2021/642 modifica l'allegato III del Regolamento UE 2018/848 per quanto riguarda alcune delle informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici mentre il Regolamento UE 2021/1697 modifica il Regolamento UE 2018/848 per quanto concerne i criteri per il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo competenti ad eseguire verifiche sui prodotti biologici nei paesi terzi e per la revoca del loro riconoscimento.
Il 20 maggio 2022 è stato poi emanato il decreto ministeriale n. 229771 recante disposizioni per l'attuazione del Regolamento UE 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e ai relativi regolamenti delegati ed esecutivi e che abroga i precedenti decreti ministeriali n. 6793 del 2018, n. 34011 del 2018 e n. 11954 del 2010.
Tale decreto reca disposizioni relative a diverse ambiti, tra i quali, in particolare, la produzione vegetale e animale, la produzione di alghe, gli animali da acquacoltura la produzione di alimenti trasformati e l'etichettatura.
Per quanto riguarda gli alimenti trasformati, l'art. 7, chiarisce che ai sensi dell'Allegato II, parte IV, punto 2.1 del Regolamento "per prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola" si intende un prodotto i cui ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50% in peso della totalità degli ingredienti. Con riferimento all'etichettatura, l'art. 11 stabilisce che ai sensi dell'art, 32 paragrafo 1, lett. a) del Regolamento il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta è rappresentato dal codice attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun organismo di controllo al momento dell'autorizzazione ad operare; il numero di codice è costituito dalla sigla "IT", seguita dal termine "BIO" e da un codice a tre cifre assegnato dallo stesso MIPAFF.
Si segnala che la legge di delegazione europea 2021 (L. n. 127/2022), ha previsto attraverso una delega al governo, un ulteriore adeguamento della normativa interna al citato regolamento (UE) 2018/848. In attuazione della disposizione, in data 3 ottobre 2023 la Commissione XIII (Agricoltura) ha espreso parere favorevole con condizioni sullo chema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari A.G. n.73
Per ulteriori approfondimenti in materia di agricoltura biologica si rinvia al tema Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca.