La legislazione italiana in materia di influenza aviaria segue quella europea ed è stata attuata nel nostro Paese con diversi provvedimenti che sono stati recentemente riordinati e raccordati dal D. Lgs. 05 agosto 2022, n. 136 recante "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016".
Per quanto riguarda le misure economiche previste a favore degli allevatori si ricorda che la legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) all'art. 1, comma 528, ha destinato uno stanziamento di una somma non inferiore a 40 milioni di euro al fine di adottare misure in favore della filiera delle carni derivanti da animali della specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, uova di volatili in guscio, fresche. Tale disposizione è stata successivamente integrata dal decreto legge n. 4 del 2022 che ha stabilito che le risorse suddette sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022. In attuazione di tale disposizione sono stato emanati, in materia di interventi a sostegno delle aziende avicole, i seguenti decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: il D.M. 12 maggio 2022, il D.M. 19 ottobre 2022 in parte integrati e sostituiti, dal DM 5 aprile 2023.
Il DM 12 maggio 2022 ha disposto, ai sensi dell'articolo 1, comma 528, della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 sopra citata, un intervento pari a 30 milioni di euro finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subìto danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021. Il successivo DM 5 aprile 2023, dispone, all'art. 1, per il sostegno alle medesime aziende sopra richiamate, uno stanziamento complessivo, di 40 milioni di euro per l'intero periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022.
Lo stesso articolo 1, precisa che il danno subìto dalle aziende interessate è calcolato sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozia. Con riferimento ai soggetti beneficiari l'art. 2 individua le aziende ammissibili al sostegno che sono impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione attraverso il riferimento alle diverse categorie merceologiche. L'art. 3 indica gli interventi ammessi specificando le cause delle perdite subite; si dispone, inoltre, che il sostegno è limitato a compensare fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione (animali o prodotti) totale subìta dai beneficiari, calcolata, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A (allegata al decreto), ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori. E' previsto, inoltre, che dai predetti sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690. Sono inoltre detratti tutti i costi non direttamente collegati alla comparsa dell'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dai beneficiari nonché eventuali ricavi della vendita di prodotti collegati agli animali macellati o abbattuti ai fini di prevenzione per ordine dell'autorità competente. Specifiche disposizioni riguardano poi l'iter di presentazione delle domande (art. 5) e la procedura di valutazione delle stesse domande (art. 6). E' statuito, in proposito che l'Organismo pagatore territorialmente competente, in base alla sede dell'azienda, verifica la completezza e correttezza delle richieste di sostegno pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro il 30 settembre 2023. E' specificato, infine, che non sono ritenute valide le richieste di sostegno concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 è intervenuto al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell'insorgere di 294 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5, rilevati e notificati, per i quali sono stati applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria, tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021. Con DM 30 maggio 2023 sono state disposte le modalità di attuazione: l'importo totale dell'aiuto, cofinanziato al 50% tra U.E. ed Italia, ammonta ad € 54.459.144,00 ed è suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento. Le risorse di cofinanziamento pari ad € 27.229.572,00 sono state richieste al Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE), con nota n. 239413 dell'8 maggio 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sempre in attuazione regolamento di esecuzione UE n. 2023/834 AGEA ha emanato la circolare 1 giugno 2023.
Successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione febbraio 2024 ha introdotto misure a sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022, colpito dai 23 focolai di influenza aviaria. L'importo totale dell'aiuto, cofinanziato al 50% tra UE ed Italia, ammonta ad € 93.341.580,00 ed è suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento. In attuazione delle disposizioni del Regolamento è stato adottato il DM 7 giugno 2024 e la circolare Agea del 10 giugno 2024.
ll DM 1 agosto 2024 è intervenuto a sostegno delle aziende avicole che operano in regime di agricoltura biologica, in quanto tali aziende risultavano titolari di un indennizzo pari al 25% del danno calcolato rispetto al 100% spettante a tutti gli altri operatori. L'importo totale dell'aiuto risulta ammontare a 6.964.357,26 euro, somma residuale derivante dall'importo complessivo dei fondi stanziati con i decreti 12 maggio 2022 e 5 aprile 2023.