La tutela della qualità delle produzioni agroalimentari rappresenta per l'Italia uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che il nostro Paese si distingue in Europa per il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto, peraltro, di numerosi tentativi di contraffazione. La qualità dei prodotti agroalimentari costituisce un tema di crescente interesse sul quale si concentra l'attenzione dei consumatori e, di riflesso, l'attenzione delle istituzioni attraverso iniziative di informazione, promozione e tutela.
L'Italia più specificamente è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine controllata (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP) riconosciuti dall'Unione Europea. Secondo i dati Qualivita, l'Italia occupa la prima posizione in Euoropa con 897 prodotti a indicazioni geografiche, di cui 530 vini DOP e IGP, pari a 11,3 miliardi di euro di valore alla produzione e 7,19 miliardi di valore all'export.
Il primato italiano di prodotti agroalimentari DOP e IGP trova la sua maggiore espressione nei prodotti vitivinicoli.
A livello europeo la classificazione dei vini riflette la distinzione tra "vini senza denominazione di origine" e vini che vantano uno specifico legame con il territorio di origine, ovvero "vini con denominazione di origine". Questi ultimi si distinguono in:
Con il termine IGP si identifica un prodotto originario di un luogo, di una regione o di un paese, alla cui origine geografica sono attribuibili le qualità, la notorietà o altre caratteristiche specifiche e la cui produzione avviene in detta zona geografica, utilizzando almeno per l'85% uve provenienti esclusivamente da tale zona geografica.
Con il termine DOP si identifica un prodotto originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese, le cui qualità e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente a un particolare ambiente geografico, il cui intero ciclo produttivo è localizzato nella stessa area geografica e che è ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica.
La produzione dei vini di qualità è caratterizzata da una precisa e conforme applicazione da parte del produttore delle disposizioni del disciplinare di produzione e della procedura di certificazione.
Le Dop italiane si classificano in:
Doc (denominazioni di origine controllata)
Docg (denominazioni di origine controllata e garantita)
Igp (indicazioni geografiche protetta) che comprendono le Igt (indicazioni geografiche tipiche)
L'Italia, infatti, ha conservato le denominazioni nazionali che possono continuare ad affiancare le denominazioni europee e possono essere riportate in etichetta da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.
La legge 12 dicembre 2016, n. 238 (c.d. Testo unico della vite e del vino) sulla "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", ha stabilito che i vini DOCG e DOC debbano confluire nella categoria dei vini DOP, e che i vini IGT vengano identificati attraverso l'acronimo già adoperato per i prodotti agroalimentari registrati (IGP). In ogni caso, la legge del 2016 fa salva la possibilità di continuare ad utilizzare, per i vini, le menzioni DOCG, DOC, IGT, in virtù della consuetudine più che decennale dell'impiego di tali acronimi, tuttora strettamente legati al mondo del vino, nel linguaggio comune.
La produzione del vino di qualità si basa sul disciplinare di produzione, ovvero un documento con valore sia giuridico che tecnico che concretizza il legame tra il prodotto e il territorio di origine.
La produzione di tale vino pretende che sia osservato in modo meticoloso il processo produttivo indicato nel disciplinare di produzione.
Al centro della produzione si colloca la certificazione del vino al fine di verificare l'esatta corrispondenza del prodotto con le prescrizioni del disciplinare.
La certificazione conforme al disciplinare è condizione necessaria per l'uso della denominazione e legittima il produttore a confezionare e immettere sul mercato il vino come DOCG e DOC.
Gli organismi di controllo, pubblici o privati, sono iscritti nell'Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo. Le attività di controllo sono svolte su delega del MASAF.
L'organismo di controllo effettua la verifica di conformità delle partite di vino mediante l'esecuzione di analisi chimico – fisica e organolettica che attestano la corrispondenza delle caratteristiche a quanto indicato nel disciplinare.
Si ritiene utile ricordare l'istituzione del contrassegno per i vini DOP (obbligatorio per i vini DOCG e facoltativo per i DOC), ai sensi dell'art. 48 della legge n. 238/2016 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino". Con D.M. 27 febbraio 2020 (come modificato dal D.M. 19 dicembre 2023), il MASAF ha disciplinato il contrassegno, costituito da una fascetta stampata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che certifica l'autenticità del prodotto e contiene sistemi anticontraffazione visibili ed invisibili con tracciabilità gestita da dedicate banche dati. È previsto, in alternativa all'uso della fascetta, un sistema telematico di controllo e tracciabilità, alternativo all'uso della fascetta, per i vini confezionati a DOP e a I.G.T e, in attuazione di tale disposizione, è stato introdotto successivamente il contrassegno facoltativo anche per i vini IGP.
Il metodo di produzione biologica è rimasto per lungo tempo estraneo al settore del vino, complice il processo di lavorazione che richiedeva l'impiego di prodotti chimici. Le uve, al contrario, potevano essere conformi al metodo biologico e quindi poteva essere menzionato in etichetta che il vino era "prodotto da uve biologiche".
Successivamente, il vino è stato ricompreso nella produzione biologica grazie all'evoluzione della disciplina del prodotto biologico a livello europeo e all'evoluzione della tecnologica e degli studi scientifici.
La produzione biologica del vino si collega agli obiettivi a livello UE dalla strategia From farm to fork, dall'Agenda 2030 e dal Green Deal. La composizione ambientale, infatti, è fortemente presente nella produzione della viticoltura biologica attraverso il rispetto dell'ambiente, delle risorse e del clima e la biodiversità. L'uso di pesticidi chimico-sintetici, erbicidi e regolatori di crescita è vietato e viene sostituito da fertilizzanti organici.
Nell'ambito della strategia "Farm to Fork" del Green Deal , la Commissione europea ha fissato l'obiettivo di "almeno il 25% della superficie agricola dell'UE destinata all'agricoltura biologica e un aumento significativo dell'acquacoltura biologica entro il 2030".
La Commissione ha definito un piano d'azione completo per il biologico per l'Unione europea. Attraverso tale piano, la Commissione mirerà a raggiungere l'obiettivo del Green Deal europeo di dedicare il 25% della superficie agricola all'agricoltura biologica entro il 2030.
Il vino biologico:
Nel corso della produzione di un vino biologico sono, invece, espressamente vietate le pratiche che prevedono:
Ciascun membro dell'UE designa gli "organismi o le autorità di controllo" incaricati per la catena alimentare biologica, presso cui i produttori, i distributori e i rivenditori di prodotti biologici devono registrarsi prima di poter commercializzare i loro prodotti come biologici.
Tutti gli operatori sono controllati almeno una volta all'anno e gli alimenti biologici importati sono soggetti a procedure di controllo per garantire che siano anche stati prodotti e trasportati in conformità dei principi di produzione biologica.
I prodotti biologici ricevono un certificato a seguito del quale può essere utilizzato il logo biologico.
I vini totalmente e parzialmente dealcolizzati (anche denominati NoLo, come contrazione di No alcohol – Low alcohol wine) rappresentano uno dei fenomeni più rilevanti del settore vitivinicolo a livello globale. I tassi di crescita della domanda, secondo i dati forniti dall'Annuario dell'Agricoltura italiana del CREA 2023, sono robusti e in netta controtendenza rispetto al consumo di vino tradizionale, che a livello mondiale risulta in contrazione. Secondo studi citati nello stesso Annuario, il mercato del vino dealcolizzato avrebbe superato globalmente, nel 2024, i 2,57 miliardi di dollari, con una crescita annua pari al 10,4% Se tale crescita sarà confermata, il mercato assommerà a 6,94 miliardi di dollari entro il 2034. Una crescente attenzione per il prodotto viene confermata dalle analisi di mercato. In Italia il 19% dei consumatori mostra interesse per i vini dealcolizzati ma sale significativamente in altri Paesi, toccando il 36% negli Stati Uniti e il 54,2% in Spagna (con punte del 67,4% per i vini a basso contenuto alcolico).
Secondo il sondaggio dell'Osservatorio UIV-Vinitaly, la produzione di vini dealcolati italiani crescerà del 60% nel 2025, con una prevalenza di spumanti e prodotti a zero alcol.
L'incremento della domanda e la conseguente richiesta di una regolamentazione del settore hanno condotto all'intervento del legislatore.
Nell'ambito della Pac 2023-2027, è stato adottato il Regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021 anche al fine stabilire regole e standard per la produzione e la commercializzazione di vini dealcolati nell'Unione Europea. È lo stesso Regolamento a individuare la necessità di tale disciplina nella domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli innovativi che hanno un titolo alcolometrico effettivo inferiore. Da qui l'esigenza di stabilire le condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e di definire i processi autorizzati per la loro dealcolizzazione.
In base al Regolamento sopra citato si intende "dealcolizzato" il vino con un tasso di alcole non superiore a 0,5 % vol., mentre "parzialmente dealcolizzato" il vino con un tasso alcolometrico compreso tra 0,5% e inferiore al titolo effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione (8,5-9%).
Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore viene sancito l'obbligo per i vini dealcolizzati e i vini parzialmente dealcolizzati di riportare nella designazione il termine "dealcolizzato" o "parzialmente dealcolizzato" sull'etichetta.
Inoltre, i vini dealcolizzati non possono essere designati con una denominazione di origine protetta, al contrario dei vini parzialmente dealcolizzati. Qualora un vino parzialmente dealcolizzato sia prodotto a partire da un vino a DOP o a IGP, per poter mantenere la relativa denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, il relativo disciplinare di produzione deve prevederne la corrispondente tipologia, la descrizione delle caratteristiche chimico fisiche e organolettiche, oltre alle pratiche enologiche autorizzate per il processo di dealcolizzazione parziale. Quindi, per poter produrre e commercializzare un vino a DOP o a IGP parzialmente dealcolizzato è necessario, prima, modificare il relativo disciplinare di produzione.
Il Regolamento individua tre processi di dealcolazione: 1) la parziale evaporazione sotto vuoto; 2) le tecniche a membrana; 3) la distillazione. Tutti e tre i processi utilizzati non devono dare luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli, mentre l'eliminazione dell'etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.
Nel tempo la Commissione europea ha fornito alcuni chiarimenti relativi al processo di dealcolazione. Si ricorda la comunicazione C/2024/694, con cui, in estrema sintesi, la Commissione ha precisato che la bevanda risultante dalla miscela tra vino e vino totalmente dealcolizzato può essere chiamata "vino" se il suo tenore alcolico è superiore a 8,5-9%; tale bevanda non può essere chiamata neanche "vino parzialmente dealcolizzato" in quanto frutto di miscelazione e non di un processo di dealcolizzazione. Inoltre, qualsiasi altra indicazione in etichetta non deve indurre in errore il consumatore e deve essere sempre conforme alla normativa UE in materia.
In materia di etichettatura per i prodotti dealcolati si segnala la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 novembre 2025 in merito alla controversia avente ad oggetto la vendita di una bevanda analcolica denominata «Virgin Gin Alkoholfrei» (Virgin Gin non alcolico).
La Corte di Giustizia constata che il diritto dell'Unione vieta chiaramente di presentare ed etichettare una bevanda come «gin non alcolico», per il fatto stesso che tale bevanda non contiene alcol. Il fatto che la denominazione legale di «gin» sia accompagnata dall'indicazione «non alcolico» è irrilevante a tal riguardo.
A livello di legislazione interna, si ricorda che la principale fonte normativa in materia di produzione e commercializzazione del vino è costituita dal Testo unico sulla coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (L. n. 238/2016) che ha aggiornato e razionalizzato la normativa nazionale vigente nel settore.
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato il decreto il 20 dicembre 2024 attuativo della normativa unionale in materia di vini dealcolati. In esso vengono precisate alcune specifiche in relazione alle modalità di esecuzione dei processi e di etichettatura, nonché all'utilizzo dei sottoprodotti di lavorazione. Il decreto esclude, tuttavia, la possibilità di sottoporre a dealcolazione i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. Successivamente con decreto 29 maggio 2025 si è ulteriormente semplificato il sistema di produzione del vino dealcolato, principalmente con il superamento dell'obbligo di separazione fisica dei locali addetti alla produzione.
Si ricorda infine che è all'esame del Parlamento il disegno di legge di iniziativa governativa " Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo" (A.C. 2670) che, all'articolo 13, autorizza la detenzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione parziale o totale all'interno degli stabilimenti enologici e dei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili. La soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione deve circolare all'interno di un circuito separato, chiuso e monitorato.
Il d. lgs. n. 43/2025 "Revisione delle disposizioni in materia di accise" è intervenuto per disciplinare dal punto di vista del regime fiscale la produzione di vino dealcolato, con l'introduzione dell'articolo 33-ter al Testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative (d. lgs n. 504/1995).
La nuova disciplina del regime fiscale applicabile all'alcole etilico derivante dal processo di dealcolazione incide, quindi, sul quadro delle regole per i produttori di vino dealcolato, con regole semplificate al massimo per i produttori di vino sino a mille ettolitri e un regime di favore per soglie superiori e consente a chi non dispone della prevista licenza fiscale specifica di distillazione l'esecuzione di processi di dealcolazione del vino
Nel dettaglio, si ricorda che l'articolo 33-ter, dispone, al comma 1, che, ferme restando le disposizioni che prevedono che nelle fabbriche di alcole etilico la produzione è determinata mediante l'impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall'esercente secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria (articolo 33, comma 1) e che per il controllo della produzione, l'amministrazione finanziaria può altresì prescrivere l'installazione di misuratori delle materie prime alcoliche o alcoligene ed, eventualmente, dei semilavorati da avviare alla distillazione (articolo 33, comma 7), ai soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) (ossia gli stabilimenti di produzione nel settore dei prodotti alcolici intermedi) e d) (ossia, nel settore del vino, le cantine e gli stabilimenti di produzione) che producono vino dealcolato nei limiti di cui all'articolo 37, comma 1, primo periodo (ossia - in media - meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 4, che dispone che l'amministrazione finanziaria può prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore, sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l'alcole prodotto e che siano predisposte le attrezzature ritenute idonee per l'accertamento diretto del prodotto.
L'articolo 33-ter, al comma 2, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabilite, per i soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), ossia le distillerie che producono vino dealcolato, e per i soggetti di cui al comma 1 (si veda supra), le condizioni di autorizzazione alla produzione, quelle inerenti all'assetto del deposito fiscale e modalità semplificate di accertamento e di contabilizzazione.
Con D.M. 29 dicembre 2025 si è definito il regime fiscale per le accise nella produzione di vino dealcolato, consentendo ai soggetti che già operano come depositi fiscali di prodotti alcolici intermedi e di vino di effettuare, a determinate condizioni e entro limiti quantitativi stabiliti, i processi di dealcolazione. Il decreto introduce inoltre una distinzione tra produttori in base alle quantità trattate, separando chi supera e chi resta al di sotto della soglia dei mille ettolitri annui e disciplina il rilascio del titolo autorizzatorio necessario per la produzione e la conservazione dei prodotti dealcolati, stabilendo gli adempimenti amministrativi richiesti e definendo le regole di circolazione del prodotto. Viene inoltre esplicitato che sono consentite solo le attività strettamente connesse alla produzione del vino dealcolato, mentre ogni attività accessoria supplementare è limitata.
Si prevede, altresì, a scopo di coordinamento normativo, che le disposizioni di cui al medesimo articolo 33-ter, comma 2, si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 43 del 2025 (ovvero il 5 aprile 2025).
Per quanto riguarda il 1 comma dell'art. 33-ter, inizialmente l'entrata in vigore della disciplina era fissata al 1° gennaio 2026, ma con un successivo intervento normativo (art. 11, comma1, lettera b), D.L. n. 84/2025) si è stata fissata al giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.
Si ricorda infine che, ai fini fiscali, mentre il vino è sottoposto al regime dell'accisa con applicazione di un'aliquota pari a zero, per i prodotti derivanti dalla dealcolazione sarà dovuta l'accisa gravante sul quantitativo dell'alcole etilico in essi contenuti.
L'etichetta è il mezzo che consente al consumatore di ricevere le informazioni necessarie all'acquisto e all'uso corretto del prodotto.
Per quanto riguarda i vini le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta sono:
Tutta l'informazione ruota intorno al principio di veridicità: in etichetta è vietato riportare indicazioni che possono indurre in errore il consumatore.
Etichetta digitale
Dopo la pubblicazione da parte della Commissione europea di una comunicazione (C/2023/1190) sull'attuazione delle nuove disposizioni dell'UE in materia di etichettatura dei vini il 24 novembre 2023, sono entrate in vigore le norme che integrano l'etichettatura del vino, ai sensi del Regolamento UE 2117/2021, e che rendono obbligatoria la comunicazione dell'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale, anche attraverso un QR code.
Con nota della Commissione europea del 12 marzo 2024 sono stati forniti chiarimenti circa le diciture che devono essere affiancate al QR Code, apponibile sulle etichette dei vini per fornire in via elettronica i dati nutrizionali e quelli sugli ingredienti. E' stato chiarito come la dicitura «ingredienti» sulle etichette non debba essere tradotta, e che né gli Stati membri, né gli operatori della distribuzione potranno chiedere ai produttori di aggiungere la dicitura «informazioni nutrizionali» al QR code apposto sul retro delle bottiglie.
Il 7 dicembre 2023 il MASAF con decreto ha posticipato l'introduzione e l'applicazione della normativa europea sul cambio di etichettatura del vino, permettendo così l'utilizzo e l'esaurimento delle etichette già in magazzino.
Health warning
Nella comunicazione recante il Piano europeo di lotta contro il cancro, presentata il 3 febbraio 2021, la Commissione europea ha annunciato una serie di misure per contenere il consumo nocivo di alcol, in quanto fattore di rischio per la salute. Ha manifestato pertanto la volontà di sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle migliori pratiche per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, tra cui la riduzione di almeno il 10% del consumo nocivo di alcol entro il 2025.
A tal fine, ha prospettato il riesame della legislazione dell'UE sulla tassazione dei prodotti alcolici, anche negli acquisti transfrontalieri, misure per limitare l'esposizione dei giovani alla pubblicità di prodotti alcolici (in collaborazione con gli Stati membri, i regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) e i portatori di interessi). Dalla stessa sono, peraltro conseguiti gli obblighi sull'etichettatura evidenziati nel paragrafo precedente.
La Commissione europea il 4 febbraio 2025 ha pubblicato una revisione del Piano europeo di lotta contro il cancro in cui si ribadisce sia la necessità di introdurre avvertenze sanitarie sulle etichette delle bevande alcoliche, sia l'esigenza di rivedere la direttiva sulle accise per l'alcole e le bevande alcoliche (direttiva 92/84/CEE del 19 ottobre 1992).
La XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati, in data 31 gennaio 2023, ha approvato all'unanimità la risoluzione n. 8-00002 relativa ad iniziative da assumere per contrastare l'introduzione nell'etichettatura dei vini di indicazioni di rischio per la salute connesso al consumo di alcol, al fine di tutelare la filiera vitivinicola - fortemente legata alla promozione della dieta mediterranea nel mondo e alla valorizzazione di tutte le eccellenze del made in Italy agroalimentare - e quella brassicola - coerentemente con un modello alimentare legato alla qualità, alla varietà, promuovendo, anche in tal campo, il consumo responsabile - contro l'iniziativa legislativa irlandese che rischia di etichettarle in maniera semplicistica e penalizzante.
L'iniziativa parlamentare si ricollega alla notificazione, da parte dell'Irlanda, il 27 gennaio 2016, alla Commissione europea di un pacchetto normativo, denominato «Public Health Alcohol Labelling Regulations», finalizzato ad autorizzare l'utilizzo di meccanismi di etichettatura sui prodotti a base di alcol recanti avvisi di carattere sanitario in modo analogo a quanto avviene per i prodotti a base di tabacco. La versione finale della normativa irlandese è stata notificata il 21 giugno 2022 alla Commissione europea, la quale, nonostante le forti opposizioni di Italia, Francia, Spagna ed altri Paesi europei, ha deciso di non avanzare alcuna opposizione. Così facendo, la Commissione europea ha, di fatto, autorizzato la proposta normativa irlandese, nonostante la sua natura di barriera al commercio nel mercato interno dell'Unione e nonostante siano da poco entrate in vigore nuove disposizioni europee in materia di etichettatura finalizzate ad armonizzare tutta la normativa in esame, creando, così, una contraddizione e un intralcio nel percorso che da molti anni si sta portando avanti a livello europeo. Inoltre, nell'ambito della normativa promossa dalle autorità irlandesi non è operata alcuna distinzione tra consumo moderato, responsabile o eccessivo di sostanze alcoliche, adottandosi così un approccio che sanziona trasversalmente qualsiasi bevanda alcolica con, senza alcuna differenza tra le stesse in ordine alle modalità, quantità e alla qualità del prodotto consumato.
Anche il Belgio a gennaio 2024 ha notificato alla Commissione europea un decreto che, da un lato, introduce importanti forme di tutela nei riguardi dei minori e, dall'altro, autorizza il Ministero della Salute del Paese a sviluppare un'avvertenza sanitaria (health warning) che dovrà comparire in tutte le forme di pubblicità delle bevande alcoliche.
A novembre 2025, tuttavia, l'Irlanda ha annunciato il rinvio di due anni l'entrata in vigore della disciplina nazionale dell'etichettatura relativa al health warning.
Il 4 dicembre 2025 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul quadro strategico a sostegno di un settore vitivinicolo dell'Unione europea, contenuto nella proposta di Regolamento della Commissione europea del 28 marzo 2025. Le misure aggiornate mirano a equilibrare meglio offerta e domanda, rafforzare l'adattamento ai cambiamenti climatici, semplificare e armonizzare le pratiche di etichettatura, incoraggiare l'innovazione, ampliare la flessibilità di impianto e stimolare le economie rurali attraverso il turismo enologico. Rafforzeranno inoltre la capacità del settore di rispondere alle preferenze dei consumatori in continua evoluzione e di cogliere nuove opportunità di mercato.