La legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa" ha consentito in Italia la coltivazione della canapa (denominata scientificamente cannabis sativa L.). Le varietà di canapa che la legge consente di coltivare sono quelle iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE. Tali piante non rientrano nell'ambito di applicazione del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope sopra richiamato poiché hanno un tenore di THC inferiore o uguale allo 0,2%. La coltivazione di tali varietà è consentita senza necessità di autorizzazione, richiesta, invece, per la coltivazione di canapa ad alto contenuto di Δ-9-tetraidrocannabinolo (THC) e Δ-8-trans-tetraidrocannabinolo (THC) (Circolare MASAF 22 maggio 2018).Qualora, tuttavia, la percentuale di THC della coltivazione dovesse raggiungere livelli compresi tra lo 0,2% e il limite massimo consentito dello 0,6%, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge. Inoltre, anche quando si superi la soglia dello 0,6%, pur scattando l'obbligo del sequestro e distruzione della piantagione, l'agricoltore non subisce conseguenze.
Recentemente il decreto-legge n. 48/2025, (c.d. decreto legge sicurezza), all'art. 18, è intervenuto incidendo sulla disciplina in esame. Tra le modifiche introdotte vi è, in particolare, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del D.P.R. n. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Il predetto divieto non ricomprende, tuttavia, la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione.
La legge n. 242 del 2016 è stata oggetto di un importante volume di contenzioso, coinvolgendo sia la giurisdizione del giudice ordinario, e segnatamente penale, che quella del giudice amministrativo. Sul lato penalistico, occorre ricordare la sentenza della Corte di Cassazione del 30 maggio 2019, n. 30475-19 Sezioni unite penali. Il dispositivo della citata sentenza, sottolinea che "la commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole". Conseguentemente, la Corte ha ribadito che non sono consentite la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, come l'olio, le foglie, le inflorescenze e la resina, poiché il commercio di tali prodotti rientra nella fattispecie di reato contenuta nel Testo unico sugli stupefacenti, salvo che gli stessi prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante. Più di recente la stessa Corte di cassazione, -sezione quarta penale, sentenza 17 marzo-28 aprile 2021, n. 16155 - ha asserito che la coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, da parte di coltivatore diretto, integra il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, allorquando emerga la prova di una finalità diversa da quella indicata dall'art.2 della citata legge n.242 del 2016. Si evince l'ampia discrezionalità lasciata al giudice di merito per la decisione nel caso concreto, sicché problematiche applicative si sono riscontrate sia sul lato sostanziale, sia processuale. Sul primo versante, la Suprema Corte è intervenuta specificando che, ai fini della rilevanza penale, la percentuale inferiore alla soglia indicata dalla L. n. 242/2016, art. 4, commi 5 e 7, non esclude a priori il configurarsi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e, inoltre, "non rileva il superamento della dose media giornaliera ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente. Nella valutazione della rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto stupefacenti, occorre sempre verificare, nel rispetto del principio di offensività, che in concreto la sostanza abbia una reale efficacia drogante, vale a dire una effettiva attitudine a produrre effetti psicotropi." (Cassazione penale, sent. n. 7256/2021).
Si ricordano le sentenze gemelle del Tar del Lazio n. 2613/2023 e n. 2616/2023, che hanno annullato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 gennaio 20222 , ritenendo che la limitazione all'industrializzazione e alla commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi si pone in contrasto con gli articoli 34 e36 del TFUE (libera circolazione delle merci), i quali "devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto, qualora sia estratto dalla pianta di cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento". In merito ai suddetti procedimenti si segnala che sono pendenti dinnanzi alla VI sez. del Consiglio di Stato i ricorsi in appello avverso alle sentenze del Tar Lazio citate.
La Corte Costituzionale ha osservato nella sentenza 9 febbraio 2023 n. 57 che "l'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016 nel delimitare in maniera tassativa le attività che si possono svolgere e i prodotti che è dato ottenere attraverso la coltivazione della canapa, senza necessità di autorizzazione, assurge a norma di grande riforma economico-sociale.(…) All'esterno di simile perimetro, si dispiega la fattispecie di reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, concernente la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, che attiene a un ambito di sicura competenza dello Stato (sentenza n. 51 del 2022).".
La sentenza della Corte di Cassazione n. 14118 del 2025 ha confermato che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile. Questa pronuncia chiarisce un punto fondamentale: la finalità della coltivazione è il criterio decisivo per stabilirne la liceità.
Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza 2 ottobre 2025, ha sospeso il giudizio sul caso "cannabis light" e rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che quindi è chiamata a esprimersi sul possibile conflitto tra la normativa nazionale, che continua a vietare l'uso di foglie e infiorescenze di cannabis anche quando il principio attivo non supera i limiti fissati dall'Unione Europea, e le disposizioni comunitarie che regolano la libera circolazione e l'impiego delle varietà agricole iscritte nel catalogo comune europeo.
Da ultimo si segnale che il 2 dicembre 2025 il gip del Tribunale di Brindisi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 del decreto-legge n. 48/2025, nella parte in cui vieta «l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (cannabis sativa), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati».
A livello comunitario la disciplina sulla canapa è contenuta nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 che in estrema sintesi prevede che:
Il Parlamento europeo, l'8 ottobre 2025, ha approvato degli emendamenti sulla canapa durante l'esame della proposta di regolamento della Commissione europea che modifica il Regolamento (UE) n. 1308/2013, riconoscendo l'uso integrale della pianta di canapa, includendo fiori e foglie tra i prodotti agricoli regolamentati dall'OCM, purché provenienti da varietà certificate a basso contenuto di THC. Inoltre, si prevede una soglia di THC più alta per la canapa industriale, pari allo 0,5%.