Ai sensi dell'articolo 1, comma 423 della legge n. 266/2005, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse a quelle agricole e si considerano produttive di reddito agrario.
Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito imponibile è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
Laddove il produttore percepisca una tariffa onnicomprensiva, il coefficiente si applica, quindi, alla quota corrispondente al prezzo di vendita e non a quella corrispondente all'incentivo.
Il D.L. n. 34/2023, all'articolo 6, ha previsto che, per il 2022, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, non possa comunque essere maggiore di 120 euro/MWh.