Il regolamento n. 2115 reca norme sul sostegno ai piani strategici della PAC, redatti dagli Stati membri e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Esso definisce gli obiettivi generali e quelli specifici da perseguire con i piani strategici (articoli 5 e 6) e gli indicatori (articolo 7) mediante i quali valutarne il conseguimento. Vengono definiti requisiti comuni in base ai quali gli Stati membri definiscono i loro interventi (articoli 8-15), fra i quali rientra il principio secondo cui gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti o pagamenti annuali se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione, alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) e a specifici requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro. Di tale ultimo insieme di requisiti, definiti di condizionalità sociale, è consentita l'introduzione entro il 1° gennaio 2025 ma l'Italia ne ha anticipato l'introduzione all'interno del proprio processo di pianificazione strategica.
Per il regime di condizionalità sociale si veda il decreto 28 dicembre 2022.
Il regolamento prevede una serie di interventi sotto forma di pagamenti diretti accoppiati o non accoppiati rispetto alla produzione (articoli 16-41). I primi sono il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali; i secondi sono il sostegno accoppiato al reddito e il pagamento specifico per il cotone.
Vengono previste specifiche tipologie di intervento per alcuni settori (articoli 42-68), tra i quali, quello dei prodotti ortofrutticoli, dei prodotti dell'apicultura, per il settore vitivinicolo, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
Per sostenere lo sviluppo rurale vengono previsti pagamenti o sostegno in relazione agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (articolo 70); ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (71); agli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (72); agli investimenti (73), compresi gli investimenti nell'irrigazione (74); all'insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori (75), e l'avvio di imprese rurali; agli strumenti per la gestione del rischio (76). In attuazione del presente articolo si veda il D.M. 7 agosto 2023 Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei Fondi di mutualita' che possono beneficiare del sostegno; alla cooperazione (77), allo scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione (78).
Specifiche disposizioni stabiliscono il funzionamento finanziario dei fondi FEAGA e FEASR (articoli 85-103) e il Piano strategico della PAC (articoli 104 e seguenti): il suo contenuto (articoli 107-117), il processo di approvazione e modifica (118-122), la governance del piano, prevedendo che ciascuno Stato membro designi un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC (123-127), il suo monitoraggio, la sua rendicontazione e la sua valutazione (128-143), basati su un set di indicatori predeterminato . Vengono infine disciplinati i profili in materia di concorrenza prevedendo quali regole siano applicabili alle imprese e il regime di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.
Il regolamento n. 2116 contiene norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC. Esso disciplina gli organismi di governance prevedendo (articolo 8) che ciascuno Stato membro designi un'autorità a livello ministeriale competente per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori (articolo 9), dell'organismo di coordinamento (articolo 10) e di un organismo di certificazione (articolo 12).
Gli Organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese del FEAGA finanziate in regime di gestione concorrente e le spese del FEASR. Essi devono essere dotati di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. Il numero degli organismi riconosciuti deve limitarsi a un organismo pagatore unico a livello nazionale o, eventualmente, a uno per regione; e a un organismo pagatore unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR, se gli organismi pagatori esistono unicamente a livello nazionale. Gli Stati membri possono tuttavia mantenere gli organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima del 15 ottobre 2020, purché l'autorità competente confermi che soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento di cui al primo comma del presente paragrafo.
Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a un dato esercizio finanziario agricolo, il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione europea una serie di elementi utili a valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema dei finanziamenti. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori in uno Stato membro, quest'ultimo designa un organismo pubblico di coordinamento. L'organismo di certificazione è invece un organismo di audit pubblico o privato designato dallo Stato membro per un periodo di almeno tre anni, fatte salve le disposizioni di legge nazionali, per stabilire se: i conti forniscono un quadro fedele e veritiero; i sistemi di governance istituiti dagli Stati membri funzionano in modo adeguato, la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione degli interventi di spesa e la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, sono corrette; le spese relative alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.
Il regolamento reca inoltre una disciplina di dettaglio relativa alla gestione del FEAGA e del FEASR (articoli 14-58) e le norme generali relative ai sistemi di controllo e alle sanzioni (articoli 59-89), che si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che lo stesso ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.
Per le modalita' di realizzazione del sistema di controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 2021/2116 - interventi sotto forma di pagamenti diretti [Titolo III, Capo II del regolamento (UE) n. 2021/2115]; interventi di sviluppo rurale [Titolo III, Capo IV, articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115];interventi del settore vitivinicolo [Titolo III, Capo III, Sezione IV, art. 58 del regolamento (UE) 2021/2115] - si veda il decreto 4 agosto 2023.
Per la modalita' di accertamento della legittimita' e regolarita' delle operazioni per i tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all'art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116 si veda il decreto 4 agosto 2023.
Il regolamento n. 2117, infine, reca interventi di dettaglio che modificano i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione.