Tra le disposizioni più rilevanti in materia di biometano si ricordano:
- l'art. 11 del D.Lgs n. 199 del 2021 recante incentivi in materia di biogas e produzione di biometano. E' stabilito, in particolare, che il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale viene incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con decreto ministeriale. In proposito l'articolo 11, comma 8-octies, del D.L. n. 198 del 2022 (legge n.14 del 24 febbraio 2023) ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione del suddetto decreto ministeriale di incentivazione di tale fonte energetica.
In attuazione del suddetto art. 11 comma 2 sono stati emanati: il DM 5 agosto 2022 Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano; il DM 15 settembre 2022 inerente l'incentivazione della produzione di biometano da immettere nella rete del gas naturale in attuazione del PNRR, in particolare con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.
- l'art. 47, comma 6-bis del D.L. 13 del 2023 di attuazione del PNRR (L. n. 41/2023) reca alcune disposizioni volte ad aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riguardo al biometano.
In materia di biogas, (da intendersi come miscela di gas - prevalentemente metano, anidride carbonica e azoto - prodotti dalla digestione anaerobica di biomasse) si ricordano le seguenti disposizioni:
- l'art. 12 bis del D.L. n. 17 del 2022 , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 34 del 2022 inerente i sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano; tale disposizione ammette in ingresso a tali impianti i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali, elencanti rispettivamente ai punti 2 e 3 della Tabella 1 A del decreto ministeriale 23 giugno 2016.
I sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale di cui al punto 2 comprendono: effluenti zootecnici; paglia; pula; stocchi; fieni e trucioli da lettiera; residui di campo delle aziende agricole; sottoprodotti derivati dall'espianto; sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato. Nei sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali di cui al punto 3 rientrano, tra l'altro, i sottoprodotti derivanti dalla trasformazione di: pomodoro (es. buccette, semini), olive (es. acque di vegetazione, sanse), uva (es. vinaccioli), frutta, ortaggi vari, barbabietole da zucca, cereali. Rientrano, inoltre, i sottoprodotti derivanti da lavorazioni ittiche, dalla lavorazione della birra e di frutti e semi oleosi, dall'industria della panificazione e i sottoprodotti della torrefazione del caffè.
- l'art. 5-bis del D.L. n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 51 del 2022 prevede "Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas" stabilendo che, al fine di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione per gli impianti già in esercizio, oltre la potenza nominale di impianto e la potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della connessione alla rete, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale. Il comma 2 sottopone la produzione aggiuntiva ad alcune condizioni: a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata; b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati; c) l'utilizzo di capacità produttiva oltre il limite del 20% appena citato richiede una modifica del contratto esistente di connessione alla rete, ma non è in linea di principio precluso.