Per i professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, è riconosciuta dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del D.L. n 21/2022, e fino al 31 dicembre 2025, in deroga alla normativa vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali, la possibilità dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e di operatore socio-sanitario presso strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private.
Il termine di scadenza della deroga, da ultimo prorogato (per la terza volta) dall'articolo 4, comma 2, del DL. 202/2024, era già stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 2023 dall'articolo 2-bis del D.L. n. 16/2023 in materia di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (L. 46/2023) ed ulteriormente prorogato a tutto il 2024 dall'articolo 4, comma 6-ter del D.L. 215/2024 (cd. Proroga termini legislativi, L. n. 18/2024).
La norma, contenuta all'articolo 34 del D.L. n. 21 del 2022 (L. n. 51/2022), persegue l'obiettivo di agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini, data la crisi bellica in atto, disponendo per essi l'autorizzazione all'esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata in particolare dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
In Italia, infatti, l'esercizio della professione medica - e sanitaria più in generale – è praticabile esclusivamente a seguito di abilitazione alla professione stessa, in considerazione della particolare importanza del bene tutelato, cioè la salute dell'individuo; ne consegue pertanto che tale esercizio è consentito solo attraverso l'iscrizione di Albi professionali, secondo procedure stabilite dalla legge.
I professionisti interessati, ai fini del reclutamento, sono chiamati a depositare presso le strutture sanitarie o sociosanitarie presso cui intendono esercitare, una documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario con traduzione asseverata presso il tribunale. Ciò si rende necessario in quanto in Ucraina non è prevista l'iscrizione all'albo professionale e pertanto occorre la verifica dell'effettiva qualifica professionale ad opera delle strutture sanitarie interessate. In particolare, viene richiesto il possesso del Passaporto europeo per le qualifiche dei rifugiati (EQPR), un progetto del Consiglio d'Europa che si propone di facilitare il riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati anche in assenza di una documentazione completa.
Il Passaporto europeo è uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, anche in caso di documentazione mancante o insufficiente. Consente l'ammissione ad ulteriori studi nei Paesi di arrivo ed accoglienza, agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative ed il livello linguistico.
La deroga alla normativa vigente riguarda in particolare i riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie di cui agli articoli 49 e 50 del Regolamento approvato con D.P.R 31 agosto 1999, n. 394 che reca il Regolamento di attuazione del T.U. delle disposizioni sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, oltre che alle disposizioni di cui al D. Lgs. 206 del 2007 che ha dato attuazione alla citata direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.
La deroga al dispositivo dell'articolo 49 del richiamato D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero), con cui si detta la disciplina del riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni - e quindi la possibilità per i cittadini stranieri non residenti di esercitare in Italia come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti, nella fattispecie sanitarie -, è di ottenere tale riconoscimento anche in assenza di un titolo abilitante all'esercizio della professione; al riguardo, il successivo articolo 50 del medesimo T.U. specifica quali disposizioni si applicano in particolare agli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo che anche il nominativo del professionista con titolo conseguito all'estero deve risultare negli appositi elenchi di cittadini stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti o per i quali non vi è ancora un ordine o un collegio. Tali elenchi sono tenuti presso il Ministero della salute e vengono aggiornati annualmente. Tra i presupposti per l'iscrizione, oltre che la conoscenza della lingua italiana, vi è la conoscenza delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia in base alle modalità stabilite dal Ministero della salute: verifica preventiva all'iscrizione che è affidata, oltre che al medesimo Ministero, agli ordini e ai collegi professionali, con oneri a carico dei soggetti interessati.
La struttura di riferimento che procede al reclutamento temporaneo - eventualmente priva del carattere di struttura strettamente sanitaria - trasmette alla Regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati. Pertanto, alle Regioni e Province autonome è attribuito il compito di curare la conservazione della documentazione ricevuta e di istituire un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. Quest'ultimo elenco deve essere successivamente trasmesso ai relativi Ordini professionali, compito che non verrebbe più affidato alle strutture sanitarie. Viene inoltre introdotta la clausola di salvaguardia degli oneri finanziari prevedendo che le amministrazioni interessate debbano provvedere alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.