tema 11 maggio 2022
Studi - Agricoltura Biodiversità agricola

La sostenibilità ambientale è divenuta un asse portante dell'attività economica agricola.

In tal senso, sono ormai orientate la Politica agricola comune europea e la normativa nazionale.

Infatti tra i  9 obiettivi della futura PAC figurano quelli relativi a:

  • azioni per contrastare i cambiamenti climatici
  • tutelare l'ambiente
  • salvaguardare il paesaggio e la biodiversità

Tra i requisiti obbligatori sono previsti:

  • la tutela dei suoli ricchi di carbonio tramite la protezione delle zone umide e delle torbiere;
  • uno strumento obbligatorio di gestione dei nutrienti per migliorare la qualità dell'acqua e ridurre i livelli di ammoniaca e di protossido di azoto;
  • la rotazione delle colture invece della diversificazione.

Fino a poco tempo fa uno dei dibattiti che più ha animato il confronto europeo ha riguardato l'uso degli OGM in campo agricolo, disciplinato con la direttiva 2015/412/UE, attuata in Italia con il decreto legislativo n. 227 del 14 novembre 2016.

Con l'approvazione della legge n. 194 del 2015 sulla biodiversità agricola e alimentare sono stati, poi, previsti nuovi strumenti per la tutela delle risorse genetiche autoctone o in via di estinzione.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari è, poi,  orientato verso un uso sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale.

apri tutti i paragrafi

La direttiva (UE) 2015/412 prevede un meccanismo in due fasi che consente agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sul loro territorio dopo l'autorizzazione a livello di Unione europea.

Diciannove Stati membri, tra cui l'Italia, hanno chiesto che il loro territorio venga escluso dall'ambito geografico di coltivazione di sei varietà di mais geneticamente modificato (MON810, 1507, 59122, Bt11, GA21 e 1507x59122).

In Italia, la direttiva (UE) 2015/412 è stata recepita con il decreto legislativo n. 227 del 2016, che, in particolare, ha introdotto gli articoli da 26-bis a 26-sexies e l'articolo 35-bis al decreto legislativo n. 224 del 2003.

In particolare - con l'art. 26-bis viene rivista la procedura per limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) nel territorio nazionale, precisando che le misure di limitazione e divieto adottate ai sensi del provvedimento non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in prodotti, né riguardano la coltivazione a fini sperimentali.

Con l'articolo 26-ter viene, invece, rivista la procedura per l'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, per chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico,  in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso possa essere escluso dalla coltivazione di tale OGM (articolo 26-ter).

A tal fine viene previsto che:

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possa chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione dello stesso OGM (la richiesta deve essere presentata nel corso della procedura di immissione in commercio);
  2. lo stesso Ministero è tenuto a comunicare alla Commissione europea tale richiesta entro 45 giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione;
  3. l'autorizzazione all'immissione in commercio o il rinnovo dell'autorizzazione sono emessi sulla base dell'ambito geografico modificato.

L'articolo 26-quater regola la procedura per l'adozione da parte degli Stati membri delle misure nazionali che limitano o vietano la coltivazione di un dato OGM nel territorio nazionale, una volta che esso è stato già autorizzato a norma (articolo 26-quater ).

 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può, infatti, adottare misure che limitano o vietano su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione di OGM già autorizzati all'immissione in commercio motivate in base a:

  • obiettivi di politica ambientale;
  • pianificazione urbana e territoriale;
  • uso del suolo;
  • impatti socio-economici;
  • esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti;
  • obiettivi di politica agricola;
  • ordine pubblico.

Le misure sono adottate sentiti i Ministeri competenti e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni;

Il Ministero delle politiche agricole trasmette alla Commissione europea le proposte di misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima della loro adozione.

Per un periodo di 65 giorni il Ministero si astiene dall'adottare le misure ed è vietato impiantare OGM nelle zone interessate; trascorso tale termine, le misure sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Quanto alla reintegrazione dell'ambito geografico dell'autorizzazione e la revoca delle misure di limitazione o divieto, viene previsto che:  

  1. la regione o provincia autonoma che intende reintegrare il proprio territorio nell'ambito geografico dell'autorizzazione dal quale era stato precedentemente escluso oppure che intende escludere il proprio territorio dall'ambito di applicazione dei provvedimenti nazionali di divieto o limitazione può presentare richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  2. con atto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, è disposta la reintegra dell'ambito geografico o la revoca delle misure di limitazione.

  A decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che coltivano OGM e che confinano con Stati membri in cui è vietata la coltivazione dei medesimi OGM, sono obbligati ad adottare nelle zone di frontiera del loro territorio le cosiddette misure di coesistenza per prevenire la commistione transfrontaliera nel territorio degli Stati limitrofi.

Le misure così adottate devono tener conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e rispettare il principio di coesistenza (articolo 26-sexies).

Se la regione o provincia autonoma che coltiva OGM e che confina con Stati membri in cui la coltivazione dei medesimi OGM è vietata ritiene, alla luce delle particolari condizioni geografiche, che le particolari condizioni geografiche siano tali da rendere nulla la probabilità di commistione delle colture transgeniche con quelle convenzionali e biologiche, ne può dare comunicazione motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a sua volta, informa di ciò lo Stato membro confinante in cui la coltivazione di tali OGM è vietata.

Se, però, lo Stato membro confinante ritiene che sussistano le condizioni previste per rendere obbligatorie le misure di coesistenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede alla regione o provincia autonoma interessata di procederee alla relativa adozione. 

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti che dispongono le misure di coesistenza, è vietato impiantare l'OGM o gli OGM nelle zone di frontiera delle regioni e province autonome interessate.

Le regioni e le province autonome sul cui territorio devono essere attuati tali provvedimenti informano gli operatori (nel territorio di propria competenza) circa tale divieto, nonché l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al nuovo articolo 35- bis, ossia il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.

L'articolo 35-bis (Sanzioni relative al Titolo III-bis) del decreto legislativo n. 224 del 2003  prevede, infine, che, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 75.000 euro chiunque viola le diverse tipologie di divieti di coltivazione introdotti con il provvedimento in esame.

Al trasgressore è, inoltre, applicata, con ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della facoltà di coltivazione di OGM attribuiti con i provvedimenti di autorizzazione.

Il trasgressore è tenuto, altresì, a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate (comma 3).

Il predetto Dipartimento è, inoltre, l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal nuovo articolo 35-bis. Viene inoltre precisato che restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni (comma 4).

Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente decreto è effettuato su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato (comma 5).

Si ricorda che, il 28 luglio 2020, la 9° Commissione agricoltura del Senato ha approvato una risoluzione sulle nuove biotecnologie in agricoltura (documenti acquisiti durante l'esame del relativo affare n. 200).

Per un approfondimento sulla tematica degli OGM, si rinvia alle apposite sezioni dei siti web del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla seguente pubblicazione sugli OGM e il loro inquadramento normativo realizzata dal medesimo MATTM dal CNR (giugno 2020).

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2020

Con la legge 1° dicembre 2015, n. 194, il Parlamento ha legiferato in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Il provvedimento definisce «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura mentre sono classificate come  «risorse locali»  le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario, che:

a) sono originarie di uno specifico territorio;

b) pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

c) pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.

 

A tal fine, ha stabilito i princìpi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

Tale sistema è costituito:

a) dall' Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (dove sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. Esse sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali);
b) dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare,dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ e dagli agricoltori e dagli allevatori custodi;
c) dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale e per consentire la diffusione delle relative informazioni, consentendo il monitoraggio dello stato di conservazione 
d) dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono chiamate ad  individuare i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del proprio territorio,

Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267,

Il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015 (cap. 7460 del MIPAAF) è chiamato a sostenere le azioni previste nella legge.

Il 12 marzo 2018 è stata trasmessa al Parlamento la prima relazione sull'attività svolta dal citato Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, aggiornata al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 194 del 2015 (Doc. CCLX, n. 1). E' stata trasmessa poi, a luglio 2020, la seconda relazione relativa all'anno 2019 (DOC CCLX, n. 2) e, a maggio 2021, la terza relazione relativa all'anno 2020 (DOC. CCXXVI, n. 3).

ultimo aggiornamento: 19 maggio 2021

Nel settore dei prodotti fitosanitari sussiste un quadro normativo articolato che deriva, in particolare, dalla disciplina dell'Unione europea, implementata, poi, a livello nazionale.

La competenza normativa nazionale del settore afferisce, in primis, al Ministero della salute, in quanto i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal predetto Ministero, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) N. 1107 del 21 ottobre 2009 e dal D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, così come modificato dal D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55.

Anche il Ministero delle politiche agricole è comunque parte attiva nel processo di regolamentazione dell'uso dei fitofarmaci, attraverso la predisposizione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Normativa sui prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari, affinché siano autorizzati (come ci ricorda il sito del Ministero della salute) devono:

  • essere immessi in commercio dai titolari delle autorizzazioni conformemente a tutte le condizioni previste nell'autorizzazione;
  • essere commercializzati dai distributori e dai rivenditori nel rispetto delle indicazioni riportate nelle etichette dei preparati stessi, nonché delle eventuali condizioni prescritte nell'autorizzazione;
  • essere conservati ed impiegati correttamente dagli utilizzatori in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta.

Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti condizioni:

  • siano destinati ad essere utilizzati in un altro Stato membro, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario in conformità alle norme comunitarie o siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio;
  • siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa comunicazione al Ministero della salute da parte del direttore tecnico responsabile;
  • siano etichettati conformemente alla normativa vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito imballaggio o muniti di etichettatura aggiuntiva da cui risulti la loro condizione;
  • siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo.

I prodotti fitosanitari autorizzati devono essere utilizzati tenendo conto dei principi delle buone pratiche agricole e, se possibile, dei principi della lotta integrata.

E' necessario inoltre tener conto  di quanto stabilito dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ai fini dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ed in particolare, di quanto previsto dall'art. 6 per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 2009/128/CE e l'adozione del citato Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (decreto interministeriale 22 gennaio 2014).

Oltre a regolamentare l'immissione in commercio, la legislazione europea prende in considerazione anche la fase conclusiva del ciclo di vita dei pesticidi e la tutela dei consumatori: il Regolamento 396/2005/CE, stabilisce i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale.

La direttiva 91/414/CEE (attuata a livello nazionale con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari), per prima ha definito le regole per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e la loro immissione sul mercato, prevedendo una valutazione rigorosa dei fitofarmaci circa l'utilità delle sostanze attive, l'efficacia e i rischi potenziali, attraverso prove di efficacia e di selettività condotte da Centri di saggio ufficialmente riconosciuti dalle autorità nazionali. Tale direttiva è stata sostituita dal citato Regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tuttora vigente, prevede - tra l'altro - che le prove di campo occorrenti ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario debbano essere condotte da organismi ufficialmente riconosciuti dal MIPAAF e sottoposti a periodiche e regolari ispezioni volte ad accertare l'esistenza dei requisiti prescritti dagli standard EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) nonchè la corretta esecuzione delle prove da parte dei medesimi.

Rileva inoltre, in materia di concimi, il decreto legislativo n. 75 del 2010, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", i cui allegati 1 e 7 sono stati aggiornati, da ultimo, dal decreto ministeriale 21 giugno 2021 e dal decreto ministeriale 1 marzo 2022.

  Si ricorda, poi, che il decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto proroga-termini, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021), all'art. 10, comma 6- bis, ha previsto - tra l'altro - che i certificati di abilitazione per la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in scadenza nel 2021 o in corso di rinnovo (oltre che quelli in scadenza nel 2020, come precedentemente previsto dall'art. 224, comma 5- bis del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha modificato l'art. 78, comma 4- octies del decreto-legge n. 18 del 2020), siano prorogati di dodici mesi e, comunque, almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
  Al riguardo si ricorda che il suddetto art. 78, comma 4- octies del dl 18/2020, fa riferimento ai certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150: l'art. 8 è relativo al certificato di abilitazione alla vendita e al certificato di abilitazione all'attivita' di consulente relativamente ai prodotti fitosanitari, mentre l'art. 9 è relativo all'acquisto e all'utilizzo del medesimi prodotti.
  In particolare, il predetto art. 9 del decreto legislativo n. 150 del 2012 prevede che l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per se o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti debba essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Prevede, inoltre, che i prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possano essere utilizzati solo da coloro che siano muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, rilasciato ai soggetti che siano maggiorenni e che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva.
Per un quadro su tutti i provvedimenti concernenti i prodotti fitosanitari, si rinvia all' apposita sezione del sito web del Ministero della salute.

Il glifosato

In relazione alla possibilità di utilizzare la sostanza attiva glifosato nei prodotti fitosanitari, è emerso un vivace dibattito sulla eventuale tossicità di tale erbicida.

   Il glifosato è un erbicida introdotto in agricoltura negli anni Settanta del secolo scorso dalla multinazionale Monsanto con il nome commerciale di Roundup. Ha avuto una grande diffusione perché alcune coltivazioni geneticamente modificate sono in grado di resistergli: distribuendo il glisofato sui campi si elimina ogni erbaccia o pianta tranne quella resistente che si desidera coltivare. Si aumenta così la resa per ettaro e si riduce l'impegno per l'agricoltore. È attualmente l'erbicida più usato al mondo anche per la caratteristica di rimanere negli strati superficiali del terreno e di essere degradato e distrutto con relativa facilità dai batteri del suolo. Il brevetto della Monsanto è scaduto nel 2001 e da allora il glifosato è prodotto da un gran numero di aziende. Nel marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Airc), istituzione scientifica dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato il glifosato "potenzialmente cancerogeno" per l'uomo e lo ha classificato nel gruppo 2 A=probabili cancerogeni ( IARC Monograph on Glyphosate). L'Agenzia è stata in seguito attaccata e le è stato richiesto di rivedere tale dichiarazione (al proposito IARC response to criticisms of the Monographs and the glyphosate evaluation del gennaio 2018). L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), in seguito alla valutazione dell'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio (BfR), ha successivamente affermato che il glifosato è "improbabile che ponga un pericolo cancerogeno per l'uomo" (qui una scheda dell'EFSA sul glifosato, mentre per la valutazione si veda qui) e l'Agenzia Europea per la Chimica (ECHA) ha affermato che "le evidenze scientifiche disponibili non soddisfano i criteri necessari per classificare il glifosato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione" (si veda qui). La US Environmental Protection Agency (EPA) nella sua Interim registration review decision del gennaio 2020, non ha identificato alcun rischio per la salute umana derivante dall'esposizione a glifosate, mentre nella successiva valutazione biologica ha riconosciuto che il glifosato è probabile che abbia effetti negativi su una percentuale significativa di specie in pericolo e di habitat critici.

La Commissione europea, con regolamento di esecuzione (UE) n. 2324/2017, ha rinnovato l'approvazione della sostanza attiva Glifosate fino al 15 dicembre 2022, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, che proroga le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della stessa sostanza attiva. Ciò è avvenuto con talune restrizioni in parte già attuate dal 2016. Dette restrizioni prevedono l'utilizzo del principio attivo solo come erbicida e la raccomandazione agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, alla protezione degli operatori, al rischio per i vertebrati terrestri e le piante non bersaglio, agli utilizzi in pre-raccolta e al divieto di immettere in commercio formulati contenenti Glifosate in associazione con il coformulante Tallowammina.

Al riguardo, si rinvia al  comunicato del Ministero della salute  del 19 dicembre 2017 sul regolamento di esecuzione (UE) n. 2324/2017.

In precedenza, il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2016 ha revocato il suo impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie, e in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura. Esso ha, inoltre, previsto l'inserimento nella sezione delle prescrizioni supplementari dell'etichetta in caso di impieghi non agricoli, della seguente frase: «divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell'uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all'art. 93, comma 1 e all'art. 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Da ultimo, è stata approvata, il 9 giugno 2021, la risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita, la quale prevede, tra l'altro, al punto 116, che il Parlamento europeo "si oppone all'ulteriore autorizzazione della sostanza attiva glifosato dopo il 31 dicembre 2022; invita tutti gli Stati membri a svolgere i lavori preparatori pertinenti per fornire a tutti gli agricoltori valide soluzioni alternative dopo il divieto del glifosato".

Nel frattempo, l'uso del glifosato in Italia è stato precluso in alcune regioni (in Calabria dal 2016, a seguito dell'approvazione della delibera di Giunta n. 461/2016 con allegato; e in Toscana, la quale - nel suo Programma di sviluppo rurale - ha previsto il divieto di utilizzare il principio attivo glifosato dal 15 maggio 2021): in particolare, il divieto d'uso di tale diserbante viene inserito nei disciplinari di produzione integrata (DPI), che sono vincolanti per poter usufruire delle misure dei Programmi di sviluppo rurale (prorogati di 2 anni per effetto del Regolamento transitorio approvato dall'Unione Europea, in attesa dell'entrata in vigore della nuova PAC nel gennaio 2023).

Sul fronte parlamentare, nel 2019, la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la mozione 1-00100 sull'utilizzo dei pesticidi in Italia con la quale si impegna il Governo a:

1) vietare, in maniera permanente, l'utilizzo dei pesticidi e dei diserbanti, in particolare il dannoso glifosato, in ambito agricolo, al fine di salvaguardare l'ambiente, la biodiversità, nonché la salute pubblica;

2) favorire lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;

3) ad introdurre, rivedendo  il piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, la fascia di sicurezza per evitare il rischio di contaminazione chimica delle colture biologiche, delle abitazioni e degli spazi fruiti dalla popolazione, stabilendo l'obbligo di avvisare i residenti prima di ogni trattamento chimico;

4 ad uniformare le metodiche di analisi delle acque in tutta la penisola, stante il fatto che nelle acque nazionali, e dunque in tutto l'ambiente e nella catena alimentare, stanno aumentando i residui di sostanze tossiche, anche in concentrazioni infinitesimali, e per bandire l'utilizzo di erbicidi, come il glifosato;

5) ad avviare un'indagine, attraverso l'Ispra e l'Istituto superiore di sanità, per verificare il potenziale rischio per le api e gli insetti pronubi derivante dall'utilizzo indiscriminato dei pesticidi, in particolare il glifosato, e dei diserbanti;

6) ad emanare nuove linee guida per l'uso del glifosato in agricoltura e, in particolare;

7) a cambiare la destinazione di una significativa quota di risorse pubbliche al fine di sostenere un modello agricolo più sicuro, più sano e più equo, come quello biologico, a partire dalla redazione del piano strategico nazionale per l'utilizzo delle risorse della politica agricola comune dell'Unione europea.

Si ricorda inoltre che, il 21 luglio 2020 (Resoconto), al Senato, sono state accolte dal Governo quattro mozioni sul glifosato: due, sostanzialmente, per la sospensione del suo utilizzo, e due, in sintesi, per una valutazione complessiva delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili rispetto a tale sostanza e per un utilizzo più responsabile dei fitofarmaci in agricoltura, permettendo al comparto di svilupparsi secondo un approccio fondato sull'uso coordinato, razionale ed ecocompatibile di tutti i fattori produttivi.

Di seguito il contenuto delle predette mozioni approvate dal Senato.

- MOZIONE 1/00093, sen. Saverio De Bonis, accolta dal Governo il 21 luglio 2020. La mozione impegna il Governo:

1) a sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017 con cui si è recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per 5 anni e ad assumere ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017;

2) a promuovere, anche mediante lo strumento della decretazione di urgenza, degli interventi normativi finalizzati a vietare l'utilizzo e la presenza della sostanza attiva glifosato negli alimenti;

3) a disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con specifico riferimento al traffico commerciale e alle connesse operazioni, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia dove sbarcano navi contenenti grano duro proveniente dagli Stati Uniti e dal Canada, con lo scopo di garantire la sicurezza alimentare, ambientale e sanitaria;

4) ad adottare tutte le necessarie misure di precauzione sul territorio nazionale volte a proteggere la sanità pubblica nonché la salubrità dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela delle acque, della flora e della fauna.

- MOZIONE 1/00262, sen. Elena Cattaneo, accolta dal Governo il 21 luglio 2020. L'atto impegna il Governo "a realizzare con i Ministeri della Salute, delle Politiche agricole e dell'Ambiente una valutazione complessiva delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili rispetto al glifosato", corredata da analisi di impatto comparative degli erbicidi e delle tecniche agrarie utilizzabili in caso di divieti e restrizioni al suo utilizzo. La mozione impegna inoltre il Governo ad "acquisire dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interpellati alcuni tra i principali utilizzatori nazionali di glifosato, ovvero i gestori e i concessionari pubblici o privati delle reti viarie e ferroviarie nazionali, una relazione di sintesi circa la quantificazione dell'eventuale maggiore onerosità e il profilo di rischio tossicologico (maggiore, minore o uguale) di prodotti disponibili all'utilizzo per realizzare il diserbo manutentivo delle rispettive infrastrutture, qualora fosse vietato l'utilizzo del glifosato". L'atto chiede poi al Governo di valutare l'opportunità di subordinare ogni iniziativa normativa e regolamentare su eventuali restrizioni o ampliamenti dell'ambito permesso di utilizzo all'acquisizione delle valutazioni sanitarie, ambientali ed economiche relative ai punti sopra riportati, nonché di trasmettere al Parlamento, alle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia, la review, la relazione e ogni altro elemento informativo utile al fine di elaborare scelte politiche e legislative basate sulle migliori evidenze disponibili necessarie ad orientarsi nella disciplina di ambiti e materie ad elevata complessità tecnico-scientifica. Contro la presentazione della mozione si è espressa, con una nota, l'Associazione Italiana dei Medici per l' Ambiente ISDE Italia;

- MOZIONE 1/00272, sen. Annamaria Bernini (illustrata da Alessandrina Lonardo), accolta dal Governo il 21 luglio 2020. La mozione impegna il Governo:

1) a sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017, con cui si è recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per 5 anni e ad assumere ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato con regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017;

2) ad adottare tutte le necessarie misure di precauzione sul territorio nazionale volte a proteggere la sanità pubblica, nonché la salubrità dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela delle acque, della flora e della fauna;

3) a promuovere, anche mediante lo strumento della decretazione di urgenza, degli interventi normativi finalizzati a vietare l'utilizzo e la presenza della sostanza attiva glifosato negli alimenti.

- MOZIONE 1/00276, sen. Gian Marco Centinaio (illustrata da Rosellina Sbrana), accolta dal Governo il 21 luglio 2020. La mozione impegna il Governo:

1) a sostenere iniziative volte ad un utilizzo più responsabile dei fitofarmaci in agricoltura permettendo al comparto di continuare a crescere e svilupparsi secondo un approccio fondato sull'uso coordinato e razionale ed ecocompatibile di tutti i fattori produttivi, in grado di coniugare le esigenze economiche del mondo agricolo con quelle di tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori;

2) a potenziare, non solo presso i punti di entrata esterni del nostro Paese ma anche presso i punti di stoccaggio interni sul territorio, il sistema dei controlli per i residui di fitofarmaci e quindi sul loro utilizzo appropriato in agricoltura, con particolare riguardo ai prodotti destinati all'alimentazione umana importati da Paesi terzi per i quali sia possibile verificare il loro trattamento con glifosato oltre la soglia consentita in ambito europeo;

3) ad individuare processi produttivi ecosostenibili quali difesa integrata, lotta biologica e ricorso a principi attivi naturali di nuova generazione anche derivati dalle piante officinali ovvero biocidi ad uso insetticida, fungicida, erbicida e battericida;

4) ad assumere ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione di programmi di ricerca sui sistemi produttivi agroalimentari, allo scopo di sostenere lo sviluppo di un'agricoltura maggiormente sostenibile ed innovativa;

5) a predisporre un piano nazionale sementiero che permetta, da una parte, di investire su colture quali leguminose, frutta in guscio e, soprattutto, frumento duro e tenero, che negli ultimi anni hanno perso superfici coltivate a favore di un forte aumento delle importazioni da Paesi terzi, e, dall'altra, sostenerne il prezzo sui mercati favorendo la coltivazione nelle zone storicamente vocate del Sud Italia.

Ulteriori norme in materia di prodotti fitosanitari e sanità delle piante

Successivamente, è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2020  recante "Cofinanziamento nazionale del Programma di monitoraggio nel settore fitosanitario, per l'anno 2020, di cui all'art. 19 del regolamento (UE) n. 652/2014, ai sensi della legge n. 183/1987".

Inoltre, è stato emanato il decreto legislativo n. 19 del 2021, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

Il decreto legislativo n. 27 del 2021, ha poi introdotto "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117" (legge di delegazione europea 2018).

Il suddetto regolamento (UE) 2017/625, oggetto del decreto legislativo n. 27 del 2021, è relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Il successivo decreto legislativo n. 32 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117", ha stabilito le modalita' di finanziamento dei controlli ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del citato regolamento (UE) 2017/625.

Inoltre, si segnala che l'articolo 39-ter del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021) ha consentito al MIPAAF, nell'ambito delle proprie competenze, e al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per il 2021 e nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2021, che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica dell'ENAMA (Ente nazionale meccanizzazione agricola). Il comma 2 prevede in particolare che rientrano nell'attività di assistenza tecnica:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato col deceto ministeriale 22 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 150/2012 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

Da ultimo, è stato emanato il decreto ministeriale 3 giugno 2021, recante "Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo Toumeyella parvicornis (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga)".

ultimo aggiornamento: 11 maggio 2022
 
Obiettivi Agenda 2030
 
temi di Agricoltura e biodiversità