L'Italia presenta valori di intensità energetica primaria inferiori sia alla media dei paesi dell'Unione Europea che a quelli appartenenti all'area Euro. Si conferma dunque l'ottima performance del nostro Paese, impegnato a raggiungere nuovi e più ambiziosi obiettivi al 2030, in linea con quanto previsto dalla normativa UE in materia di energia e clima.
Nel corso dell'attuale legislatura, il Decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020 ha recepito nell'ordinamento interno la Direttiva UE 2018/2002 sull'efficienza energetica (Direttiva EED - Energy Efficiency Directive) e il Decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020 ha recepito la Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva EPBD-Energy Performance of Buildings Directive).
Le Direttive EED e EPBD fanno parte integrante della nuova governance europea dell'energia, che sancisce il principio dell"energy efficiency first". Secondo questo principio, Stati membri dovranno considerare, prima di adottare decisioni di pianificazione, politica e di investimento in ambito energetico, se esistono misure di efficienza energetica alternative solide dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e dell'efficienza in termini di costi che consentano comunque di conseguire gli obiettivi delle decisioni poltiche.
L'adozione di una nuova Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici trova ragione nel fatto che, secondo i dati della Commissione europea, al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO2 nell'UE. Quasi il 50% del consumo dell'energia finale dell'Unione è usato per riscaldamento e rinfrescamento, di cui l'80 % negli edifici. Il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici europei è dunque fortemente legato al rinnovamento e all'adeguamento del parco immobiliare. Ciò è anche sollecitato dal Green deal europeo.
In attuazione della governance UE dell'energia, l'Italia ha inviato alla Commissione il Piano nazionale integrato per l'energia e clima - PNIEC per gli anni 2021-2030. Il PNIEC, che comunque si basa sulle strategie e sui piani nazionali esistenti, quali appunto, per l'Italia, la Strategia energetica nazionale adottata a novembre 2017, assorbe i precedenti documenti programmatori, fissando i target al 2030 in materia di efficienza energetica, fonti rinnovabili, e riduzione delle emissioni inquinanti.
Contemporaneamente, sul piano legislativo interno, sono state implementate le misure a sostegno degli investimenti sull'efficienza energetica del patrimonio edilizio: il cd. ecobonus è stato da ultimo prorogato per l'anno 2020, con la legge di bilancio, Legge n. 160/2019 nonchè ulteriormente potenziato nel D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).
Il D.Lgs. n. 102/2014, recentemente modificato ed integrato dal D.Lgs.14 luglio 2020, n. 73, contiene le disposizioni di recepimento della Direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla Direttiva 2018/2002/UE.
Il D.Lgs. n. 102/2014 indica gli obiettivi di risparmio energetico che il nostro Paese si prefigge di raggiuingere al 2020 e al 2030 e i relativi obblighi di programmazione e resocontazione alle Istituzioni europee circa i risparmi conseguiti dal nostro Paese in termini di efficienza energetica.
Gli obiettivi indicativi nazionali di efficienza energetica al 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.Lgs. n. 102/2014 prevedono un programma di miglioramento dell'efficienza energetica teso a risparmiare 20 Mtep di energia primaria pari a 15,5 Mtep di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.
Al 2020, il consumo atteso in termini di energia primaria è di 158 Mtep e di energia finale è di 124 Mtep.
Il medesimo D.Lgs. n. 102/2014, all'articolo 7, individua poi i meccanismi per il raggiungimento dell'obiettivo minimo obbligatorio di risparmio energetico, in ossequio a quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/UE (articolo 7). Tale obiettivo consiste in un risparmio di 25,5 Mtep di energia finale cumulato da conseguire negli anni 2014-2020.
La Relazione annuale sull'efficienza energetica di aprile 2020, elaborata dall'ENEA, approvata dal Ministero dello sviluppo economico e presentata alle Istituzioni europee, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2014 (articolo 24, paragrafo 1 della Direttiva EED), illustra i risultati conseguiti nel periodo 2014-2019 in forza delle misure obbligatorie di efficienza energetica previste agli articoli 5 e 7 della EED. La relazione descrive, inoltre, le principali misure attivate per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica.
Innanzitutto, la Relazione evidenzia come l'Italia continui a presentare valori di intensità energetica primaria inferiori sia alla media dei paesi dell'Unione Europea (104,9 tep/M€ 2015 ) che a quelli appartenenti all'area Euro (104,5 tep/M€ 2015 ). Si conferma dunque l'ottima performance del nostro Paese, preceduto dal solo Regno Unito (cfr. figura 3.2).
L'intensità energetica è un rapporto tra due grandezze - Prodotto Interno lordo (PIL) e Consumo Interno Lordo di energia (CIL). Esso è un indicatore, seppur grezzo e aggregato, dell'efficienza energetica di una economia. Trattandosi di un rapporto, tanto più basso è il valore dell'intensità energetica tanto più aumenta l'efficienza energetica della economia interessata.
Il valore dell'intensità energetica primaria del nostro Paese nel 2018 (ultimo anno di cui si hanno valori consolidati) è pari a 91,4 tep/M€ 2015, segnando una diminuzione del 2,4% rispetto al 2017, in linea con l'andamento decrescente osservato a partire 2006, dopo il picco registrato nel 2005.
Quanto al raggiungimento degli obiettivi al 2020, la Relazione evidenzia che esso verrà perseguito principalmente dal meccanismo dei certificati bianchi (titoli negoziabili che certificano i risparmi energetici che devono essere conseguiti da parte dei distributori di energia elettrica e di gas naturale con più di 50.000 clienti finali (cd. soggetti obbligati), cfr. D.M. 11 gennaio 2017), dalle detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche, i cosiddetti ecobonus, utilizzati soprattutto per interventi di isolamento termico degli edifici, la sostituzione di infissi e l'installazione di impianti di riscaldamento più efficienti, prorogati, da ultimo, anche con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) e potenziati con il recente D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio). Segue il "Conto termico", meccanismo di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, riformato da ultimo con il D.M. 16 febbraio 2016 (cd. "Conto termico 2.0").
Nella successiva Tabella, tratta dalla Relazione, sono indicati i risparmi attesi al 2020 in energia finale e primaria suddivisi per settore e misure di intervento (Mtep/anno).
Come accennato, l'Italia è e obbligata,ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2012/27/UE, al raggiungimento di un obiettivo minimo di risparmio energetico cumulato di 25,5 Mtep di energia finale, da conseguire nel periodo 2014-2020, attraverso le sopra indicate misure incentivanti (certificati bianchi, che partecipano agli obiettivi di riduzione per circa il 60%, ecobonus, conto termico).
La successiva tabella – tratta dal Rapporto - riporta i risparmi conseguiti negli anni 2014-2019 attraverso le misure notificate alla Commissione europea.
I risultati ottenuti sono di poco (un solo punto percentuale) al di sotto rispetto al trend di risparmi previsti per il raggiungimento dell'obiettivo al 2020, tuttavia è attualmente in fase di messa a punto il sistema di monitoraggio di misure per l'efficienza energetica avviate dall'Italia e non ancora conteggiate. Tra queste, la relazione cita il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile (attuazione dell'articolo 30 del n. 34/2019), il Bonus per il rifacimento delle facciate degli edifici (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 - art. 1 commi 219-224) e infine i risparmi derivanti dall'attuazione della direttiva 2010/31/UE sull'efficienza energetica nell'edilizia.
Gli obiettivi 2030 dell'Unione europea in materia di energia e clima sono contenuti nel nuovo pacchetto di misure legislative Clean Energy for All Europeans (cd. Winter package), presentato dalla Commissione Europea a fine 2016, e poi approvato in via definitiva nella seconda metà dell'anno 2018. Il pacchetto nasce con lo scopo di integrare politiche energetiche e politiche per il clima, sulla scorta degli impegni presi nel cosiddetto accordo di Parigi del 2015. Le priorità fondamentali del pacchetto sono «l'efficienza energetica in primis, la leadership dell'UE a livello mondiale nelle energie rinnovabili e la garanzia di condizioni eque per i consumatori di energia».
Per ciò che concerne l'efficienza energetica, gli atti legislativi cardine del pacchetto, sono i seguenti:
Il Regolamento UE n. 2018/1999 delinea cinque "dimensioni"- assi fondamentali dell'Unione dell'energia: sicurezza energetica; mercato interno dell'energia; efficienza energetica; decarbonizzazione; ricerca, innovazione e competitività e, a tal fine, delinea istituti e procedure volte a conseguire gli obiettivi dell'Unione fissati per il 2030 in materia di energia e di clima.
La nuova Direttiva 2018/2002/UE, che modifica la Direttiva 2012/27/UE, pone come obiettivo prioritario un miglioramento dell'efficienza energetica dell'Unione del 32,5% al 2030 rispetto allo scenario inerziale (articolo 1).
Il miglioramento è espresso in termini di consumo di energia primaria e/o finale. Pertanto, l'obiettivo del 32,5 % si traduce (cfr. considerando n. 6 della Direttiva) in un livello massimo di consumo nell'Unione al 2030 pari a 1.273 Mtep di energia primaria e a 956 Mtep di energia finale.
Dunque, gli Stati membri devono stabilire il proprio contributo tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1.273 Mtep di energia primaria e/o 956 Mtep di energia finale (cfr. articolo 7 della Direttiva).
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del Clean energy package per il 2030, gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2019 e successivamente ogni dieci anni, un Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Il Piano copre appunto il periodo 2021-2030. Il Piano deve comprendere una serie di contenuti, tra essi la descrizione degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali relativi alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia.
Il 21 gennaio 2020, il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha dato notizia dell'invio alla Commissione europea del testo definitivo del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030. Il Piano è stato predisposto dal MISE, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo una interlocuzione con la Commissione europea, a seguito di consultazione pubblica, che ha visto coinvolti i soggetti istituzionalmente interessati.
Nelle tabella seguente – tratta dal testo definitivo del PNIEC - sono illustrati i principali obiettivi al 2030 perseguiti dal nostro Paese. Gli obiettivi risultano più ambiziosi di quelli delineati nella SEN 2017.
Come risulta dal Piano nazionale, per ciò che attiene all'efficienza energetica, l'Italia intende perseguire un obiettivo indicativo di riduzione dei consumi al 2030 pari al 43% dell'energia primaria e al 39,7% dell'energia finale rispetto allo scenario di riferimento PRIMES 2007.
Per quanto riguarda il livello assoluto di consumo di energia al 2030, l'Italia persegue un obiettivo di 125,1 Mtep di energia primaria e 103,8 Mtep di energia finale.
Il Piano sviluppa una traiettoria basata sul conseguimento dei risparmi obbligatori definiti ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva EED, il quale prevede un target di riduzione dei consumi finali minimo dello 0,8% annuo nel periodo 2021-2030,calcolato in base al triennio 2016-2018 (per gli anni 2017 e 2018 sono state eseguite delle stime).
Il PNIEC stima che, in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e finale al 2020, verranno superati gli obiettivi indicativi fissati ai sensi della Direttiva 2012/27/UE, pari rispettivamente a 158 Mtep e 124 Mtep.
Quanto alla riduzione delle emissioni inquinanti, si rinvia alla la Direttiva (UE) 2018/410, che stabilisce il funzionamento dell'Emissions Trading System europeo (EU-ETS) nella fase IV del sistema (2021-2030). La direttiva è stata recentemente recepita dal Decreto Legislativo n. 47 del 9 giugno 2020.
Il Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 73 recepisce nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2018/2002/UE sull'efficienza energetica (Energy Efficiency Directive - EED), apportando modifiche varie alla disciplina già vigente, contenuta nel Decreto legislativo n. 102 del 2014, di recepimento della precedente Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (modificata a sua volta dalla Direttiva EED).
Le modifiche consistono nell'aggiornamento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico e nel conseguente aggiornamento della disciplina degli strumenti giuridici atti a conseguirli.
L'orizzonte temporale per il conseguimento degli obiettivi è ora fissato fino al 2030, conformemente alla Direttiva 2018/2002/UE che costituisce uno dei cardini del quadro regolatorio della governance europea dell'energia e clima . Il quadro regolatorio europeo sancisce il principio dell"energy efficiency first", ai sensi del quale gli Stati membri dovranno considerare, prima di adottare decisioni di pianificazione politica e di investimento in ambito energetico, se esistono misure di efficienza energetica alternative solide dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e dell'efficienza in termini di costi che consentano comunque di conseguire gli obiettivi delle decisioni poltiche (cfr. considerando n. 64 del Regolamento 2018/1999/UE).
Il principio dell"energy efficiency first" viene ora esplicitamente richiamato nel D.Lgs. n. 73/2020 (articolo 1) e così introdotto nell'ordinamento interno (con una novella all'articolo 1 del D.Lgs. n. 104/2012).
Con la Direttiva 2012/27/UE l'Unione Europea si è prefissa di conseguire al 2020 un miglioramento dell'efficienza energetica del 20% rispetto alle proiezioni inerziali a quella data. In termini assoluti, nel 2020, il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1.474 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) di energia primaria o non superiore a 1. 087 Mtep di energia finale.
Con la nuova Direttiva 2018/2002/UE l'Unione si pone un più ambizioso obiettivo : conseguire un miglioramento dell'efficienza energetica di almeno il 32,5% entro il 2030. In termini assoluti, nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1.128 Mtep di energia primaria e 846 Mtep di energia finale (dato aggiornato alla fuoriuscita del Regno Unito dall'UE).
La traiettoria per il miglioramento dell'efficienza energetica al 2030 costituisce un percorso funzionale alla strategia di lungo termine dell'Unione per conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'UE entro il 2050 (cfr. Considerando n. 10 e art. 1 della Direttiva 2018/2002/UE), e, dunque, per conseguire un'economia dell'UE climaticamente neutra a quella data, come delineato nel Green Deal Europeo" (COM(2019) 640 final).
Il Green Deal prospetta, peraltro, una ulteriore revisione della vigente nomativa europea in materia energetica e di clima al fine di rendere più stringenti gli impegni per una decarbonizzazione al 2050 (conformemente alle priorità indicate nel documento stesso).Si rinvia, sul punto, al relativo tema dell'attività parlamentare.
Le Direttive, sia quella del 2012 che quella del 2018, prevedono che gli Stati membri fissino i propri contributi/obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell' obiettivo unionale di risparmio energetico (cfr. art. 1 della Direttiva 2012/27/UE, come modificato dall'articolo 1 della Direttiva 2018/2002/UE).
Gli Stati membri devono notificare i propri contributi/obiettivi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi Piani nazionali integrati per l'energia e il clima-PNIEC (cfr. articolo 1 della Direttiva 2018/2002/UE e articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999).
Il Decreto Legislativo 73/2020 recepisce dunque nell'ordinamento interno questa importante modifica, ai sensi della quale non si cristallizza più in un atto legislativo primario l'obiettivo nazionale di efficienza energetica, bensì si rimanda la sua indicazione in un documento programmatorio, soggetto a revisione e periodico aggiornamento (cfr. articolo 17 del Regolamento 2018/1999/UE).Ciò consente una maggiore flessibilità e adattamento degli obiettivi interni ai nuovi e più ambiziosi obiettivi europei in materia di energia e clima che via via verranno adottati. La Direttiva EED, infatti, prevede la presentazione di una proposta legislativa entro il 2023 da parte della Commissione, al fine di rivedere i target unionali sull'efficienza energetica al rialzo in caso di significative riduzioni dei costi derivanti da evoluzioni economiche o tecnologiche, ovvero, se necessario, per realizzare gli impegni internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione (articolo 1).
Il D.Lgs. n. 102/2014, come modificato dal D.Lgs. n. 73/2020 dispone ora che l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico consista:
Contestualmente, la Direttiva EED conferma ed estende il regime obbligatorio di risparmio energetico già previsto dall'articolo 7 della Direttiva 2012/27/UE, aggiornando i relativi criteri di calcolo (cfr. nuovi articoli 7-bis e 7-ter che la Direttiva EED ha inserito nella Direttiva 2012/27/UE).
Gli Stati membri sono dunque tenuti a realizzare cumulativamente nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,8% del consumo energetico annuo finale medio realizzato nel triennio 2016-2018. Nei propri Piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli SM dovanno illustrare il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare ai sensi di tale obbligo.
Si segnala che il regime obbligatorio di risparmio energetico è previsto dalla nuova Direttiva EED anche per i periodi decennali successivi al 2030, a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni, concluda che ciò non è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione.
Il D.Lgs. n.73/2020 apporta le conseguenti modifiche all'articolo 7 del D.Lgs. n. 102/2014, disponendo, a tal fine, che nel PNIEC sia allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico nella quale sono illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo. Gli aggiornamenti della relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le periodicità previste dal suddetto regolamento, sono altresì trasmessi al Parlamento.
Nella relazione allegata al PNIEC 2021-2030 italiano, presentato alle Istituzioni europee, è quantificato il volume annuo ed il volume cumulato per il periodo 2021-2020 di risparmio obbligatorio ai sensi degli articoli 7 e ss. della Direttiva2012/27/UE come modificati e integrati dalla nuova Direttiva EED e sono indicate le misure per conseguire tali risparmi.
Il risparmio minimo obbligatorio di energia finale cumulato da conseguire nel periodo 2021-2030 è pari a 50,98 Mtep. Tuttavia, il PNIEC delinea l'obiettivo più ambizioso di circa 51,4 Mtep. Per conseguirlo, ci si avvarrà dello schema d'obbligo basato sui cd. Certificati Bianchi e di un setdi misure alternative già ad oggi attive, che saranno oggetto di revisione e potenziamento nei prossimi anni al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare, le misure oggetto di notifica sono le seguenti:
Il D.Lgs. n. 73/2020 prevede poi (con ulteriori modifiche e integrazioni all'articolo 7 della Direttiva 2012/27/UE) modifiche e aggiornamenti a alcuni dei meccanismi sopra indicati, quali il meccanismo dei certificati bianchi e del Conto Termico.
Per i certificati bianchi, i decreti di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico da ascrivere al meccanismo, devono definire una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste.
I decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, eventuali dilazioni e un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, nonchè misure per l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili e la semplificazione sia dell'accesso diretto agli incentivi che delle procedure di valutazione.
Inoltre, il GSE, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (27 ottobre 2020), deve trasmettere al MISE una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello stesso Ministero di misure volte a ridurre al minimo tale impatto.
A date condizioni, possono ora concorrere al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico anche i risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi ( si tratta dei risparmi riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 e dagli audit previsti dalla normativa vigente, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management).
Per il conto termico (D.M. 16 febbraio 2020), se ne prevede un aggiornamento entro il 30 giugno 2021, tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, e dell'esigenza di semplificarne l'accesso da parte della pubblica amministrazione e dei privati e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione.
Infine, con riferimento all'obbligo per le PP.AA. di rispettare requisiti minimi di efficienza energetica in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi (sancito dall'articolo 6 e all. 1 del D.Lgs. n. 102/2014), il D.Lgs. n. 73/2020 stabilisce che il rispetto di tali obblighi è verificato attraverso la relazione tecnica di progetto di cui al comma 1 dell'articolo 8 D.Lgs. n. 192/2005 (e non più attraverso l'attestato di prestazione energetica).
La Direttiva EED introduce nuove norme a tutela dei consumatori di servizi energetici, volte a rendere più trasparenti e prive di oneri per l'utente le informazioni di fatturazione e consumo di energia e di gas, nonchè le informazioni di misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico. Gli Stati membri devono infatti provvedere affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.
Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
Proprio per garantire informazioni sui consumi più frequenti e a costi convenienti, la Direttiva EED dispone, in particolare, che a partire dal 25 ottobre 2020 i contatori di nuova installazione siano leggibili da remoto e che, entro il 1° gennaio 2027, tutti i contatori e contabilizzatori (anche già installati) siano dotati di capacità di lettura da remoto.
La previsione è stata recepita nell'ordinamento nazionale con l'articolo 9 del D.Lgs. n. 73/2020 , che ha integrato l'articolo 9 del D.Lgs. n. 102/2014, con i nuovi commi da 5-bis a 5-quater, prevedendo quanto segue:
Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2012 (articolo 8), le grandi imprese sono obbligate ad eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale ogni quattro anni.
Il D.Lgs. n. 73/2020 dispone ora che l'esenzione da tale obbligo opera:
La disciplina delle sanzioni previste nel caso di violazione degli obblighi di diagnosi energetiche da parte delle grandi imprese (contenuta nell'articolo 16, comma 1 e 13) è stata conseguentemente aggiornata, prevedendosi che il Ministero dello sviluppo economico (soggetto competente ad irrogare la sanzione), in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria già prevista (tra 2.000 e 20.000 euro), deve diffidare il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi entro novanta giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine, si applica la ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
Le altre grandi imprese a forte consumo di energia (cd. imprese energivore, per le quali trova applicazione la riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema) sono poi obbligate, indipendentemente dalla loro dimensione a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso.
E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per le imprese energivore che non adempiono al predetto obbligo (con una ultriore novella all'art. 16 del D.Lgs. n. 102/2014).
Inoltre, al fine di promuovere il miglioramento dell'efficienza energetica nelle PMI, il D. Lgs. n. 73/2020 prevede, entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni due anni fino al 2030, l'emanazione di bandi pubblici per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi allo standard ISO 50001 da parte del Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE e sentita la Conferenza delle Regioni.
I bandi pubblici definiscono le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. Lo stanziamento per la misura in questione è nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.
L'ENEA entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, elabora e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle PMI per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse.
Il D.Lgs. n. 73/2020 interviene poi sulla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 102/2014 (articolo 10) sulla promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, integrandolo con nuove previsioni.
In particolare, entro il 30 ottobre 2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica richiesta della Commissione europea, il Gestore dei Servizi Energetici-GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Reg. delegato della Commissionen. 2019/826/UE, sulle valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento.
Il rapporto è articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome. Il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento e consulta le associazioni di categoria di riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che ne limitano la diffusione, e di proporre le più efficaci azioni correttive.
Al fine di redigere la valutazione dl potenziale nazionale, l'Acquirente Unico e SNAM mettono a disposizione del GSE, rispettivamente, i dati contenuti nel Sistema integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, e i dati relativi alle utenze di fornitura di gas.
Il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze da questa fissate.
L'articolo 15 del D.Lgs.n. 102/2014, ha istituito, presso il MISE, il Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Il successivo decreto interministeriale 22 dicembre 2017 ha disciplinato le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento, nonché l'articolazione per sezioni e le relative prime dotazioni del Fondo. Il Fondo è finalizzato a favorire il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari e investitori privati sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Il Fondo ha una natura rotativa e si articola in due sezioni:
a) una sezione per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;
b) una sezione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo.
La sezione garanzie prevede, inoltre, una riserva del 30% per gli interventi riguardanti reti o impianti di teleriscaldamento, mentre il 20% delle risorse stanziate per la concessione di finanziamenti è riservata alla PA. A maggio 2019 il Fondo è diventato operativo.
Per una più ampia ricostruzione normativa del Fondo, si rinvia al PNIEC, Allegato relativo all'applicazione dell'art. 7 della Direttiva 2012/27/UE (pg. 16 e ss.).
Il D.Lgs 73/2020 ha esteso dal 2020 fino al 2030 l'operatività delle disposizioni di finanziamento del Fondo (articolo 15, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2014), ai sensi delle quali, il Fondo può essere integrato:
E' stato inoltre ampliato l'ambito degli interventi finanziabili dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica, includendovi quelli per l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi nel settore dei trasporti.
Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo, incidendo anche sul processo decisionale delle imprese valuta modalità di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche, tenendo conto delle possibilità e degli strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.
Il D.Lgs. n. 73/2020 ha introdotto l'esperto in Gestione dell'energia (EGE), integrando le definizioni contenute nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 102/2014. L'EGE è la persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247; l'auditor energetico viene dunque ricondotto ora alla figura dell'EGE per le attività previste in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche.
Il Decreto legislativo ha conseguentemente adeguato l'articolo 12 del decreto legislativo n 102/2014 in materia di disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione.
Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica
Con la sostituzione dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 102/2014, la disciplina del programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica è stata aggiornata temporalmente e nei contenuti.
Il programma triennale, prima previsto per il triennio 2015 - 2017, viene ora previsto, sempre con carattere triennale, a decorrere dal 2021: entro il 31 gennaio deve essere predisposto da ENEA e, successivamente, ogni tre anni fino al 2030.
E' prevista la previa acquisizione delle osservazioni degli stakeholders tramite consultazione pubblica e la successiva approvazione del Ministero dello sviluppo econonomico.
Al finanziamento del programma si provvede, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota dei proventi annui della vendita all'asta delle quote di emissioni di CO2 spettante al Ministero dello sviluppo economico per progetti energeticoambientali
Il Decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48 recepisce nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici pubblici e privati (Energy Performance Building Directive - EPBD).
La Direttiva EPBD provvede ad un riesame e ad una riorganizzazione in chiave sistematica delle disposizioni sulla prestazione energetica nell'edilizia, contenute nella Direttiva 2012/27/UE e nella Direttiva 2010/31/UE .
Essa fa parte, assieme alla più generale Direttiva 2018/2002/UE sull'efficienza energetica, del quadro regolatorio della governance europea dell'energia e clima, costituendone uno dei punti centrali.
La governance europea dell'energia e il clima sancisce il principio dell"energy efficiency first", ai sensi del quale gli Stati membri dovranno considerare, prima di adottare decisioni di pianificazione politica e di investimento in ambito energetico, se esistono misure di efficienza energetica alternative solide dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e dell'efficienza in termini di costi che consentano comunque di conseguire gli obiettivi delle decisioni poltiche (cfr. considerando n. 64 del Regolamento 2018/1999/UE).
La Direttiva EPBD si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi che l'Ue si è prefissa al 2030, dunque, al fine di contribuire ad ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, utilizzare una quota di energia da fonti energetiche rinnovabili del 32%, ridurre i consumi di energia primaria del 32,5% (cfr. infra, Tabella 1, nel paragrafo successivo).
L'Unione si è impegnata ad elaborare un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050. Al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO2 nell'UE. Inoltre, tenendo conto del fatto che quasi il 50 % del consumo dell'energia finale dell'Unione è usato per riscaldamento e rinfrescamento, di cui l'80 % negli edifici, il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici europei è fortemente legato al rinnovamento e adeguamento del parco immobiliare.
In proposito, il Green deal europeo evidenzia come, attualmente, il tasso annuo di ristrutturazione del parco immobiliare negli Stati membri varia dallo 0,4 all'1,2 %, un ritmo che dovrà essere almeno raddoppiato. Al tempo stesso, 50 milioni di consumatori hanno difficoltà a riscaldare adeguatamente le loro abitazioni.
Per far fronte alla duplice sfida dell'efficienza energetica e dell'accessibilità economica dell'energia, l'UE e gli Stati membri dovrebbero avviare un'"ondata di ristrutturazioni" di edifici pubblici e privati.
L'aumento dei tassi di ristrutturazione, permette di ridurre l'importo delle bollette energetiche e può contrastare la povertà energetica, oltre a dare impulso al settore dell'edilizia, costituendo così un'occasione per sostenere le PMI e i posti di lavoro a livello locale.
Quanto alle iniziative per contrastare la povertà energetica si rinvia alla recente Raccomandazione della Commissione (UE) 2020/1563, del 14 ottobre 2020.
Il Green deal richiama la necessità di una rigorosa applicazione della normativa relativa alla prestazione energetica nel settore dell'edilizia, a partire da una valutazione delle Strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine degli Stati membri, che sarà condotta nel 2020.
Il D.Lgs. n. 48/2020, al fine di dare recepimento alla Direttiva EPBD, apporta modifiche e integrazioni (anche nel titolo) al Decreto legislativo n. 192 del 2005, attuativo delle precedenti Direttive sulla prestazione energetica nell'edilizia, intervendo su finalità, definizioni e ambito di applicazione.
Quanto alle finalità della disciplina, il D.Lgs. n. 48/2020 (articolo 1) specifica che essa è rivolta a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e alla loro efficacia, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.
Quanto all'ambito di intervento, all'interno del D.Lgs. n. 192/2005 è ora fatta rientrare:
Per gli edifici oggetto di tutela artistica e paesaggistica, il decreto non si applica nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente ai sensi del codice dei beni culturali, il rispetto delle relative prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. Contestualmente, viene specificato che rimane salva l'applicazione della disciplina relativa alla conduzione e controllo, oltre che di ispezione e manutenzione, delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva.
Per gli edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica (quali, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti Sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione), resta ferma per essi l'applicazione dlla disciplina sull'installazione e l'integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, inserita nel medesimo D.Lgs. n. 192 (cfr. infra).
Il Decreto definisce ora anche criteri, condizioni e modalità:
Le definizioni del D.Lgs. n.192/2005 anch'esse vengono adeguate dal D.Lgs. n. 48/2020 ai contenuti della Direttiva EPDB, in particolare :
La Direttiva EPBD trasferisce le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine degli edifici - già previste nella Direttiva 2012/27/UE - all'interno della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia, per maggiore coerenza e omogeneità. In particolare, le azioni per la realizzazione della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare pubblico e privato già contenute nell'articolo 4 della Direttiva 2012/27/UE vengono trasposte ed estese nel nuovo articolo 2-bis della Direttiva 2010/31/UE.
Le strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine devono comprendere, in base a quanto già stabilito dalla Direttiva 2012/27/UE, politiche e azioni di stimolo alle ristrutturazioni profonde ed efficaci degli edifici, anche in termini di costi (incluse quelle per fasi). La nuova EPBD integra tale previsione, con la possibilità che all'interno delle Strategie sia contemplata l'introduzione di un sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici.
Ogni Stato membro deve effettuare una consultazione pubblica sulla Strategia prima della sua presentazione alle Istituzioni europee e può includere in essa le azioni per far fronte ai rischi connessi all'attività sismica e agli incendi.
Nella Strategia nazionale ogni Stato membro deve fissare una tabella di marcia in vista dell'obiettivo di lungo termine al 2050 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE dell'80-95% rispetto al 1990. La tabella deve includere tappe indicative, con misure e indicatori di progresso misurabili, per il 2030, il 2040 e il 2050 in relazione al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione.
La Direttiva EPBD, all'articolo 7, paragrafo 11, impone poi che una parte delle misure di efficienza energetica sia destinata in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, comprese quelle che si trovano in condizioni di povertà energetica. Anche il regolamento sulla governance dell'energia prescrive obblighi analoghi.
Conformemente alla Direttiva, gli Stati membri sono tenuti a stabilire misure nazionali pertinenti per contribuire ad alleviare la povertà energetica nell'ambito delle strategie di ristrutturazione a lungo termine.
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2018/1999 sulla nuova governance dell‟energia, le strategie di ristrutturazione a lungo termine costituiscono parte integrante dei Piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNIEC), contribuiendo a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica ivi delineati.
Nella Tabella 1 che segue, tratta dal PNIEC italiano, presentato alle istituzioni europee a gennaio 2020, sono indicati gli obiettivi perseguiti dal nostro Paese al 2030.
Sulla base di quanto previsto dalla Direttiva EBPD, il D.Lgs. n. 48/2020 introduce all'interno del D.Lgs. n. 192/2005 , la disciplina la Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale, disponendo che essa costituisca parte integrante del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima.
Per coordinamento, il D.Lgs. abroga le norme del D.Lgs. n. 102/2014 (articolo 4, commi da 1 a 3), che già disciplinavano l'elaborazione di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, nel quadro dei PAEE-piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica, ormai superati (articolo 5 del D.Lgs. n. 48/2020, che inserisce un nuovo articolo 3-bis nel D.Lgs. n. 192/2005).
Ai sensi di quanto introdotto nel D.Lgs. n. 192/2005 (articolo 3-bis, comma 1, lett. d)), la Strategia deve includere anche l'individuazione di modalità per garantire risorse finanziarie adeguate, compreso l'utilizzo di agevolazioni fiscalianche qualora gli interventi siano integralmente realizzati e finanziati da società di servizi energetici o altri soggetti finanziatori.
La Strategia prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, e indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel PNIEC.
I contenuti specifici della Strategia ricalcano quelli indicati nella Direttiva 2018/844/UE, inclusa la possibile introduzione del sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici, sulla base delle risultanze dello studio della Commissione europea, in corso di pubblicazione.
Durante l'attuazione della Strategia, sono svolte periodicamente delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento. Nei successivi aggiornamenti, nell'ambito del PNIEC, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all'attuazione della Strategia,comprese le politiche e le azioni in essa previste.
Alcuni contenuti della nuova Strategia italiana di ristrutturazione a lungo termine sono stati già anticipati nella versione del PNIEC inviata alla Commissione a gennaio 2020, prima del recepimento della Direttiva EPBD.
La Direttiva EPBD impone agli Stati membri di facilitare l'accesso a meccanismi appropriati di sostegno agli investimenti nelle ristrutturazioni, tra i quali l'aggregazione di progetti, anche mediante piattaforme o gruppi di investimento e mediante consorzi di PMI; l'uso di fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato; fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati "one-stop-shop" .
Gli SM dovrebbero incoraggiare la concessione di prestiti ipotecari rivolti all'efficienza energetica per ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata, promuovere partenariati pubblico-privato o contratti facoltativi di rendimento energetico.
La Commissione ha il compito di raccogliere e diffondere, almeno alle autorità pubbliche, le migliori prassi riguardanti sistemi efficaci di finanziamento pubblico e privato per le ristrutturazioni efficienti.
La Direttiva EPBD introduce (con una modifica all'articolo 10, paragrafo 6, della precedente Direttiva 2010/31/UE) specifici criteri in base ai quali Stati membri debbono ancorare le rispettive misure finanziarie in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti: tra essi, il miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione confrontando gli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione stessa.
In attuazione delle previsioni della Direttiva, il D.Lgs. n. 48/2020 integra e modifica la disciplina del D.Lgs. n. 192/2005 sugli strumenti finanziari e meccanismi pubblici di sostegno all'efficienza energetica negli edifici e, in particolare:
Il D.Lgs. n. 48/2020 opera poi una razionalizzazione della disciplina inerente il Fondo di garanzia a sostegno delle reti di teleriscaldamento, già implicitamente modificata e sostituita da normativa più recente. In base a tale normativa, le risorse del Fondo sono state infatti fatte confluire nelle risorse destinate ad alimentare il Fondo per l'efficienza energetica.
L'articolo 1 della Direttiva EPBD interviene sulla disciplina - già contenuta nella Direttiva 2010/31/UE (articolo 6) - che prescrive, per gli edifici di nuova costruzione, il rispetto di requisiti minimi di prestazione energetica. La Direttiva specifica al riguardo che gli Stati membri devono garantire che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili. Per gli edifici destinati ad una ristrutturazione importante, gli Stati membri devono incoraggiare tali sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, prendendo in considerazione il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, la sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica.
I sistemi alternativi ad alta efficienza non ricevono più una indicazione tassativa e vincolante come nel testo originario della Direttiva 2010/31/UE.
Quanto all'ottimizzazione del consumo energetico nei sistemi tecnici per l'edilizia, la Direttiva EPBD introduce importanti novità:
Per ciò che concerne la mobilità elettrica e l'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti, gli Stati membri devono:
Per ciò che concerne l'automazione degli edifici, la Commissione è stata delegata ad adottare un atto delegato integrativo della Direttiva per l'istituzione di un sistema comune facoltativo europeo per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza, con la definizione di un indicatore di predisposizione e una metodologia con la quale esso dev'essere calcolato, in conformità dell'allegato 1-bis della Direttiva che fissa il "quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all'intelligenza". La proposta di regolamento delegato è stata presentata dalla Commissione europea il 14 ottobre 2020.
In materia di ispezione degli impianti di riscaldamento e degli impianti di condizionamento dell'aria la Direttiva EPDB demanda agli Stati membri di prevedere ispezioni periodiche, anche laddove gli impianti siano combinati con impianti di ventilazione di ambienti con potenza nominale utile superiore a 70 KW.
Viene introdotto l'obbligo per gli SM di stabilire i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento e per gli impianti di condizionamento dell'aria anche combinati con impianti di ventilazione siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.
Gli Stati membri sono poi facoltizzati a stabilire i requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:
a) la funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi di efficienza e della necessità di manutenzione;
b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell'energia.
Gli edifici non residenziali dotati di sistemi di automazione e controllo e gli edifici residenziali, dotati delle funzionalità di monitoraggio continuo e di regolazione, sono esentati dalle ispezioni periodiche.
In attuazione delle previsioni della Direttiva, il D.Lgs. n. 48/2020 modifica la disciplina sulla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici contenuta nel D.Lgs. n. 192/2005 (articolo 4), al fine di adeguarla alle nuove norme tecniche contenute nella normativa UE (cfr. Allegato I della Direttiva 2010/31/UE come modificato dalla Direttiva EPBD).
ENEA, in collaborazione con il Comitato Termotecnico italiano-CTI, deve predisporre e sottoporre al MISE uno studio che evidenzi l'impatto energetico, economico e amministrativo conseguente all'adeguamento.
Il D.Lgs. n. 48/2020 integra poi i criteri generali per la definizione dei requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici e unità immobiliari, nuovi o oggetto di ristrutturazione importante.
Vengono, in particolare, introdotti i seguenti criteri:
Il D.Lgs introduce poi i criteri generali per l'integrazione negli edifici delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici. La definizione delle modalità operative viene demandata ad un uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concetto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata.
I criteri generali, questi ricalcano quanto previsto dalla Direttiva EPBD. Si specifica che entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, dovrà essere installato almeno un punto di ricarica ed il decreto interministeriale ne definirà le modalità (la Direttiva fa riferimento ad un "numero minimo" di punti di ricarica entro il 2025).
Un regolamento governativo opererà l'aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, ai sensi delle novità introdotte dalla Direttiva EPBD.
Vengono fissati specifici in merito criteri, quali la necessità di ottimizzare costi benefici per la collettività, semplificare l'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell'efficienza energetica, nonché la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l'ispezione periodica delle parti accessibili dell'impianto.
Il D.Lgs. n. 48/2020 prevede l'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, il cui scopo è quello di fornire ai cittadini, alle imprese e alla P.A. informazioni sulla prestazione energetica, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche, efficaci in termini di costi, compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica (si introduce un nuovo articolo 4-quater al D.Lgs. n. 192/2005).
Le modalità di funzionamento del portale sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze.Il Decreto deve disciplinare le opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per assicurare l'afflusso per via telematica dei dati presenti:
a) nel catasto degli attestati di prestazione energetica, comprese le informazioni sugli impianti termici;
b) nella banca dati istituita presso il GSE S.p.a relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili;
c) nel database "Progetto Patrimonio della PA";
d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici;
e) nel Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.
Ad ENEA è rimesso il compito di istituire uno sportello unico finalizzato a fornire - una volta acquisite ed elaborate da parte del Portale le informazioni suddette, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali - assistenza ed ogni informazione utile ai cittadini, alle imprese e alla P.A.
Per la costituzione del Portale è stanziata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2023.
Il D.Lgs. n. 48/2020 apporta modifiche alla disciplina dell'APE contenuta nel D.Lgs. n. 192/2005 (articolo 6). In particolare:
E' demandato ad un regolamento governativo, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata l'aggiornamento dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici (nuovo comma 1-quater nell'articolo 4 del D.Lgs. n. 192/2005).
Il D.Lgs. n. 48/2020 aggiorna la disciplina delle funzioni delle regioni e degli enti locali in materia di attività di ispezione e controllo dell'attuazione della normativa in esame (articolo 9 del D.Lgs. n. 192/2005). Viene precisato, in particolare, che:
E' conferito alle regioni e alle province autonome il compito di avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti della prestazione energetica degli edifici.
Al MISE è poi demandato il compito di promuovere forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonché del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, al fine di rilevare il grado di attuazione del D.Lgs., proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo (novella all'articolo 10 del D.Lgs. n. 192/2005).
Il Decreto legge n. 63/2013 ha potenziato il precedente regime di detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica sono state poi, via via, prorogate di un anno, dalla Legge n.147/2013 (Legge di stabilità per il 2014, articolo 1, comma 139), dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014) e dalla Legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 74 della legge n. 208 del 2015), con la Legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016), con la Legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) , con la Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018, articolo 1, comma 67, lettere a)b)), e, infine, con la Legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019, articolo 1, commi 175 e ss.)
Nel dettaglio, il comma 175 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020 proroga, per l'anno 2020, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Inoltre i commi 219-224 della Legge introducono la detraibilità dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (bonus facciate).
Il comma 70 circoscrive il meccanismo dello "sconto in fattura" ai soli interventi di ristrutturazione energetica di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
L'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 - Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia (cd. decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
La detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti specifici casi:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione, nonché a collettori solari).
L'agevolazione è riconosciuta altresì, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione sopra citate, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, l'agevolazione è riconosciuta anche nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Il termine per fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.
La detrazione è prevista inoltre per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.
Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli) e A9 (ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico a seguito della modifica introdotta dall'articolo 80, comma 6, del decreto legge n.104 del 2020, cd. decreto Agosto. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Inoltre, sempre nel decreto Agosto, l'articolo 51, commia 3-quater , chiarisce che cosa è da intendersi, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, per accesso autonomo dall' esterno, mentre il comma 3-quinquies introduce una semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni prevedendo che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. Viene, altresì, previsto che ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cd Superbonus) spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione e i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione(art.57-bis).
L'articolo 121 del decreto Rilancio consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti:
In sintesi:
Successivamente alla conversione in legge del decreto Rilancio, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti del MISE recanti i requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
Sul sito dell'Agenzia delle entrate è consultabile una guida sul Superbonus 110% nonché la - Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E "Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti.
Si ricorda che il decreto-legge n. 34 del 2019 ha disposto, tra l'altro, la tassazione agevolata - con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa - per gli interventi di sostituzione di vecchi edifici (articolo 7), nonché l'estensione delle detrazioni per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici (articolo 8) e le semplificazioni degli incentivi fiscali per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (articolo 10).
Il Servizio studi della Camera, in collaborazione con l'istituto di ricerca CRESME ha pubblicato un dossier in materia di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio da cui emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2019, 19,5 milioni di interventi, ossia - considerando che le abitazioni sono il principale oggetto degli interventi di rinnovo – oltre il 62,5% delle abitazioni italiane stimate dall'ISTAT (31,2 milioni). In venti anni le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a quasi 322 miliardi di euro. Il dato a consuntivo per il 2018 indica un volume di investimenti pari a 28.487 milioni di euro veicolati dagli incentivi, riconducibili a 3.331 milioni di euro per la riqualificazione energetica e a 25.156 milioni di euro per il recupero edilizio.
Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, si segnala in questa sede che la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata per cinque anni, fino al 31 dicembre 2021 (legge di bilancio 2017).
Inoltre il decreto-legge n.162 del 2019 dispone che anche per il 2020 opera la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute, nel limite massimo di 5.000 euro, per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. La detrazione spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne dei condomìni.
Pertanto fino al 31 dicembre 2020 sono previste le seguenti detrazioni:
Per un approfondimento delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, riqualifiazione energetica si rinvia alla Guida dell'Agenzia delle entrate, nonché alle schede alla pagina webDetrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica del Portale della documentazione della Camera dei deputati e allo studio realizzato dal Servizio Studi della Camera dei depuati in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio) Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione.
Con riferimento alle misure antisismiche, fino al 31 dicembre 2021 è prevista una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura della detrazione aumenta, ove l'adozione delle misure antisismiche comporti i passaggio a classi di rischio inferiore.