tema 29 settembre 2022
Studi - Finanze
Tassazione del settore produttivo

In Italia, il tipo di imposizione diretta che grava sulle attività di impresa è dipendente dalla natura del soggetto passivo (persone fisiche o persone giuridiche) e dall'organizzazione degli stessi (società di persone o di capitali). In linea generale, i lavoratori autonomi e le imprese individuali sono assoggettati a Irpef, mentre le persone giuridiche (con la rilevante eccezione delle società di persone) sono assoggettate a IRES, imposta sui redditi d'impresa. Negli ultimi anni, il legislatore fiscale ha inteso ridurre il carico tributario sulle imprese lasciando immutata la struttura fondamentale dell'imposta e incidendo, invece, sulle aliquote e sul complesso sistema di deduzioni (quindi sulle regole di determinazione delle basi imponibili) nonché sui crediti di imposta.

Tra le principali imposte dirette riveste un ruolo chiave l'Imposta regionale sulle attività produttive – Irap (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), sia con riferimento alla sua funzione di finanziamento del sistema sanitario nazionale, sia per la sua incidenza sul cd. cuneo fiscale.

È utile in questa sede rilevare che, nella seconda parte della XVIII legislatura, la disciplina fiscale dell'impresa ha subito modifiche influenzate da eventi contingenti di portata internazionale. Più in dettaglio:

-         nel biennio 2020-2021 le imprese italiane sono state destinatarie di numerose misure di sostegno, sia fiscali che finanziarie, correlate all'emergenza da COVID-19 e di natura prevalentemente temporanea.  Per una panoramica, si rinvia al relativo tema web;

-         nel corso del 2022, numerosi interventi volti a fronteggiare la crisi energetica e l'emergenza conseguente al conflitto in Ucraina hanno coinvolto le imprese italiane, per cui si rinvia altresì al tema relativo alle misure contro i rincari energetici.

Ha avuto una specifica rilevanza, di natura tuttavia strutturale, il settore dell'innovazione tecnologica: in tale ambito gli interventi legislativi, aventi carattere ricorrente, si sono svolti in seno al cd. pacchetto Transizione 4.0, per il quale si rinvia al tema a esso dedicato.

Il dibattito sulla tassazione delle imprese ha altresì coinvolto, prima delle predette emergenze, anche la fiscalità della cd. economia digitale. Sono stati inoltre apportati correttivi alla disciplina fiscale degli Enti del terzo settore.

 

 

 

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Nella fase iniziale della legislatura sono state adottate diverse misure dirette a contenere i costi dell'energia.

Si rinvia al relativo tema sulle misure per fronteggiare i rincari energetici per ulteriori informazioni.

Si ricorda inoltre che è stato introdotto per il 2022 il cd. contributo straordinario contro il caro bollette, ovvero l'imposta sugli extraprofitti carico delle imprese operanti nel settore energetico (articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, articolo 52 del decreto-legge 50 del 2022 e articolo 42 del decreto-legge n. 115 del 2022) dovuta in misura pari al  25 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto "extraprofitto").

Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.

La disciplina di tale contributo straordinario, con particolare riferimento alla base imponibile, è stata modificata dalla legge di bilancio 2023.  Il provvedimento ha istituito un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi.

Il decreto-legge n.145 del 2023 (articolo 6) ha inoltre introdotto una specifica modifica ai fini del computo della base imponibile del citato contributo escludendo parzialmente dalla base imponibile del contributo stesso la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

Contestualmente viene istituito, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Tali disposizioni erano contenute nell'articolo 5 del D.L. n. 34/2023, che già prevedeva una rideterminazione, nei termini sopra commentati, della base imponibile su cui si applica il contributo di solidarietà temporaneo. Detta disposizione, tuttavia, era stata successivamente abrogata dall'articolo 22, comma 1 del D.L. n. 61/2023.
ultimo aggiornamento: 4 aprile 2025
 
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