Costituzione, diritti e libertàConstitutional and institutional reforms

Status dei parlamentari e dei consiglieri regionali

Retirement benefits for MPs and for Regional Councillor

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In materia di status dei parlamentari e dei consiglieri regionali, un intenso dibattito parlamentare ha riguardato, negli ultimi anni, la riforma dei vitalizi e il trattamento pensionistico degli eletti secondo il metodo contributivo.

L'Ufficio di presidenza della Camera è intervenuto su questo tema nei primi mesi della XVIII Legislatura. Analoga decisione è stata successivamente adottata dal Senato.

La Legge di bilancio 2019 ha previsto anche da parte delle regioni il ricalcolo, secondo il metodo contributivo, delle prestazioni previdenziali e delle rendite a favore di coloro che sono stati presidente della regione, consigliere regionale o assessore regionale. In conseguenza di tale provvedimento, le regioni sono intervenute in materia, tenendo conto degli indirizzi espressi in Conferenza Stato-Regioni.

An intense parliamentary debate has covered, in recent years, the amendments for the so-called annuities and the pension treatment of elected officials in accordance with for the contributory method.

The Bureau of the House intervened on this issue in the first months of the 18th parliamentary term. A similar decision was subsequently taken by the Senate of the Republic.

The 2019 Budget Law has also envisaged the recalculation, in accordance with the contributory method, by the regions of social security benefits and annuities in favour of those who were President of the Region, Regional Councillor or Regional Minister. As a result of this provision, the regions have intervened on the matter, taking into account the addresses expressed at the State-Regions Conference.

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L'Ufficio di Presidenza della Camera, nella riunione del 12 luglio 2018, ha approvato una deliberazione   concernente la rideterminazione, secondo il metodo di calcolo contributivo, della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, nonché dei trattamenti previdenziali di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011. La decorrenza delle nuove misure è stata fissata al 1° gennaio 2019.

Il 16 ottobre 2018 una analoga deliberazione   è stata adottata dal Consiglio di Presidenza del Senato.

In precedenza, il regime previdenziale dei deputati era stato modificato con il superamento dell'istituto dell'assegno vitalizio e l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, di un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo. Inoltre, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato, nel 2015, la cessazione dell'erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni nei confronti dei deputati che abbiano riportato condanne per reati di particolare gravità.

Per approfondire si veda la pagina Trattamento economico   sul sito internet della Camera.

La legge di bilancio 2019 ha stabilito che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2019, le regioni e le province autonome devono rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in essere, nei confronti di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. I trattamenti previdenziali devono essere ridefiniti sulla base di criteri e parametri definiti in sede di Conferenza Stato-regioni o, in assenza, sulla base del metodo di calcolo contributivo (L. 145/2018, art. 1, commi 965-967).

termini temporali per la rideterminazione dei trattamenti, da effettuare con le modalità previste dai propri ordinamenti, sono i seguenti:

  • entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 30 aprile 2019, termine poi prorogato al 30 maggio 2019 dal D.L. 34/2019);
  • entro sei mesi dalla medesima data (cioè il 30 giugno 2019), qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

Nel caso in cui entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio si svolgano consultazioni elettorali in una data regione, quest'ultima è tenuta a rideterminare i trattamenti previdenziali:

  •   entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale;
  •   entro sei mesi dalla medesima data, qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

Qualora i predetti enti non provvedano entro i termini previsti si applica una sanzione, consistente nella mancata erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali al netto di quelli destinati ad alcuni settori:

  • Servizio sanitario nazionale;
  • politiche sociali e per le non autosufficienze;
  • trasporto pubblico locale.

Entro i 15 giorni successivi all'adempimento, le regioni documentano l'adempimento della rideterminazione dei trattamenti con una comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. A sua volta, il Dipartimento, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini, il medesimo Dipartimento trasmette al Ministero dell'economia l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno corrisposto all'obbligo di comunicare l'avvenuto adempimento ai fini della conseguente riduzione lineare dei trasferimenti. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.

Il 3 aprile 2019 è stata firmata l'Intesa, tra il Governo, le regioni e le province autonome che definisce le modalità per rideterminare i trattamenti previdenziali. Con l'intesa, il Governo si è impegnato ad adottare tempestivamente le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi dal 30 aprile al 30 maggio 2019. Contestualmente alla firma dell'intesa, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha consegnato al Governo un documento   per garantire "l'armonizzazione delle rispettive normative e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni". L'impegno del Governo è stato attuato, come anticipato sopra, con il D.L. 34/2019 (art. 45, comma 1) che ha prorogato dal 30 aprile al 30 maggio 2019 il termine di attuazione. 

Tutte le regioni hanno adottato disposizioni di adeguamento dei vitalizi.