Costituzione, diritti e libertàConstitutional and institutional reforms

Sistema elettorale e referendum

The electoral system of the National Parliament

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La XVIII Legislatura ha confermato il sistema elettorale misto previsto dalla legge n. 165 del 2017 (cd. Rosatellum) e che prevede l'attribuzione dei seggi per 3/8 in collegi uninominali con sistema maggioritario a turno unico e per 5/8 in collegi plurinominali con sistema proporzionale con soglie di sbarramento. Con il decreto legislativo n. 177 del 2020 il numero e la dimensione dei collegi sono stati però rideterminati a seguito dell'entrata in vigore della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari (legge costituzionale n. 1 del 2020). Sono state poi introdotte specifiche disposizioni in materia di presentazione di curriculum vitae e certificato penale dei candidati (legge n. 3 del 2019), di digitalizzazione del procedimento elettorale (tra le altre cose, possibilità di deposito del contrassegno da parte dei partiti politici anche su supporto digitale e utilizzo della posta elettronica certificata per gli atti di designazione dei rappresentanti di lista e per l'acquisizione dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, decreto-legge n. 77 del 2021),  di esenzione dall'obbligo di raccolta delle firme (per i partiti e movimenti che fossero costituiti in gruppo parlamentare al 31 dicembre 2021 o che avessero partecipato con determinati risultati alle elezioni politiche 2018 o europee 2019, decreto-legge n. 41 del 2022) e di ineleggibilità dei magistrati (ineleggibilità per i magistrati che prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi giudiziarie con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale, legge n. 71 del 2022, art. 15).

Per i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare, la legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 2020, art. 1, co. da 341 a 344, come modificato anche dal decreto-legge n. 77 del 2021) ha previsto l'introduzione di una piattaforma digitale per la raccolta in modalità digitale - anche mediante SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi - delle firme necessarie per la presentazione delle richieste di referendum popolari abrogativi (art. 75 della Costituzione) e costituzionali (art. 138) nonché per la presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare (art. 71). alla data del 3 ottobre 2022, in base a fonti di stampa, il previsto DPCM attuativo risulta essere stato adottato e in corso di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale"; il decreto-legge n. 77 del 2021 ha anche consentito, nelle more dell'istituzione della piattaforma, che la raccolta possa avvenire anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata (come lo SPID), a cui è associato un "riferimento temporale validamente opponibile ai terzi".


The XVIII Legislature confirmed the mixed electoral system provided for by Law No 165 of 2017 (Rosatellum) and which provides for the allocation of seats for 3/8 in single-member colleges with a single rotation system and for 5/8 in multi-member colleges with proportional system with blocking thresholds. However, by Legislative Decree No 177 of 2020, the number and size of colleges were redetermined following the entry into force of the constitutional reform reducing the number of parliamentarians (Constitutional Law No 1 of 2020). Specific provisions were introduced on the submission of candidates' curricula vitae and criminal certificates (Law No 3 of 2019), on the digitalisation of the electoral procedure (inter alia, the possibility of political parties to deposit the mark, including in digital form, and the use of certified e-mail for acts designating representatives of the list and for obtaining certificates of registration on the electoral roll, Decree-Law No 77 of 2021), exemption from the obligation to collect signatures (for parties and movements that were formed as a parliamentary group on 31 December 2021 or had participated with certain results in the 2018 or European 2019 political elections); Decree-Law No 41 of 2022) and the ineligibility of judges (ineligibility for judges who serve, or who have served in the three years preceding the date of acceptance of the application, in judicial offices with responsibility falling, in whole or in part, in the region in which the electoral district is included, Article 15 of Law No 71 of 2022).

For referendums and proposals for popular initiative laws, the 2021 Budget Law (Article 1 of Law No 178 of 2020, Article, codes 341 to 344, as also amended by Decree-Law No 77 of 2021) provided for the introduction of a digital platform for collecting digitally – including by means of SPID, electronic identity card or national service card – the signatures required for the submission of requests for popular referendums (Article 75 of the Constitution) and the Constitution (Article 138) and for the submission of proposals for citizens' initiative laws (Article 71). However, the planned implementing Prime Ministerial Decree has not been adopted and Decree-Law No 77 of 2 021 also allowed, pending the establishment of the platform, collection by means of an electronic document signed with a qualified electronic signature (such as the SPID), together with a ‘valid time reference to third parties'.

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La XVIII Legislatura ha confermato il sistema elettorale introdotto con la legge n. 165 del 2017(cd. Rosatellum). 

In sintesi, ferma restando la specificità della Circoscrizione estero, si tratta di un sistema misto in cui l'assegnazione di 3/8 dei seggi (147 alla Camera e 74 al Senato comprensivi dei seggi della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige) è effettuata, con metodo maggioritario, in collegi uninominali. L'assegnazione dei restanti 5/8 dei seggi avviene invece con metodo proporzionale, (245 seggi alla Camera e 122 seggi al Senato) in collegi plurinominali, tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento del 3 per cento per la singola lista e del 10 per cento per le coalizioni, o anche, limitatamente al Senato per le singole liste, del 20 per cento a livello regionale. Ciascun elettore dispone di un solo voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale, il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale (da due a quattro). Sono proclamati eletti, per la parte proporzionale, i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l'ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. Per la parte maggioritaria, è proclamato eletto il candidato più votato in ciascun collegio uninominale.

Per garantire la parità di genere, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere, a pena di inammissibilità; inoltre, nel complesso delle candidature presentate nei collegi uninominali e, limitatamente ai capilista, delle liste nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento (a livello nazionale alla Camera, a livello regionale al Senato).

Per ulteriori elementi si rinvia al Manuale elettorale   predisposto in occaione delle elezioni politiche 2022.

Nel corso della Legislatura, e, in particolare, a seguito della conclusione dell'iter parlamentare della riforma costituzionale di riduzione del numero dei componenti delle Camere, la I Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame di alcune proposte di riforma del sistema elettorale. In particolare, nella seduta del 10 settembre 2020, la Commissione ha adottato come testo base la proposta di legge C. 2329. Questa delinea un sistema elettorale interamente proporzionale (resta ferma, per la regione Valle d'Aosta, la costituzione, sia alla Camera sia al Senato, in un unico collegio uninominale il cui il seggio è attribuito con metodo maggioritario; al Senato, per la regione Trentino-Alto Adige permane la ripartizione nei sei collegi uninominali di cui alla legge n. 422 del 1991); non è prevista la possibilità per le liste di unirsi in coalizione. E' elevata la soglia di sbarramento a livello nazionale dal 3% al 5% ed è ridotta - dal 20% al 15% - la soglia regionale prevista per l'elezione del Senato (per le liste che abbiano conseguito tale percentuale di voti in almeno una regione). Alla Camera la soglia regionale del 15% è calcolata solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. È inoltre previsto un ‘diritto di tribuna' per le liste che non raggiungono le soglie di sbarramento ma che ottengono, alla Camera, almeno tre quozienti in almeno due regioni e, al Senato, almeno un quoziente in ciascuna circoscrizione regionale: ai fini dei relativi calcoli è utilizzato il metodo del quoziente corretto + 2 (c.d. metodo del quoziente corretto Imperiali), con cui si riduce il numero dei voti necessari per ottenere il seggio con il quoziente intero. L'esame in sede referente non è però poi proseguito oltre (vedi qui   per approfondimenti).

  

 

La legge n. 51 del 2019    è intervenuta sul sistema elettorale per determinare il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario anziché come in precedenza in un numero fisso (le percentuali rispecchiano comunque quantro previsto dal sistema elettorale vigente: 3/8 di seggi assegnati con sistema maggioritario in collegi uninominali e 5/8 con sistema proporzionale con soglia di sbarramento in collegi plurinominali, cfr. relativo tema). Finalità delle modifiche è quella di rendere applicabile il sistema elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione, in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con leggi di modifica costituzionale. 

La legge 51 del 2019 ha previsto altresì (art. 3) una delega al Governo per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da esercitare "qualora entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere". La modifica del numero dei componenti comporta infatti, a legislazione elettorale invariata, una corrispondente modifica del numero dei collegi elettorali e, quindi, dei relativi confini. In tal caso la delega deve essere esercitata, ai sensi del suddetto art. 3, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 3 della legge 51/2019 (che in gran parte richiamano quelli individuati dall'art. 3 della legge n. 165 del 2017).

A seguito della promulgazione della modifica costituzionale la delega legislativa è stata esercitata con il decreto legislativo n. 177 del 2020 che ha definito i confini dei collegi plurinominali ed uninominali  .

Per approfondimenti si rinvia al dossier I collegi elettorali per la Camera e il Senato  .

Nel corso della XVIII Legislatura sono state anche introdotte alcune specifiche modifiche relative al procedimento elettorale. In particolare:

  • la legge n. 3 del 2019 (come poi integrata dal decreto-legge n. 77 del 2021) ha introdotto l'obbligo per partiti e movimenti politici di pubblicare sul proprio sito internet curriculum vitae e certificato penale dei candidati, comunicandoli anche al Ministero dell'interno che, a sua volta, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale li pubblica nella sezione "elezioni trasparenti" del proprio sito internet;
  • la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 627-628, L. 160/2019) ha istituito il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020; il fondo è finalizzato all'introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni europee, politiche e per i referendum; la sperimentazione è riferita al voto degli italiani all'estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche; la disposizione è stata poi modificata dal decreto-legge n. 77 del 2021 (cd. DL governance PNRR; art. 38-bis, co. 10) che ha esteso la sperimentazione anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022. Il D.L. 41/2022 ha infine rinviato la sperimentazione dal 2022 al 2023. Contestualmente, ha disposto un tifinanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico (art. 6, comma 3);
  • il decreto-legge n. 77 del 2021 ha introdotto numerose disposizioni in materia di digitalizzazione del procedimento elettorale preparatorio (possibilità di deposito del contrassegno da parte dei partiti politici anche su supporto digitale;  utilizzo della posta elettronica certificata per gli atti di designazione dei rappresentanti di lista; per l'acquisizione dei certificati di iscrizione alle liste elettorali (acquisizione necessaria per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, europee ed amministrative, nonché di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari) e, nei comuni con almeno 15.000 abitanti, per la richiesta dei certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali per candidati alle elezioni amministrative); è rimasta invece inattuata, nella XVIII Legislatura, la previsione della legge di riforma elettorale (articolo 3, comma 7 della legge n. 165 del 2017) che demandava a un decreto ministeriale da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (e quindi entro il 12 maggio 2018) la definizione, in via sperimentale, della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di candidati, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata;
  • sempre il decreto-legge n. 77 del 2021 ha introdotto la possibilità per i partiti di trasmettere alla Commissione antimafia le liste delle candidature "provvisorie" alle elezioni entro 75 giorni dalla convocazione dei comizi elettorali, per la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative alla candidatura ai sensi del Codice di regolamentazione sulla formazione delle liste elettorali;
  • il decreto-legge n. 41 del 2022 ha stabilito che, esclusivamente per le prime elezioni della Camera e del Senato successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature si applica anche ai partiti o ai gruppi politici che rispettano almeno una delle seguenti condizioni: 1) sono costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 31 dicembre 2021; 2) hanno presentato candidature con proprio contrassegno alle precedenti elezioni per la Camera dei deputati (4 marzo 2018) o europee (26 maggio 2019) in almeno due terzi delle circoscrizioni ed abbiano ottenuto un seggio in ragione proporzionale oppure abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi superiore all'1% del totale (queste cause di esenzione dalla raccolta firme si aggiungono a quelle già previste in via generale (partiti e gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura ovvero rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato);
  • sempre il decreto-legge n. 41 del 2022 ha previsto, per la circoscrizione Estero, l'istituzione, a fianco dell'ufficio centrale già previsto presso la Corte di appello di Roma, anche di uffici decentrati presso le corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli;
  • l'articolo 15 della legge n. 71 del 2022 (riforma dell'ordinamento giudiziario) ha modificato la disciplina in materia di ineleggibilità dei magistrati disponendo, tra le altre cose, che siano ineleggibili i magistrati che prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi giudiziarie con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale (in precedenza l'ineleggibilità era prevista limitatamente alle circoscrizione elettorali sottoposte alla giurisdizione degli uffici di assegnazione in quel momento).

Anche per tutti questi aspetti si rinvia al Manuale elettorale  .

Il Parlamento ha esaminato, durante a Legislatura, altre proposte di modifica di aspetti del procedimento elettorale, senza tuttavia giungere alla loro approvazione definitiva. In particolare:

  • la proposta di legge C. 543  , nel testo approvato dalla Camera (S. 859  ), reca norme per la trasparenza del procedimento elettorale (introduzione di urne elettorali semitrasparenti e di cabine che riparino solo il busto dell'elettore; divieto per il presidente di seggio di ricoprire l'incarico per due volte consecutive nello stesso seggio; esclusione dalla funzione di componente di seggio dei condannati anche in via non definitiva per gravi reati; sorteggio degli scrutatori; riserva della metà dei posti di scrutatori ai disoccupati; aumento del limite inferiore di elettori per seggio da 500 a 700; divieto di assunzione di personale da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale in prossimità delle elezioni locali o regionali); inoltre, viene introdotta la possibilità per coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una regione diversa da quella di residenza, di esercitare il diritto di voto per i referendum e per le elezioni europee, nel comune in cui si trovino; dopo l'approvazione della Camera, la Commissione Affari costituzionali del Senato ne ha avviato l'esame nella seduta del 13 novembre 2018, senza tuttavia concluderlo;
  • la proposta di legge C. 3007   reca disposizioni per consentire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori dalla regione di residenza per le elezioni regionali e comunali; la Commissione Affari costituzionali della Camera ne ha avviato l'esame nella seduta del 29 aprile 2021, senza tuttavia concluderlo;
  • la proposta di legge C. 2009 intende disciplinare la ipropaganda elettorale effettuata mediante le piattaforme digitali; la proposta prevede inoltre norme per la trasparenza della propaganda politica nella rete internet e per l'accesso ai dati e agli algoritmi utilizzati sulle medesime piattaforme per la classificazione delle informazioni; la Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame nella seduta del 18 novembre 2021, senza tuttavia proseguirlo oltre;
  • la proposta di legge S. 2390  , nel testo approvato dal Senato (C. 3489  ), introduce, a seguito del monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2021 (su cu cfr. il tema il dialogo tra il Parlamento e la Corte costituzionale), un apposito giudizio presso il giudice amministrativo sulle controversie relative agli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertametno dell'incandidabilità conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; dopo l'approvazione del Senato, la I Commissione della Camera ha avviato l'esame nella seduta del 27 aprile 2022, senza tuttavia concluderlo.

Cliccando sul numero delle proposte di legge è possibile accedere alle schede dell'iter e ai dossier di documentazione.

In materia di referendum, nella XVIII Legislatura, la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1, co. 341-344, come successivamente modificati dall'articolo 38-quater del decreto-legge n. 77 del 2021, cd. DL governance PNRR) ha previsto l'istituzione di una piattaforma digitale per la raccolta in modalità digitale delle firme necessarie per la presentazione delle richieste di referendum popolari abrogativi (art. 75 della Costituzione) e costituzionali (art. 138) nonché per la presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare (art. 71).

Si prevede in particolare che la raccolta delle firme possa avvenire anche mediante SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi (sono le modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 82 del 2005,codice dell'amministrazione digitale - CAD).

In base alla norma, sono caricate sulla piattaforma, da parte dei promotori, le proposte di referendum costituzionale o di referendum abrogativo o di proposte di legge di iniziativa popolare. La piattaforma acquisisce inoltre il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.

La legge di bilancio 2021 istituisce un fondo di 100.000 euro annui a decorrere dal 2021 destinato alla realizzazione della piattaforma. Si prevede infine che la disciplina attuativa per la realizzazione in concreto della piattaforma

La legge di bilancio 2021 prevede infine che con decreto del Presidente del Consiglio  di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano definite le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma. La norma prevedeva che il DPCM fosse adottato entro il 31 dicembre 2021.

Sullo schema di DPCM trasmesso dal Governo il 18 febbraio 2022 il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento 24 marzo 2022, n. 106  , ha rilevato l'assenza di adeguate tutele per il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini. In materia, nella seduta dell'Assemblea della Camera del 29 giugno 2022 ,   in risposta a un'interrogazione a risposa immediata, il Ministro per l'innovazione tecnologica ha anche precisato che "il dettato normativo garantisce solo la digitalizzazione della raccolta firme, che è il segmento iniziale del processo di promozione dell'iniziativa, ma non consente una completa digitalizzazione, estesa, per esempio, all'autenticazione delle firme o alla raccolta dei certificati elettorali che sono disciplinate ancora in maniera analogica. Tali considerazioni esulano dall'ambito propriamente tecnico nostro e del decreto in corso di elaborazione e rimangono affidate alle prerogative del legislatore. Quindi, è solo un pezzo, non è tutto il processo". Da fonti di stampa, alla data del 3 ottobre 2022, il DPCM risulta essere stato adottato, tenendo conto anche delle valutazione del Garante, ed è in attesa di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale".

Le modifiche introdotte alla legge di bilancio 2021 dal decreto-legge n. 77 del 2021 hanno poi consentito, in attesa della predisposizione della piattaforma, che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di raccolta delle firme digitali, le firme necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75 (abrogativo) e 138 (costituzionale) della Costituzione nonché per i progetti di legge di iniziativa popolare (art. 71 Cost.) possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un "riferimento temporale validamente opponibile ai terzi". La disposizione prevede inoltre che siano i promotori della raccolta (di referendum o di proposta di legge di iniziativa popolare) a predisporre un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, rechi le specifiche indicazioni previste dalla legge (e in particolare dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352 – v. supra) e consenta l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero. La disposizione specifica che le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Si dispone che gli obblighi previsti dalla legge (in particolare dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352) "sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori", successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di referendum, del documento informatico, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata.

Tale disciplina transitoria ha trovato una prima attuazione per tre referendum abrogativi per i quali nel 2021 sono state raccolte le firme e che sono state depositate all'Ufficio centrale per il referendum. Si tratta dei referendum in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e di omicidio del consenziente (che hanno raggiunto il numero di firme necessarie) e in materia di caccia (che invece non lo ha raggiunto. Per la raccolta delle firme i promotori dei referendum hanno utilizzato una piattaforma gestita da una società di diritto privato.

Il 22 dicembre 2021 con decreto del Ministro dei rapporti con il Parlamento con delega alle riforme istituzionali è stata istituita la Commissione di esperti con compiti di studio e consulenza, di analisi ed elaborazione di proposte, anche di carattere normativo, e iniziative idonee a favorire la partecipazione dei cittadini al voto, presieduta dal prof. Franco Bassanini. Il 14 aprile 2022 la Commissione ha presentato la relazione finale Per la partecipazione dei cittadini Come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto  . Tra le proposte avanzate dalla relazione merita segnalare:

  • la digitalizzazione della tessera e delle liste elettorali (election pass);
  • la concentrazione delle scadenze elettorali in due soli appuntamenti annuali (election day);
  • il voto anticipato presidiato, che consentirebbe all'elettore che prevedesse di avere difficoltà a recarsi al seggio nei giorni previsti per la votazione di potere esercitare il suo diritto di voto nei giorni precedenti l'elezione in qualunque parte del territorio nazionale, con le garanzie proprie del tradizionale procedimento elettorale;
  • il voto, nel giorno delle elezioni, in seggi diversi dal proprio, ma collocati nella stessa circoscrizione o collegio elettorale;
  • l'introduzione di misure di informazione e comunicazione;
  • l'individuazione di sedi alternative agli edifici scolastici al fine di ospitare i seggi elettorali.



Sui lavori della commissione e sulla sua relazione finale il Ministro dei rapporti con il Parlamento ha svolto, il 3 maggio 2022  , un'audizione di fronte alla Commissione Affari costituzionali della Camera.