Costituzione, diritti e libertàConstitutional and institutional reforms

Disciplina e trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni

Transparency of political parties and foundations

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La definizione di una disciplina finalizzata ad una maggiore trasparenza dei partiti politici è oggetto di dibattito parlamentare da più legislature.

Con la legge n. 3 del 2019 sono state introdotte misure per la trasparenza dei partiti e dei movimenti politici e delle fondazioni, con particolare riferimento al loro finanziamento.

Successivamente sulla materia è intervenuto il D.L. 34/2019, principalmente per ridefinire gli obblighi di trasparenza posti in capo alle fondazioni politiche.

A key issue in the parliamentary debate in recent years has been the discipline of political parties; in Italy the system of direct public financing has been repealed by Decree-Law No 149 of 2013. In the 18th parliamentary term, with the Anti-Corruption Law No. 3 of 2019 and the subsequent "Decree about growth" (Article 43 of DL 34/2019), measures were foreseen to promote the transparency of political parties and their political and organisational structures as well as of political foundations.

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La seconda parte della legge n. 3 del 2019, recante misure anticorruzione, contiene disposizioni in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici e delle erogazioni effettuate in loro favore nonchè disposizioni riguardanti le fondazioni politiche. Esso reca altresì una delega al Governo per la redazione di un testo unico compilativo delle norme che disciplinano la materia.

Per quanto riguarda i partiti politici, le nuove disposizioni – come risultanti dall'esame svolto alla Camera - sono volte a rafforzare gli obblighi di trasparenza sia in ordine ai contributi ricevuti, sia alla presentazione delle candidature. 

E' previsto, in tale quadro, per i partiti e i movimenti politici nonché per le liste e per i candidati alla carica di sindaco che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti l'obbligo  di annotare - entro il mese successivo a quello della percezione - in un apposito registro, per ogni contributo ricevuto, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell'erogazione. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito o movimento politico e contestualmente pubblicati sul relativo sito internet. Con l'erogazione dei contributi o delle prestazioni si intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori. Gli obblighi di pubblicità in questione riguardano tutti i contributi elargiti in denaro complessivamente superiori a 500 euro annui per soggetto erogatore o le prestazioni o le altre forme di sostegno di valore equivalente. Sono esenti le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta.

Per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti è introdotto il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia.

È inoltre introdotto il divieto – per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali - di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti.

Inoltre, in occasione di competizioni elettorali (salvo le elezioni comunali sotto i 15.000 abitanti) è previsto per i partiti, movimenti politici e liste che si presentano alle elezioni l'obbligo di pubblicare – entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni - sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai propri candidati ed il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni. Non è richiesto il rilascio del consenso degli interessati e le imposte di bollo e le altre spese previste sono ridotte della metà se la richiesta del certificato è effettuata per tali finalità. I medesimi documenti sono pubblicati in apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

Per i soggetti titolari di cariche elettive e di governo, inclusi i tesorieri dei partiti politici, viene introdotto l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto per ogni importo annuo superiore a 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente), ricevuto direttamente o attraverso comitati di sostegno; deve esserne al contempo data evidenza nel sito internet del Parlamento italiano, come già attualmente previsto.

E' inoltre individuato in 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente) il tetto sopra il quale i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei contributi erogati in favore dei partiti iscritti nel registro sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a tale somma, e la relativa documentazione contabile. Si dispone inoltre che tale obbligo debba essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione del finanziamento o del contributo, anziché entro 3 mesi come previsto dal testo vigente.

Viene inoltre abbassato a 3.000 euro (da 5.000 euro) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario, depositata presso la Presidenza della Camera, superando la deroga prevista per i versamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identità dell'autore.

E' inoltre esteso anche alle cooperative sociali ed ai consorzi previsti dal testo il divieto di erogare finanziamenti e contributi in favore di partiti politici, loro articolazioni, e gruppi parlamentari.

In relazione alle fondazioni, associazioni e i comitati per i quali ricorre uno degli elementi previsti dal testo (vengono in rilievo, ai fini della determinazione di un "indice di collegamento" con partiti o movimenti politici, elementi quali la composizione degli organi direttivi e i destinatari di somme o contribuzioni erogati) si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici.

E' posta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici l'applicazione delle sanzioni previste in base al nuovo assetto normativo.            

Il Governo è quindi delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di:

  • contributi ai candidati alle elezioni;
  • contributi ai partiti e ai movimenti politici,
  • rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie,
  • trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Il D.L. 34/2019  è intervenuto su alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati (art. 43, commi 1-4).

 Il comma 1 modifica l'articolo 5 del decreto-legge 149/2013 (su cui è intervenuta, da ultima, la legge n. 3 del 2019) al fine di:

  • posporre il termine – fissandolo al mese di marzo dell'anno solare successivo, anziché al mese successivo a quello della percezione – entro il quale i rappresentanti legali dei partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti di importo unitario pari o inferiore a 500 euro (e la cui somma superi nell'anno solare i 500 euro) (lettera a);
  • consentire la trasmissione di tale elenco anche tramite PEC (lettera b);
  • modificare parzialmente i criteri di equiparazione ai partiti e movimenti politici previsti dalla legge per le fondazioni, associazioni e comitati ai fini dell'applicazione degli obblighi e delle sanzioni in materia di trasparenza, come ridefiniti dalla legge n. 3 del 2019 (lettera c);
  • escludere l'applicabilità di alcuni criteri della suddetta equiparazione per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore) nonché per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese (lettera d) e comma 2).

 Il comma 3 modifica la legge 3/2019 al fine di:

  • posticipare il termine entro il quale i partiti e movimenti politici devono annotare in apposito registro i contributi, le prestazioni e le altre forme di sostegno di importo superiore all'anno di 500 euro. Il termine ultimo è fissato al mese di marzo dell'anno successivo e non più al mese solare successivo all'erogazione. E' altresì specificato che il registro deve essere numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere;
  • prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria introdotta dalla legge 3/2019 nei confronti dei partiti o movimenti politici che abbiano ricevuto contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in un altro Stato o da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto è irrogata dalla Commissione per la trasparenza dei partiti politici nel caso in cui gli stessi non abbiano provveduto, nei termini, al versamento dell'importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende;
  • consentire alla Commissione di garanzia degli statuti dei partiti politici di accedere alle banche dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia elettorale o che esercitino funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Possono altresì essere predisposti protocolli d'intesa con tali enti o amministrazioni per le medesime finalità e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione.

Con le modifiche disposte dalla lettera d) del comma 3 e dal comma 4 vengono altresì previste disposizioni specifiche per l'applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati.

Viene, inoltre, specificato che alle fondazioni, alle associazioni ed ai comitati (di cui all'art. 5, comma 4, del decreto-legge 149/2013, come modificato dal provvedimento in esame) è fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale in favore di partiti e movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco se ricevuti ai sensi del comma 28-bis, secondo periodo. Tale previsione riguarda i contributi provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia nonché da persone fisiche maggiorenni straniere. Tali elargizioni in denaro, contributi, prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale devono essere inoltre annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio. È altresì fissato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicata dalla Commissione nel caso di violazione di tali obblighi.

È infine oggetto di specificazione, l'art. 1, comma 14, della legge n. 3 del 2019, prevedendo che il sito internet in cui le liste partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono pubblicare il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale è quello del partito o del movimento politico "sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale".

L'articolo 1, commi 617-618 della legge di bilancio 2022 introducono un finanziamento integrativo per le attività della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e prevede alcune disposizioni circa la sua gestione finanziaria. Imoltre, reca alcune semplificazioni degli adempimenti contabili ai fini del controllo da parte della Commissione.

Per quanto riguarda le misure di semplificazione si prevede l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione della documentazione contabile (copie di bonifici, estratti conto bancari, ecc.) in allegato agli elenchi dei finanziamenti o contributi trasmessi al Presidente della Camera, prevedendo che la medesima documentazione sia trasmessa alla Commissione; contestualmente si precisa che spetta alla Presidenza della Camera individuare le modalità di trasmissione alla stessa degli elenchi dei finanziamenti.

Il provvedimento prevede, inoltre, la proroga del termine per la richiesta, da parte dei partiti politici, di ammissione al finanziamento privato agevolato per l'anno 2021. Il termine, scaduto il 30 novembre 2021, è differito al 30 gennaio 2022 (commi 709-710).