Costituzione, diritti e libertàConstitutional and institutional reforms

Controllo di armi ed esplosivi

Control of weapons and explosives

ITALIANO ENGLISH

Nella XVIII legislatura è stata definita una nuova disciplina in materia di controllo e detenzione di armi con il decreto legislativo n. 104 del 2018, di attuazione della normativa dell'Unione europea e sono state definite norme per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (DPR n. 193 del 2020).

Ulteriori misure di controllo della circolazione delle armi sono state introdotte la legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020), la quale ha dato attuazione alle seguenti direttive di esecuzione (UE) del 16 gennaio 2019:

  • n. 2019/68  , che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; e
  • n. 2019/69  , che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione.

A tal fine, sono state modificate alcune disposizioni della legge n. 110 del 1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

At the constitutional level, the regulation of weapons, ammunition and explosives falls expressly within the exclusive legislative competence of the State under Article 117(2)(d) of the Constitution.

As also recognised by the Constitutional Court, "this area, moreover, is closely connected with that of public order and security, which also falls within the exclusive competence of the State pursuant to Article 117, second paragraph, letter h), of the Constitution" (decision No. 126/2022). 

In particular, legislation on the control of firearms is made up of various regulations stratified over time, some of which are of international or European derivation, inspired by the criteria of maximum traceability and systematic control over their manufacture, marketing and possession.

The checks are entrusted to the public security authorities, through the periodic verification of the possession of the subjective requirements for the granting of licences to carry firearms, as well as for the renewal, suspension and revocation of the relevant licences, providing for specific sanctions, including criminal sanctions, in the event of violation of the sector legislation.

In the 18th Parliament, new regulations on the control and possession of weapons were defined by Legislative Decree No. 104 of 2018, implementing European Union legislation, and rules were defined for the reorganisation of the National Proof House for portable firearms and commercial ammunition (Presidential Decree No. 193 of 24 November 2020).

Further measures to control the circulation of weapons were introduced by Act No. 238 of 2021 (European Law 2019-2020), which implemented the following Commission Implementing Directives (EU) of 16 January 2019:

  • No. 2019/68, establishing technical specifications for the marking of firearms and their essential components; and
  • No 2019/69, laying down technical specifications for alarm or signal weapons.

To this end, several provisions of Law No 110 of 1975 (Norms supplementing the regulations in force for the control of weapons, ammunition and explosives) were amended.

apri tutti i paragrafi

A livello costituzionale,  la regolamentazione di armi, munizioni ed esplosivi rientra espressamente nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. d) Cost. Come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale "tale ambito, peraltro, è strettamente connesso con quello dell'ordine pubblico e della sicurezza, pure appartenente alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (sentenza n. 126/2022). In questa materia, si segnalano peraltro alcuni interventi di recepimento di normativa di matrice UE. 

Come ricordato dalla Corte nella richiamata sentenza n. 126/2022 "Il legislatore nazionale, dunque, per un verso è titolare della competenza esclusiva a stabilire cosa debba intendersi per «armi», quali dispositivi possano essere ricompresi nella relativa disciplina e quali siano i limiti entro i quali se ne possa ammettere l'uso; e, per altro verso, è altresì esclusivo titolare della potestà di disciplinare i casi e i modi dell'uso delle armi da parte delle forze di polizia, anche locale (sentenza n. 167 del 2010), delineandosi un'oggettiva attinenza con la funzione, parimenti rimessa allo Stato, diretta a prevenire e a reprimere reati, in vista della tutela di «interessi fondamentali, quali l'integrità fisica e psichica delle persone, o la sicurezza dei beni» (così, da ultimo, sentenza n. 116 del 2019; nello stesso senso, ex plurimis, anche sentenze n. 285 del 2019, n. 208 e n. 148 del 2018)".

In particolare, nella XVIII legislatura è stato emanato Il D.Lgs. 104/2018  , in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), ha disposto il recepimento della direttiva 2017/853   relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Il provvedimento è intervenuto sulle definizioni, a partire dalla nozione di "parte d'arma", prevedendosi che essa coincida con quella di "componente essenziale" dettata dalla direttiva; dispone l'aggiornamento del regime di alcune tipologie di armi che la direttiva ricomprende fra quelle proibite o il cui porto o detenzione sono soggetti a speciali sistemi autorizzatori; ridefinisce le modalità di marcatura delle armi da fuoco e le loro parti essenziali; prevede l'adeguamento ai nuovi parametri recati dalla direttiva della disciplina dei sistemi informativi, dedicati ad assicurare la tracciabilità delle armi e delle munizioni; prevede l'obbligo, per i detentori di armi comuni da sparo (ad eccezione dei collezionisti di armi antiche), di presentare, a cadenza quinquennale, la certificazione medica; dispone la riduzione da 6 a 5 anni della durata della licenza di porto d'armi per uso venatorio o sportivo (tiro a volo).

Si è inoltre prevista l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'intero, di un sistema informatico che consenta, attraverso una piattaforma informatica centralizzata, di realizzare lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, così come richiesto dalla citata direttiva.

Ulteriori misure di controllo della circolazione delle armi sono state introdotte la legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020), la quale ha dato attuazione alle seguenti direttive di esecuzione (UE) del 16 gennaio 2019:

  • n. 2019/68  , che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; e
  • n. 2019/69  , che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione.

A tal fine, sono state modificate alcune disposizioni della legge n. 110 del 1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

Per una disamina più dettagliata delle modifiche apportate in attuazione delle predette direttive di esecuzione (UE) si rimanda alla scheda relativa all'articolo 18 del dossier sulla legge europea 2019-2020  

Tra le proposte di intervento legislativo presentate nel corso della XVIII legislatura, si segnala la p roposta di legge  A.C. 3218  , assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede referente, la quale reca disposizioni in materia di  controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi . Alla predetta proposta è stata abbinata in data 2 dicembre 2021 la proposta di legge  A.C. 3369  , recante "Disposizioni in materia di porto d'armi e di acquisto e detenzione di armi e munizioni". L'esame congiunto delle predette proposte si è interrotto in seguito allo scioglimento anticipato delle Camere intervenuto nel luglio 2022.