Nella XVIII legislatura è stata definita una nuova disciplina in materia di controllo e detenzione di armi con il decreto legislativo n. 104 del 2018, di attuazione della normativa dell'Unione europea e sono state definite norme per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (DPR n. 193 del 2020).
Ulteriori misure di controllo della circolazione delle armi sono state introdotte la legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020), la quale ha dato attuazione alle seguenti direttive di esecuzione (UE) del 16 gennaio 2019:
- n. 2019/68
, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; e
- n. 2019/69
, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione.
A tal fine, sono state modificate alcune disposizioni della legge n. 110 del 1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).
A livello costituzionale, la regolamentazione di armi, munizioni ed esplosivi rientra espressamente nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. d) Cost. Come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale "tale ambito, peraltro, è strettamente connesso con quello dell'ordine pubblico e della sicurezza, pure appartenente alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (sentenza n. 126/2022). In questa materia, si segnalano peraltro alcuni interventi di recepimento di normativa di matrice UE.
In particolare, nella XVIII legislatura è stato emanato Il D.Lgs. 104/2018 , in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), ha disposto il recepimento della direttiva 2017/853
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Il provvedimento è intervenuto sulle definizioni, a partire dalla nozione di "parte d'arma", prevedendosi che essa coincida con quella di "componente essenziale" dettata dalla direttiva; dispone l'aggiornamento del regime di alcune tipologie di armi che la direttiva ricomprende fra quelle proibite o il cui porto o detenzione sono soggetti a speciali sistemi autorizzatori; ridefinisce le modalità di marcatura delle armi da fuoco e le loro parti essenziali; prevede l'adeguamento ai nuovi parametri recati dalla direttiva della disciplina dei sistemi informativi, dedicati ad assicurare la tracciabilità delle armi e delle munizioni; prevede l'obbligo, per i detentori di armi comuni da sparo (ad eccezione dei collezionisti di armi antiche), di presentare, a cadenza quinquennale, la certificazione medica; dispone la riduzione da 6 a 5 anni della durata della licenza di porto d'armi per uso venatorio o sportivo (tiro a volo).
Si è inoltre prevista l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'intero, di un sistema informatico che consenta, attraverso una piattaforma informatica centralizzata, di realizzare lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, così come richiesto dalla citata direttiva.
Ulteriori misure di controllo della circolazione delle armi sono state introdotte la legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020), la quale ha dato attuazione alle seguenti direttive di esecuzione (UE) del 16 gennaio 2019:
- n. 2019/68
, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; e
- n. 2019/69
, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione.
A tal fine, sono state modificate alcune disposizioni della legge n. 110 del 1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).
Per una disamina più dettagliata delle modifiche apportate in attuazione delle predette direttive di esecuzione (UE) si rimanda alla scheda relativa all'articolo 18 del dossier sulla legge europea 2019-2020 .

