Autonomie territoriali e finanza locale

La disciplina previgente delle indennità degli amministratori locali

Il trattamento economico degli amministratori locali è costituito dall'indennità di funzione e dai gettoni di presenza (articolo 82 TUEL).

L'articolo 82 del TUEL introduce alcuni parametri relativi al trattamento economico degli amministratori locali, demandando ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione monetaria del trattamento. La disposizione è stata attuata con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119. L'ammontare base delle indennità dei sindaci e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali è indicato nella Tabella A del citato D.M. 119 del 2000. A tali importi è stata operata una decurtazione del 10% con la L. 266/2005

 

Successivamente, l'art. 57-quater del D.L. 124/2019 ha introdotto il comma 8-bis al menzionato art. 82, disponendo che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Per l'entità dell'incremento si veda l'allegato A al D.M. 23 luglio 2020.

 

 

Indennità mensile del sindaco (Tab. A D.M. 119/2000; art. 1, co. 54, L. 266/2005; art. 57-quater, D.L. 124/2019)

Abitanti del comune

Importo DM 119/2000

Importo ridotto 10%

Importo incrementato D.L. 124/2019

Fino a 1.000

1.291,14

1.162,03

1.659,38

da 1.001 a 3.000

1.446,08

1.301,47

1.659,38

da 3.001 a 5.000

2.169,12

1.952,21

 

da 5.001 a 10.000

2.788,87

2.509,98

 

da 10.001 a 30.000

3.098,74

2.788,87

 

da 30.001 a 50.000

3.460,26

3.114,23

 

da 50.001 a 100.000 e cap. di provincia fino a 50.000

4.131,66

3.718,49

 

da 100.001 a 250.000 e cap. di provincia da 50.001 a 100.000

5.009,63

4.508,67

 

da 250.001 a 500.000 e cap. di provincia da 100.001 a 250.000

5.784,32

5.205,89

 

Oltre 500.000, compresi i cap. di regione e comuni di cui all'art. 22 del TUEL con oltre 250.000

7.798,50

7.018,65

 

 

Come ricordato, l'ammontare dell'indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del consiglio comunale è proporzionale a quella dei sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell'ente locale: dal 15 al 75 % per il vicesindaco, dal 10 al 65%, per il presidente del consiglio comunale dal 5 al 10% per i comuni fino a 15.00 abitanti, per quelli con popolazione superiore è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.

 

Successivamente, è intervenuto il D.L. 78/2010 che, oltre a sopprimere la parametrazione dell'indennità dei sindaci al trattamento economico fondamentale del segretario generale (art. 5, co. 6, lett. b), ha ridotto l'indennità di funzione di sindaci, assessori ed altri amministratori locali, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari a: 3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; 7% per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti; 10% per i restanti comuni (art. 5, co. 7). Nell'operare la riduzione dell'indennità, il D.L. 78/2010 ha rinviato ad un nuovo decreto ministeriale che non risulta ancora approvato e "deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi" (Corte dei conti, Sezione riunite, deliberazione 24 novembre 2012, n. 1; si veda da ultimo Corte dei conti, Sez. di controllo regione Sardegna, parere 23 settembre 2019, n. 58). Per gli importi dell'indennità è dunque necessario fare riferimento a quelli indicati nella tabella A del D.M. del 2000, diminuiti del 10% ad opera della L. 23 dicembre 2005 n. 266 (art. 1, comma 54).

 

A sua volta l'articolo 1, commi 135-136, della L. 56/2014 (c.d. legge Delrio) ha modificato il numero massimo di consiglieri e degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti con invarianza della spesa.

In particolare (comma 135), nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato da 6 a 10 e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2 (come previsto per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i 1.000 non era previsto alcun assessore). Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 12 (in precedenza era di 7 per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e di 10 per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 4 (come previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, mentre tra i 3.000 e 5.000 abitanti era stabilito in 3). Al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i comuni interessati provvedono, prima di applicarla a rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori locali (indennità, rimborsi spese ecc.), previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (comma 136).

 

L'art. 61, comma 10, del D.L. 112/2008 ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del TUEL, venissero rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non avessero rispettato il patto di stabilità. Inoltre, il D.L. 112 ha eliminato la facoltà per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione (art. 76, comma 3).

 

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 82 TUEL:

  • l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa non retribuita (comma 1);
  • le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna (comma 5);
  • agli amministratori che percepiscono l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne (comma 7);
  • ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza non sono assimilabili a redditi da lavoro di qualsiasi natura (comma 3).