Autonomie territoriali e finanza locale

Accordi bilaterali con la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

L'accordo con la Regione Valle d'Aosta, sottoscritto il 30 ottobre 2021, ridetermina il contributo della regione alla finanza pubblica in 82,246 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è stato recepito dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021, comma 559).

L'accordo prevede, inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio 2022 la regione partecipi ai lavori della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con propri rappresentanti al fine di porre in essere, concordandole con lo Stato, le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni, a fini conoscitivi, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali (realizzati dalla SOSE), secondo quanto stabilito dal comma 807 della legge 178 del 2020 (Bilancio 2021) in recepimento dell'Accordo quadro del 5 novembre 2020 sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

 

Il precedente accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 e recepito con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ai commi 876-879, ha stabilito il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall'anno 2018; disciplinato nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla Regione ed attribuito alla regione un contributo di 120 milioni di euro da destinare a spese di investimento in opere pubbliche. Con l'accordo del 2018 si intendono risolti i contenziosi ancora pendenti e la Regione si è impegnata a ritirare i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi in materia di finanza pubblica e a rinunciare agli effetti finanziari positivi derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti.

Quanto al contributo alla finanza pubblica, oltre alla quantificazione dello stesso per gli anni 2019-2021 (comma 877), la legge disciplina le modalità con cui lo Stato acquisisce il contributo stesso (comma 886-bis). La legge (comma 878) stabilisce, inoltre, che l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione, può essere modificato dallo Stato unilateralmente, vale a dire senza accordo con la Regione, solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Qualora, per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, sia necessario un ulteriore aumento, senza l'accordo con la Regione, l'aumento complessivo non può comunque superare il 20 per cento del contributo.

Il comma 879, infine, riconosce alla Regione un trasferimento complessivo di 120 milioni di euro da destinare a spese di investimento in opere pubbliche. L'importo è erogato negli anni 2019-2025 in ragione di 10 milioni annui nel primo biennio e 20 milioni annui nel restante quinquennio. Tale finanziamento è erogato esplicitamente "a titolo transattivo e a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa" fra le parti.

 

Si segnala inoltre che con decreto legislativo 20 dicembre 2019, n. 174   sono state adottate norme di attuazione dello statuto speciale concernenti il Collegio dei revisori dei conti; organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'ente, che la Regione dovrà istituire con proprio atto e che opera in posizione di indipendenza e che agisce in raccordo con la sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

 

Tra le precedenti modifiche all'ordinamento finanziario della regione conseguenti la procedura pattizia, merita menzione l'adozione delle norme di attuazione dello statuto in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale (D.Lgs. 20 novembre 2017, n. 184  ) che disciplinano la capacità impositiva della regione in relazione all'istituzione di tributi propri e nuovi tributi locali e la capacità di manovra sui tributi locali istituiti con legge statale e sui tributi erariali devoluti, in special modo su quei tributi afferenti alle attività più strettamente connesse con l'agricoltura montana.