Autonomie territoriali e finanza locale

Accordi bilaterali con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L'accordo tra il Governo e la Regione Friuli Venezia Giulia, sottoscritto il 22 ottobre 2021, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche, è stato recepito dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), ai commi da 553 a 558. Le norme determinano il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione per gli anni dal 2022 al 2026 (commi 554 e 556) e conseguentemente aggiornano gli stanziamenti già previsti e destinati alla revisione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione (commi 557 e 558). Con il comma 555, in ragione della soppressione delle province quali enti amministrativi da parte della regione, viene inserita nello statuto la titolarità in capo alla regione delle risorse che lo Stato attribuisce alle province del restante territorio nazionale.

Il comma 553 specifica che le norme recate ai commi 554, 555 e 556 danno attuazione all'accordo bilaterale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 154 del 2019   , norma che disciplina il metodo dell'accordo ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Regione.

L'accordo prevede, inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio 2022 la regione partecipi ai lavori della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con propri rappresentanti al fine di porre in essere, concordandole con lo Stato, le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni, a fini conoscitivi, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali (realizzati dalla SOSE), secondo quanto stabilito dal comma 807 della legge 178 del 2020 (Bilancio 2021) in recepimento dell'Accordo quadro del 5 novembre 2020 sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

 

Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione per gli anni dal 2022 al 2026 è dunque stabilito dal comma 554 della legge n. 234, negli importi di: 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026. La norma è stata poi recepita con decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 86 che integra la norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica adottata con decreto legislativo n. 154 del 2019, inserendo l'articolo 4-bis che disciplina le modalità di realizzazione del concorso in modo analogo a quanto stabilito per gli anni antecedenti al 2022 dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 154 del 2019.

 

La norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica, è stata adottata, con il decreto legislativo n. 154 del 2019  , a seguito del precedente accordo bilaterale sottoscritto il 25 febbraio 2019. La norma contiene i principi generali del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale (che definisce all'articolo 1, come l'insieme di regione, enti locali e rispettivi enti strumentali e organismi interni), nonché la misura e le modalità di realizzazione dello stesso. L'articolo 2 stabilisce che i rapporti finanziari tra Stato e sistema integrato e l'applicazione delle norme statali di contenimento della spesa devono essere regolati con il metodo dell'accordo e nel rispetto del principio di leale collaborazione; le disposizioni contenute negli accordi dovranno essere recepite con norme di attuazione.

I principi generali in materia di concorso alla finanza pubblica (articolo 3) si sostanziano nell'obbligo da parte degli enti che fanno parte del sistema integrato di mantenere i bilanci in equilibrio (secondo le disposizioni costituzionali) e di corrispondere un contributo in termini di saldo netto da finanziare, di durata provvisoria e preventivamente concordato con lo Stato.

L'articolo 4 stabilisce la misura del contributo per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, e ne disciplina la realizzazione secondo modalità che sono riproposte in maniera del tutto analoga dall'articolo 4-bis per gli anni da 2022 al 2026.

L'articolo 4-bis inserito dal decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 86, recepisce l'accordo del 22 ottobre 2021 con il quale vengono stabilite le misure del concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2022 al 2026. Il comma 1 stabilisce la misura del contributo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, pari ai medesimi importi di cui al comma 544 (432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni per l'anno 2026); il contributo così concordato assolve integralmente gli obblighi di contributo alla finanza pubblica e sostituisce qualsiasi altra misura prevista da intese o da norme di legge vigenti (comma 2). Per gli anni successivi al 2026 lo Stato e la Regione dovranno aggiornare il quadro delle relazioni reciproche con un nuovo accordo da sottoscrivere entro il 30 giugno 2026 (comma 3). Le somme concordate come contributo dovranno essere versate all'erario (con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato) entro il 30 aprile di ciascun anno; in caso di mancato versamento, il MEF è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione (comma 4). I commi 5 e 6 ricalcano, per gli anni 2022-2026, quanto stabilito dall'articolo 4 in relazione alla possibilità da parte dello Stato di modificare unilateralmente il contributo per gli anni dal 2019 al 2021.

In particolare, viene stabilito (comma 5) che l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione, può essere modificato dallo Stato unilateralmente, solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Qualora, per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, sia necessario un ulteriore aumento, senza l'accordo con la Regione, esso non può essere superiore al 10 per cento del contributo. Gli aumenti di importo maggiore devono essere necessariamente concordati. Il comma 6 specifica che la suddetta facoltà può essere esercitata dallo Stato solo fino a quando il rapporto tra il contributo e le entrate correnti della Regione - calcolato tenendo conto delle entrate del titolo primo e secondo accertate in conto competenza - non superi la media dei medesimi rapporti riferiti alle altre Autonomie speciali.

Il contributo richiesto al sistema integrato regionale, determinato dal citato comma 554 della legge di bilancio 2022, è comprensivo di una quota, pari 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, del contributo alla finanza pubblica richiesto all'intero comparto delle regioni e delle province autonome in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi richiesto dal comma 850 della legge di bilancio 2021 ed inizialmente stabilito in complessivi 200 milioni di euro. Conseguentemente, il comma 556 della legge di bilancio 2022, interviene nelle norme della legge di bilancio 2021 che determinano il suddetto contributo al fine di sottrarre dai complessivi 200 milioni, i 4 milioni compresi nella quota dovuta dal sistema integrato della regione Friuli-Venezia Giulia ed inserire il riferimento alla disciplina statutaria per la determinazione del concorso alla finanza pubblica del medesimo sistema integrato.

 

Entrate regionali

Il comma 555 della legge di bilancio 2022 modifica lo statuto di autonomia (legge costituzionale n. 1 del 1963  ), in materia di entrate spettanti alla regione, inserendo un comma aggiuntivo all'articolo 51, al fine di stabilire la titolarità in capo alla regione delle risorse che lo Stato attribuisce alle province del restante territorio nazionale, in ragione della soppressione delle province quali enti amministrativi da parte della regione. In particolare l'ultimo comma dell'articolo 51 stabilisce ora che tutte le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della regione.

Nella regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della riforma statutaria del 2016 (legge costituzionale n. 1 del 2016), le province, in quanto enti amministrativi, sono state soppresse con la legge regionale n. 20 del 2016, che ne ha disciplinato il trasferimento delle funzioni alla regione e ai comuni. Le rispettive circoscrizioni territoriali, tuttavia, sono state inserite nello statuto quale elemento costitutivo della Regione ("delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste) e continuano ad essere utilizzate a fini statistici.

L'articolo 51, secondo comma, stabilisce che il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio.

In virtù di tale norma e a seguito della modifica statutaria che sopprime il livello amministrativo delle province, inoltre, la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, co. 534) ha attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 2017, l'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA, già spettante alle province. 

In materia di entrate tributarie della regione, invece, l'intesa con la regione formalizzata in data 30 gennaio 2018 recepita dalla legge di bilancio 2018 (commi 817-820) apporta le modifiche più rilevanti. Le norme, infatti, ridefiniscono il quadro delle compartecipazioni ai tributi erariali spettanti alla regione e, conseguentemente, riscrivono l'articolo 49 dello statuto (Legge cost. 1/1963) che elenca, appunto, i tributi erariali che spettano in tutto o in parte alla regione. A seguito della modifica delle modalità di calcolo del gettito spettante, basato ora sul maturato, viene infatti stabilita un'unica aliquota (inferiore a quelle precedenti, ad eccezione dell'IRES) ed estesa la compartecipazione a quasi tutti i tributi erariali. A decorrere dal 2018 spettano alla regione i 5,91 decimi dell'IRPEF (fissata precedentemente a 6/10), dell'IRES (fissata precedentemente a 4,5/10), dell'IVA (fissata precedentemente a 9,1/10), delle accise sull'energia elettrica e sui tabacchi (fissati precedentemente a 9/10) e su tutti gli altri tributi erariali ad eccezione di alcune accise, dell'imposta sugli oli lubrificanti, delle entrate derivanti dai giochi, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto e della tassa automobilistica; rimane invece invariata la misura delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine (2,975/10) e dell'accisa sul gasolio (3,034/10) consumati nella regione, già stabilite dalla legge finanziaria 2008. Oltre alla definizione di aspetti contabili, viene specificato che la modifica dell'art. 49 segue la procedura stabilita dallo statuto per le norme finanziarie (con legge ordinaria sentita la regione) e rinvia alle norme di attuazione per la definizione dei criteri di determinazione del gettito dei tributi erariali.

Successivamente sono state adottate le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di compartecipazioni ai tributi erariali con il decreto legislativo n. 45 del 2018  Le norme  definiscono nel dettaglio i criteri di determinazione del gettito, riferito al territorio della Regione, dei tributi erariali spettanti alla regione elencati nell'artico 49 dello statuto, come modificato dalla legge di bilancio 2018. Sono inoltre disciplinate dalle norme di attuazione, le modalità di attribuzione delle entrate erariali (mediante versamento diretto sul conto infruttifero intestato alla Regione presso la tesoreria dello Stato) e la riserva all'erario del gettito derivante dall'istituzione di nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote, legittima solo nel caso in cui tale gettito sia destinato per legge alla copertura di nuove specifiche spese non continuative e che non rientrino in materie di competenza della Regione. La riserva all'erario con queste caratteristiche deve comunque essere delimitata nel tempo e contabilizzata distintamente nel bilancio dello Stato tale da essere quantificabile; non è comunque ammessa se destinata al raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica.

Con il citato accordo del 25 febbraio 2019 (recepito dai commi da 875-bis a 875-septies dell'art. 1 della legge 145 del 2018), inoltre sono attribuite alla regione risorse per spese di investimento pari a 400 milioni di euro da destinare alla manutenzione straordinaria di strade e scuole, nonché ad opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche e pari a 80 milioni da destinare ad interventi in ambito sanitario (comma 875-quater).

In materia di entrate tributarie degli enti locali del proprio territorio, l'art. 51 dello Statuto è stato modificato anche a seguito dell'accordo del 25 febbraio 2019, al fine di ampliare le competenze in materia, già attribuite alla regione (legge di bilancio 2019, commi 875-quinquies e 875-sexies).

Secondo quanto stabilito dal terzo comma novellato, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione nel proprio territorio della disciplina "dei tributi, delle addizionali o delle compartecipazioni" – dunque di tutte le tipologie di entrate tributarie - che lo Stato attribuisce agli enti locali.

Il quarto comma dell'articolo 51 riguarda la competenza regionale di istituire nuovi tributi locali. La regione può, a seguito della riformulazione della lettera b), istituire, nelle materie di propria competenza, nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione. Rispetto alla formulazione precedente vengono espunti i riferimenti alla facoltà della Regione di consentire agli enti locali di modificare le aliquote dei nuovi tributi locali "in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti", nonché di "prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile".

Ai sensi della nuova lettera b-bis), la Regione ha altresì la facoltà di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge", con particolare riferimento alle modalità di riscossione e consentendo agli enti locali "di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni".