La legge n. 56/2014 disciplina il sistema elettorale del consiglio metropolitano (commi 26-38), che è organo elettivo di secondo grado. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano (comma 25).
Il sistema elettorale è un sistema proporzionale per liste. Ai fini della presentazione, le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto e devono essere composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. L'elezione avviene in un'unica giornata presso l'ufficio elettorale costituito presso il consiglio metropolitano. Ciascun elettore esprime un voto per una lista e può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista. Il voto è in entrambi i casi ponderato. I seggi sono assegnati alle liste secondo il metodo d'Hondt. Sono proclamati eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.
La legge prevede altresì disposizioni volte a promuovere la rappresentanza di genere, per cui nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, a pena di inammissibilità. Tale disposizione troverà peraltro applicazione decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 215/2012, sulle rappresentanze di genere negli organi elettivi degli enti locali, ossia dal 26 dicembre 2017 (commi 27-28).
Sono inoltre disciplinate le ineleggibilità e incompatibilità dei membri del consiglio metropolitano, attraverso apposite modifiche al TUEL (comma 23).
La legge consente inoltre agli statuti di prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, ma subordinando tale facoltà ad alcune condizioni (legge statale sul sistema elettorale; articolazione del comune capoluogo in più comuni) e secondo una procedura specifica indicati n dettaglio nella legge medesima (comma 22).









Il consiglio metropolitano dura in carica 5 anni. Tuttavia, la legge stabilisce che in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano, che sono indette dal sindaco entro sessanta giorni dalla sua proclamazione.