Di seguito si dà conto delle risorse per infrastrutture stradali direttamente destinate a comuni, province e città metropolitane e con finalità generale. Non sono quindi incluse, ad esempio: le risorse destinate a strade provinciali nell'ambito dei finanziamenti previsti per le olimpiadi invernali del 2026; le risorse destinate all'ANAS; le risorse del Fondo complementare al PNRR (previste dal D.L. 59/2021).
Risorse in favore di province e città metropolitane
Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018)
All'interno della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ) sono contenute le seguenti disposizioni degne di nota:
- il comma 883, che ha attribuito alla regione Sicilia l'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;
- i successivi commi 889 e 890, che disciplinano l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (pari, complessivamente a 3,75 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno, entro il 20 gennaio 2019, sulla base dei criteri indicati dalla norma. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 4 marzo 2019 ;
- il comma 891 che, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.M. 3 gennaio 2020 .
- i commi comma 933 e 934, che prevedono l'assegnazione a Roma Capitale di una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi emergenziali, con il Ministero della difesa, nonché un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali.
Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)
All'interno della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019 ) sono contenute le seguenti disposizioni degne di nota:
- i commi 51-58 (come modificati e integrati dall'art. 45 del D.L. 104/2020, che tra l'altro ha introdotto il comma 51-bis), che prevedono l'assegnazione agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite complessivo di 2,78 miliardi per il periodo 2020-2031. Con il comma 415 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) è stata integrata la disciplina recata dai commi in questione, al fine di elevare di 300 milioni di euro il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 e stabilire per il biennio 2022-2023 che l'ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell'ambito del PNRR. A decorrere dall'anno 2022, in virtù di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del D.L. 121/2021, almeno il 40% delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno. Le risorse destinate al comma 51 sono poi state ridotte di 40 milioni di euro per il 2022, dall'art. 28, comma 4, del D.L. 17/2022. L'articolo 16, comma 3, del D.L. 115/2022 , modifica il comma 53-ter al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022.




- il comma 62 (che ha riscritto il comma 1076 della legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed è stato successivamente modificato dall'art. 38-bis, comma 4, del D.L. 162/2019) il quale prevede che per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.




Ulteriori disposizioni
Il comma 3 dell'articolo 31-bis del D.L. 162/2019 ha disposto l'assegnazione, per il periodo 2020-2024, di 20 milioni di euro e di 10 milioni euro annuali, rispettivamente, per le città metropolitane di Roma e di Milano, per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole.
L'art. 49 del D.L. 104/2020 , per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. In attuazione di quanto disposto dalla citata norma è stato emanato il D.M. 7 maggio 2021
che ha ripartito la somma di 1,15 miliardi di euro (derivanti dallo stanziamento previsto dal D.L. 104/2020 coma rifinanziato dalla legge di bilancio 2021). Le risorse in questione sono integrate dai commi 531-532 della legge di bilancio 2022 che, al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, autorizzano la spesa complessiva di 1,4 miliardi di euro (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029) a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti. Tali risorse sono state ripartite con il D.M. 5 maggio 2022
.
Il comma 405 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 ) autorizza la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane. Il successivo comma 406 demanda a un apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse (in attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 9 maggio 2022
).
Risorse in favore dei comuni
Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018)
I commi da 107 a 114 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018 ) disciplinano l'assegnazione di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Sono stabiliti, inoltre, i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l'eventuale revoca e riassegnazione dei contributi previsti. Si disciplinano altresì il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti erogati e dell'esecuzione delle opere pubbliche.


Ulteriori risorse per la manutenzione delle strade e destinate, in ultima istanza, ai comuni richiedenti, sono previste dai commi 134-148 della medesima legge di bilancio.
I commi da 134 a 148 (come modificati dalla legge di bilancio 2021) prevedono l'assegnazione ai comuni, al fine di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, contributi per un importo complessivo di oltre 10 miliardi per il periodo 2021-2034 (che tiene conto delle riduzioni operate dall'art. 39, comma 14-octies, del D.L. 162/2019). Oltre alle procedure per la concessione dei contributi ai comuni, sono disciplinati l'utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta nonché il monitoraggio degli investimenti effettuati. Il comma 135 chiarisce che i contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; di strade, ponti, e viadotti; nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni.







L'articolo 1-bis, del D.L. 228/2021, ha prorogato di tre mesi i termini per l'affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dai commi 139 e 139-bis, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021. Il comma 5-novies dell'art. 3 del medesimo decreto reca ulteriori proroghe ai termini previsti per gli adempimenti relativi ai contributi in questione, limitatamente a quelli riferiti all'anno 2022.

Da segnalare anche i commi 892-895, che attribuiscono ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, un contributo a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell'importo complessivo di 190 milioni annui, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. Il riparto avverrà tramite decreto del Ministro dell'interno, in proporzione alla ripartizione dei contributi già effettuata nei due anni precedenti. Tali contributi dovranno essere monitorati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)
I commi 44-46 della L. 160/2019 istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali..
Ulteriori disposizioni
L'art. 4, comma 7, del D.L. 32/2019 ha disposto la conclusione dei programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento" (D.L. 69 del 2013, Legge n. 147/2013 e D.L. 133 del 2014) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge. Le economie risultanti dai predetti programmi sono assegnate ad un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
L'art. 30, comma 14-bis, del D.L. 34/2019 , come riscritto dall'art. 51, comma 1, lettera a), del D.L. 104/2020, al fine di stabilizzare i contributi a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti allo scopo di potenziare gli investimenti per una serie di finalità tra le quali la messa in sicurezza di strade, ha autorizzato a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 107, della L. 145/2018, prevedendo uno stanziamento nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.


L'art. 94 del D.L. 104/2020 ha previsto, ai commi da 1-bis a 1-quater, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale, autorizzazioni di spesa di 2 milioni di euro nel biennio 2021-2022 in favore del Comune di Varese e di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la progettazione di un sottopasso nel comune di Cinisello Balsamo.
I commi da 407 a 414 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 ), prevedono l'assegnazione di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

Ulteriori risorse
Si ricordano, di seguito, ulteriori disposizioni introdotte con provvedimenti diversi, che recano finanziamenti in favore di infrastrutture stradali.
L'articolo 10-bis del D.L. 101/2019 , ha previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021 da destinare alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale "Mare-Monti".
L'articolo 1, comma 2, lett. c) n. 12, del D.L. 59/2021 (recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"), destina 300 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, in favore della Strategia Nazionale Aree Interne, con riferimento al programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 12 ottobre 2021
.
Lo stanziamento citato è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024 dal comma 418 della legge di bilancio 2022.
Si ricorda altresì il comma 952 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 ) che prevede una spesa complessiva di 40 milioni di euro (5 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 5 milioni per l'anno 2024) a favore degli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex S.S. 639, denominata secondo lotto funzionale "San Gerolamo".
Si ricordano altresì le seguenti disposizioni recate dal D.L. 121/2021 :
- i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 2, che recano disposizioni relative alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi di cui all'art. 35, comma 1-ter, quarto periodo, del D.L. 162/2019;
- il comma 2-quinquies dell'art. 2, che prevede l'assegnazione all'Anas S.p.A. di un contributo di 8 milioni di euro (3 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per il 2023) da destinare alla redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa all'adeguamento e alla messa in sicurezza della S.S.1 "Aurelia" nel tratto compreso tra i Comuni di Sanremo e Ventimiglia;
- il comma 2-septiesdecies dell'art. 2, che reca disposizioni per la sistemazione delle strade comunali di Roma Capitale;
- l'articolo 16-bis, che prevede misure urgenti per il completamento della S.S. 291 della Nurra in Sardegna.
Si ricorda infine che ulteriori risorse destinate alle regioni sono previste, nella L. 145/2018 , dai commi 122-123 (che istituiscono un fondo destinato per una serie di finalità, tra le quali la manutenzione delle strade e il rilancio degli investimenti degli enti territoriali), 126 (che ha istituito un fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma 122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade), 832-843 (che prevedono contributi alle regioni ordinarie per una serie di finalità, tra le quali la realizzazione di interventi nel settore della viabilità e dei trasporti).