tema 29 settembre 2022
Studi - Finanze
Accise

Le accise sono da molti anni imposte armonizzate a livello europeo. La relativa struttura e misura si differenziano secondo la tipologia di prodotto colpito da imposta (a grandi linee, le accise gravano su alcolici, tabacchi e prodotti energetici). Dalla natura di "imposte armonizzate" delle accise discende una disciplina complessa e stratificata, costituita da norme comunitarie e nazionali.

Si veda il documento del Parlamento europeo per l'individuazione delle caratteristiche e delle differenze. 

 In linea generale, si può affermare che la struttura delle accise e le aliquote minime sono stabilite dalle norme UE ed è facoltà degli Stati innalzare la misura delle aliquote.

Nella prima parte della legislatura - così come più indietro nel tempo - la misura delle accise, in particolare sui carburanti è stata elevata con finalità di copertura finanziaria anche legata ad eventi emergenziali: l'innalzamento delle aliquote di accisa produce immediati effetti finanziari per l'erario, anche perché essa colpisce beni la cui domanda non è strettamente legata al prezzo (quali i tabacchi). 

Nell'anno 2022, in controtendenza rispetto al periodo precedente e come conseguenza dei rincari energetici causati anche dalla crisi in Ucraina, il legislatore è intervenuto a più riprese per ridurre le accise gravanti sui prodotti energetici allo scopo di aiutare famiglie e imprese. Per una panoramica generale sugli interventi finanziari volti a fronteggiare i rincari energetici, si rinvia al relativo tema.

L'Agenzia delle Dogane aggiorna periodicamente le aliquote d'accisa nazionali e comunitarie qui.

La disciplina delle accise a livello nazionale è contenuta nel relativo Testo Unico, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995.

 

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L'accisa sui prodotti energetici concerne diversi prodotti destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburanti per motori o combustibili per il riscaldamento.

Alcuni prodotti, quando non hanno tale destinazione, sono soggetti comunque a vigilanza fiscale.

Sono assoggettati ad accisa (articolo 21, comma 2): 

  • benzina (nella vigente nomenclatura combinata sono presenti codici diversi rispetto a quelli indicati nel TUA);
  • petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
  • oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
  • oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
  • gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00).
E' tuttora indicata tra i prodotti sottoposti ad accisa la benzina con piombo ma, come indicato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal 2020 nessun Paese al mondo la produce (l'ultimo Paese a distribuirla, l'Algeria, ha cessato di commercializzarla nel 2020).

Possono inoltre essere sottoposti ad accisa ulteriori prodotti energetici (indicati al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995) qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi. Questi prodotti sono in ogni caso sottoposti a vigilanza fiscale. 

Inoltre è sottoposto ad accisa:

  • con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al paragrafo precedente, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. Anche questi prodotti possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa;
  • con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, diverso da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, escluso la torba, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento
  • i prodotti energetici di cui al comma 1, dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego; e stesse aliquote sono applicate ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

Le aliquote aggiornate al 1° gennaio 2025 sono indicate nel documento predisposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Per alcuni utilizzi, indicati alla  tabella A, allegata al TUA, i prodotti energetici sopra indicati sono ammessi ad esenzione dall'accisa o all'aliquota ridotta nella misura prevista dalla citata tabella.
Un particolare regime di esclusione dall'applicazione dell'accisa concerne il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici (a prescindere dal fatto che la produzione avvenga dentro o fuori lo stabilimento medesimo).

Le modificazioni apportate dal decreto legislativo n. 43 del 2025

Numerosi sono stati gli interventi del decreto legislativo n. 43 del 2025 con riferimento ai carburanti e ai prodotti energetici.

In primo luogo, la riforma ha introdotto la seguente categoria di SOAC (vedi supra per la definizione): SOAC-PE (soggetto obbligato accreditato prodotti energetici) per il settore dei prodotti energetici, inclusi il carbone, la lignite e il coke.

In secondo luogo, il decreto legislativo ha introdotto un nuovo comma - il 9-bis.1 - all'articolo 21 del citato TUA, che fissa i parametri dei consumi specifici convenzionali di oli vegetali non modificati chimicamente, gas naturale, gas di petrolio liquefatti, gasolio, olio combustibile e oli minerali greggi, naturali, carbone, lignite e coke, al fine di separare convenzionalmente la quota parte di prodotto che si trasforma in energia elettrica (ed è dunque assoggettata alle aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica) e quell'altra quota parte assoggettata alle aliquote per la produzione di calore.

In terzo luogo, sono stati inseriti due nuovi commi all'articolo 21. Il comma 9-quater consente l'applicazione del generale criterio di equivalenza ai prodotti energetici – diversi da quelli per i quali sono già previsti consumi specifici convenzionali – per l'individuazione dello specifico impiego della produzione di energia elettrica. Il comma 9-quinquies dispone, relativamente alla produzione di energia elettrica, che, in alternativa ai consumi specifici, possono essere utilizzati i consumi specifici medi determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Un ulteriore intervento operato dall'atto in esame è l'avvicinamento delle aliquote sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante. Infatti, in base all'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025, il legislatore ha disposto l'avvicinamento progressivo delle aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante nell'arco di cinque anni, a partire dal 2025. L'obiettivo, come indicato dalla norma, è di tipo ambientale, in quanto la disposizione intende archiviare un sussidio ambientalmente dannoso. In ciascun anno del quinquennio, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste determina con decreto, nella misura compresa tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro, una riduzione dell'accisa sulle benzine e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.

Le variazioni in aumento, tuttavia, non si applicano al gasolio impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, nonché nella produzione di forza motrice con motori fissi in industrie, cantieri e porti o per la movimentazione di merci per il solo trasbordo. Altresì, il comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo stabilisce che per i biocarburanti derivanti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) si applica un'aliquota ridotta, al fine di incentivarne l'utilizzo.

Depositi fiscali e depositi commerciali di prodotti energetici

Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici sopra descritti e  per gli impianti petrolchimici il cui esercizio degli impianti è subordinato al rilascio di licenza. Può inoltre essere autorizzata, a determinate condizioni, la gestione in regime di deposito fiscale di depositi commerciali di GPL (con capacità non inferiore a 400mc) e di altri prodotti energetici (con capacità non inferiore a 10.000mc), sempre dietro rilascio di licenza. In casi specifici la gestione in regime di deposito fiscale può essere consentita anche a depositi commerciali di dimensioni inferiori. Sono previsti specifici requisiti di onorabilità e solidità patrimoniale per il rilascio della citata licenza. 
La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata anche in altre ipotesi indicate dal TUA.
Gli esercenti di depositi commerciali di prodotti energetici soggetti ad accisa, gli esercenti depositi per uso privato (di capacità superiore a 10 mc), gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e i distributori automatici di carburanti collegati a serbatoi di capacità superiore a 5mc devono denunciarne l'esercizio all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Tali soggetti sono tenuti a contabilizzare i prodotti in un apposito registro di carico e scarico (ad eccezione degli impianti di distribuzione di gas naturale impiegato come carburante, e della distribuzione al minuto di gpl)  per i distributori di stradali self service la tenuta dello stesso avviene in forma telematica. Dal 2021 per alcuni esercenti minori sono previste modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico.
I prodotti energetici circolano obbligatoriamente accompagnati dall'E-das o da documento analogo (ad eccezione della distribuzione al minuto di gpl per uso combustione), come stabilito dall'articolo 1, comma 45, della legge di bilancio 2025.
Le autobotti e le bettoline che trasportano prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione sono muniti di sistemi di tracciamento e misurazione delle quantità scaricate.

I provvedimenti di riduzione delle accise sui carburanti 

Dal 22 marzo al 31 dicembre 2022 è stata disposta una generale riduzione delle accise sui carburanti, mediante provvedimenti di rango primario e secondario (elementi che, com'è noto, incidono sul prezzo finale alla pompa).

Tali riduzioni sono dunque cessate il 31 dicembre 2022.

 

In particolare, l'articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022 (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente, il decreto-legge n. 38 del 2022, incorporato poi nell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al 31 dicembre 2022, la riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante decreto ministeriale disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d'accisa sui carburanti a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio. Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l'altro, l'emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale.

Di conseguenza, le riduzioni dell'accisa sui carburanti sono state disposte per effetto di disposizioni di rango primario e secondario (decreti ministeriali), secondo la copertura finanziaria; in particolare si tratta del menzionato decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all'8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno 2022 (GU n. 154 del 4 luglio 2022, per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest'ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).

Sul punto è poi intervenuto l'articolo 8 del decreto-legge n. 115 del 2022, che ha previsto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Con il decreto ministeriale del 30 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, le misure ridotte di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione (accisa zero), nonché l'Iva al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione sono state prorogate fino al 5 ottobre 2022. 

Con il DM del 13 settembre 2022 sono state prorogate fino al 17 ottobre le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 144, nella sua formulazione originaria, prorogava in norma primaria le riduzioni di accise e IVA fino al 31 ottobre 2022.

Il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2022 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2022) disposto la proroga della riduzione di accise e Iva sui predetti prodotti energetici nel periodo 1° - 3 novembre 2022. L'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022, che è stato abrogato e il cui contenuto è stato trasfuso nell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2022, ha prorogato le agevolazioni dal 4 fino al 18 novembre 2022.

Il testo originario del decreto-legge n. 176 del 2022 prorogava le predette agevolazioni fino al 31 dicembre 2022; tuttavia, per effetto del menzionato decreto-legge n. 179 del 2022, che è stato incorporato nel decreto-legge n. 176 nel corso dell'esame parlamentare (con relativa abrogazione e salvezza degli effetti) le misure ridotte d'accisa originariamente introdotte a decorrere dal mese di marzo 2022 sono mantenute solo fino al 30 novembre 2022, per poi registrare un lieve innalzamento delle aliquote nel periodo 1-31 dicembre 2022, secondo l'andamento illustrato nella seguente tabella riepilogativa.

La tabella illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell'accisa minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell'accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in parola e dai decreti ministeriali sopra citati.

 

Prodotto

Unità di misura

Accisa Minima UE

Accisa nazionale al 21.03.22

Accisa nazionale dal 22.03.22 al 30.11.2022

Accisa nazionale dal
1.12.22 al 31.12.2022

Accisa nazionale al 1.01.23

Benzina con piombo

Euro/1000 l

421

728,40

478,40

578,40

728,40

Benzina

Euro/1000 l

359

728,40

478,40

578,40

728,40

Gasolio

Euro/1000 l

330

617,40

367,40

467,40

617,40

GPL

Euro/1000 kg

125

267,77

182,61

216,67

267,77

L'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2023 e l'articolo 7 del decreto-legge n. 145 del 2023 hanno modificato la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA, previsto dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) con lo scopo di modificare e semplificare i presupposti di emanazione del predetto decreto.

L'emanazione del decreto ministeriale è condizionata all'aumento del greggio, sulla media del mese precedente rispetto al valore di riferimento indicato nel DEF o nella NADEF e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente, sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza pubblica.

Il gasolio usato come carburante per l'autotrasporto merci (in conto terzi e in conto proprio), per il trasporto di persone effettuato da imprese del trasporto pubblico locale e da esercenti autoservizi interregionali di competenza statale e di competenza regionale e locale,  oltre che da imprese esercenti servizi internazionali con autobus è assoggettato ad un'aliquota di accisa ridotta. A tale aliquota ridotta è soggetto anche il gasolio utilizzato per l'attività di trasporto di persone a mezzo di impianti a fune. 

Il recupero dell'accisa è effettuato, previa dichiarazione trimestrale dei soggetti aventi diritto, sulla base della differenza dell'aliquota versata come accisa sul gasolio e quella ridotta fissata dal punto 4-bis della tabella A allegata al TUA (pari a 403,22 euro per mille litri) attraverso compensazione fiscale ovvero in denaro entro il 31 dicembre successivo a quello in cui il credito è sorto.

In ragione del fatto che l'aliquota ridotta prevista sul gasolio dai provvedimenti speciali nell'anno 2022 era inferiore a quella agevolata, tale ultima aliquota è rimasta sospesa per tutta la durata di applicazione delle aliquote più favorevoli indicate nella tabella sopra riportata.

L'articolo 1-bis del decreto-legge n. 5 del 2023 ha previsto l'applicazione dal 1° aprile al 31 agosto 2023 dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante, pari a 403,22 euro per mille litri, anche alle imprese che esercitano l'attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, purché di categoria Euro VI.

Sul contrasto all'evasione delle accise sui carburanti, la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati ha concluso un'indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.

Per una panoramica sulle misure di contrasto all'evasione, si rinvia al tema specifico.

L'accisa sul gas naturale e le modifiche introdotte in attuazione della legge delega fiscale

L'accisa sul gas naturale ha un regime particolare, originariamente contenuto nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), sul quale è intervenuto il decreto legislativo n. 43 del 2025.

Con il citato intervento normativo, si è superata la distinzione fra usi civili e industriali del gas naturale e si è introdotta la distinzione fra usi domestici e non domestici.

Per uso domestico deve intendersi ogni impiego del gas naturale preordinato alla combustione in unità immobiliari ad uso abitativo e nelle relative pertinenze. Vi viene ricondotto l'utilizzo del gas naturale destinato alle seguenti finalità:

  • alla combustione nei locali degli uffici pubblici; degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva nonché degli studi professionali; degli istituti di credito; degli istituti di istruzione;
  • alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
  • al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili suddetti.

 

Inoltre, nel nuovo testo dell'articolo 26 si individuano i soggetti passivi, con diritto di rivalsa sul consumatore finale: 

  • coloro che fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attività di fornitura;
  • coloro che acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi;
  • coloro che, per uso proprio, acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto; acquistano il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi; estraggono gas naturale nel territorio dello Stato. 

Altresì, si prevede che i gestori delle reti di gasdotti nazionali possano essere riconosciuti, previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, soggetti obbligati limitatamente al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.

Il nuovo articolo 26-bis interviene sulle norme per il procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla vendita o al consumo proprio di gas naturale e ridetermina la cauzione dovuta dai soggetti obbligati nella misura del quindici per cento dell'accisa annua. 

Il nuovo articolo 26-ter modifica le norme sull'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale per superare, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, il meccanismo basato sull'acconto storico per uno basato su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese.

L'articolo 26-quater riguarda gli obblighi finalizzati al contrasto all'evasione fiscale dei soggetti che effettuano attività di vettoriamento e di distribuzione del gas naturale, anche mediante sistemi di trasporto diversi dalle reti, nonché attività di estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale.

Per quanto in generale concerne il gas naturale, la sua imposizione varia secondo l'uso (combustione per uso domestico, combustione per uso non domestico, uso autotrazione e produzione di energia elettrica). In particolare, fatta salva la misura di 0,00331 euro al metro cubo nel caso di utilizzo per autotrazione, esso è sottoposto ad accisa nella misura di 0,012498 al m³ nel caso di suo utilizzo mediante la combustione per uso non domestico, nella misura di 0,45 per mille m³ nel caso di utilizzo per la produzione di energia elettrica e in misura ulteriormente differenziata nel caso di uso domestico secondo la zona di utilizzo).

ultimo aggiornamento: 7 aprile 2025