La legge 220 del 2016
La legge 14 novembre 2016, n. 220, in vigore dal 1° gennaio 2017, costituisce lo strumento normativo cardine sulla base del quale, nel rispetto della cornice normativa di livello costituzionale rappresentata dall'articolo 117, commi 2 e 3, è regolato il sostegno pubblico al settore del cinema e dell'audiovisivo, inteso come attività culturale da promuovere per lo sviluppo e l'accrescimento del patrimonio culturale della Nazione.
Gli obiettivi individuati dalla legge per guidare l'intervento pubblico nel sostegno ai settori della produzione, della distribuzione, dell'esercizio cinematografico e dell'audiovisivo sono elencati all'articolo 3 della legge. Essi sono i seguenti:
a) garantire il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;
b) favorire il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori, anche tramite strumenti di sostegno finanziario;
c) promuovere le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
d) assicurare la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;
e) curare la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, e promuovere studi e ricerche nel settore cinematografico;
f) disporre e sostenere l'educazione all'immagine nelle scuole e favorire tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;
g) promuovere e favorire la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;
h) riservare particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cin ematografici quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.
Soggetti coinvolti e rispettive competenze
I soggetti istituzionali cui la legge n. 220 del 2016 affida il compito di sostenere, promuovere e valorizzare il settore del cinema e dell'audiovisivo sono lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, le cui funzioni sono elencate rispettivamente dagli articoli 10, 4 e 11 della legge.
Le funzioni statali sono esercitate dal Ministero della cultura (MIC) e, nello specifico, dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo (DGCA) la quale, ai sensi del citato articolo 10, tra le varie funzioni ad essa affidate, promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero; concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con l'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali; promuove l'immagine dell'Italia anche a fini turistici attraverso il cinema e l'audiovisivo; sostiene la formazione professionale e l'educazione all'immagine; svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo e le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive;
La DGCA, inoltre, rappresenta l'Italia in organismi internazionali che erogano fondi sovranazionali (Eurimages, Ibermedia, Europa creativa- Sottoprogramma MEDIA) e istituisce dei fondi bilaterali con istituzioni omologhe di altri paesi per sostenere lo sviluppo di opere in coproduzione internazionale.
Ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 2025, n. 115 di ricognizione degli enti vigilati dal MiC, la Direzione generale esercita inoltre la vigilanza su Cinecittà Spa e sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
L'articolo 31 della legge n. 220 del 2016 affida allo Stato il compito di assicurare il pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, e l'articolo 37 affida al Ministero la vigilanza e l'applicazione delle eventuali sanzioni.
Avvalendosi delle risorse umane e strumentali della Direzione generale, e con il supporto di un ufficio di segreteria composto da personale ministeriale, opera presso il Ministero, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, disciplinato all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016. Esso è l'organo che svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo avvalendosi delle analisi di settore, delle risultanze dell'attività di monitoraggio delle politiche pubbliche e degli esiti delle consultazioni periodiche avviate con gli operatori di settore (articolo 11, comma 3, lettere a) ed f)).
Quanto alle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge, esse concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione. Esse sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con le banche, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato. Promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale. Lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle Film Commission, organismi, attraverso i quali, le regioni e province autonome favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria audiovisiva. Alle Film Commission può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Il coordinamento delle Film Commission è istituito presso la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero.
L'articolo 12 della legge n. 220 del 2016 individua le tipologie di intervento di sostegno al cinema e all'audiovisivo, nelle seguenti:
a) incentivi e agevolazioni fiscali (articoli 15-22),
b) contributi automatici (articoli da 23-25),
c) contributi selettivi (articolo 26),
d) contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva (articolo 27),
e) Piano per il potenziamento delle sale e Piano per la digitalizzazione del patrimonio (rispettivamente, articoli 28 e 29).
In via generale, gli interventi di cui alla lettera a) si distinguono nettamente dagli altri. Gli incentivi infatti sono benefici fiscali che riducono il carico tributario delle imprese cinematografiche e audiovisive, mentre i contributi sono erogazioni dirette di fondi pubblici a sostegno di progetti specifici.
La disciplina di dettaglio degli interventi di sostegno appena citati è demandata a disposizioni tecniche applicative adottate con decreto ministeriale o del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi comprese le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano. A tali norme secondarie è demandata, altresì, la definizione di ulteriori condizioni per l'accesso agli strumenti di sostegno, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti all'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere.
Gli incentivi fiscali
La categoria degli incentivi e delle agevolazioni fiscali è essenzialmente coincidente con l'insieme, al suo interno assai eterogeneo, dei crediti di imposta, c.d. tax credit. Si tratta di un meccanismo di incentivazione che consente alle imprese del settore cinematografico e audiovisivo di recuperare una percentuale significativa dei costi sostenuti sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile per compensare debiti fiscali e previdenziali.
Nella legge n. 220 del 2016, la disciplina del tax credit è contenuta negli articoli da 15 a 22 della citata legge, che sono dedicati alle diverse fattispecie di credito di imposta a favore delle imprese che operano o investono nel settore cinematografico e audiovisivo.
Alla revisione normativa attuata con la legge del 2016, che ha rivisto, razionalizzato e riunito nello stesso testo le norme precedentemente vigenti, hanno fatto seguito, a partire dal 2018, diversi decreti ministeriali attuativi della disciplina in materia di credito di imposta. Infatti, il comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, che reca disposizioni comuni in materia di crediti di imposta, attribuisce ad uno o più decreti del Ministro della cultura, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, il compito di stabilire la disciplina di dettaglio del "tax credit", partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta di cui agli articoli da 15 a 20 della legge.
In particolare, a tali decreti è demandato il compito di individuare: gli eventuali limiti di importo per opera, ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base delle risorse disponibili e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali; i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
I decreti ministeriali recanti la normativa tecnica di dettaglio delle varie tipologie di tax credit attualmente vigenti sono riportati di seguito:
• decreto interministeriale n. 71 del 5 febbraio 2021 recante "Disposizioni applicative del credito d'imposta per le industrie tecniche e di postproduzione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220";
In linea generale, i crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. In caso di presentazione della richiesta preventiva, sono utilizzabili per il 70 per cento all'approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all'approvazione della richiesta definitiva.
I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR e sono utilizzabili a decorrere dalla data in cui si considera maturato il diritto alla sua fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel decreto.
Ai fini dell'ammissibilità ad altri incentivi e contributi pubblici anche internazionali, è possibile richiedere, tramite apposita domanda presentata alla Direzione prima della richiesta preventiva, l'idoneità al credito d'imposta. L'ottenimento dell'idoneità, che non sostituisce e non anticipa gli effetti di nessun provvedimento successivo e che non costituisce in nessun caso titolo preferenziale in merito all'attribuzione del credito d'imposta, costituisce riconoscimento dell'eleggibilità culturale dell'opera. I crediti d'imposta, fatto salvo quello "esterno" di cui all'articolo 20 della legge, sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I crediti d'imposta riguardanti le sale cinematografiche, sono cedibili dal beneficiario anche ai soggetti fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Ulteriori disposizioni comuni, riguardano la previsione, in base alla quale, i soggetti richiedenti il beneficio fiscale, devono essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; devono applicare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro; non devono trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e non devono avere in corso procedure fallimentari. Devono operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro. Per il riconoscimento del credito di imposta è necessario che i soggetti richiedenti rispettino il principio di tracciabilità dei costi, recentemente regolamentato, in base al quale, i documenti di spesa superiori a 1000 euro devono riportare l'indicazione univoca della spesa cui si riferiscono, pena l'ineleggibilità del costo. Inoltre, i costi sostenuti devono essere attestati da un soggetto abilitato alla certificazione che produca la certificazione di effettività e stretta inerenza dei costi eleggibili sostenuti, da presentare unitamente alla richiesta di credito di imposta. Con apposito decreto direttoriale n. 3361 del 14 ottobre 2024 (modificato con il decreto direttoriale 4 dicembre 2024 rep. 3832), sono stati fissati i requisiti soggettivi e gli obblighi dei certificatori, nonché i requisiti della certificazione e le relative modalità operative.
Tra le condizioni che si devono verificare congiuntamente per l'utilizzo del credito di imposta, per le imprese di distribuzione, per le imprese dell'esercizio cinematografico, per il potenziamento dell'offerta cinematografica e per l'attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, è previsto che le spese siano sostenute ai sensi dell'articolo 109 del TUIR e sia avvenuto l'effettivo pagamento delle stesse. Infine, per quanto concerne gli adempimenti posti in capo ai beneficiari dei crediti di imposta, i decreti ministeriali prevedono, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 della legge 220 del 2016, che i medesimi sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare alla DG Cinema e Audiovisivo, in modalità telematica i dati e le informazioni, in loro possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera sul territorio italiano.
Dal punto di vista sanzionatorio nel caso di accertamento di indebita fruizione anche parziale, dei crediti d'imposta, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, o, a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, si provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni o di falsa documentazione, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dalle agevolazioni per cinque anni, del beneficiario, nonché, di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.
I contributi diretti
Gli articoli da 23 a 29 della legge n. 220 del 2016 disciplinano invece gli strumenti di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo di natura non fiscale, genericamente denominabili come "contributi", e consistenti in trasferimenti di denaro direttamente indirizzati alle imprese o ad altri soggetti richiedenti, in ragione del raggiungimento di determinati obiettivi o al ricorrere di determinati requisiti.
Agli articoli da 23 a 25 sono disciplinati i cosiddetti contributi automatici, elargiti alle imprese cinematografiche e audiovisive sulla base di parametri oggettivi, relativi ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale ottenute dalle loro opere, a condizione che le risorse stanziate siano reinvestite dai percettori nella produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.
All'articolo 26 sono disciplinati invece i cosiddetti contributi selettivi, elargiti per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Tali contributi sono concessi prioritariamente alle opere cinematografiche, e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori, ovvero ai film di particolare qualità artistica.
All'articolo 27, comma 1, sono disciplinati i cosiddetti contributi alla promozione, destinati a diverse tipologie di destinatari, e finalizzati alla promozione, a vari livelli, della cultura cinematografica, tramite, ad esempio, la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale, la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione, l'attività svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità, nonché dai circoli di cultura cinematografica, la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, la promozione delle attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, nonché lo svolgimento, di concerto con il Ministero dell'istruzione, di iniziative per il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, e per l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. Anche tali contributi, come quelli selettivi di cui all'articolo 26, sono attribuiti in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.
A tali contributi si affiancano, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, quelli annualmente riservati al finanziamento di specifici enti, quali Cinecittà, la «La Biennale di Venezia», il Centro sperimentale di cinematografia ed altri minori.
Gli articoli 28 e 29, infine, sono destinati rispettivamente alla disciplina dei contributi elargiti nell'ambito del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
Anche in relazione alle singole tipologie di contributo non fiscale sopra elencate, la legge demanda la disciplina attuativa a successivi decreti ministeriali, che allo stato attuale sono i seguenti:
• il decreto ministeriale del 15 luglio 2021, n. 251, recante le disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui all'articolo 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
• il decreto ministeriale n. 345 dell'8 ottobre 2024, recante le disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
• il decreto ministeriale n. 341 del 31 luglio 2017, come modificato dal decreto ministeriale n. 399 del 10 agosto 2020, recante le disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
• il decreto ministeriale n. 190 del 10 giugno 2025, recante disposizioni applicative del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2017, recante disposizioni applicative del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di cui all'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo
Una delle novità più significative della legge 220 del 2016 è recata dall'articolo 13, che ha previsto, a decorrere dall'anno 2017, l'istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.
Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo sopra citati e la sua dotazione è parametrata annualmente all'11 per cento delle entrate derivanti, per lo Stato, dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili, pur essendo prefissata, nel suo importo minimo, già dalla legge. Allo stato attuale, l'ammontare minimo del fondo in questione è comunque fissato a 610 milioni di euro annui per il 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
La disciplina concernente la dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, è stata più volte modificata nel corso degli anni.
Inizialmente, la norma istitutiva del Fondo prevedeva che lo stesso, alimentato a regime con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore, avesse una dotazione non inferiore a 400 milioni di euro annui.
La Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020: articolo 1, comma 583, lett. a)), ha poi previsto che l'importo minimo del finanziamento attraverso gli introiti erariali non potesse essere inferiore a 640 milioni di euro annui.
La Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234 del 2021: articolo 1, comma 348) ha ulteriormente innalzato la dotazione del Fondo a 750 milioni di euro annui dal 2022.
Successivamente, la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 30 dicembre 2023), ed in particolare, il comma 538 dell'articolo 1 ha ridotto da 750 a 700 milioni di euro annui (a decorrere dal 2024) il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.
Infine, da ultimo, la legge di bilancio 2026 (legge n.199 del 30 dicembre 2025), ed in particolare, il comma 554 dell'articolo 1 ha ridotto da 700 a 610 milioni di euro annui per il 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.
Il Fondo è allocato sul capitolo 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura ma ad esso vanno sommate le risorse che restano appostate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare al capitolo 7765 (Somma da riversare in entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d' imposta per il cinema) e al capitolo 3872 (Somma da riversare in entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).
Le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale previsione normativa è stato adottato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017.
Il riparto del Fondo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla legge, ai sensi del comma 5, è effettuato con decreto del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. A titolo esemplificativo, si rinvia all'approfondimento sottostante per una disamina del riparto del Fondo per l'anno 2025.
In generale, sono previsti meccanismi di riassegnazione al Fondo delle risorse in esso stanziate e poi rimaste inutilizzate.
Per l 'anno 2025, con il decreto ministeriale 6 marzo 2025, n. 55, si è provveduto al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, che ammonta complessivamente, a 696.034.750 euro. Le risorse del Fondo sono così ripartite:a) euro 412.103.121,95 per gli i ncentivi fiscali di cui agli articoli da 15 a 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220;b) euro 37.600.585,55 per i contributi automatici di cui agli articoli 23 e 24 della legge 14 novembre 2016, n. 220;c) euro 91.500.000,00 per i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220;d) euro 110.950.000,00 per i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 27;e) euro 20.881.042,50 per il potenziamento delle competenze e per l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i), della legge 14 novembre 2016, n. 220;f) euro 20.000.000,00 per la sezione del Fondo finalizzata alla realizzazione del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, di cui all'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220;g) euro 3.000.000,00 per la sezione del Fondo finalizzata alla realizzazione del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui all'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
I requisiti di accesso ai benefici economici
In via generale, la legge n. 220 del 2016 prevede, all'articolo 14, che l'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive, fatta eccezione per gli incentivi fiscali finalizzati ad attrarre in Italia investimenti esteri nel settore (articolo 19), sia subordinata ad una serie di requisiti.
In primo luogo, il riconoscimento della nazionalità italiana, per il quale ci si riferisce a parametri quali la nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica, la ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, la residenza fiscale in Italia dei componenti della troupe, le riprese effettuate principalmente in Italia, l'utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia, la post-produzione svolta principalmente in Italia.
I requisiti, le modalità e le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione, sono stati definiti, su proposta del Ministro, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, poi modificato – anche a seguito di indicazioni pervenute dalla Commissione europea, volte ad evitare possibili distorsioni della concorrenza nel mercato interno all'Unione europea – con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2020.
Nei decreti citati si disciplinano, attraverso un sistema di valutazione "a punti", parametrato a specifiche voci individuate in apposite tabelle allegate al medesimo provvedimento, le modalità di attribuzione provvisoria della nazionalità - in sede di presentazione dell'istanza prima dell'inizio delle riprese - e di attribuzione definitiva della nazionalità - al completamento dell'opera cinematografica o audiovisiva.
Si tenga presente che la nazionalità italiana può essere riconosciuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 220 del 2016, anche alle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità.
In secondo luogo, l'ammissione al beneficio è in ogni caso esclusa quando questa è richiesta in relazione ad opere a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale, pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali, programmi di informazione e attualità, giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show, programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni, trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi, programmi televisivi.
La disciplina di dettaglio contenente l'individuazione dei casi di esclusione delle opere dai benefici della legge è stata dapprima dettata dal decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 303, successivamente più volte integrato e modificato, e recentemente integralmente sostituito dal decreto ministeriale del 22 gennaio 2025, n. 15.
In terzo luogo, come stabilito proprio dal decreto ministeriale da ultimo citato, l'opera audiovisiva è ammessa ai benefici se essa è ideata, progettata, realizzata e diffusa, dal punto di vista artistico, tecnico, produttivo, finanziario e promozionale, per la prioritaria visione in sala cinematografica e se la sua diffusione al pubblico rispetta entrambi i seguenti requisiti:
1) è programmata in sala cinematografica per almeno duecentoquaranta proiezioni, in almeno dieci sale cinematografiche, nell'arco di tre mesi decorrenti dalla data di prima proiezione;
2) la fruizione in sala cinematografica costituisce la prima modalità di diffusione al pubblico dell'opera sul territorio nazionale e, per un periodo di centocinque giorni decorrenti dalla data di prima proiezione in pubblico, l'opera non è diffusa attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, ovvero attraverso editori home entertainment.
In quarto luogo, e limitatamente alle imprese di produzione, l'articolo 7 della legge n. 220 del 2016 stabilisce che, a pena di decadenza dal beneficio concesso, l'impresa, a ultimazione dell'opera, debba depositare presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera.
Il decreto ministeriale che individua le caratteristiche previste per l'opera audiovisiva ai fini del suo deposito presso la Cineteca nazionale, le modalità di costituzione della rete nazionale delle Cineteche pubbliche e le iniziative di diffusione della cultura cinematografica e di valorizzazione del patrimonio cinematografico della Cineteca nazionale è il decreto ministeriale 31 luglio 2017, n. 344.
Si tenga presente che ulteriori requisiti sono individuati dai vari decreti ministeriali attuativi, sia in relazione alle singole tipologie di intervento di sostegno sia, per ciascuna di esse, per le singole tipologie di opera per cui il sostegno è richiesto. Tra i requisiti fissati trasversalmente per tutte le tipologie di beneficio vi è quello della cosiddetta eleggibilità culturale dell'opera, in base alla quale ad essa viene attribuito un punteggio sulla base di talune sue caratteristiche contenutistiche o relative alla sua produzione.
I criteri per il riconoscimento dell'eleggibilità culturaleLa Tabella A allegata al decreto interministeriale n. 225 del 2024 reca, distintamente per le opere di finzione, per i documentari e per le opere d'animazione (in tutti e tre i casi, sia che si tratti di opere cinematografiche, televisive o web), i requisiti previsti per il riconoscimento dell' eleggibilità culturale che, come si è visto, costituisce presupposto per il riconoscimento del credito d'imposta. L'eleggibilità culturale è riconosciuta, con decreto direttoriale, ad esito di una valutazione nell'ambito della quale si attribuisce un punteggio in relazione ad una griglia di indicatori, corrispondenti ad un totale massimo attribuibile di 100 punti, di cui 70 riferiti ai contenuti dell'opera e 30 alle attività di produzione.Nel dettaglio, la tabella A, per quanto concerne le opere di finzione, con riferimento ai contenuti (A) dell'opera, distingue i seguenti cinque criteri: A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva tratta da opera pubblicata letteraria o teatrale italiana o europea (5 punti); A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva riguardante tematiche storiche, mitologiche e leggendarie, religiose, sociali, fantastiche, artistiche o culturali (30 punti); A.3 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità/carattere di rilevanza storica, mitologica e leggendaria, religiosa, sociale, fantastica, artistica o culturale (25 punti); A.4.1 Ambientazione territoriale del soggetto dell'opera audiovisiva in Italia o in Europa (si prevede che minimo il 15 per cento delle scene della sceneggiatura devono essere ambientate in Italia o in Europa) ovvero A.4.2 Riprese in esterno dell'opera audiovisiva sul territorio italiano (minimo il 15 per cento delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio) (5 punti); A.5 Ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, incluse le lingue delle minoranze linguistiche previste all'articolo 2 della legge 482/99 (soglia minima: 30 per cento delle scene contenute nella sceneggiatura. Il mancato rag-giungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio) (5 punti). Sempre rispetto alle opere di finzione, con riferimento alla produzione (B), si distinguono i seguenti otto criteri: B.1 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo (a titolo esemplificativo arredatore, art director, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo) (3 punti); B.2 Riprese in studio in Italia (minimo il 20 per cento delle scene in interno contenute nella sceneggiatura devono essere girate in studi italiani. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio) (5 punti); B.3 Effetti digitali in Italia (4 punti); B.4 Effetti speciali in Italia (4 punti); B.5 Registrazione musiche in Italia (3 punti); B.6 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia (3 punti); B.7 Lavoro di laboratorio in Italia (5 punti); B.8 Montaggio finale in Italia (3 punti).Per quanto concerne le opere di documentario, la tabella A, con riferimento ai contenuti (A) distingue i seguenti quattro criteri: A.1.1 Soggetto/sceneggiatura riguardante argomenti scientifici o fenomeni naturali, avvenimenti storici, leggendari, religiosi, sociali, artistici o culturali ovvero A.1.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità artistica, storica, mitologica e leggendaria, religiosa, sociale o culturale (35 punti); A.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante stili di vita di popoli/minoranze etniche italiane o europee (20 punti); A.3.1 Ambientazione territoriale del soggetto del documentario in Italia o in Europa (minimo il 15 per cento delle scene della sceneggiatura devono essere ambientante in Italia o in Europa) ovvero A.3.2 Riprese in esterno in Italia (minimo il 15 per cento delle scene in esterno devono essere contenute nella sceneggiatura girate in Italia (10 punti); A.4 Ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, incluse le lingue delle minoranze linguistiche previste all'articolo 2 della legge n. 482/1999 (soglia minima: 30 per cento delle scene contenute nella sceneggiatura (Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio) (5 punti).Sempre rispetto alle opere di documentario, con riferimento alla produzione (B) si distinguono i seguenti sette criteri: B.1 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo (a titolo esemplificativo: arredatore, art director, capo truccatore, costumista, direttore della fotogra-fia, line producer, montatore, scenografo) (4 punti); B.2 Effetti digitali in Italia (3 punti); B.3 Effetti speciali in Italia (3 punti); B.4 Registrazione musiche in Italia (3 punti); B.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia (5 punti); B.6 Lavoro di laboratorio in Italia (4 punti); B.7 Montaggio finale in Italia (8 punti).Per quanto concerne le opere di animazione, la tabella A, con riferimento ai contenuti (A) distingue i seguenti sei criteri: A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva tratti da opera letteraria italiana o europea (5 punti); A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva riguardante tematiche storiche, mitologiche e leggendarie, religiose, fantastiche, sociali, artistiche o culturali (20 punti); A.3 Soggetto/sceneggiatura dell'opera riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, mitologica e leggendaria, religiosa, fantastica, sociale o culturale (10 punti); A.4 Soggetto o sceneggiatura dell'opera audiovisiva particolarmente appropriato perbambini e giovani (10 punti); A.5 Soggetto o sceneggiatura dell'opera orientato alla diffusione della cultura dei valori umanitari, di integrazione e di inclusione sociale e razziale, di diffusione dei mestieri e delle professioni. (20 punti); A.6 Ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, incluse le lingue delle minoranze linguistiche previste all'articolo 2 della legge n. 482/1999 (soglia minima: 30 per cento delle scene contenute nella sceneggiatura. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio) (5 punti). Sempre rispetto alle opere di animazione, con riferimento alla produzione (B) si distinguono i se-guenti nove criteri: B.1 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo (a titolo esemplificativo: arredatore, art director, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo) (3 punti); B.2 Pre-produzione in Italia (Model pack, storyboard) ≥ 50% (4 punti); B.3 Lavoro di layout animazione in Italia in percentuale pari a ≥ 20% (4 punti); B.4 Lavoro di lighting rendering compositing in Italia in percentuale pari a ≥ 50% (2 punti); B.5 Effetti digitali in Italia (2 punti); B.6 Registrazione musiche in Italia (4 punti); B.7 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia (4 punti); B.8 Lavoro di laboratorio in Italia (2 punti); B.9 Montaggio finale in Italia (5 punti).Come si vede dalla Tabella, su entrambi i piani, Contenuto (A) e Produzione (B), sono premiati i prodotti che valorizzano la cultura e la tradizione italiana o europea e che sono ambientati, ripresi prodotti, montati in Italia o in Europa. L'opera è considerata culturalmente eleggibile in caso di ottenimento di almeno 50 punti su 100.
Premessa
Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il Ministero della cultura trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di sostegno da tale legge previsti. A questo link sono reperibili le relazioni presentate nel corso della presente legislatura (l'ultima è riferita all'annualità 2023). Ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della medesima legge n. 220 del 2016, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica. A questo link sono reperibili le relazioni presentate nel corso della presente legislatura (l'ultima è stata trasmessa a dicembre 2025).
Le due relazioni citate, assieme ad altri rapporti periodici pubblicati da organismi pubblici e privati, rappresentano una ineludibile base informativa per comprendere le dinamiche che interessano il comparto cinematografico e audiovisivo, da una parte, e le tendenze del sostegno pubblico, dall'altra.
Il comparto cinematografico e audiovisivo
Può essere anzitutto interessante dare conto dei volumi del comparto cinematografico e audiovisivo in Italia. Secondo i dati riportati dalla relazione ministeriale, il comparto cinematografico e audiovisivo nel nostro Paese vedeva attive, nel 2022, un totale di 8.358 tra imprese di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva (codici ATECO 59.11, 59.12, 59.13), di proiezione cinematografica (59.14), di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video (60.20) [Fig. 1].

Larga parte delle imprese in questione è costituita dalle imprese di produzione (il 63,3 per cento) che assieme a quelle di post-produzione (18,5 per cento) rappresentano più di 8 imprese su 10.I segmenti di mercato appena citati si sono dimostrati negli ultimi anni particolarmente fertili: il numero di imprese in essi attive è cresciuto in modo costante dal 2017 al 2022, di oltre il 25 per cento sul quinquennio, nonostante la crisi pandemica. Negli altri segmenti del mercato non si sono registrate dinamiche analoghe. Il numero di addetti del comparto [Fig. 1] era pari, nel 2022, a 42.948 unità, ed anche in questo caso, nonostante una battuta di arresto nel 2021, si è assistito ad una crescita significativa tra il 2017 e il 2022 (+13,6 per cento sul quinquennio). La gran parte degli occupati è alle dipendenze delle imprese di produzione (50,9 per cento) a di quelle di programmazione e trasmissione televisiva (28,3 per cento). Il numero degli addetti nel settore della produzione ha vissuto una vera e propria impennata nel periodo considerato (+35,5 per cento sul quinquennio).

Passando all'analisi dei volumi economici [Fig. 2], le imprese del settore fatturavano nel complesso, nel 2022, circa 10,3 miliardi di euro, di cui 4,8 nel settore della programmazione televisiva e 3,8 nel settore della produzione. Nel 2022 il gap tra questi due settori si è sensibilmente ridotto, a causa del combinato effetto di una forte riduzione del settore della programmazione televisiva e dell'incremento di quello della produzione.
Il dato del valore aggiunto si colloca nel 2022 a 3,9 miliardi di euro, sui livelli del 2021 e della fase precedente alla pandemia. In questo caso, circa la metà del valore aggiunto proviene dal settore della produzione, mentre il 30 per cento proviene dal settore della programmazione televisiva.
In entrambi i casi, come si vede, è il settore della produzione a esporre significativi miglioramenti (+65,9 per cento di fatturato e +82,3 per cento di valore aggiunto), mentre gli altri settori sono sostanzialmente stabili o in discesa (ad esempio, la programmazione TV).
I dati del comparto che si sono sopra esposti evidenziano come nel corso degli ultimi anni si sia registrato un marcato sviluppo del settore della produzione cinematografica e audiovisiva: è qui infatti che si registrano i maggiori incrementi sotto tutti i punti di vista che si sono sopra illustrati (numero imprese, numero addetti, fatturato e valore aggiunto). La crescita in questione si è verificata in particolare nel biennio 2021- 2022, che, come si ricorda è il biennio nel quale la dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo è stata significativamente incrementata, prima da 400 a 640, e poi da 640 a 750 milioni di euro.
In effetti, se si analizzano i dati raccolti nel rapporto "I numeri del cinema in Italia" che la Direzione generale per il cinema e l'audiovisivo pubblica con cadenza annuale dal 2010 (l'ultimo rapporto, riferito al 2024, è reperibile a questo link), è possibile constatare come il numero di film e di opere audiovisive italiani prodotti annualmente sia quasi raddoppiato nel corso degli ultimi sette anni (+94,1 per cento) [Fig. 3].
I dati del rapporto consentono di avere informazioni più specifiche anche sulla tipologia di opere prodotte. Ad esempio, nel corso degli ultimi anni è relativamente cresciuta la quota di documentari, che erano meno del 20 per cento nel 2017 mentre nel 2024 sono di poco sotto il 40 per cento. Si è corrispondentemente contratta, pur restando ampiamente maggioritaria, la componente di finzione.
Sul fronte delle opere audiovisive, si è assistito invece ad un incremento sensibile della quota di prodotti destinato direttamente al web e non alla televisione lineare: tale quota è passata da un valore inferiore al 10 per cento ad un valore superiore al 25 per cento del totale delle opere depositate.

Concentrandoci ora sul settore propriamente cinematografico, può essere interessante analizzare le tendenze che si sono registrate nel mercato, specie alla luce del forte impatto che su di esso ha prodotto la pandemia da COVID–19. I dati in questione sono quelli prodotti annualmente nei report di CINETEL (i dati relativi al 2025 sono stati pubblicati a gennaio 2026).
Il numero di film di nuova produzione proiettati in sala [Fig. 4] oscillava, prima della pandemia, attorno a 550 all'anno, con una tendenza, rispetto al periodo precedente, in moderato e progressivo aumento. Nel 2020, momento di picco della crisi sanitaria, il valore si è bruscamente dimezzato, ma nel quadriennio successivo si è evidenziata una crescita addirittura esponenziale, con un valore che ormai raggiunge le 1000 unità, quasi il doppio dei livelli pre-pandemici.
Dinamiche di analogo tenore si riscontrano nella quota di film proiettati in sala di produzione totalmente o parzialmente italiana (Ita+COP), che sono stati 462 nel 2025, un valore pari a quasi il quadruplo di quello del 2010, e a più del doppio di quello del 2019. In termini relativi, la quota nazionale sul totale dei film di nuova proiezione è cresciuta da circa un terzo degli anni 2010-2014 a poco al di sotto della metà.
A seguire sono invece riportati i dati sulle presenze in sala [Fig. 4]. Qui l'impressione che si ricava sullo stato di salute del settore cinematografico nel suo complesso è parzialmente diversa. Se da una parte può certamente dirsi completamente superata la drammatica fase del biennio pandemico (2020-21), d'altra parte, assumendo un'ottica di più lungo periodo, il numero di presenze del triennio 2023-2025 resta nettamente inferiore a quello medio che si registrava nella fase conclusasi nel 2019. Si è scesi da valori oscillanti in media attorno ai 90 milioni di presenze ad un valore stabile attorno ai 70 milioni.

In questo quadro, tuttavia, il cinema italiano sembra tenere il passo meglio di quello straniero. Se si evidenzia anche per le pellicole italiane un calo consistente delle presenze in sala rispetto al 2010, i dati dal 2017 ad oggi, ivi compresa la fase pandemica, sembrano evidenziare una maggiore tenuta del prodotto nazionale, quantomeno in termini relativi.
Nel 2025, le presenze in sala che hanno premiato film interamente o parzialmente italiani sono state oltre 22 milioni, esattamente un terzo del totale: si tratta, in termini assoluti, del miglior dato dal 2016, ed in termini relativi, del secondo dato più alto dal 2012.
I dati che si sono evidenziati sinora, sia quelli relativi al comparto che quelli di mercato, evidenziano come il settore cinematografico e audiovisivo si trovi in una fase di transizione estremamente delicata, sulla quale esercita un ruolo sempre più rilevante l'evoluzione nei consumi provocata dalla diffusione ormai generalizzata delle piattaforme streaming.
Da una parte si assiste, a livello internazionale, ad una vera e propria esplosione del numero di pellicole prodotte, e proiettate, con tutte le conseguenze positive che ne derivano in termini di sviluppo del comparto. Dall'altra, le presenze in sala faticano a tornare ai livelli pre-pandemici.
Questo dimostra come una parte significativa delle risorse che stanno affluendo nel settore sia ormai svincolata dal botteghino, ma dipenda ormai dal ruolo svolto dalle piattaforme a pagamento, alle quali del resto, come recita la relazione AGCM del 2025, erano iscritti in Italia, nel 2024, oltre 25 milioni di utenti. Si tratta di una cifra assai considerevole – se si pensa che il debutto di Netflix in Italia risale all'ottobre 2015 – e che è salita con un ritmo rapidissimo, soprattutto in epoca pandemica.
L'avvento di questa vera e propria rivoluzione tecnologica, e dei suoi protagonisti, è foriera di impatti significativi per tutti i segmenti della filiera cinematografica e audiovisiva tradizionale.
Si tenga presente, infatti, che il mercato della tv on demand è caratterizzato da una forte concentrazione sul lato dell'offerta: come risulta dalla relazione AGCM, nel 2025 la quota di mercato cumulata dei tre principali operatori (Netflix, Amazon e Disney+) ammontava a circa il 70 per cento. Il potere negoziale di questi operatori, per motivi sia economici che tecnologici (il fatto, cioè, di poter produrre opere destinate alla proiezione direct to platform), è imponente, se confrontato con la parcellizzazione che caratterizza gli altri segmenti della filiera, in particolare quello della produzione.
Gli impatti che la "fusione" in corso tra settore cinematografico e audiovisivo produrrà sull'assetto del mercato andranno monitorati: si ricorda infatti che tra gli obiettivi che la legge n. 220 assegna al potere pubblico, vi è la garanzia del "pluralismo dell'offerta", da promuovere, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, in ragione del suo stretto legame con il pluralismo culturale.
Per il momento tuttavia, gli impatti della rivoluzione tecnologica di cui si è dato conto sono stati, senza dubbio, assai positivi. Il bisogno di colmare le richieste di una domanda di "opera audiovisiva" enormemente allargatasi in conseguenza della diffusione di massa della televisione on demand, ha infatti retroagito fino all'origine della catena produttiva, aumentando capitali investiti e prospettive di guadagno: ecco spiegato perché, nonostante si assista ad un valore di presenze in sala inferiore a quello pre-pandemico, il numero di opere prodotte, e conseguentemente anche di quelle proiettate, è quasi raddoppiato nell'ultimo decennio. Questo si spiega con l'importanza crescente, dal punto di vista degli introiti generati, della fase di fruizione dell'opera successiva a quella della proiezione in sala.
È interessante notare come in questo nuovo quadro, la produzione nazionale sembri muoversi perfettamente a suo agio: sale il numero di prodotti italiani e, nonostante una concorrenza sempre più estesa, sale la quota di presenze in sala sul totale; salgono, con la produzione, anche numero di imprese, occupazione, fatturato e valore aggiunto. Non solo: le opere italiane hanno successo anche in streaming, come testimonia la relazione AGCM 2025 che, citando il Netflix Engagement Report 2024, colloca le produzioni italiane al 13° posto a livello mondiale, con circa 700 milioni di ore di visualizzazione. E conseguentemente, come evidenza la stessa relazione, Netflix afferma di aver incrementato di oltre il 200 per cento gli investimenti in contenuti italiani negli ultimi due anni.
Il mercato è dunque nel pieno di una vera e propria crescita esponenziale. Tuttavia, assumendo un'ottica più prospettica, il fatto che la filiera tradizionale partecipi delle conseguenze positive di questa crescita dipende dalla misura in cui continueranno ad esistere produttori realmente indipendenti. In questo senso si configura come fondamentale la protezione offerta dalla mano pubblica, sia in termini di ammontare del sostegno economico che in termini di perimetrazione dello stesso. Il legame tra la produzione indipendente, pubblicamente sostenuta proprio in quanto tale, e i segmenti della filiera tradizionale che si collocano più a valle (distribuzione, proiezione) è plasticamente simboleggiato dal fatto che l'accesso al sostegno pubblico è possibile solo nel caso in cui il produttore dell'opera si impegni a garantire una finestra di sfruttamento esclusivo per la proiezione in sala (articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 15 del 22 gennaio 2025).
Il sostegno pubblico al settore
Passando ad analizzare il sostegno pubblico al settore, la fonte principale di informazioni ufficiali in merito è la relazione ministeriale trasmessa annualmente alle Camere. Da essa si evince in primo luogo l'ammontare complessivo degli stanziamenti contenuti nel Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Come si vede, l'ammontare delle risorse complessivamente stanziate per il settore è salito dal 2017 al 2020, ha subito una impennata nel 2021– 22, durante la fase pandemica, per poi iniziare a scendere progressivamente. [Fig. 5]

Nel grafico [Fig. 6] è mostrata la ripartizione percentuale delle risorse stanziate per tipologia di strumento di sostegno. La porzione più consistente delle risorse citate è stata stanziata sotto forma di tax credit: tale quota è salita da poco più della metà (2017) a circa i tre quarti delle risorse annualmente stanziate (nel periodo 2020–2023), tornando poi bruscamente al 55 per cento nel 2024.
La quota di risorse erogata tramite le varie tipologie di contributo diretto è oscillata secondo una traiettoria opposta, e nel 2024 è tornata ad ammontare a circa un quarto del totale. Come si può notare, l'incremento delle risorse destinate al finanziamento del tax credit coincide, cronologicamente, con la crescita esponenziale del comparto di cui si è dato conto sopra. Si tratta del biennio pandemico, il primo periodo nel quale è stato consentito lo "splafonamento".

La relazione ministeriale riporta anche una cospicua mole di dati relativi alle risorse effettivamente erogate ogni anno, analizzate per singolo spezzone della filiera: produzione, distribuzione, esercizio e promozione cinematografica. Sono riportati dati dettagliati sull'importo medio erogato, nonché sul numero, sul profilo e sulla provenienza geografica dei beneficiari. Tuttavia, il passaggio dalle risorse stanziate a quelle effettivamente erogate non è scontato: la procedura di assegnazione delle risorse è lunga e complessa e nel corso degli ultimi anni si è registrato un crescente ritardo nell'erogazione dei contributi rispetto all'anno finanziario di stanziamento delle risorse, anche in ragione dell'esplosione del numero di domande. La relazione riporta numerosi e puntuali dati relativi all'effettiva erogazione, ma, a meno di non voler assumere una logica puramente "di cassa", questo rende difficile operare un confronto razionale con il passato: ad esempio, è la stessa relazione ad evidenziare che il sensibile incremento che essa stessa registra in termini di risorse erogate nell'anno 2023 è "riconducibile allo slittamento dell'approvazione delle domande di tax credit di competenza del 2022" nei primi mesi dell'anno successivo.
Per poter disporre di informazioni meglio confrontabili nel tempo, è possibile però fare ricorso al rapporto "I numeri del cinema in Italia", già sopra ricordato e anch'esso di origine ministeriale. Il vantaggio dei dati forniti in tale rapporto è che essi non forniscono informazioni sulle risorse effettivamente erogate in ciascun anno, ma sulle risorse che sono state richieste per la produzione delle opere prodotte in quell'anno (che sono tutte puntualmente censite dal Ministero in sede di classificazione, a protezione dei minori).
Come si capisce, il rapporto, al contrario della relazione, non consente di avere un quadro esaustivo della destinazione di tutte le risorse pubbliche messe in campo (ad esempio, il rapporto non contiene informazioni sulle risorse erogate in favore delle sale cinematografiche) ma consente invece di farsi una idea più precisa dell'importanza del contributo pubblico per quella che rappresenta la fase più delicata ed importante della filiera, che è quella iniziale, della produzione dell'opera.
Partendo dal settore cinematografico in senso stretto (dunque, i lungometraggi destinati alla previa proiezione in sala) è anzitutto opportuno segnalare che dall'analisi dei dati contenuti nei rapporti annuali in questione, a partire dal 2017 e fino al 2024, il numero dei film italiani prodotti ogni anno è passato da 235 a 400 [Fig. 7]. Si tratta degli stessi dati che si sono prima analizzati nella descrizione del comparto. In questo caso essi sono messi in relazione all'ammissibilità a contributo delle opere prodotte. I film ammissibili a contributo sono 366 su 400: la quota di film di cui non si conoscono informazioni relative al budget (precondizione necessaria per essere ammessi alle diverse forme di sostegno, indirette o dirette) è scesa progressivamente da oltre un quarto del totale (2017–2020) a circa il 10 per cento (2022–2024), addirittura contraendosi in termini assoluti (in un quadro in cui, come si è visto, il numero di film complessivi è invece quasi raddoppiato).

Limitandosi ai soli film ammissibili, l'incremento in termini assoluti ha interessato sia i film prodotti integralmente con risorse italiane, sia quelli coprodotti. Tuttavia, è significativo notare [Fig. 8] come la quota di film coprodotti è aumentata progressivamente nel corso del tempo passando, tra il 2017 e il 2024, dal 15 per cento al 28 per cento dei film ammissibili (nel 2024, 103 film su 366). Inoltre, all'interno delle coproduzioni, risulta progressivamente in aumento, negli ultimi anni, la quota di cosiddette coproduzioni minoritarie. (cioè quelle in cui la quota di costo di produzione coperta da risorse italiane è inferiore alla metà del budget dichiarato), che sono da ormai un biennio la metà delle coproduzioni totali (nel 2024, 50 film su 103).
A testimonianza del crescente ruolo delle coproduzioni minoritarie sta il fatto che i cosiddetti film "di iniziativa italiana" (che raggruppano i film totalmente italiani e quelli coprodotti con quota paritaria o maggioritaria), pur continuando a crescere in termini assoluti, sono leggermente calati in termini relativi, passando dal 96 per cento all'86 per cento dei film ammissibili tra il 2017 e il 2024 (316 su 366 film ammissibili). Al di là di questi aspetti di dettaglio, questi dati dimostrano una crescente apertura del mercato nazionale alle contaminazioni, culturali ed economiche, con l'estero, senza che però questo abbia sinora comportato una riduzione della "produzione nazionale" in termini assoluti.

Il rapporto dà conto del numero di film, prodotti nei vari anni, per la cui produzione sono state formulate richieste di sostegno economico. Il numero di film per cui sono stati richiesti, da una parte, il tax credit, e dall'altra, le forme di contributo diretto, sono costantemente aumentate nel corso del periodo considerato. [Fig. 9].
Come prevedibile, l'estensione dell'utilizzo del tax credit denota una crescita perfettamente proporzionale a quella del numero di film ammissibili censiti ogni anno, il che dimostra lo stretto legame ormai strutturatosi tra la produzione cinematografica italiana e questo strumento di sostegno.
Anche l'utilizzo dei contributi di natura non fiscale, dopo una prima fase di stallo, è salito costantemente a partire dal 2021, in coerenza con il trend complessivo della produzione.

Venendo all'analisi dei volumi economici, il rapporto – limitandosi in questo caso al solo sottoinsieme dei film di iniziativa italiana – espone la consistenza delle diverse fonti di finanziamento per la produzione dei film registrati in ciascun anno. La somma delle diverse fonti di finanziamento (pubbliche e private) costituisce il totale del budget dichiarato ai fini dell'ammissione al contributo. [Fig. 10]. Anzitutto, va notato che i costi dichiarati dai film di iniziativa italiana sono aumentati in modo davvero considerevole tra il 2017 e il 2024, crescendo da 249 a 720 milioni di euro. Sia i contributi pubblici che quelli privati sono aumentati costantemente, a riprova della complementarità dei due ambiti e della vitalità del settore.
Nel complesso, il contributo dalle risorse pubbliche alla copertura dei costi di produzione, dal 2017 al 2024, è rimasto più o meno costante, collocandosi attorno al 45 per cento del finanziamento complessivo. Della componente di finanziamento pubblica, il tax credit costituisce lo strumento di gran lunga più rilevante, ed anche questo ha mostrato una crescita costante in termini di valore complessivo richiesto, salendo, in linea con il trend generale, dai circa 40 milioni del 2017 ai 235 milioni del 2024.
Il rapporto della DG Cinema si estende anche al secondo segmento del comparto, quello più propriamente audiovisivo, costituito dalle opere destinate alla visione diretta in tv o sulle piattaforme streaming, senza la previa proiezione in sala. Anche in questo caso [Fig. 11] si è assistito ad un incremento molto sensibile del numero di opere italiane ammissibili a contributo, che sono passate dalle 106 del 2017 alle 262 dal 2024. In coerenza con quanto avviene da ormai quasi un decennio,per la quasi totalità delle opere prodotte è stato richiesto il tax credit. Nel 2024 questo è accaduto per 230 su 262 opere.
In questo settore [Fig. 12], il peso del finanziamento pubblico è pari al 35 per cento dei costi, leggermente meno rilevante in termini relativo rispetto a quello (come si è visto, pari al 45 per cento) esercitato nel settore cinematografico puro, ed è corrispondentemente maggiore il ruolo svolto dagli operatori privati, tra cui figurano le emittenti televisive e le grandi piattaforme streaming. Tuttavia, la principale fonte di finanziamento è, anche nel settore propriamente audiovisivo, il tax credit: per dare una idea, esso nel 2024 ha contribuito alla produzione per 267 milioni di euro, mentre il contributo congiunto di emittenti TV e cosiddetti "Over the top" (la principale sotto–categoria delle fonti di finanziamento private) non ha raggiunto, nel medesimo anno, i 220 milioni di euro.

Si riporta di seguito una ricostruzione schematica delle diverse linee di finanziamento attive e poste a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia, oltre che ai singoli decreti attuativi richiamati, al numero 8 della collana Le politiche pubbliche italiane, dedicato a "Il sostegno ai settori del cinema e dell'audiovisivo", pubblicata sul portale della documentazione della Camera dei deputati.
Il credito di imposta per la produzione
L'articolo 15 della legge n. 220 del 2016 disciplina il credito di imposta previsto a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Ai sensi del comma 1 del citato articolo 15, tali imprese hanno diritto ad un credito di imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
Il successivo comma 2 stabilisce che con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della medesima legge, sono stabilite le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili. In particolare:
a) per le opere cinematografiche, l'aliquota è prevista nella misura massima del 40 per cento.
b) per le opere audiovisive, l'aliquota massima del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale.
In entrambi i casi, è fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta nei confronti delle imprese non indipendenti o nei confronti di imprese non europee, ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.
Ai sensi del comma 3, per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La norma di rango secondario che, in attuazione del citato articolo 21, comma 5 della legge 220 del 2016, reca la disciplina attuativa di dettaglio del credito di imposta di cui all'articolo 15 della medesima legge è attualmente il decreto interministeriale del 10 luglio 2024 n. 225, come modificato dal decreto interministeriale n. 141 del 22 aprile 2025.

Gli altri crediti di imposta
Credito di imposta per le imprese di distribuzione (articolo 16 della legge 220 del 2016)
L' articolo 16 della legge 220 del 2016 disciplina il credito di imposta in favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva. Ai sensi del comma 1 del citato articolo 16, tali imprese hanno diritto ad un credito di imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
La norma di rango secondario che, in attuazione del citato articolo 21, comma 5 della legge 220 del 2016, reca la disciplina attuativa di dettaglio del credito di imposta di cui all'articolo 16 è, attualmente, il decreto interministeriale n. 412 del 4 novembre 2025.

Credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico e per il potenziamento dell'offerta cinematografica (articoli 17, primo comma e 18 della legge 220 del 2016)
L'articolo 17, primo comma della legge 220 del 2016 disciplina il credito di imposta previsto a favore delle imprese dell'esercizio cinematografico, ossia delle imprese che gestiscono sale cinematografiche. Ai sensi del comma 1 del citato articolo 17, tali imprese hanno diritto ad un credito di imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima può essere innalzata fino al 60 per cento.

Il successivo articolo 18 della legge 220 del 2016 disciplina il credito di imposta previsto per il potenziamento dell'offerta cinematografica. Ai sensi del comma 1 del citato articolo 18, si prevede che, per potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti delle medesime è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese. Il successivo comma 2 stabilisce che il decreto di cui all'articolo 21 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. La norma di rango secondario che reca la disciplina attuativa del credito di imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 è, attualmente, il decreto interministeriale n. 411 del 4 novembre 2025.

Credito di imposta per le industrie tecniche e di post-produzione (articolo 17, comma 2, della legge 220 del 2016)
L'articolo 17, comma 2 della legge n. 220 del 2016 disciplina il credito di imposta per le industrie tecniche e di post-produzione. La fonte legislativa stabilisce che alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore. Il decreto interministeriale n. 71 del 5 febbraio 2021 reca le disposizioni applicative del credito d'imposta e reca la definizione di industria tecnica e di post-produzione.

Credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (articolo 20 della legge 220 del 2016)
L'articolo 19 della legge n. 220 del 2016 disciplina il credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi. Tale norma dispone che le imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, possono beneficiare di un credito di imposta non inferiore al 25 per cento e non superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nel territorio nazionale.
L'attività di post-produzione, così come definita dal decreto, è la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio–video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione. Il decreto interministeriale n. 329 del 4 ottobre 2024 stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione, in relazione alla spesa sostenuta sul territorio nazionale per la realizzazione di opere audiovisive non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana o europea, su commissione di produzioni estere.

Credito di imposta c.d. "esterno", per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (articolo 20 della legge 220 del 2016)
L'articolo 20 della legge 220 del 2016 disciplina il credito di imposta previsto a favore delle imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo. Tala norma prevede che alle imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo è riconosciuto un credito di imposta nella misura massima del 30 per cento, per apporti in denaro effettuati per la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuati per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della presente legge.
Il decreto interministeriale n. 152 del 2 aprile 2021 reca le disposizioni applicative del credito d'imposta e contiene la definizione di impresa esterna: i soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR e i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo.

I contributi automatici
Gli articoli dal 23 al 25 della legge 220 del 2016 recano la disciplina dei contributi automatici, mentre il decreto ministeriale del 15 luglio 2021, n. 251, reca le disposizioni applicative.
Quanto alla fonte legislativa, l'articolo 23 prevede che il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana. Una quota parte dei contributi automatici è destinata agli autori del soggetto, della sceneggiatura, della musica e ai registi, che costituiscono gli autori dell'opera sulla base delle disposizioni recate dalla legge sul diritto d'autore. Gli importi riconosciuti alle imprese cinematografiche e audiovisive sono calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da esse prodotte o distribuite in Italia e all'estero, sulla base di una serie di parametri individuati dall'articolo 24 della legge e sulla base delle disposizioni applicative.
In particolare, per le opere cinematografiche si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane, anche in rapporto ai costi di produzione e distribuzione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto ministeriale n. 251 del 2021, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto sopracitato. Per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal medesimo decreto ministeriale, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario. L'articolo 24 prevede inoltre che possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, i documentari, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti, anche con riferimento alla distribuzione internazionale, in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su particolari mercati.

I contributi selettivi
L'articolo 26 della legge 220 del 2016 reca la disciplina dei contributi selettivi. La fonte legislativa stabilisce che il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, nonché per le sale cinematografiche e per la promozione cinematografica e audiovisiva.
I contributi in questione, erogati a fondo perduto, sono destinati, per una spesa massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese che non percepiscono i contributi automatici, nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergono contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera.
I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.
Con decreto ministeriale, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative delle disposizioni in materia di contributi selettivi e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto. Possono inoltre essere definite ulteriori disposizioni applicative, fra cui, i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, e i casi di revoca e di decadenza. Il decreto può inoltre stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo, una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. I proventi dell'opera sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo.Il decreto ministeriale vigente concernente le disposizioni applicative in materia di contributi selettivi è il decreto ministeriale n. 345 dell'8 ottobre 2024. Tale decreto individua le linee di intervento finanziate con le risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. La fonte regolamentare stabilisce che i contributi selettivi alla produzione e alla distribuzione sono destinati esclusivamente alle opere di nazionalità italiana che non rientrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016.

I contributi per la promozione e agli enti
I contributi per la promozione (articolo 27, comma 1)
L'articolo 27, comma 1, della legge 220 del 2016 reca la disciplina dei contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. I sostegni alla promozione sono aiuti di natura selettiva al pari di quelli disciplinati all'articolo 26, assegnati a fondo perduto da commissioni di esperti tramite appositi bandi. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.
I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti.
Il Ministro della Cultura, con decreto ministeriale n. 346 dell'8 ottobre 2024 ha nominato la Commissione di valutazione composta da 15 esperti. Gli esperti durano in carica due anni. Possono essere riconfermati una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. In considerazione delle dimissioni presentate da alcuni membri della Commissione, il Ministro della cultura con il decreto ministeriale n. 407 del 3 novembre 2025 ha integrato la predetta Commissione.
Le diverse linee di intervento in cui si concretizza il sostegno alla promozione cinematografica, già citate dall'articolo 27 in commento, sono meglio e più diffusamente articolate dal decreto ministeriale attuativo che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 27, è volto a definire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità, i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Il decreto ministeriale vigente concernente le disposizioni applicative in materia di contributi alle attività di promozione è il decreto ministeriale n. 341 del 31 luglio 2017, come modificato dal decreto ministeriale n. 399 del 10 agosto 2020.

I contributi agli enti (articolo 27, comma 3)
Una quota dei contributi di promozione a fondo perduto è elargita a sostegno delle attività citate all'articolo 27, comma 3, in favore di taluni specifici enti, che le svolgono nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Nello specifico, il comma citato prevede che a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede all'erogazione di risorse da assegnare all'Istituto Luce–Cinecittà srl (oggi Cinecittà S.p.A., a seguito del cambio di denominazione deliberato dall'Assemblea dei soci del 23 luglio 2021) per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC) in attuazione del programma proposto dall'Istituto e approvato dal Ministro della cultura. Il Ministro inoltre eroga risorse finanziarie alla Fondazione La Biennale di Venezia per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nel campo del cinema, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19. Tale ultima norma prevede che, per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico per il cinema e l'audiovisivo. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, è assegnato, con decreto ministeriale, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.
Ulteriori risorse sono destinate alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento della propria attività istituzionale, in attuazione dell'articolo all' articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426. Tali norme prevedono che per l'assegnazione dei contributi statali ordinari, destinati alle finalità istituzionali della Fondazione, essa presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attività, con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, è assegnato, con decreto ministeriale, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.
Infine, nell'ambito delle risorse assegnate con il decreto di riparto alle attività di promozione cinematografica e audiovisiva, il Ministero provvede all'erogazione di contributi per il sostegno delle attività anche nei confronti dei seguenti soggetti: Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo–Archivi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.
Gli altri strumenti di sostegno
Il Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali. (articolo 28 della legge n. 220 del 2016)
L'articolo 28 della legge 220 del 2016 reca la disciplina riferita al piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali. La norma citata prevede la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo con la finalità di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità. In particolare, la norma in questione prevede la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie finalizzati alle seguenti linee di intervento:
a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale;
e) all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo impianti,di apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
L'articolo 28 stabilisce inoltre che con decreto ministeriale sono definite le disposizioni applicative del Piano predetto. Il decreto ministeriale attualmente vigente è il decreto ministeriale n. 190 del 10 giugno 2025. Tale decreto definisce i soggetti beneficiari, i limiti massimi di intensità di aiuto e le altre condizioni per l'accesso al beneficio, le priorità nella concessione dei contributi e gli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso e alla programmazione cinematografica. La DGCA emana annualmente un bando ai fini della presentazione delle richieste di contributo nel quale vengono definite le ulteriori specifiche applicative. Il bando adottato per l'anno 2025 e il decreto direttoriale del 7 agosto 2025, n. 3019. Per l'anno 2025, il decreto di riparto delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, decreto ministeriale n. 55 del 6 marzo 2025, ha previsto l'assegnazione di 20 milioni di euro per la sezione del Fondo finalizzata alla realizzazione del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali. Ai sensi del dettato della stessa norma legislativa che regolava il Piano fino al 31 dicembre 2025, tale livello di finanziamenti rappresentava il massimo possibile su base annuale. A decorrere dal 2026, tale massimale è stato soppresso dalla legge di bilancio per il 2026 e la determinazione della dotazione annua della sezione del Fondo in commento è stata demandata al decreto di riparto annuale.

Il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (articolo 29 della legge n. 220 del 2016)
L'articolo 29 della legge 220 del 2016 reca la disciplina riferita al Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Tale norma prevede la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo con la finalità di garantire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale. In particolare, la norma in questione prevede la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2017 sono state adottate le disposizioni applicative per la concessione dei contributi e, in particolare, sono stati definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato. I contributi sono destinati ai progetti di digitalizzazione presentati dalle imprese di post-produzione italiane in possesso di classificazione ATECO J59.11 e J59.12, aventi un capitale versato pari ad almeno euro 40.000 e che abbiano realizzato, negli ultimi due anni, una quota pari ad almeno il 25 per cento del proprio fatturato in attività di post-produzione cinematografica o audiovisiva, nonché dalle cineteche, pubbliche e private, italiane. Il progetto di digitalizzazione per il quale si richiede il contributo deve riguardare un materiale complessivo dalle seguenti dimensioni minime:
• in caso di soli materiali filmati, una durata complessiva pari ad almeno 100 ore;
• in caso di soli film lungometraggi o cortometraggi, una durata pari ad almeno 20 ore;
• in caso di materiali filmati e di film lungometraggi o cortometraggi, una durata pari ad almeno 70 ore di materiali filmati e 10 ore di film lungometraggi o cortometraggi.
Il progetto di digitalizzazione che viene presentato deve rispettare i requisiti tecnici individuati nella tabella allegata al citato decreto e deve concludersi entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di assegnazione del contributo, salvo eventuali proroghe concesse dalla DGCA. A pena di inammissibilità ovvero di decadenza dal beneficio, le opere o i materiali devono essere digitalizzati in modo da consentire la fruizione da parte delle persone con disabilità, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione. Ogni soggetto richiedente per ciascun anno può presentare una sola richiesta di contributo, corredata da specifica documentazione. Il contributo è assegnato sulla base di una graduatoria di progetti redatta all'esito dell'attività di valutazione. Quest'ultima attività consiste nell'assegnare a ciascuna istanza un punteggio sulla base dell'esame della relazione e del progetto tecnico. Sia alla rilevanza culturale del materiale cinematografico ed audiovisivo da digitalizzare che alla qualità tecnica e alla professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione, posso essere assegnati fino ad un massimo di 50 punti. II contributo è riconosciuto, secondo l'ordine della graduatoria, nella misura del 70 per cento del costo del progetto, o di parte del progetto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle risorse previste per ciascun anno.
Ai fini della determinazione del contributo, sono eleggibili le voci di costo riguardanti le seguenti fasi di lavorazione: operazioni relative al restauro dei materiali da digitalizzare, fra cui pulizia e riparazione del supporto; scansione digitale; eventuale trattamento di digital clean e color correction; eventuale realizzazione di una copia in pellicola del materiale ovvero dell'opera digitalizzata, ai fini di una più efficace conservazione del materiale; acquisto o noleggio di sistemi o spazi di memorizzazione, archiviazione e di gestione dei file per il materiale digitalizzato. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, il contributo è cumulabile con altri aiuti pubblici, fatta eccezione, rispetto alla specifica opera per i contributi di cui all'articolo 27, qualora i predetti contributi si riferiscano alle medesime voci di costo. Il decreto di riparto per l'anno 2025 di cui al decreto ministeriale n. 55 del 6 marzo 2025 ha destinato 3 milioni di euro al Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Ai sensi del dettato della stessa norma legislativa che regolava il Piano fino al 31 dicembre 2025, tale livello di finanziamento rappresentava il massimo possibile su base annuale. A decorrere dal 2026, tale massimale è stato soppresso dalla legge di bilancio per il 2026 e la determinazione della dotazione annua della sezione del Fondo in commento è stata demandata al decreto di riparto annuale.
