Negli ultimi anni sono state introdotte significative modifiche al complesso della normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati, la cui presenza risulta aumentata in rapporto percentuale al totale dei migranti giunti nel nostro paese.
In particolare, è stata approvata la legge n. 47 del 2017 (c.d. legge Zampa), con l'obiettivo principale di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento in favore dei minori stranieri. Ulteriori interventi normativi sono stati definiti con il D.L. n. 17/2017, con il D.Lgs. n. 220 del 2017, correttivo del D.Lgs. n. 142/2015 (cd. decreto accoglienza), nonché con i successivi decreti in materia di immigrazione, ossia il D.L. n. 113/2018, il D.L. n. 130 del 2020, e nella legislatura in corso, il D.L. n. 20 del 2023 e il D.L. n. 133 del 2023.
Per quanto riguarda le dimensioni del fenomeno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica con cadenza semestrale report statistici di approfondimento relativi ai dati sui minori stranieri non accompagnati segnalati in Italia. Inoltre, sullo stesso sito, con cadenza mensile, sono pubblicati Report statistici sintetici relativi ai dati sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati raccolti e censiti dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del medesimo ministero.
Secondo i dati del Ministero del lavoro, i minori stranieri non accompagnati (MNSA) censiti al 31 luglio 2024 in Italia sono 20.213, sono in maggioranza maschi (87,9%) e hanno per la maggior parte 17 (47,5%), 16 (23%) e 15 anni (8,1%); arrivano soprattutto da Egitto (3.925 minori), Ucraina (3.757), Gambia (2.283), Tunisia (2.1537) e Guinea (1.659), mentre le Regioni che ne accolgono di più sono la Sicilia (5.101 minori, il 26,3% del totale), la Lombardia (2.446, il 12,6%), l'Emilia-Romagna (1.569, l'8,1%) e la Campania (1.558, l'8%).
Se si considera la serie storica delle presenze dei MSNA dal 2019 ad oggi, il Ministero evidenzia che la presenza dei minori non accompagnati nel triennio 2019, 2020 e 2021 è sempre stata al di sotto delle 10mila unità (la media delle presenze nel 2019 è pari a circa 7mila minori, nel 2020 a 6.550 minori, nel 2021 a 8.500 minori), invece dal 2022 il dato delle presenze è in costante crescita e in due anni i minori non accompagnati sono più che raddoppiati rispetto al triennio precedente (la media delle presenze nel 2022 è pari a circa 16mila minori, nel 2023 a 22.000 minori). Nei primi sei mesi del 2024, per la prima volta, si assiste ad una inversione di tendenza, con una leggera ma costante decrescita delle presenze (solo in parte riconducibile al calo degli ingressi dei minori provenienti dall'Ucraina), anche se, in termini assoluti, il numero dei MSNA accolti nel territorio italiano, nei primi sei mesi dell'anno in corso, si attesta sempre al di sopra delle 20mila unità.
La legge n. 47/2017 introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (art. 19, co. 1-bis, D.Lgs. 286/1998, recante TU immigrazione).
Dall'altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente (art. 19, co. 2, TU immigrazione), può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore". È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, su richiesta del questore, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni (art. 31, co. 4, TU immigrazione).
L'articolo 8 della medesima legge n. 47/2017 prevede tuttavia la possibilità di adottare, nei confronti del minore straniero non accompagnato, un provvedimento di rimpatrio assistito e volontario, ma solo nel caso in cui il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dopo aver sentito il minore e il tutore e tenuto conto dei risultati delle indagini familiari, nonché della relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.
La legge del 2017 ha modificato la competenza dell'organo deputato ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito, trasferendola dal Ministero del lavoro al Tribunale per i minorenni, che decide anche in merito ai provvedimenti di espulsione (articolo 33, co. 2-bis, TU immigrazione).
In base alla normativa vigente (art. 19, co. 5, D.Lgs. 142/2015), la presenza di un minore non accompagnato deve essere immediatamente segnalata:
Tali segnalazioni devono essere effettuate dall'autorità di pubblica sicurezza e in generale dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza della presenza di un minore non accompagnato.
La legge stabilisce che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale. Il tutore ha la rappresentanza legale del minore, cioè agisce in nome e per conto del tutelato compiendo per suo conto atti giuridici, ha la cura della persona del minore ed, eventualmente, ne amministra i beni. Nel caso di minore richiedente asilo, la legge prevede che il tutore debba essere nominato nelle quarantotto ore successive alla comunicazione della Questura al Tribunale per i minorenni e alla Procura (D.Lgs. 25/2008, art. 26, co. 5).
La legge n. 47/2017 (art. 11) ha introdotto la figura dei tutori volontari, ossia privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un minore non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Gli aspiranti tutori volontari, sono selezionati e adeguatamente formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza (o, in mancanza, dall'autorità garante nazionale), vengono inseriti in un apposito elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni. Per monitorare l'attuazione i garanti regionali collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.
Per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la legge n. 47/2017 rende più celere l'attivazione delle indagini familiari del minore (art. 6) e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza (art. 7).
L'articolo 19, comma 7, del D.Lgs. n. 142 del 2015, come modificato dalla legge n. 47/2017, stabilisce il tempestivo avvio di ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato, al fine di garantire il diritto all'unità familiare. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari esteri, stipula a tal fine convenzioni, sulla base delle risorse disponibili, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.
Il decreto legislativo n. 142 del 2015 (cd. decreto accoglienza) ha dettato per la prima volta specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati, ai quali fino ad allora si erano applicate le norme generali riferite ai minori in stato di abbandono, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento. Tali disposizioni, come modificate ed implementate dalla quasi coeva legge n. 47 del 2017, rappresentano il quadro normativo di riferimento per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (si cfr. art. 18, 19, 19-bis e 21 del D.Lgs. n. 142/2015).
Il sistema che ne risulta distingue tra una prima e una seconda accoglienza e stabilisce il principio in base al quale il minore non accompagnato non può in nessun caso essere trattenuto o accolto presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e i centri governativi di prima accoglienza.
L'accoglienza dei minori si fonda innanzitutto sull'istituzione di strutture governative di prima accoglienza ad alta specializzazione per le esigenze di soccorso e di protezione immediata di tutti i minori non accompagnati (c.d. centri FAMI). Come specificato dalla legge n. 47 del 2017, si tratta di strutture specificamente destinate ai minori. Si tratta dunque di centri attivati dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, gestiti dal Ministero, anche in convenzione con gli enti locali, finanziati a valere sul Fondo asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).
Nelle strutture di prima accoglienza i minori sono accolti, dal momento della presa in carico, per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Con le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2017, si stabilisce che le operazioni di identificazione del minore devono concludersi entro dieci giorni e devono essere svolte sulla base di una procedura unica sull'intero territorio nazionale disciplinata dalla legge (art. 19-bis, D.Lgs. 142 del 2015).
In ogni caso, i minori possono restare nelle strutture di prima accoglienza non oltre quaranta giorni (il termine originario era di sessanta, ridotto a trenta dalla L. 47/2017 e successivamente aumentato a quarantacinque dal DL. 133/2023). All'interno delle strutture è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, accompagnato se necessario da un mediatore culturale.
Per la prosecuzione dell'accoglienza, si prevede che i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito delle strutture associate al Sistema di accoglienza e integrazione - SAI, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri nel territorio nazionale e comunque, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (FNPSA). A tal fine, gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.
Nel caso in cui le strutture della rete SAI risultino indisponibili, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal comune dove si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 142/2015 presso il Ministero dell'interno, che ha il compito di programmare gli interventi del sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti disponibili. È fatta salva la possibilità di trasferire il minore in altro comune, tendendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per i minori non accompagnati. L'accoglienza presso le strutture di secondo livello accreditate/autorizzate a livello regionale o comunale è finanziata attraverso un contributo ai Comuni a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
In materia l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) promuove ogni due anni un'indagine nazionale che coinvolge tutti i Comuni italiani ai quali spetta la tutela e l'accoglienza dei minori non accompagnati presenti nel territorio. I dati quantitativi e qualitativi raccolti sul fenomeno sono disponibili nell'ultimo rapporto pubblicato (2023).
La legge stabilisce altresì che qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza nelle forme già previste dalla legge (si v., supra, strutture di prima e seconda accoglienza), in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, i Prefetti possono attivare strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori (c.d. CAS minori, su cui art. 19, co. 3-bis, D.Lgs. n. 142/2015, introdotto da art. 1-ter, D.L. n. 113/2016).
In proposito, il decreto-legge n. 133 del 2023 (art. 5, co. 1, lett. a)) dispone che nella ulteriore possibilità che anche tali strutture temporanee non risultino momentaneamente disponibili, il prefetto può decidere di disporre l'accoglienza dei minori nei centri governativi ordinari e straordinari di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto accoglienza, sostanzialmente riservati agli adulti, ma in una "sezione" appositamente dedicata ai minori.
La disposizione limita la possibilità di accoglienza in tali centri ai minorenni di età almeno pari a sedici anni e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni.
La norma sui CAS minori introdotta nel 2016 stabilisce che le strutture ricettive temporanee così attivate possono avere una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. In tali strutture possono essere accolti solo i minori di età inferiore agli anni quattordici e per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza. Sul punto, è intervenuto il decreto-legge n. 133 del 2023 (articolo 7, co. 1, lett. c)) a consentire che, in casi di estrema urgenza connessi ad arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati nel territorio nazionale, i prefetti possano realizzare o ampliare i c.d. CAS minori anche in deroga al limite di capienza previsto, nella misura massima del 50 per cento.
La materia è regolata dall'articolo 19-bis del D.Lgs. n. 142/2015, che è stato introdotto dalla legge n. 47/2017 (art. 5) al fine di definire una procedura unica per l'intero territorio nazionale.
Tale regolamentazione è analoga alle prescrizioni già previste del d.P.C.M. n. 234 del 2016 (adottato in attuazione del D.Lgs. n. 24 del 2014, art. 4, comma 2), che definisce i meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta.
La procedura di identificazione prevede innanzitutto un colloquio del minore con personale qualificato, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future (art. 19-bis, comma 1). Le modalità di svolgimento del colloquio del minore nelle strutture di prima accoglienza sono disciplinate con il recente D.P.C.M. 10 maggio 2024, n. 98.
Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. Per verificare l'età dichiarata le autorità consultano il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 19-bis, commi 3 e 3-bis). L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga. Sul punto, il D.L. n. 133 del 2023 ha stabilito che qualora il presunto minore venga condannato, ai sensi dell'articolo 495 c.p., per false dichiarazioni o attestazioni a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui, in relazione all'età dichiarata o accertata mediante documento anagrafico, la pena prevista per tale reato dal codice penale può essere sostituita con l'espulsione dal territorio nazionale.
Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata dal presunto minore, è previsto che l'accertamento dell'età venga disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni mediante esami socio-sanitari (art. 19-bis, comma 4). L'articolo 19-bis stabilisce che l'accertamento socio-sanitario è condotto da professionisti adeguatamente formati, alla presenza di un mediatore culturale, con modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del genere e del sesso, dell'integrità fisica e psichica della persona, e con garanzie per il presunto minore di informativa sulla procedura, anche con l'ausilio del mediatore culturale, e possibilità di impugnativa. Con disposizione del D.L. n. 133/2023 (art. 5, comma 1, lettera b), n. 2)) si stabilisce che la procedura di accertamento socio-sanitario dell'età debba concludersi entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui tale accertamento è stato disposto dalla Procura della Repubblica.
L'accertamento è effettuato ai sensi del "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" approvato il 9 luglio 2020 dalla Conferenza unificata.
Tale accordo ha stabilito che gli accertamenti socio-sanitari siano effettuati da équipe multidisciplinari e multiprofessionali appositamente individuate e formate, sono composte da; un pediatra, con competenze auxologiche, in servizio presso il SSN; uno psicologo dell'età evolutiva o un neuropsichiatra infantile, in servizio presso il SSN; un mediatore culturale; un assistente sociale, in servizio presso il SSN o l'ente locale incardinati nei settori relativi alla materia. L'accordo prevede che la distribuzione geografica e il numero delle équipe deve essere individuata dalle regioni in base alle caratteristiche e all'incidenza del fenomeno dell'afflusso di MSNA nel territorio regionale. Il decreto-legge n. 133/2023 (art. 5, comma 1, lettera b), n. 3)) ha previsto che tali équipe devono essere costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ossia a decorrere dal 6 ottobre 2023).
Qualora, anche dopo l'accertamento permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge (art. 19-bis, comma 8).
Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni.
Inoltre, il decreto-legge n. 133/2023 (art. 5, comma 1, lettera b), n. 3) ha introdotto la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di disporre con immediatezza l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta (nuovo comma 6-ter dell'art. 19-bis, D.lgs. n. 142/2015). La novella prevede, altresì, la redazione di un verbale delle attività poste in essere, che reca anche l'esito delle operazioni compiute con indicazione del margine di errore, e che deve essere notificato all'interessato (e al tutore ove nominato) e trasmesso all'autorità giudiziaria nelle quarantotto ore successive. Il verbale può essere impugnato davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie entro cinque giorni dalla notificazione.
Oltre alla possibilità di ricevere un permesso per protezione internazionale (art. 4, D.Lgs. n. 142/2015), la legge n. 47/2017 (art. 10) stabilisce che ai minori stranieri non accompagnati possano essere rilasciati, quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, due tipi di permesso di soggiorno: il permesso per minore età e il permesso per motivi familiari.
Il permesso per minore età è rilasciato al minore non accompagnato in quanto soggetto nei confronti del quale sono in generale vietati l'espulsione e il respingimento e dunque, tale permesso si può richiedere per il solo fatto di essere minorenni. Per espressa previsione della legge, il permesso per minore età può essere rilasciato su richiesta dello stesso minore, anche direttamente e anche prima della nomina del tutore (art. 10, lett. a)).
In base alla legge, il permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 10, lett. b)) può essere rilasciato:
Entrambi i permessi di soggiorno sono validi fino al compimento della maggiore età.
In attuazione di tali disposizioni, è stato adottato il d.P.R. n. 191/2022, che ha aggiornato la disciplina di rango regolamentare in materia di permessi di soggiorno per i MSNA e conversione dei permessi al raggiungimento della maggiore età (modificando a tal fine il d.P.R. 394/1999, regolamento di esecuzione del TU immigrazione).
La disciplina regolamentare ha chiarito in particolare che ai minori titolari di un permesso di soggiorno per minore età ovvero per motivi familiari, pur nel rispetto delle previsioni in materia di lavoro minorile, può essere consentito lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro.
Inoltre, la legge n. 47 del 2017 (articolo 13, co. 2) ha previsto che qualora un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età (c.d. prosieguo amministrativo). In attuazione di tale disposizione, il d.P.R. n. 191/2022 ha previsto il rilascio del permesso di soggiorno per integrazione in presenza di un decreto del tribunale per i minorenni di affidamento ai servizi sociali, per la durata fissata dall'autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.
In base alle disposizioni del TU immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, co. 1-bis e 1-ter), al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo (c.d. conversione del permesso di soggiorno).
Il decreto-legge n. 20/2023 (art. 4-bis) ha specificato che tale permesso può essere rilasciato "previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente", nonché ha limitato ad un anno il periodo massimo di validità del permesso che può essere concesso. Il successivo decreto-legge n. 133 del 2023 (art. 6) ha stabilito che la verifica dei requisiti è demandata ai professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali (di cui all'art. 1 della L. 12/1979), ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Stabilisce inoltre, che il sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti determina la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente comunicazione di ciò al pubblico ministero competente.
In base al TU, il permesso di soggiorno può essere rilasciato a condizione che i minori siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 52 del d.P.R. n. 394 del 1999). In tale caso, l'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero, che l'interessato (art. 32, comma 1-ter):
- frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana,
- ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
Con riferimento ai minori affidati o sottoposti a tutela, il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età è subordinato al parere positivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.
I casi per i quali la richiesta di parere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione non deve essere inviata (Fonte: Linee guida DG Immigrazione 24 febbraio 2017):
- per minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
- per minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;
- per minori stranieri non accompagnati che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.
La legge n. 47/2017 (art. 13) aveva disposto che il mancato rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri al compimento del diciottesimo anno di età, non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso. E viene altresì previsto che il decorso del termine del procedimento sia considerato come silenzio assenso ai sensi della legge n. 241/1990 (articolo 20, commi 1, 2 e 3). Entrambe queste novità sono state dapprima abrogate dal D.L. n. 113/2018, successivamente ripristinate dal D.L. n. 130/2020 e di nuovo abrogate dal D.L. 20/2023 (art. 4-bis).
Con l'intervento di sistema attuato con la legge n. 47 del 2017 si è inteso garantire la parità di trattamento dei MSNA con i minori italiani e comunitari, fissando alcuni principi, tesi a rafforzare singoli diritti in capo ai minori non accompagnati.
In particolare è riaffermato ed applicato nelle misure di accoglienza il principio del superiore interesse del minore (articolo 3 della Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 1989) secondo il quale i responsabili delle decisioni che lo riguardano devono valutare i bisogni del minorenne in modo complessivo e tener conto di tali bisogni assegnando il giusto peso a ciascuno di essi quando prendono decisioni nel suo interesse. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale (art. 18, D.Lgs. n. 142/2015).
Viene inoltre estesa la piena garanzia dell'assistenza sanitaria ai minori non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale, che la normativa previgente considerava obbligatoria solo per i minori in possesso di un permesso di soggiorno, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione (art. 14, co. 1, L. n. 47/2017).
La legge n. 47 incentiva altresì l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori (art. 14).
Inoltre sono state implementate le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, mediante la garanzia di assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento (art. 15, L. n. 47/2017) e il riconoscimento del diritto del minore di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 16).
La legge n. 47 del 2017 ha infine previsto una particolare tutela per i minori non accompagnati vittime di tratta (art. 17).