I principali interventi di modifica del Codice della Strada nella XVIII legislatura sono contenuti principalmente nei decreti legge n. 76 del 2020, n. 121 del 2021, oltre che nelle leggi di bilancio 2019, 2020 e 2021.
Si ricorda che la IX Commissione aveva esaminato, nel corso della legislatura, un'ampia serie di proposte di legge di modifica del Codice della strada
(
C. 24,
C. 192,
C. 193,
C. 219,
C. 234,
C. 264,
C. 367,
C. 681,
C. 777,
C. 1051,
C. 1113,
C. 1187,
C. 1245,
C. 1348,
C. 1358,
C. 1364,
C. 1366,
C. 1368,
C. 1601,
C. 1613-A), arrivando alla predisposizione di un testo unificato per l'esame in Assemblea. Successivamente, numerose di queste disposizioni sono state introdotte in provvedimenti legislativi esaminati del Parlamento e sono pertanto divenute legge.
-
parcheggiatori abusivi riducendo da un lato la sanzione amministrativa ma prevedendo una sanzione penale nei casi in cui nell'attività siano impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo;
-
sequestro, confisca e fermo amministrativo dei veicoli e con una procedura per la gestione più rapida dei
mezzi oggetto di sequestro amministrativo;
-
circolazione sul territorio italiano di veicoli immatricolati all'estero, vietando a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salvo per taluni casi di leasing, locazione senza conducente o comodato, rispetto ai quali è stabilita una specifica disciplina;
- estensione del novero dei soggetti che rispondono solidalmente per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni del Codice della strada.
Il
decreto-legge n.119 del 2018 è intervenuto in materia di
assicurazioni RCA,
inasprendo le
sanzioni, sia pecuniarie che accessorie (fermo amministrativo e decurtazione dei punti patente), per la violazione dell'obbligo di assicurazione di responsabilità civile dei veicoli.
Il
decreto-legge n. 135 del 2018 ha introdotto semplificato la disciplina delle
autorizzazioni per gli interventi di
installazione di
reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, prevedendo che il nulla osta venga rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del comune (articolo 26 del Codice della strada).
Il
decreto-legge n. 162 del 2019 ha introdotto
sanzioni per chi circola con un
veicolo atipico per il quale
non siano state ancora
definite le
caratteristiche tecniche e funzionali
(articolo 59 del Codice).
- che i comuni che realizzano una zona a traffico limitato, debbano consentire l'accesso libero a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida (articolo 7, comma 9-bis del Codice);
- la possibilità per il Ministero di affidare in concessione quinquennale alle imprese di autoriparazione anche le revisioni dei veicoli a motore con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, se tali veicoli siano destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) (articolo 80, comma 8, del Codice).
Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto nel Codice le definizioni di "casa avanzata" e di "corsia ciclabile" nonché le modalità per consentire la realizzazione della "casa avanzata", in corrispondenza delle intersezioni con semafori con apposita ordinanza del sindaco (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Codice) e previa valutazione delle condizioni di sicurezza.
Il decreto-legge n. 76 del 2020 ha :
- modificato le deroghe al
divieto di circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni (articolo 93 del CdS);
-
semplificato i requisiti per la cancellazione dei veicoli ai fini dell'esportazione all'estero, consentendola a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola (articolo 103, comma 1 Cds);
-
modificato la disciplina per
la realizzazione di opere sopra o sotto la sede stradale, ivi inclusi sottopassi e sovrappassi (art. 25 del Cds);
- introdotto la categoria della "
Strada urbana ciclabile", definendone le caratteristiche minime (articolo 2 del Cds) e le nuove definizioni di
corsia ciclabile per doppio senso ciclabile e di
zona scolastica (articolo 3 Cds), introducendo la
facoltà dei comuni, con ordinanza del sindaco, di stabilire il
''doppio senso ciclabile'' e di consentire la
circolazione dei velocipedi sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, nonché la facoltà per i sindaci con propria ordinanza di
limitare o escludere la circolazione dei veicoli nelle zone scolastiche;
-
disciplinato la
possibilità di
irrogare sanzioni da parte dei
dipendenti comunali o delle società private e pubbliche
esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi, nonché dei dipendenti comunali o dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese
addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade (articolo 12-bis), ovvero da parte dal
personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea;
-
abrogato la possibilità di
ricorso al Ministro contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della
segnaletica;
- previsto che
sia il MIMS ad individuare, con proprio decreto,
i veicoli da adibire a servizio di taxi, NCC o a servizio di linea per trasporto di persone soggetti all'
accertamento per l'omologazione (art. 75, co. 4, Cds), nonchè, sempre con proprio decreto, le tipologie di modifica delle
caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli, compresi quelli con
adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la
visita e prova
non sono richieste (articolo 78, comma 1, Cds): tale ultimo provvedimento è stato emanato con
decreto
8 gennaio 2021;
- previsto che in caso di
trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione,
o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente proceda
all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli anziché all'aggiornamento della carta di circolazione adeguando la disposizione in tema di sanzioni irrogabili in caso di omissione (articolo 94 Cds);
- previsto un
permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo della patente di guida, per coloro che devono essere sottoposti a visita presso al commissione medica locale (art. 126 Cds);
- disciplinato la circolazione dei velocipedi per rafforzare la
sicurezza dei ciclisti, introducendo l'obbligo di dare la
precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettano, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio e ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili (art. 145 Cds), prevedendo l'adozione di particolare prudenza da parte dei conducenti degli autoveicoli nell'eseguire il
sorpasso nei confronti dei velocipedi (articolo 148)
e la
precedenza per i velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile (art. 150 Cds)
qualora risulti non agevole l'incrocio, nonché (art. 182 Cds) la non applicazione dell'obbligo dei ciclisti di circolare su un'unica fila sulle strade urbane ciclabili. e la previsione che l'area delimitata per la casa avanzata sia accessibile oltre che attraverso una corsia anche da una pista ciclabile;
- esteso ai mezzi con facoltà di acquisto in leasing, la possibilità che la carta di circolazione sia sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo (articolo 180, co. 4 Cds);
- esteso la possibilità di
accertamento attraverso mezzi elettronici omologati anche nei casi di
aree con accesso o transito vietato (articolo 201, comma 1-bis).
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) è intervenuta:
-in materia di competizioni sportive su strada (gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale) che si svolgono su territori di più regioni, prevedendo che l'autorizzazione sia rilasciata dalla regione in cui parte la manifestazione, mentre le altre regioni interessate debbano rilasciare il nulla osta entro entro il termine di 20 giorni antecedenti alla data di svolgimento della gara ( articolo 9 del Codice);
- prevedendo che i velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h (articolo 50, comma 1, del Codice);
- prevedendo che l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico avvenga su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati alla registrazione dei veicoli di interesse storici (articolo 93, comma 4 del Codice). In caso di nuova immatricolazione di veicoli precedentemente iscritti al P.R.A. e successivamente cancellati, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante. Tale possibilità è prevista retroattivamente anche per i veicoli successivamente reimmatricolati e ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti.
Il decreto legge n. 121/2021 (articolo 1), ha modificato il Codice della Strada in materia di:
- trasporto con veicoli eccezionali;
- revisione di rimorchi e semirimorchi, affidabile a imprese convenzionate;
- lunghezza degli autoarticolati e autosnodati fino a 18,75 mt e lunghezza fino a 24 mt per quelli destinati al trasporto rapido di massa;
- manutenzione straordinaria di sottopassi e sovrappassi;
- possibilità di accertamento automatico delle violazioni ai passaggi a livello;
- servizi di piazza, ampliato a motocicli e velocipedi;
- lunghezza dei convogli di macchine agricole a 18,75 mt e immatricolazioni di macchine agricole per le reti di imprese;
- possibilità di ripetere l'esame pratico di guida fino a tre volte e durata del foglio rosa estesa a un anno;
- eliminazione delle limitazioni alla guida dei veicoli di una certa potenza per i neopatentati qualora ci sia a fianco altra persona con patente da almeno 10 anni;
- divieto di sosta negli spazi per il trasporto scolastico e per la ricarica elettrica dei veicoli, nonché divieto di rimanervi oltre un'ora dalla fine della ricarica, con esclusione delle ore notturne dalle 23 alle 7 (salvo che nelle colonnine a ricarica veloce e ultra veloce dove il divieto si applica anche di notte);
- sanzione al conducente dei motocicli per mancanza di casco del passeggero;
- estensione del divieto di guidare usando smartphone, computer portatili e similari;
- obbligo degli enti locali di pubblicare sul sito i dati delle sanzioni per eccesso di velocità;
- riduzione dell'obbligo di esibire documenti cartacei che siano disponibili tramite banche dati accessibili dagli organi di polizia stradale;
- divieto di manifesti sessisti;
- ciclomotori e macchine agricole d'epoca;
- sosta gratuita per i veicoli dei disabili e aumento delle sanzioni per la sosta negli spazi riservati;
- disciplina del sequestro dei veicoli.
Lo stesso decreto legge ha poi introdotto altre rilevanti disposizioni in materia di trasporto stradale, tra cui:
- semplificazioni per l'aggiornamento della carta di circolazione dei sistemi ruota;
- ampliamento degli interventi finanziabili con il fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane;
- nuova nozione di trasporto con autobus di linea interregionali, che viene consentita per percorsi di lunghezza almeno di 250 km tra almeno due regioni;
- disciplina della circolazione dei monopattini elettrici (art. 1-ter), introducendo tra l'altro il limite di velocità a 20 Km/h, il divieto di circolazione e sosta sui marciapiedi, l'obbligo dal 1° luglio 2022 di indicatori luminosi di svolta e di freno (poi differito al 30 settembre 2022 dal D.L. n. 228/20221), l'obbligo di acquisizione della foto al temine del noleggio da parte degli operatori.
Il decreto-legge n. 50 del 2022 ha differito al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione delle nuove linee guida per la disciplina sui trasporti eccezionali, nonché la vigenza della disciplina transitoria per le autorizzazioni al trasporto eccezionale di massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto o più assi.
Il decreto legge n. 68 del 2022, ha previsto ulteriori modifiche al Codice al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stradale.