dossier 4 maggio 2022
Studi - Istituzioni Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge n. 62 del 2011, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

La proposta di legge C. 2298 (Siani ed altri), a seguito dell'esame in sede referente:

  • introduce alcune modifiche alla disciplina delle misure cautelari (artt. 275 e 285-bis c.p.p.) e delle modalità esecutive delle misure cautelari (art. 293 c.p.p.), volte ad escludere l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni prevedendo al contempo che, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice possa disporre la custodia cautelare solo negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM);
Gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (o detenuti padri, quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) hanno caratteristiche strutturali diverse rispetto alle carceri tradizionali, sebbene restino strutture detentive; sono attualmente solo 5, con una distribuzione territoriale disomogenea (Milano San Vittore, Venezia alla Giudecca, Senorbì in provincia di Cagliari, Lauro in provincia di Avellino e Torino "Lorusso-Cotugno").
In base alle più recenti statistiche del Ministero della giustizia, al 31 marzo 2022 erano presenti negli ICAM 12 madri e 13 bambini e, più in generale, nel complesso delle strutture detentive italiane 16 detenute madri con 19 bambini al seguito, come risulta dalla tabella.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.
  • equipara alla condizione dell'ultrasettantenne - per il quale la custodia cautelare in carcere è consentita solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - quella dell'imputato unico genitore di una persona con disabilità grave;
  • interviene sull'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio, che viene esteso anche al padre di un bambino che abbia meno di un anno (quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) e alla madre (o al padre) di un figlio con disabilità grave che abbia meno di 3 anni;
  • interviene sull'ordinamento penitenziario per coordinare gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale con la previsione, in presenza del concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, del ricorso alla custodia in ICAM;
  • incide sulla disciplina delle case famiglia protette di cui alla legge n. 62 del 2011 prevedendo: l'obbligo (e non più la facoltà) per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee; il venir meno della clausola di invarianza finanziaria relativa all'istituzione delle stesse nonché l'obbligo per i comuni ove siano presenti case famiglie protette di adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva.
  • atto camera 2298 SIANI ed altri: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" (2298)
    iter vedi su camera.it
    • 11 12 2019 Da assegnare
    • 04 02 2020 Assegnato
    • 23 02 2021 In corso di esame in Commissione
    • 05 05 2022 Concluso l'esame da parte della Commissione. In stato di relazione
    • 09 05 2022 In discussione
    • 30 05 2022 Approvato. Trasmesso al Senato
 
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