tema 6 giugno 2022
Studi - Agricoltura Politica agricola comune e Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il quadro normativo introdotto con la riforma della Politica agricola comune 2014-2020 è composto dai seguenti Regolamenti base:

La nuova PAC, che entrerà in vigore dal 2023, si fonda su tre Regolamenti che sono stati approvati definitivamente dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria 22-25 novembre  2021 e dal Consiglio dell'UE lo scorso 2 dicembre.

È inoltre in fase di attuazione il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR), che si sviluppa nel periodo 2021-2026.

apri tutti i paragrafi

    Nella Politica agricola comune si suole distinguere un primo pilastro che fa riferimento al sistema dei pagamenti diretti e all'organizzazione comune di mercato e, un secondo pilastro, relativo alla politica di sviluppo rurale. 

    All'Italia sono stati destinati nell'ambito del sistema dei pagamenti diretti, circa 29 miliardi di fondi europei, mentre per le misure di mercato, legate all'OCM del vino e dell'ortofrutta, sono state previste risorse pari a circa 4 miliardi di fondi europei.

    Nel 2008 è stata introdotta l'OCM unica (fino al 2017 la politica dei mercati era costituita da 21 OCM, istituite tra il 1962 e il 1970, ciascuna facente capo ad un regolamento di base).
    L'organizzazione di mercato unico racchiude tutti gli strumenti classici della politica di mercato:
    -intervento
    - ammasso privato
    - contingenti tariffari di importazione
    - restituzioni all'esportazione
    - misure di salvaguardia
    - normativa sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza.
    L'OCM unica ha registrato i cambiamenti adottati nel 2003 con la riforma Fischler con la quale i sostegni specifici di ogni settore sono confluiti nel pagamento unico aziendale; nel 2008 con l' Health Check sono stati prevalentemente abrogati gli strumenti di regolazione dell'offerta. In questo periodo è iniziato a manifestarsi il fenomeno, che ormai è divenuto una costante, della volatilità dei prezzi agricoli, problema che si è aggiunto a quello storico dello scarso potere negoziale degli agricoltori nella filiera agricola. In questo scenario, l'Unione europea non può reagire alle crisi se non con qualche intervento di stoccaggio.

    La politica di sviluppo rurale viene, invece, a configurare - come detto - il secondo pilastro della politica agricola comune e ha previsto l'assegnazione di 10,5 miliardi di fondi europei e di altri 10,5 miliardi di finanziamento nazionale.

    In totale, quindi, per l'Italia, le risorse finanziarie disponibili (calcolate a prezzi correnti) sono state pari dal 2014 al 2020 a circa 52 miliardi di euro.

    Le principali novità introdotte con la riforma hanno avuto riguardo a:

    • la possibilità di trasferire risorse dal primo pilastro al secondo pilastro e viceversa. L'Italia ha deciso di non avvalersi di tale facoltà.
    • la facoltà di articolare i pagamenti diretti in:

    1) pagamento di base (obbligatorio);

    2) pagamento ecologico - c.d. greening (obbligatorio, con un massimo consentito fino al 30%, limite utilizzato interamente dall'Italia);

    3) pagamento per le zone con vincoli naturali (facoltativo con un massimo del 5%; l'Italia ha deciso di non applicarlo);

    4) pagamento per i giovani agricoltori (obbligatorio, con un massimo del 2%, l'Italia ha scelto l'1%, eventualmente integrabile di un ulteriore 1% con la riserva nazionale);

    5) pagamento accoppiato alla produzione per specifiche produzioni escluse il tabacco e le patate (facoltativo con un massimo del 15%, l'Italia ha fissato all'11% la soglia massima utilizzabile).

    Le risorse sono state indirizzate prevalentemente a tre settori:

    - la zootecnia, da carne e da latte, con una percentuale del 49%;

    - i seminativi per il 34% ;

    - l'olivicoltura per il restante 16%.

    Nell'ambito del settore dei seminativi ricadono anche i premi per il Piano proteico nazionale

    6)pagamento a favore dei piccoli agricoltori (facoltativo, con un massimo dl 10%, limite utilizzato interamente dall'Italia).

    • l'obbligo di stabilire una convergenza per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti, riducendo il legame con i riferimenti storici;
    • nel definire cosa debba intendersi per agricoltore attivo. Non potranno più definirsi tali soggetti che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti. L'Italia ha esteso questa che è definita la black list comunitaria anche alle attività di intermediazione creativa, finanziaria e commerciale nonché alle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle che svolgono sperimentazione in campo agrario.

    Per approfondimenti sui contenuti, si rinvia alla sezione del sito del Mipaaf dedicata alla riforma della PAC 2014/2020.

    Si segnala che, a seguito dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, il decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto "Cura Italia" (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) ha previsto l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (art. 78, commi 1, 1-bis e 1-ter). Una prima applicazione del predetto art. 78, comma 1, si è avuta con l'adozione del decreto ministeriale 8 aprile 2020; è poi intervenuto il decreto ministeriale 5 giugno 2020;
      Inoltre, l'art. 224, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto "Rilancio", ha disposto l'aumento, dal 50% al 70%, della percentuale di anticipo dei  contributi PAC che può essere richiesta con la  procedura ordinaria, ferma restando la possibilità di richiedere, in alternativa, l'anticipo - in pari percentuale - per il 2020, con la suddetta procedura del decreto-legge Cura Italia.

    Si segnala, poi, l'adozione del decreto ministeriale 19 maggio 2020, recante "Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli".

    Si ricorda, poi, che l'art. 10, comma 4 del decreto-legge n. 183 del 2020, cosiddetto proroga termini, ha prorogato al 31 dicembre 2021 (dal precedente 31 dicembre 2020) la previsione che le disposizioni relative all'obbligo di presentare la documentazione antimafia e di acquisire l'informazione antimafia da parte delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 83, comma 3-bis e art. 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011), non si applichino ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.

    Successivamente, l'art. 68, commi 13 e 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), è intervenuto sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. Inoltre, il medesimo provvedimento ha disposto uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022 (art. 68-ter).

    Da ultimo,  la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2022) 1875,  in considerazione dell'impatto sulla domanda e l'offerta dei prodotti agricoli determinato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune condizioni per ottenere il pagamento di inverdimento, consentendo di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico. Tale regolamento è stato attuato con decreto ministeriale 8 aprile 2022.

    ultimo aggiornamento: 6 giugno 2022

    L'accordo di partenariato sulla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) 2014-2020 - vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) - definisce la strategia italiana di impiego dei Fondi (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 indicando le priorita' di investimento declinate in undici obiettivi tematici (OT) previsti dal Regolamento n. 1303/2013/UE.

    Il documento in questione individua quindi un approccio integrato allo sviluppo territoriale, da sostenere attraverso l'impiego di tutte le risorse provenienti dai Fondi strutturali e di investimento europei, per concorrere agli obiettivi della Strategia Europa 2020, secondo gli indirizzi definiti nel Programma nazionale di riforma 2013 tenendo conto delle relative raccomandazioni specifiche per paese formulate dal Consiglio europeo.

    Le risorse assegnate all'Italia a titolo di FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per il periodo 2014-2020 sono state circa 10,4 miliardi di euro, ai quali si è aggiunta la quota di cofinanziamento nazionale, pari anch'essa a circa 10,4 miliardi.


    Nella tabella che segue è riportata l'allocazione finanziaria delle risorse del FEASR per gli 11 obiettivi tematici, contenuta nell'Accordo.


    Allocazione delle risorse FEASR per Obiettivi tematici  

    (importi in milioni di euro, comprensivi di indicizzazione)

    OBIETTIVO TEMATICO

    FEASR

    1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione al fine di

    1. migliorare la sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto ed uso più efficiente di input - acqua, nutrienti, antiparassitari);
    2. adattare i processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali;
    3. definire soluzioni tecnologiche ed organizzative che contribuiscano a migliorare la redditività dei processi produttivi;
    4. produrre varietà in funzione di una maggiore qualità e salubrità del consumatore, anche attraverso una valorizzazione del patrimonio genetico locale;
    5. migliorare il rendimento energetico delle produzioni, sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecniche e metodi di produzione di bioenergie.

    441,9 

    2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per raggiungere i seguenti target:

    1. infrastrutture che garantiscano una connettività superiore a 30Mbps per la banda larga;
    2. infrastrutture che garantiscano una connettività superiore a 100 MBps per la banda ultra-larga

    257,9

    3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura

    Per il settore agroalimentare, l'azione si articola su due modalità:

    1. il sostegno all'evoluzione strutturale delle singole imprese, in direzione della sostenibilità ambientale, della qualità e salubrità della produzione, dell'innovazione e della sicurezza del lavoro.

    Esso prevede:

    • il rafforzamento strutturale delle aziende agricole, attraverso la promozione dell'innovazione, dell'accesso al mercato e al credito;
    • l'internazionalizzazione del settore agricolo;
    • il ricambio generazionale e le politiche a favore dei giovani;
    • la salvaguardia del reddito aziendale attraverso un programma nazionale di gestione del rischio.

    b. il potenziamento degli investimenti nelle filiere agricole, agroalimentari e forestali.

    L'intervento sulle filiere è indirizzato verso tre categorie:

    • le filiere corte;
    • le filiere agricole con un forte radicamento territoriale;
    • le filiere no-food.

    Per il settore della pesca, occorre creare le condizioni ottimali per lo sfruttamento sostenibile degli oceani, riconoscendo il valore dei beni e dei servizi dell'ecosistema marino.

    4.103,9

    4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

    Particolare attenzione è rivolta ad una gestione attiva delle foreste, in modo da garantire l'avvio di filiere corte, realizzando, anche con il contributo del FESR, impianti, sistemi di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la raccolta, per la riutilizzazione dei residui dei processi produttivi agricoli e agro-alimentari. Particolari politiche saranno dedicate alla riutilizzazione dei residui dei processi produttivi.

    E', altresì, incentivata la valorizzazione energetica dei reflui zootecnici e delle altre deiezioni solide e liquide.

    E', altresì, valorizzato l'utilizzo delle biomasse forestali per l'approvvigionamento di piccoli e medi impianti.

    797,9

    5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la preven­zione e la gestione dei rischi.

    Gli interventi, per quanto riguarda l'ambito agricolo, sono rivolti a potenziare la corretta gestione delle superfici pascolive, soprattutto quelle adiacenti alle aree boscate.

    La prevenzione ed il ripristino delle foreste danneggiate da incendi rappresentano una priorità,con metodi che coinvolgano attivamente le comunità locali, sensibilizzando e formando le risorse umane in un'ottica di prevenzione e di difesa attiva.

    1546,7

    6. Tutelare l'ambiente e promuo­vere l'uso efficiente delle risorse

    Le azioni sono rivolte ad investimenti diretti a razionalizzare e ridurre i consumi idrici. Sugli asset naturali, sono attivate azioni a difesa della biodiversità, in coerenza con le Linee guida per la biodiversità agraria. Saranno attivate misure compensative di sostegno al reddito delle aziende che si trovano in aree rurali svantaggiate.

    1894,6

    7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzatu­re nelle principali infrastrutture di rete

    Qui il FEASR non interviene. Viene, solo, previsto che la politica di coesione deve contribuire al potenziamento dei collegamenti tra gli interventi infrastrutturali stradali su piccola scala finanziati dal FEASR nelle aree rurali e le principali infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti.

    0

    8. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori

    Il FEASR partecipa per facilitare la diversificazione e la creazione di nuove piccole imprese che diano opportunità di occupazione extra-agricola nelle aree rurali.

    224,1

    9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà

    Per le aziende agricole si prevedono forme di intervento per incentivare le diverse forme di agricoltura sociale, coinvolgendo in primo luogo quelle realtà aziendali produttive per il mercato, che operano in collaborazione con le istituzioni socio-sanitarie competenti per territorio. Vengono anche interessate le strutture terapeutiche riabilitative, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

    L'intervento del FEASR si concentra nelle aziende agricole.

    789,2

    10. Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimen­to permanente

    79,4

    11. Rafforzare la capacità istitu­zionale e promuovere un'ammin­istrazione pubblica efficiente

    0

    Assistenza tecnica

    294,4

    TOTALE

    10.429,7

     

    In data 16 gennaio 2014 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha approvato la proposta di riparto dei Fondi del FEASR.

    La proposta su cui è stata raggiunta un'intesa prevede che le risorse assegnate per il FEASR, pari, per il periodo 2014-2020, a circa 10 miliardi e 430 milioni di euro, siano utilizzate prevedendo un cofinanziamento nazionale medio complessivo pari al 50% dell'importo complessivo (per i programmi regionali la quota statale del cofinanziamento sarà del 70% e quella regionale del 30% mentre per le misure nazionali sarà del 100%).

    Per quanto riguarda la ripartizione dei Fondi FEASR, la proposta approvata parte dalla constatazione della differente capacità di utilizzazione delle risorse europee tra le diverse regioni italiane; a tal fine si è ritenuto opportuno differenziare le percentuali di cofinanziamento europeo e nazionale, abbassando il primo per i programmi che hanno dimostrato più efficienza nella spesa ed alzandolo nel caso opposto, mantenendo, quindi, invariato il rapporto "uno a uno" tra quote.

    Pertanto, il valore complessivo delle risorse per lo sviluppo rurale (risorse FEASR + cofinanziamento nazionale) è di circa 20 miliardi e 860 milioni di euro in sette anni, di cui 18 miliardi e 620 milioni destinati all'attuazione dei programmi regionali e 2 miliardi e 240 milioni di euro destinati a misure nazionali, nel settore della gestione delle crisi, delle infrastrutture irrigue, della biodiversità animale e al finanziamento della nuova rete rurale, come di seguito specificato:

    • rete rurale (circa 100 milioni di euro);
    • gestione del rischio (1 miliardo e 640 milioni di euro): essa prevederà l'attivazione del "Fondo mutualistico" e delle misure di sostegno del reddito in caso di crisi;
    • biodiversità animale (200 milioni di euro), finalizzata al miglioramento della biodiversità animale, ad una riorganizzazione del sistema dei controlli, da concordare con le regioni, al fine di ottimizzare i costi, alla riorganizzazione del sistema allevatoriale, con la rivisitazione della legge n.30/1991 
    • Piano irriguo (300 milioni di euro). A tal fine, saranno previsti interventi connessi alle strutture irrigue e non alla bonifica ambientale. Il piano dovrebbe realizzarsi con fonte di finanziamento differenziata tra Sud, nel quale dovrebbe intervenire il fondo per la coesione, ed il Centro Nord dove si dovrebbe intervenire con le risorse del FEASR.

    Le risorse destinate all'attuazione dei programmi regionali - pari come detto a circa 18 miliardi e 620 milioni di euro - sono assegnate alle regioni e province autonome secondo il metodo storico, operando la seguente diversificazione dei tassi di cofinanziamento comunitario:

    - cofinanziamento FEASR regioni Competitività: 43,12%;

    - cofinanziamento FEASR regioni Transizione: 48%

    - cofinanziamento FEASR regioni Convergenza: 60,50%

    La provincia autonoma di Trento e Bolzano ricevono un'assegnazione aggiuntiva specifica in termini di quota FEASR rispettivamente di 14,5 e di 13,4 milioni di euro, in ragione del basso tasso di cofinanziamento comunitario assicurato nella precedente programmazione 2007-2013.

    L'Italia ha concluso il processo di approvazione dei 23 programmi di sviluppo regionali, previsti per il periodo 2014-2020, il 24 novembre 2015.

    Tra le misure che hanno assunto particolare rilievo si ricorda il bando per l'insediamento di giovani agricoltori, con più di 25 mila domande presentate a due anni dall'approvazione di tutti i Psr. e l'intervento del Pei (partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura) , lo strumento ha l'obiettivo di incentivare l'innovazione attraverso un apporto che parte dal basso, ovvero dalle singole aziende agricole e si configura attraverso la costituzione di gruppi operativi (GO) formati su specifiche tematiche.

    ultimo aggiornamento: 3 marzo 2020

    Al termine di un lungo e complicato iter, il  29 dicembre 2017, è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il  regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, c.d "regolamento Omnibus" che ha modificato, su singoli aspetti, i regolamenti di riforma della PAC a partire dal 1° gennaio 2018.

    Le principali novità introdotte hanno riguardato:
    • la semplificazione, nell'ambito dei pagamenti diretti, di alcuni adempimenti legati al greening (in particolare, eliminazione del limite di 30 ettari per l'applicazione delle deroghe all'obbligo EFA - aree di interesse ecologico- , riduzione a sei mesi del periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo, possibilità di considerare come prato permanente le superfici che, a determinate condizioni, non sono state arate per 5 anni );
    • la possibilità rilasciata agli Stati membri di rivedere annualmente le decisioni relative alla riduzione dei pagamenti e alla flessibilità tra pilastri, purché le decisioni non comportino una riduzione degli importi disponibili per lo sviluppo rurale;
    • per i giovani agricoltori, la facoltà di richiedere il pagamento supplementare fino a 5 anni dalla data di insediamento e riceverlo per un periodo totale di 5 anni (senza alcuna riduzione dovuta al numero di anni trascorsi dalla data di insediamento);
    • la possibilità di applicare solo due dei tre criteri riguardanti l'agricoltore attivo (l'importo annuo è pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole, le sue attività agricole non sono insignificanti, la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola);
    • la revisione, nell'ambito della politica di sviluppo rurale, di alcuni meccanismi legati alla gestione dei rischi in modo da rendere più attrattive le misure previste, aumentando il massimale del contributo pubblico dal precedente 65% all'attuale 70%;
    • l'introduzione nell'organizzazione comune dei mercati di alcune misure volte a rafforzare il potere contrattuale della parte agricola nell'ambito della filiera agroalimentare;
    • modifiche alla parte concernente lo sviluppo rurale relativamente:

    1) alla consulenza aziendale dove viene previsto che il beneficiario possa essere il fornitore di consulenza o formazione o l'Autorità di gestione; in tale ultimo caso questa può decidere se prestare i servizi autonomamente o se affidarli ad esterni attivando le dovute procedure di selezione;

    2) allo sviluppo di nuove aziende da parte dei giovani agricoltori: si prevede che l'insediamento può avvenire congiuntamente con altri imprenditori indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. La data del primo insediamento coinciderà con l'avvio dell'attività di impresa, come definito dai singoli Stati membri. La domanda di sostegno dovrà essere presentata non oltre 24 mesi dal primo insediamento, periodo più ampio rispetto a quanto previsto dagli attuali piani di sviluppo rurale. La durata del Piano aziendale non potrà eccedere i 5 anni.

    3) ai regimi di qualità: la misura viene estesa anche agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che già partecipano a regimi di qualità da più di 5 anni.:

    4) agli strumenti finanziari:è stata previsto che nella misura per l'insediamento dei giovani in agricoltura il sostegno possa essere dato sotto forma di strumenti finanziari o come combinazione di sovvenzionie strumenti finanziari.

    ultimo aggiornamento: 3 marzo 2020

    Il 29 novembre 2017, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione sul "Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" (Com (2017) 713 final).

    Tra le indicazioni più rilevanti emerge la necessità di andare verso un modello basato sui risultati e che garantisca un ambito di autonomia maggiore agli Stati membri

    Si prevede, al riguardo, di lasciare agli Stati membri l'elaborazione di un Piano strategico dove indicare specifici obiettivi differenziati territorialmente, consentendo, in tal modo, agli agricoltori di adeguare i metodi di produzione sulla base di specifiche realtà territoriali. Più voce in capitolo sarà data anche nella progettazione del quadro di verifica di conformità applicabile ai beneficiari (controlli e sanzioni compresi).

    La PAC del prossimo futuro dovrà perseguire prevalentemente tre obiettivi:

    - promuovere un settore agricolo intelligente e resilente;

    - rafforzare la tutela dell'ambiente, contribuendo a mitigare i cambiamenti climatici;

    - sostenere il tessuto socio economico delle aree rurali.

    La ricerca e l'innovazione saranno i mezzi utilizzati per conseguire tali risultati.

    La Commissione europea attribuisce un ruolo rilevante al "sistema della conoscenza e dell'innovazione agricola", il complesso sistema di fornitori di servizi di conoscenze e conoscenze gestito attraverso i gruppi operativi e le organizzazioni dei produttori.

    Quanto ai pagamenti diretti, vi è la consapevolezza di mirare a un sostegno equo e più mirato al reddito degli agricoltori.

    Tale risultato potrà essere raggiunto attraverso quattro possibili opzioni:

    - un livellamento obbligatorio dei pagamenti diretti che tenga conto del lavoro impiegato per evitare effetti negativi sull'occupazione;

    - l'introduzione di pagamenti decrescenti, in modo da ridurre il sostegno alle aziende di grandi dimensioni;

    - il rafforzamento del pagamento ridistributivo per fornire un sostegno mirato alle piccole e medie imprese;

    - un sostegno mirato agli agricoltori veri e propri.

    La Commissione sottolinea come l'attuazione delle misure dirette a una maggiore protezione dell'ambiente non hanno dato i risultati sperati sia in termini di efficacia delle misure sia in termini di semplificazione delle procedure; nella consultazione pubblica riguardante il futuro della PAC, l'elemento più gravoso e complesso è risultato proprio quello relativo all'applicazione delle misure di "inverdimento".

    Si prevede, quindi, di sostituire le misure attualmente in vigore con un modelli maggiormente flessibili che permetteranno agli Stati membri di mettere a punto una combinazione di misure obbligatorie e volontarie contenute nel primo e nel secondo pilastro, capaci di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti.

    Nelle zone rurali si ritiene necessario sviluppare le nuove catene di valore come l'energia pulita, la bioeconomia emergente, l'economia circolare e l'ecoturismo, creando creare "piccoli comuni intelligenti". L'impostazione dal basso verso l'alto a guida locale LEADER è ritenuta, in tal senso, uno strumento che si è rilevato efficace nel recente passato.

    Occorre agevolare il ricambio generazionale in agricoltura; l'obiettivo dovrebbe essere meglio raggiunto dando agli Stati membri la flessibilità necessaria per ideare regimi su misura che rispecchino i bisogni specifici dei giovani agricoltori di ciascun Paese.

    La Comunicazione si sofferma, inoltre, sulla necessità che la politica agricola comune aiuti gli agricoltori ad anticipare l'evoluzione dei comportamenti alimentari e adeguare la loro produzione in funzione dei segnali di mercato e delle richieste dei consumatori.

    Quanto al commercio, si ricorda che l'UE è il maggiore esportatore agroalimentare del mondo. Pur mantenendo fermo l'orientamento al mercato del settore agroalimentare, si riconosce che determinati settori agricoli non possono reggere ad una completa liberalizzazione degli scambi e alla concorrenza incondizionata delle importazioni.

    Infine, si sottolinea come la futura PAC dovrà svolgere un ruolo maggiore nell'attuazione dell'esito del vertice di La Valletta, creano opportunità di occupazione e attività generatrici di reddito nelle regioni di origine e di transito dei migranti, anche attraverso la predisposizione di progetti pilota del piano di investimenti esterni dell'UE per la formazione di giovani agricoltori.

    ultimo aggiornamento: 3 marzo 2020

     Il 1° giugno 2018 sono state pubblicate le proposte di riforma della politica agricola comune dopo il 2020, nell'ambito del futuro bilancio dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 (si veda il comunicato stampa; per il contenuto delle stesse si rinvia al seguente dossier).

    Si tratta di tre proposte di regolamenti relativi rispettivamente:

    - ai piani strategici della PAC, con particolare riguardo a un nuovo metodo di lavoro relativo ai pagamenti diretti agli agricoltori, al sostegno allo sviluppo rurale e ai programmi di sostegno settoriali (COM(2018) 392);

    - all'organizzazione comune unica di mercato (OCM unica) (COM(2018) 394);

    - al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della PAC (COM(2018) 393).

    Queste proposte seguono quanto delineato nella comunicazione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura, presentata dalla Commissione europea nel novembre 2017 e sono state trasmesse alle Commissioni competenti di Camera e Senato (sul loro esame congiunto nelle Commissioni parlamentari competenti, si veda la seguente scheda per il Senato e la seguente scheda per la Camera).

    Su queste proposte e sui negoziati che l'Unione europea ha intrapreso per la riforma della PAC post 2020, si rinvia al seguente dossier dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati, e alle seguenti sezioni del sito web del Consiglio europeo e del MIPAAF.

    La nuova PAC, che entrerà in vigore dal 2023 (per il periodo transitorio 2021-2022 si veda qui) si fonda su tre Regolamenti che sono stati approvati dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria 22-25 novembre 2021 e dal Consiglio dell'UE lo scorso 2 dicembre. Essi sono:

    a) il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

    b) il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

    c) il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

    Come si legge nel sito istituzionale del Consiglio, la normativa appena approvata apre la strada ad una PAC più equa, verde e maggioramente basata sull'efficacia, mirando a garantire un futturo sostenibile per gli agricoltori europei, fornire un sostegno più mirato alle aziende agricole di piccole dimensione e consentire agli Stati una maggiore flessibilità nell'adattamento delle misure alle condizioni locali.

    ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2021

    Il Governo italiano, dopo un dibattito che si è svolto in più fasi in Parlamento, ha presentato alla Commissione europea, il 30 aprile 2021, il testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Per un approfondimento sul suo contenuto, si rinvia al relativo dossier del Servizio studi e al sito governativo "Italiadomani" (si veda di quest'ultimo, in particolare, il documento sul monitoraggio e stato di attuazione delle misure previste nel 2021, aggiornato al 22 settembre 2021). In relazione al comparto agricolo nel PNRR, si rinvia anche alla seguente sezione tematica del MIPAAF.

    Il 13 luglio 2021 il Consiglio Ecofin ha approvato, sulla base della proposta della Commissione, il PNRR dell'Italia all'interno di un pacchetto che ha incluso anche i PNRR di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna.

    La decisione di esecuzione relativa all'Italia (doc 10160/21) è corredata di un allegato che definisce in dettaglio, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi. Al loro conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale (si veda la Nota del Servizio studi del Senato).

    Si segnala, poi, che l'art. 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge n. 59 del 2021, relativo al Fondo complementare al PNRR (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021), ha determinato le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da destinarsi, negli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1.203,3 milioni di euro: tali risorse sono finalizzate al finanziamento dei "Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo". Viene precisato che il 25 per cento delle predette somme è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore.

    La suddetta lettera h), reca, nello specifico, lo stanziamento di risorse, sopra richiamato, da iscriversi nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (cap. 7373), da ripartirsi secondo il seguente programma:

    • 200 milioni di euro per l'anno 2021;
    • 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
    • 258,81 milioni di euro per l'anno 2024;
    • 122,5 milioni di euro per l'anno 2025;
    • 20,33 milioni di euro per l'anno 2026.

    In attuazione di quanto sopra disposto, con la  delibera CIPE15 febbraio 2022 sono stati assegnati 900 milioni di euro  per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto. La copertura finanziaria del regime di aiuto e' posta a carico della quota del 50 per cento delle risorse residue del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), disponibili a seguito della ricognizione effettuata da Cassa depositi e prestiti e sulla base della effettiva utilizzabilita' delle risorse certificata dalla stessa. L'assegnazione di 900 milioni di euro e' destinata al finanziamento delle agevolazioni per i contratti di filiera e di distretto e, in particolare, allo scorrimento della graduatoria dei progetti gia' presentati nell'ambito del IV Bando 2015-2020 «Contratti di filiera e di distretto» nel settore agroalimentare di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 1192 dell'8 gennaio 2016 e all'emanazione di nuovi dispositivi di attuazione della misura agevolativa. 

    Inoltre, si segnala anche il decreto 22 dicembre 2021 "Definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo complementare al PNRR". Nel provvedimento sono definiti nel dettaglio l'iter istruttorio, la procedura di valutazione per la selezione dei progetti e le modalita' di finanziamento. Destinatarie delle misure sono le aziende agroalimentari, ittiche, forestali e florovivaistiche per investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole, nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, nella partecipazione dei produttori ai regimi di qualita', nella promozione dei prodotti agricoli e nella ricerca e sviluppo nel settore agricolo. Le misure consentono di agevolare le filiere produttive grazie ai contributi in conto capitale e ai finanziamenti agevolati destinati a investire in processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione tecnologica, digitale ed ambientale in atto nei diversi comparti, puntando ad una maggiore integrazione, alla creazione di migliori relazioni di mercato e a ricadute positive sulla produzione agricola

    Il medesimo decreto-legge n. 59/2021, all'art. 2, comma 1-bis, lettera h), ha destinato 15 milioni di euro, per l'anno 2021, per investimenti per il passaggio a metodi di allevamento a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, l'allevamento con nutrizione ad erba (grass fed) e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie.

    Successivamente, è stato emanato il decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021), recante Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, cosiddetto "Semplificazioni e transizione ecologica". Per un approfondimento delle sue disposizioni di interesse agricolo, si rinvia alla seguente sezione dei temi web del Servizio studi della Camera.

    In seguito, è stato adottato il decreto ministeriale 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione".

    In sede di attuazione del PNRR, è stato quindi emanato il decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 490962, recante "Decreto di approvazione degli elenchi dei progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento con fondi afferenti al PNRR. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche" (si veda il relativo comunicato stampa). I criteri di selezione dei relativi progetti erano stati definiti con il decreto ministeriale 30 giugno 2021, n. 299915. E' stato successivamente emanato, in relazione al predetto investimento, il decreto ministeriale 16 novembre 2021, n. 598832, recante "Decreto di approvazione del piano di attuazione per l'avvio delle modalità della verifica dei progetti candidati al finanziamento".

    Inoltre, è stato emanato il decreto-legge n. 152 del 2021, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". Anche questo provvedimento contiene alcune disposizioni di interesse diretto per il settore agricolo.

    L'art. 10 prevede che, per l'attuazione delle misure di competenza del MIPAAF, sia istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108». Agli oneri di cui sopra, pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del MIPAAF, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, per l'anno 2021.

    Si ricorda, in particolare, che ai sensi del suddetto art. 9, comma 1, del dl 77/2021, alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

    L'art. 16, comma 1, novella l'articolo 154, comma 3 del codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006), in materia di tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo che nella determinazione dei canoni si tenga conto - oltre ai costi già previsti - anche dei costi dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga"; si introduce poi il nuovo comma 3-bis all'art. 154, al fine di prevedere che, con decreto, siano definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.

    L'articolo 16-bis, proroga di due anni (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025) l'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa.

    Nel dettaglio l'articolo dispone che, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società "Acquedotto pugliese S.p.A." (risultante dalla trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 141/1999) è prorogato di due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025. Tale proroga, secondo quanto indicato nell'articolo stesso, è introdotta al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del D.L. 201/2011, nonché di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PNRR entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza da COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia.

    L'art. 45, poi, sostituisce il comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006, prevedendosi che, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori siano autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 102 del 2004, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale.

    L'art. 50, comma 4, infine ha previsto l'abrogazione della disciplina recata dall'art. 41-quater del decreto-legge n. 69 del 2013 relativa all'utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi.

    Successivamente, si segnala l'emanazione del decreto ministeriale 11 ottobre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, recante "Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR".

    Da ultimo, in data 9 marzo 2022, la XIII Commissione (Agricoltura) ha approvato la Risoluzione n. 8-00151 sulla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

    Sull'attuazione degli investimenti e delle riforme di interesse agricolo presenti nel PNRR, si rinvia al seguente tema web del Servizio studi della Camera dei deputati.

    ultimo aggiornamento: 16 marzo 2022
     
    Obiettivi Agenda 2030
     
    temi di Agricoltura e biodiversità