tema 29 settembre 2022
Studi - Finanze Tassazione delle persone fisiche

Numerosi interventi normativi nel corso della XVIII legislatura sono stati adottati in materia di tassazione delle persone fisiche.

In particolare sono stati ridisegnati i lineamenti fondamentali dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche Irpef, sia attraverso interventi sulle aliquote e sugli scaglioni, sia mediante la riorganizzazione e l'armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione. All'interno della più vasta riforma dell'Irpef è stata altresì prevista la misura che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico.

Altri interventi hanno modificato la disciplina dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, anche in considerazione delle restrizioni dovute dalla pandemia, nonché il regime delle agevolazioni fiscali da applicare ai nuovi contribuenti che trasferiscono in Italia la propria residenza. Sono state previste altresì norme volte a favorire il trasferimento di residenza di soggetti stranieri nel Mezzogiorno d'Italia nonché nei comuni interessati da recenti eventi sismici.

Per comprendere le dimensioni reali del gettito della tassazione del reddito delle persone fisiche in Italia, si ricorda in sintesi che la Banca d'Italia nella sua Relazione annuale (31 maggio 2022) ha segnalato che nel 2021, rispetto al 2020, la pressione fiscale è salita di 0,7 punti, al 43,5 per cento del PIL.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 5 ottobre 2021 il disegno di legge di delega per la revisione del sistema fiscale (A.C. 3343trasmesso al Parlamento il 29 ottobre 2021 e il cui esame non si è concluso per il termine della legislatura), da attuarsi per il tramite di uno o più decreti legislativi. Il disegno di legge si articola su quattro cardini e, tra l'altro, delega il Governo alla riforma della tassazione delle persone fisiche. I quattro cardini indicati sono i seguenti:

  1. lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione;
  2. la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l'eliminazione dei micro-tributi;
  3. la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano un principio generale di giustizia e di equità;
  4. il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Le Commissione VI Finanze della Camera e 6a Finanze e tesoro del Senato hanno svolto un'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, con particolare riferimento all'IRPEF. L'indagine  si è articolata nell'arco di sei mesi, tra gennaio e giugno 2021; il 30 giugno 2021 le Commissioni hanno ciascuna approvato, in un identico testo, il documento conclusivo dell'indagine, che indirizza la riforma fiscale verso obiettivi di crescita dell'economia e semplificazione del sistema tributario. Il documento tiene esplicitamente in considerazione le finalità di transizione ecologica e digitale del PNRR; supporta l'approccio strategico esplicitamente contenuto nel Piano che vede nella digitalizzazione l'investimento più redditizio all'interno dell'Amministrazione Finanziaria, assieme a quello volto a dotarla delle competenze tecniche necessarie per metterlo adeguatamente a valore. Per una panoramica sulla tassazione in Italia, con particolare riferimento all'IRPEF, si rinvia al relativo dossier di ricerca.

Per far fronte all'emergenza Coronavirus sono state adottate numerose misure a livello nazionale ed internazionale dirette a  prevenirne ed arginarne l'espansione, per la cui descrizione si rinvia al relativo tema web Si tratta nella gran parte dei casi di agevolazioni, molte delle quali a carattere temporaneo, volte soprattutto a sospendere e alleggerire gli adempimenti fiscali a carico delle persone fisiche, nonché di incentivare la crescita economica dopo la crisi. 

L'articolo 9-ter del decreto legge n.73 del 2021, in tale ottica,  proroga al 15 settembre 2021, per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA, il temine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021. 

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Come anticipato in premessa, nel corso della XVIII legislatura, l sono stati realizzati significativi interventi nella materia della tassazione sui redditi.

In particolare, la legge di bilancio 2022 ridisegna i lineamenti fondamentali dell'Irpef mediante interventi di modifica delle aliquote e degli scaglioni applicabili ai contribuenti (viene soppressa l'aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%).

 

Scaglioni 2022

Aliquote 2022

Imposta dovuta

fino a 15.000 euro

23 per cento

3.450 euro

da 15.001 fino a 28.000 euro

25 per cento

3.450 euro + 25 per cento sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro

da 28.001 fino a 50.000 euro

35 per cento

6.700 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro

oltre 50.001 euro

43 per cento

14.400 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro

 

Sono inoltre riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione (articolo 1, commi 2-4).

 

reddito complessivo

detrazione

reddito complessivo non superiore a 15.000 euro

1.880 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro)

reddito complessivo superiore ai 15.000 euro e fino a 28.000 euro

1.910 + 1.190 x [(28.000-reddito complessivo)/13.000)]

reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro

1.910 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000)]

reddito complessivo superiore a 50.000 euro

nessuna detrazione

 

Di conseguenza, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale Irpef alle predette modifiche, sono differiti alcuni termini in materia di addizionali degli enti territoriali (commi 5-7). Il provvedimento esenta da Irap dal periodo d'imposta 2022 (più precisamente dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni (commi 8 e 9).

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 4 in cui sono rinvenibili le indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell'Irpef e all'esclusione dall'Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2022. Il documento di prassi si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d'imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.

 

Un'ulteriore importante misura introdotta nel corso della legislatura, con immediati effetti sulla normativa fiscale, è l'istituzione dell'assegno unico universale per i figli a carico (decreto legislativo n. 230 del 2021). Il citato decreto legislativo è stato emanato in attuazione della legge delega (Legge 1 aprile 2021, n. 46) per il riordino, la semplificazione ed il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale (qui l'iter e il Dossier del Servizio studi). Con tale legge si era delegato il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso il predetto assegno. Nelle more dell'approvazione dei decreti legislativi, il D.L. n. 79/2021, considerata la necessità di introdurre in via temporanea misure immediate volte a sostenere la genitorialità e a favorire la natalità, ha autorizzato l'erogazione su base mensile, da parte dell'INPS, di un assegno temporaneo per figli minori per il periodo semestrale luglio-dicembre 2021, a favore dei nuclei familiari che non abbiano già diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del D.L. n. 69/1988 spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati, sulla base di determinati requisiti e per importi determinati in base alle diverse soglie ISEE.

In ragione di questo intervento normativo, l'articolo 19, comma 6 del decreto-legge Sostegni-ter (n. 4 del 2022), ha modificato il TUIR per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione (mentre resta in vigore la detrazione prevista dalla precedente lettera c) per i figli a carico di età superiore a 21 anni).

 

La legge di bilancio 2022 (comma 3 dell'articolo 1) ha, da ultimo, modificato il bonus 100 euro in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati: si dispone la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021). Si riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di specifiche condizioni. Tale agevolazione era stata prevista in precedenza con il decreto-legge n. 3 del 2020  che aveva riconosciuto una ulteriore misura di sostegno al reddito, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, per i titolari di reddito complessivo compreso tra 28.000 e 40.000 euro, a carattere temporaneo (semestre 1° luglio -31 dicembre 2020), in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni. Il comma 8 della legge di bilancio 2021, modificando la previgente disciplina, ha stabilito l'applicazione a regime della richiamata misura agevolativa.

ultimo aggiornamento: 26 settembre 2022

Anche in materia di assistenza fiscale ai contribuenti il legislatore è intervenuto per introdurre delle modifiche volte a semplificare l'attività dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.

In particolare, l'articolo 2 del decreto legge n.73 del 2022 ha modificato la disciplina dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nello specifico, la norma introduce un nuovo comma 2-bis al richiamato articolo 37 che stabilisce che i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

  • controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
  • consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
  • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
  • tramettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alla scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La trasmissione delle dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione deve avvenire entro i nuovi termini indicati dalla disposizione ovvero:

- il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

- il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

- il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

- il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

- il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

La possibilità riconosciuta ai sostituti d'imposta di gestire telematicamente le scelte relative alla destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche supera il precedente obbligo di presentazione, gestione e trasmissione cartacea di tale modulistica posto in capo esclusivamente ai sostituti d'imposta (per gli altri due canali attraverso i quali è possibile presentare il modello 730 (CAF e professionisti abilitati) la dematerializzazione del processo era già da tempo avvenuta). L'articolo 6 del medesimo decreto prevede inoltre che in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista non viene effettuato il controllo formale sui dati. La norma precisa anche che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati ed inoltre non è richiesta la loro conservazione documentale

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) relative all'anno d'imposta 2020 (dichiarazioni 2021).

Il Dipartimento delle Finanze fa presente che i contribuenti che hanno assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef per l'anno d'imposta 2020 - o in via diretta, attraverso i modelli Redditi e 730, o perché sottoposti a trattenute per opera del soggetto che eroga loro i redditi (Certificazione Unica) 4 - sono stati circa 41,2 milioni, in diminuzione dello 0,8% rispetto all'anno precedente.

Si rende noto che nell'anno di riferimento il 55% delle persone fisiche hanno utilizzato il modello 730, con un aumento di oltre 2 punti percentuali rispetto all'anno precedente-

ultimo aggiornamento: 26 settembre 2022

Nel corso della XVIII legislatura è stato emanato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Tra le norme fiscali previste dal decreto si segnala l'articolo 12 che interviene in materia di disposizioni tributarie associazioni e società sportive dilettantistiche stabilendo che:

  • sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettanistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto;
  • gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa;
  • il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità. 

L'articolo 36 del medesimo decreto chiarisce, tra l'altro, l'ambito di applicazione di alcune norme riguardanti il trattamento tributario in materia di lavoro sportivo, disponendo che:

  • (comma 1) l'indennità di anzianità erogata dal fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi al termine dell'attività sportiva è soggetta a tassazione separata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  • (comma 4) le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto;
  • (comma 6) la qualificazione come redditi diversi, per le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si interpreta come applicabile ai fini fiscali e previdenziali soltanto entro il limite reddituale di 10.000 euro, confermando le vigenti norme tributarie sui compensi;
  • (comma 7) la predetta soglia di esenzione fiscale pari a 10.000 euro  si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.

 

In generale si ricorda che i compensi erogati nel mondo sportivo dilettantistico, accanto alle tradizionali categorie reddituali del lavoro dipendente e del lavoro autonomo sono soggetti a una normativa speciale volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera m del Tuir). A tal fine sono necessari i seguenti requisiti:

- il soggetto erogante deve perseguire finalità sportivo-dilettantistiche ed essere sia riconosciuto dal Coni, attraverso l'iscrizione al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

- per quanto riguarda la natura della prestazione occorre verificare se questa rientri tra quelle oggetto dell'agevolazione indicate dall'articolo 67, comma 1, lettera m, considerando che, in base all'articolo 35, comma 5, del decreto legge 207/08, per esercizio diretto di attività sportiva si intendono non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, didattica, di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine. A tal fine è necessario fare riferimento all'elenco predisposto da ciascuna federazione, in base alle peculiarità della disciplina, al fine di individuare quali compensi possano rientrare nella categoria dei redditi diversi, mentre ogni altra prestazione dovrà rientrare nelle categorie dei redditi di lavoro autonomo o di lavoro dipendente a seconda delle modalità con cui vengono svolte e della tipologia del soggetto che le svolge.

Il citato articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir inserisce tra i redditi diversi, tra l'altro, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Il comma 1121 della legge di bilancio 2021 inserisce la società Sport e Salute S.p.A. nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

L'articolo 25 della legge 133 del 1999 - che reca alcune disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche - ha stabilito che sulla parte imponibile dei redditi di cui al citato articolo 67, comma 1, lettera m), le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 23 per cento (pari alla misura fissata per il primo scaglione di reddito), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a 28.158 euro ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo, per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.

Ai sensi del successivo articolo 69, comma 2, Tuir, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Il lavoro sportivo professionistico

Il lavoro sportivo professionistico è disciplinato dalla legge n. 91 del 1981, ed è caratterizzato, oltre che dalla sua obbligatoria rispondenza a determinati modelli formali individuati dal CONI e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, dall'onerosità e dalla continuità della prestazione sportiva.

Inoltre, il rapporto di lavoro sportivo professionistico deve essere stipulato per iscritto tra lo sportivo (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge n. 91 del 1981) e la società destinataria delle sue prestazioni, la quale deve essere obbligatoriamente costituita nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

L'attività degli sportivi professionisti può rientrare tra le fattispecie di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, a seconda delle caratteristiche che la prestazione assume.

L'articolo 3 della legge n 91/1981 presume che il contratto stipulato tra l'atleta e la società sportiva sia riconducibile nell'alveo del lavoro subordinato. In tal caso, la tassazione dei relativi redditi deve avvenire in base alle disposizioni degli articoli da 49 a 52 del DPR n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, Tuir) in materia di redditi di lavoro dipendente. In sostanza, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, sono assoggettati ad Irpef le somme ed i valori percepiti in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro sportivo, come gli stipendi, i compensi in natura ed i premi aggiuntivi corrisposti direttamente dalla società sportiva di appartenenza.

Rientrano tra i redditi da lavoro dipendente i beni assegnati agli atleti in virtù di contratti con gli sponsor, quali le divise ufficiali del club firmate da case di moda, gli autoveicoli forniti da case automobilistiche da utilizzare per raggiungere il centro sportivo o il luogo della manifestazione sportiva, gli accessori da indossare o da esibire durante le occasioni ufficiali (Circolare 37/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate), a meno che non sia contrattualmente previsto l'obbligo di utilizzo e di restituzione degli stessi. In caso di mancata restituzione del bene, il valore normale dello stesso è assoggettato a tassazione.

Sono altresì assoggettabili a tassazione Irpef anche le somme corrisposte dalle società sportive, a favore del procuratore che abbia assistito gli sportivi professionisti in occasione della stipulazione del contratto di lavoro.

 

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, tuttavia, la prestazione costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  • l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
  • la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. 

L'art. 16, comma 5-quater del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 prevede un regime agevolato (i redditi percepiti concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare) per i lavoratori impatriati dello sport che rientrano nella disciplina prevista dalla  legge 23 marzo 1981, n. 91. Con il DPCM del 26 gennaio 2021 sono stati successivamente stabiliti i criteri e le modalità tecniche di versamento e di utilizzo del contributo necessario per aderire alla agevolazione.

Per un approfondimento si rinvia alla consultazione del dossier La fiscalità sportiva del Servizio Studi della Camera dei deputati.

ultimo aggiornamento: 23 marzo 2021

Negli ultimi anni si sono succedute e stratificate diverse misure volte ad attrarre risorse umane in Italia, prevedendo agevolazioni fiscali condizionate al trasferimento della residenza e al rientro dei lavoratori dall'estero (cd. lavoratori impatriati). Soprattutto il D. lgs n. 147 del 2015 è intervenuto sulla materia stabilendo che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere di alcune condizioni (i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano).

Anche nella XVIII legislatura sono intervenute nuove norme che recano ulteriori modifiche alla disciplina speciale prevista per i lavoratori impatriati e che sono volte a potenziare e ad estendere l'applicazione delle misure agevolative in commento.

 

La legge di bilancio 2021 ha consentito di usufruire dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che  hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i lavoratori impatriati. Questi possono optare per l'estensione per cinque periodi d'imposta del predetto regime di favore, abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti, previo versamento di un importo pari al dieci o al cinque per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia.

Tali contribuenti, a condizione che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero siano cittadini UE, e purché abbiano trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Dlgs n. 147 del 2015, possono fruire, per un ulteriore quinquennio, dell'abbattimento del 50 per cento del reddito di specie prodotto (disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 34), previo versamento di:

-         un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto della detassazione per i lavoratori impatriati, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

-         un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e detassati, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

 

In precedenza, l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019 aveva potenziato il regime fiscale degli impatriati prevedendo espressamente che tale potenziamento si rendesse applicabile nei confronti delle persone fisiche che avessero trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dall'anno 2020. Per questi soggetti l'agevolazione fiscale, sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d'impresa, doveva consistere nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 30 per cento di tali redditi. Il potenziamento prevedeva (rispetto alle agevolazioni previste per i soggetti già residenti in Italia prima del 2020), l'incremento, per il primo quinquennio, dal 50 al 70 per cento della percentuale di non imponibilità. Inoltre il comma 2 disponeva un ulteriore ampliamento della misura agevolativa, consentendo alle persone fisiche che avessero trasferito la residenza in Italia dal 2020 di fruire, per un ulteriore quinquennio, dell'abbattimento del 50 per cento del reddito di specie prodotto, a condizione che avessero almeno un figlio minorenne o a carico o qualora fossero diventati proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il medesimo trasferimento.

 

Nel corso della XVIII Legislatura sono state introdotte anche alcune disposizioni dirette a favorire il trasferimento di residenza di soggetti stranieri nel Mezzogiorno d'Italia.

Nello specifico, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi 273 e 274) ha introdotto un regime opzionale di favore per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

Il decreto-legge "crescita" (articolo 5-bis del decreto-legge n. 34 del 2019) ha allungato da cinque a nove periodi di imposta la validità dell'opzione e consente di mantenere valida l'opzione anche in caso di versamento tardivo dell'imposta sostitutiva.

 

L'articolo 6-ter del decreto legge n.4 del 2022 ha incluso i comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017 nell'ambito di applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. Nell'ambito di applicazione del regime opzionale vengono inclusi i comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e i comuni elencati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016: quelli colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, quelli colpiti dal  sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché quelli colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022
 
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