tema 5 settembre 2022
Studi - Cultura Interventi riguardanti gli studenti delle scuole

  Tra i più recenti interventi riguardanti gli studenti delle scuole vi sono quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito tema.

Ulteriori interventi della XVIII legislatura hanno riguardato: la previsione in base alla quale, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione  degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo (e non più in decimi); la sostituzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro con i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e, al contempo, l'introduzione di misure volte a rafforzare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro; l'incremento delle risorse per il sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a 6 anni; l'introduzione, dall'a.s. 2020/2021, dell'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione; l'istituzione di fondi per il finanziamento di iniziative in materia di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile; la previsione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore; la possibilità di azzerare o ridurre la quota corrisposta dalle famiglie per il servizio di trasporto scolastico; l'incremento delle risorse e la modifica della disciplina per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

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La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, commi 784-787), ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro – divenuti obbligatori a seguito della L. 107/2015 - in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e, già a decorrere dall'a.s. 2018/2019, ne ha ridotto il numero di ore minimo complessivo da svolgere.

In particolare, i nuovi percorsi sono svolti per una durata complessiva minima di:

  • 210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (a fronte delle previgenti 400 ore);
  • 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (a fronte delle previgenti 400 ore);
  • 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle previgenti 200 ore).

  Le linee guida per l'organizzazione dei nuovi percorsi sono state emanate con DM 744 del 4 settembre 2019.

Si ricorda, poi, che in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017, che ha previsto l'istituzione della Rete nazionale delle scuole professionali, è stato adottato il decreto ministeriale 23 dicembre 2021, recante "Definizione dei criteri e delle modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali".

ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2021

Il D.L. 34/2019 (L. 58/2019: art. 49-bis) ha previsto che, a decorrere dal 2021, è riconosciuto un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali (per un importo non inferiore a € 10.000 nell'arco di un anno) per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche. A tale fine, ha autorizzato una spesa pari a € 3 mln per il 2021 e a € 6 mln annui dal 2022.

In particolare, le tipologie degli interventi finanziabili con le erogazioni liberali – di cui possono beneficiare sia le scuole statali sia le scuole paritarie private e degli enti locali – riguardano:

  • laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
  • laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
  • ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
  • attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

L'incentivo alle imprese consiste in una riduzione del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) ed è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi dall'assunzione.

La disciplina applicativa è stata affidata a un decreto (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2021

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 969) ha previsto l'incremento di € 60 mln annui, a decorrere dal 2021, del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni (portando, così, la disponibilità complessiva annua a € 309 mln). Inoltre, per il 2021, ha destinato € 1,5 mln del Fondo al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale coordinato con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che allo scopo di superare la frammentazione fra servizi socio-educativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali, e scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema nazionale di istruzione, il d.lgs. 65/2017 – emanato sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015 – ha previsto la progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi; sezioni primavera; servizi integrativi) e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie, alla cui realizzazione compartecipano finanziariamente Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali.
Tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato rientrano il progressivo ampliamento e la progressiva accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia – anche attraverso un loro riequilibrio territoriale – con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età, a livello nazionale; la graduale diffusione della presenza dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75% nei comuni; la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia; la generalizzazione progressiva della scuola dell'infanzia; la formazione in servizio di tutto il personale del Sistema integrato; il coordinamento pedagogico territoriale.
Per l'estensione del Sistema integrato, l'art. 12 del d.lgs. ha istituito un Fondo nazionale, con una dotazione originariamente pari a € 209 mln per il 2017, € 224 mln per il 2018, € 239 mln dal 2019.
In particolare, in base al co. 2 del citato art. 12, il Fondo nazionale finanzia:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.
A sua volta, il co. 4 ha disposto che il Ministero, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra 0 e 6 anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti locali, con priorità per i comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione.
L'art. 8 dello stesso d.lgs. ha previsto l'adozione, ogni 3 anni, di un Piano di azione nazionale pluriennale. Tra gli obiettivi del Piano rientra, in particolare, il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera, mediante graduale stabilizzazione e potenziamento, al fine di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale.
Il primo Piano di azione nazionale è stato adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, previa intesa in Conferenza unificata del 2 novembre 2017. In particolare, l'art. 5 della Delibera ha previsto la costituzione di una cabina di regia, con funzioni di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del Piano . La cabina di regia è poi stata costituita con DM 220 del 18 marzo 2019.
Successivamente, l'art. 1, co. 741, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha incrementato il Fondo di € 10 mln annui, a decorrere dal 2019.
L'8 luglio 2021 è stata sancita l' intesa in Conferenza unificata sul secondo Piano di azione nazionale pluriennale, che riguarda un periodo temporale più ampio dei 3 anni: si tratta, infatti, del Piano di azione nazionale pluriennale 2021-2025. La conseguente delibera del Consiglio dei Ministri è intervenuta il 5 ottobre 2021. E' stata quindi pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2022 , la delibera del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2021, recante " Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione".

Inoltre, il d.lgs. 65/2017 ha previsto la costituzione di una Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, con compiti consultivi e propositivi. In particolare, essa propone al MIUR le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato.

L'11 gennaio 2021 il Ministero dell'istruzione aveva dato notizia dell'adozione, da parte della Commissione, di una bozza delle Linee guida pedagogiche, annunciando l'avvio di un'azione di informazione e consultazione pubblica prima di arrivare alla stesura finale e all'adozione formale. Aveva, altresì, precisato che il testo non sostituisce gli attuali documenti programmatici vigenti per la scuola dell'infanzia (le Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, 2012, aggiornate con i Nuovi scenari del 2018), né anticipa i contenuti degli Orientamenti educativi nazionali per lo 0-3, che saranno oggetto di un successivo intervento, bensì rappresenta una cornice di riferimento pedagogico.
Da ultimo, la Commissione è stata ricostituita con DM 258 del 6 agosto 2021.

Il medesimo d.lgs. 65/2017 ha previsto altresì la costituzione, da parte delle regioni, di Poli per l'infanzia, destinati ad accogliere, in un unico plesso o in istituti vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni. Per favorire la costruzione di edifici atti ad ospitare i Poli, inoltre, è stata prevista la destinazione di fondi INAIL, fino ad un massimo di € 150 mln per il triennio 2018-2020, comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione sono posti a carico dello Stato nella misura di € 4,5 mln a decorrere dal 2019.
Le risorse sono state ripartite tra le regioni con DM 637 del 23 agosto 2017, tenendo conto della popolazione nella fascia di età 0-6 anni e del numero di edifici scolastici presenti sul territorio regionale con riferimento a quelli per l'istruzione nella fascia di età 3-6 anni. Il DM ha individuato anche i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia.Nello specifico, le regioni, d'intesa con gli enti locali, dovevano selezionare da uno a tre interventi sul proprio territorio e darne comunicazione al MIUR.
Con riferimento ai Poli per l'infanzia, successivamente, il D.L. 86/2018 ( L. 97/2018: art. 4, co. 3- ter) ha soppresso, nell'ambito della procedura per l'individuazione degli interventi da finanziare, lo specifico concorso che doveva essere indetto dal MIUR, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.
Ancora in seguito, il D.L. 109/2018 ( L. 130/2018: art. 42- bis, co. 3 e 4) ha autorizzato la spesa di € 4,5 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la progettazione degli stessi Poli. Le risorse sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e poi scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento.
Inoltre (art. 42- bis, co. 5), ha eliminato la previsione in base alla quale ogni regione doveva selezionare da 1 a 3 interventi relativi alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. Pertanto, non si prevede più un numero minimo e un numero massimo di interventi per regione.
Successivamente, la L. di bilancio 2020 ( L. 160/2019: art. 1, co. 261) ha previsto la destinazione (anche) a eventuali progetti di realizzazione di Poli per l'infanzia presenti in graduatoria e non interamente finanziati delle eventuali economie non assegnate relative alle risorse INAIL di cui all'art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 ( L. 98/2013), destinate alla realizzazione di scuole innovative.
Inoltre,il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 32- bis, co. 1 e 2) ha destinato al reperimento di spazi per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'a.s. 2020/2021, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, i 4,5 mln di euro relativi, per il 2021, ai canoni di locazione posti a carico dello Stato dal d.lgs. 65/2017.
Al riguardo, la relazione tecnica aggiornata faceva presente che si trattava di risorse disponibili. "Infatti, allo stato sono state avviate le procedure per l'individuazione e la stima delle aree di costruzione. Tuttavia, non è al momento stata conclusa questa fase preliminare e non sono state stipulate le relative convenzioni attuative con l'INAIL per disciplinare anche le modalità di corresponsione dei canoni una volta realizzati [..] e i poli per l'infanzia. Si evidenzia che le risorse in questione non saranno impegnate contabilmente negli anni 2020 e 2021 per mancanza della convenzione con l'INAIL, che costituisce il presupposto giuridico dell'impiego contabile".
Successivamente, la legge di bilancio 2022 ( legge n. 234 del 2021) ha incrementato la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determinato un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi, deve raggiungere un livello minimo garantito del 33 per centro su base locale entro il 2027, considerando anche il servizio privato. Si prevede, inoltre, l'esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire (art. 1, commi 172 e 173).
ultimo aggiornamento: 12 aprile 2022

 Preliminarmente si ricorda, con riguardo alla disciplina per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, che le novità introdotte con il d.lgs. 66/2017 sono state modificate con il d.lgs. 96/2019 che, tra l'altro, ha previsto la costituzione di Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità – composti dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con l'alunno stesso, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare – che hanno il compito di redigere il Piano educativo individualizzato, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno.

 

Il d.lgs. 66/2017 ha stabilito che la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica diventa parte integrante del procedimento di valutazione delle scuole ( DPR 80/2013).
Con riferimento alle competenze, ha disposto, in particolare, che lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica, all' assegnazione dei docenti per il sostegno didattico nelle istituzioni scolastiche statali, alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto della presenza di studenti con accertata condizione di disabilità, all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, e all'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un contributo economico parametrato al numero degli studenti con accertata condizione di disabilità accolti, ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti. A loro volta, gli enti territoriali provvedono ad assicurare gli interventi necessari per garantire l' assistenza di loro competenza, i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica e l' accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali.
Il medesimo d.lgs., inoltre, ha previsto l'individuazione in sede di Conferenza Stato-regioni di criteri per la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi.
Relativamente alle procedure di certificazione e documentazione, il d.lgs. ha stabilito che il Profilo di funzionamento ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Nello specifico, il nuovo documento, redatto dall' unità di valutazione multidisciplinare (che opera nell'ambito del SSN ed è composta da uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute dello studente, nonché, in rappresentanza dell' ente locale di competenza, da almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale), è propedeutico alla predisposizione del Progetto individuale ( art. 14, co. 2, L. 328/2000) e del Piano educativo individualizzato (PEI), ed è redatto con la collaborazione dei genitori, nonché, nella misura massima possibile, dello studente con disabilità, e con la partecipazione del dirigente scolastico.
Il Progetto individuale è redatto dall' ente locale d'intesa con la competente azienda sanitaria locale, sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori. Le prestazioni e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.
Il Piano educativo individualizzato (PEI) è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, entro giugno, in via provvisoria, e, di norma, non oltre il mese di ottobre, in via definitiva, e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento. Esso è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di sopravvenute condizioni di funzionamento dell'alunno.
Al riguardo, con D.I. MI-MEF 182 del 29 dicembre 2020 erano stati adottati il modello nazionale di Piano educativo individualizzato e le correlate linee guida ed erano state indicate le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'art. 7, co. 2- ter del d.lgs. 66/2017.
Successivamente, tuttavia, il TAR del Lazio, con sentenza 9795 del 14 settembre 2021 , ha annullato il D.I. 182/2020. A seguire, è intervenuta la nota del Ministero dell'istruzione 2044 del 17 settembre 2021 che ha fornito alle scuole le indicazioni sulle modalità di redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022.
Per quanto riguarda la progettazione e l' organizzazione scolastica per l'inclusione, il d.lgs. 66/2017 ha previsto che:
- ogni istituzione scolastica predispone, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, il Piano per l'inclusione, che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse;
- presso ogni istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, personale ATA, nonché da specialisti dell'Azienda sanitaria locale. Il GLI è presieduto dal dirigente scolastico e ha compiti di supporto al collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione, nonché ai docenti contitolari e ai consigli di classe nell'attuazione dei PEI;
- presso ogni istituzione scolastica sono inoltre costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità, che, in particolare, hanno il compito di definire il PEI, verificare il processo di inclusione e quantificare le ore di sostegno e le altre misure di sostegno. Essi sono composti dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con lo studente con disabilità. E', inoltre, assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva. Il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione è supportato dall' unità di valutazione multidisciplinare;
- per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative, e presieduto da un dirigente tecnico o scolastico. In particolare, il GIT può confermare o esprimere parere difforme sulla richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno;
- presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), che ha il compito di fornire consulenza all'USR, e supporto ai GIT, nonché alle reti di scuole per la realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale. Al GLIR – che è presieduto dal dirigente dell'USR o da un suo delegato – partecipano pariteticamente rappresentanti di regioni, enti locali, associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative.
La composizione e l'articolazione del GLIR sono state disciplinate con DM 338 del 26 aprile 2018.
Per quanto concerne la formazione iniziale per i docenti della scuola primaria e dell'infanzia, il d.lgs. 66/2017 ha previsto un corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale, la cui conclusione positiva costituisce titolo per l'insegnamento su posti di sostegno.
Possono accedere al corso di specializzazione, previo superamento di una prova di accesso predisposta dall'università, solo soggetti laureati in Scienze della formazione primaria che abbiano acquisito ulteriori 60 crediti formativi universitari (CFU) relativi alle didattiche sull'inclusione (oltre a quelli già previsti nel corso di laurea).
Il corso – programmato a livello nazionale sulla base del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione – è annuale, prevede l'acquisizione di 60 CFU e comprende 300 ore di tirocinio.
La disciplina attuativa era stata rimessa ad un regolamento. Non essendo intervenuto lo stesso, con DM 92 dell'8 febbraio 2019 sono state integrate e aggiornate, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, le disposizioni del DM 30 settembre 2011 (che riguarda anche i percorsi di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria), adottato sulla base del regolamento emanato con DM 249/2010.
Da ultimo, però, il D.L. 130/2021 (art. 4, co. 2) ha eliminato la previsione di intervento di un regolamento, prevedendo che all'adeguamento del corso di specializzazione (nonché del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria) a quanto prevede il d.lgs. 66/2017 (art. 12) provvedono gli atenei con propri regolamenti, in conformità a criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti
In base allo stesso d.lgs. 66/2017, la formazione in servizio per il personale docente ed ATA sulle tematiche dell'inclusione è predisposta dalle istituzioni scolastiche nell'ambito del piano di formazione già inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Per i dirigenti scolastici, le modalità della formazione in ingresso e in servizio su tali tematiche sono definite dal Ministero dell'istruzione.
Al fine di agevolare la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il dirigente scolastico può proporre ai docenti con contratto a tempo determinato e titolo di specializzazione per il sostegno didattico ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo.
Infine, è stata prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell' Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, con compiti di studio, monitoraggio, espressione di pareri e proposte.
L'Osservatorio è stato costituito con DM 686 del 21 settembre 2017 ed è articolato in Comitato Tecnico scientifico e Consulta delle Associazioni. L'insediamento dell'Osservatorio è stato reso noto dal Ministero con comunicato del 27 novembre 2017.

Nel prosieguo, il D.L. 22/2020   ( L. 41/2020) – oltre a dettare varie disposizioni relative alla conclusione dell'a.s. 2019/2020, inclusi gli esami, relative agli studenti con disabilità, per le quali si rinvia allo specifico tema sulle misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il mondo dell'istruzione – ha previsto (art. 1, comma 7- quater e 7- quinquies) che, fino al termine dell'a.s. 2020/2021, per garantire il diritto all'istruzione agli studenti per i quali fosse accertata l' impossibilità della frequenza per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, le scuole, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che, per queste fattispecie, deve definire le modalità di svolgimento del servizio dei docenti di sostegno impegnati in attività di istruzione domiciliare (art. 16, co. 2- bis, d.lgs. 66/2017), potevano programmare, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, l'attività di istruzione domiciliare in presenza nel domicilio dello studente, in riferimento a quanto previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI), qualora le famiglie ne facessero richiesta e ove ricorrenti le condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurando tutte le prescrizioni previste per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

Altri interventi sono consistiti nell'assegnazione di risorse specifiche.

In particolare, L. di bilancio 2019  (L. 145/2018: art. 1, co. 561) ha autorizzato l'ulteriore spesa di € 25 mln annui, per il periodo 2019-2021, per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 13, co. 3, L. 104/1992), nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio (art. 139, co. 1, lett. c), d.lgs. 112/1998). Pertanto, le risorse per il periodo 2019-2021 ammontavano complessivamente a € 100 mln annui. Al contempo, la stessa L. di bilancio 2019 ha autorizzato (art. 1, comma 1138, lett. b)) una spesa di € 5,03 mln per il 2019, al fine di realizzare misure di accompagnamento per le scuole per l'attuazione delle novità in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità introdotte dal d.lgs. 66/2017.

Analogo finanziamento è stato successivamente previsto dai commi 179 e 180 dell'art. 1, della L. di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) che, allo scopo, ha istituito - presso il Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 2080), per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - l'apposito "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di € 100 mln annui a decorrere dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

La medesima legge di bilancio 2022 ha disposto, all'art. 1, comma 174, l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale – di importi variabili da € 30 mln per il 2022 a € 120 mln annui a decorrere dal 2027 – allo scopo di incrementare il numero di studenti disabili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Essa, infine, ha incrementato di € 20 mln per il 2022 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantire nelle stesse assistenza e supporto psicologici. Nello specifico, il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1, commi 697 e 698). 

Si ricorda poi che la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 335) ha incrementato di € 12,5 mln per il 2020 il contributo destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Lo stesso contributo è poi stato incrementato di € 70 mln per il 2021 dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 514).

Al riguardo, si ricorda che il D.L. 42/2016 (L. 89/2016: art. 1- quinquies, comma 1) ha disposto la corresponsione di un contributo alle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di € 23,4 mln annui a decorrere dal 2017. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
Da ultimo, il  DM 61 del 10 marzo 2021 (art. 9), recante criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2020/2021, ha stabilito – ugualmente a quanto disposto a partire dall'a.s. 2016/2017 – che le risorse, allocate sul cap. 1477/pg 2, sono assegnate agli Uffici scolastici regionali ripartendole sulla base del numero di alunni disabili iscritti e frequentanti nelle scuole paritarie di ogni regione. Gli USR provvedono poi a erogare alle scuole paritarie le risorse assegnate, ripartendole per il 50% sulla base del numero di alunni disabili presenti in ciascuna scuola e, per l'altro 50%, tenendo conto della percentuale di alunni disabili sul numero di alunni frequentanti in ciascuna scuola.  

Nel mese di novembre 2020 il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il FOCUS con i principali dati relativi agli alunni con disabilità nell'a.s. 2018/2019.
Da ultimo, il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha previsto, tra le altre, le seguenti misure:
  • si proroga (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine dello stato di emergenza per l'epidemia da COVID-19 la possibilità di effettuare in videoconferenza le riunioni dei gruppi di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica. Si è inoltre introdotta la facoltà, anche dopo tale data, di poter continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti (art. 5, comma 2);
  • si autorizza una spesa nel limite di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione. Lo stanziamento si aggiunge a quello già previsto - secondo identiche disciplina e misura annua - per il 2022. Inoltre, ai fini della copertura del suddetto stanziamento relativo agli anni 2023 e 2024, si riduce, nella stessa misura di 400.000 euro per ciascuno dei due anni, la dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 5, comma 3-bis);
  • si incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, introdotto dalla legge di bilancio 2022, modificandone la modalità di ripartizione delle risorse. A tal fine, si novella l'art. 1, comma 179, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), disponendo che la dotazione del suddetto fondo sia incrementata da 100 a 200 milioni di euro (annui) a decorrere dal 2022. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) (art. 5-bis).
ultimo aggiornamento: 8 marzo 2022

In materia di diritto allo studio si ricorda, preliminarmente, che il d.lgs. 63/2017 ha indicato le prestazioni che devono essere erogate da Stato, regioni ed enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze – ossia: servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (per gli alunni delle scuole primarie); servizi di mensa (per gli alunni di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado); fornitura di libri di testo e di strumenti didattici indispensabili; servizi per gli studenti ricoverati e per l'istruzione domiciliare; esoneri dal pagamento delle tasse scolastiche; borse di studio – nonché le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle medesime prestazioni.

Con particolare riguardo al servizio di trasporto scolastico, il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 3, comma 2) ha previsto la possibilità di ridurre o azzerare la quota di partecipazione corrisposta dalle famiglie, a determinate condizioni.

Inoltre, il D.L. 111/2019 (L. 141/2019: art. 3) ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

Da ultimo, il decreto-legge n. 68 del 2022 (L. 139/2022) ha innovato la disciplina del mobility manager scolastico, recata dall'art. 5, comma 6, della legge n. 221 del 2015 (art. 8, commi 12-bis e 12-ter).

Sempre in materia di diritto allo studio, il d.lgs. 63/2017 ha previsto:

- l'istituzione di una Conferenza Nazionale per il diritto allo studio – alla quale partecipano anche rappresentanti delle associazioni degli studenti e dei genitori, nonché delle Consulte provinciali degli studenti – chiamata a elaborare proposte, monitorare l'attuazione delle previsioni  e redigere un rapporto triennale;

- l'istituzione del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. Il Fondo è stato dotato di € 30 mln per il 2017, € 33,4 mln per il 2018, € 39,7 mln annui dal 2019;

- lo stanziamento di ulteriori € 10 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 finalizzato ad estendere le previsioni della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 258), che aveva istituito, per il periodo 2016-2018, un Fondo per concorrere alle spese per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica;

- l'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche, in base all'ISEE, degli studenti del IV (dall'a.s. 2018/2019) e V anno (dall'a.s. 2019/2020) della scuola secondaria di secondo grado;

- lo stanziamento di € 10 mln per ciascuno degli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 per sussidi didattici a favore delle istituzioni scolastiche che accolgono studenti con abilità diversa;

- lo stanziamento di € 2,5 mln annui dal 2017 per assicurare l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica, agli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per assicurare l'istruzione domiciliare (garantita dall'art. 16 del d.lgs. 66/2017).

Infine, ha previsto il potenziamento della Carta dello studente (IoStudio), volta ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità (anche internazionale), ad ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico.

Un'ulteriore forma di sostegno è stata prevista dalla L. 107/2015 (art. 1, comma 151), che ha previsto la possibilità di detrarre dall'IRPEF le spese sostenute per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione, fino a un importo annuo originariamente di € 400 per studente, elevati a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 dal 2019 dalla L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 617).

Al riguardo, si vedano i chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 3/E/2016 e con circolare n. 18/E/2016, nonché con Risoluzione 68/E del 4 agosto 2016.
   Inoltre, la legge di bilancio 2022 ( legge n. 234 del 2022) ha prorogato al 2024 la previsione di riconoscimento alle fondazioni bancarie di un credito di imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito dall'art. 1, comma 392, della legge n. 208 del 2015 (L. di stabilità per il 2016). A tal fine, si autorizza la spesa di € 25 mln per il 2024 (art. 1, commi 135 e 136). Essa, inoltre, ha previsto la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica (art. 1, commi 344-347). Ha infine istituito - presso il Ministero dell'istruzione - e disciplinato, il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022 (art. 1, commi 671-674). In attuazione della predetta disposizione, per l'assegnazione dei fondi, è stato adottato il decreto direttoriale n. 1176 del 2022.

Si ricorda che, da ultimo, l'art. 5-quinquies del decreto-legge n. 14 del 2022 (legge n. 28 del 2022), recependo il contenuto dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2021, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare le iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli studenti, ricercatori, e professori di nazionalità ucraina che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca.

Nel dettaglio, si prevede che, al fine di promuovere iniziative di sostegno agli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus +, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo statale di cui alla legge n. 243 del 1991 (in particolare, art. 2) e presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999, nonché ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sia istituito, per l'anno 2022, un apposito fondo con una dotazione pari a  1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Si dispone, inoltre, che il fondo in esame venga destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge n. 234 del 2021 (ovvero profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina), nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. La disposizione prevede poi che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano definiti il riparto tra le università, le istituzioni e gli enti di cui sopra, nonché le modalità di utilizzazione delle relative risorse, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. In attuazione delle predette disposizioni, è stato adottato il decreto ministeriale 2 maggio 2022, recante " Modalita' di utilizzazione del fondo per il sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalita' ucraina che svolgono attivita' di studio o ricerca presso le universita', le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca".
   Inoltre, l'art. 46 del decreto-legge n. 50 del 2022 ( legge n. 91 del 2022) ha previsto che, per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane.
ultimo aggiornamento: 5 settembre 2022

  La L. 20 agosto 2019, n. 92 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data della sua entrata in vigore (5 settembre 2019) – dunque, dall'a.s. 2020/2021 -  l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia.

L'insegnamento ha sostituito quello di Cittadinanza e Costituzione, introdotto dal D.L. 137/2008 (L. 169/2008: art. 1).

Da ultimo, il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 7) ha precisato che l'introduzione di tale insegnamento non determina un incremento della dotazione organica complessiva né l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dalla L. 107/2015.

Le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica sono state emanate con DM 35 del 20 giugno 2020, il cui art. 1 ha disposto l'adozione dei seguenti allegati:

Allegato A: Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica; 

Allegato B: Integrazione al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione vigenti; 

Allegato C: Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A al decreto legislativo n. 226/2005.

L'art. 2, in particolare, ha disposto che, in prima attuazione, per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, definiscono il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida di cui all'allegato A, indicando traguardi di competenza, risultati di apprendimento e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

Lo stesso art. 2 ha disposto inoltre, che i collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell'offerta formativa con specifici indicatori riferiti all'insegnamento dell'educazione civica.

L'art. 4 ha previsto che, in fase di prima attuazione, il Ministero dell'istruzione predispone specifiche azioni formative e misure di accompagnamento e supporto destinate ai dirigenti scolastici e ai docenti. Inoltre, il Ministro dell'istruzione definisce tempi, forme e modalità di monitoraggio delle attività svolte dalle istituzioni scolastiche, ai fini dell'istruttoria per l'integrazione delle Linee guida, da attuarsi entro l'a.s.2022/2023.

Come sottolineato nel comunicato stampa, i tre assi portanti indicati dalle Linee guida sono costituiti da " Studio della Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale".

Nel prosieguo, il Ministero dell'istruzione ha attivato uno specifico Portale sull'educazione civica.

Da ultimo, con DM 9 del 7 gennaio 2021 sono state disciplinate le modalità attuative per la realizzazione di collaborazioni scuola - territorio per esperienze extrascolastiche di educazione civica.

ultimo aggiornamento: 6 gennaio 2022

Il D.L. 111/2019 (L. 141/2019: art. 1-ter) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente", con una dotazione di € 2 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale. I criteri di presentazione e di selezione dei progetti presentati dalle scuole, nonché le modalità di ripartizione e assegnazione dei finanziamenti devono essere stabiliti con decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione.

 

Da ultimo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020 : art. 1, comma 759) ha istituito nello stesso stato di previsione un Fondo con una dotazione di € 4 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche. I criteri e le modalità di riparto del Fondo devono essere definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2021

La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, commi 389-392) ha previsto che, dal 2020, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa.

Inoltre, sempre dal 2020, alle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Infine, a decorrere dall'a.s. 2020-2021, gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono stati destinati solo agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.

Ai fini indicati, ha stanziato € 20 mln annui dal 2020.

In attuazione, è intervenuto il DPCM 4 maggio 2020.
Per il 2020, con il DPCM del 17 novembre 2020, lo stanziamento di € 20 mln è stato ripartito assegnando:
  • € 10 mln ai contributi destinati alle istituzioni scolastiche di ogni grado di istruzione, statali e paritarie, per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore (art. 1, co. 389, L. 160/2019).
    Qui il bando per l'assegnazione delle risorse. Qui la proroga del termine per la presentazione delle domande. Qui l'elenco dei beneficiari;
  • € 4 mln ai contributi destinati alle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado, statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore nell'ambito di programmi per la promozione della lettura (art. 1, co. 390, L. 160/2019).
    Qui il bando per l'assegnazione delle risorse. Qui la proroga del termine per la presentazione delle domande. Qui l'elenco dei beneficiari;
  • € 6 mln per il finanziamento del bonus destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici (art. 1, co. 391, L. 160/2019).
 
Per il 2021, è stata confermata la medesima ripartizione delle risorse prevista per il 2020.
Qui il bando ex art. 1, co. 389, L. 160/2019. Qui il bando ex art. 1, co. 390, L. 160/2019.
ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2021

Da ultimo, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha assegnato alle scuole paritarie dell'infanzia un contributo aggiuntivo di € 20 mln per il 2022. In particolare, il contributo è ripartito secondo modalità e criteri da definire con decreto del Ministro dell'istruzione.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, in base all' art. 1 della L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
In particolare, si definiscono scuole paritarie, e in quanto tali sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da determinati requisiti di qualità ed efficacia.
 
Con particolare riferimento ai contributi statali, si ricorda che l'art. 1, comma 636, della L. 296/2006 ha disposto che il Ministro dell'istruzione definisca annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.
Le risorse sono allocate sul cap. 1477/pg 1 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.
 
Successivamente, l'art. 1- quinquies, comma 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – come modificato dall'art. 1, comma 616, della L. 232/2016 – ha disposto la corresponsione di uno specifico contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di € 23,4 mln annui a decorrere dal 2017. Ha, altresì, disposto che il contributo sia ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
Ancora dopo, l'art. 1, comma 335, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato di € 12,5 mln per il 2020 il contributo di cui all'art. 1- quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), destinando l'incremento alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.
Inoltre, l'art. 1, comma 574, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha incrementato il contributo di cui all'art. 1- quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) di € 70 mln per il 2021.
Le risorse sono allocate sul cap. 1477/pg 2 dello stato di previsione dello stesso Ministero dell'istruzione.
 
Ulteriori risorse sono state attribuite alle scuole paritarie a seguito dell' emergenza da COVID-19. In particolare, l'art. 233, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha autorizzato, tra l'altro, la spesa di € 165 mln per il 2020 a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l'infanzia e delle scuole per l'infanzia non statali e di € 120 mln nel 2020 a favore delle scuole primarie e secondarie paritarie, quale sostegno economico a fronte della riduzione o del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza.
 
Successivamente, l'art. 58, comma 5, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) ha disposto che, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2021/2022, alle scuole primarie e secondarie paritarie doveva essere erogato un contributo complessivo di € 60 mln nel 2021, di cui € 10 mln a favore delle scuole dell'infanzia .
 
In base al DM 31 dicembre 2021, di riparto in capitoli per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, per il 2022, sul cap. 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, denominato " Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D'Aosta" sono allocati complessivamente € 646.230.089.
Successivamente, è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 8 del 21 gennaio 2022, recante " Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi annuali alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2021/22".
Inoltre, si segnala che è stato adottato il decreto ministeriale 23 dicembre 2021, recante " Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Universita' non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2021".
Per un approfondimento sulla normativa relativa alla scuola non statale, si rimanda all'apposita sezione del sito del Ministero dell'istruzione.
ultimo aggiornamento: 7 aprile 2022
 
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