Tra i più recenti interventi riguardanti gli organismi sportivi si ricordano quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito tema.
Ulteriori, principali, novità della legislatura in corso hanno riguardato la modifica della denominazione della "CONI Servizi spa" in "Sport e Salute spa", di cui è stata anche ridefinita la governance, in particolare attribuendo a vari esponenti del Governo, previo parere delle Commissioni parlamentari, il compito di nominare il presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione.
Alla stessa "Sport e Salute spa" è stato inoltre attributo il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi – in precedenza assicurato dal CONI – stabilendo, tuttavia, che ciò avviene anche sulla base degli indirizzi generali adottati dallo stesso CONI.
Da ultimo, però, è stato previsto che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale e di beni strumentali, e non si avvale più della "Sport e Salute" spa.
Con ulteriori interventi è stata disciplinata la figura del lavoratore sportivo ed è stato operato il riordino della disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di quella in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. E' stato, altresì, disposto che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche deve essere previsto un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
Precedentemente, era stato stabilizzato il finanziamento del Comitato italiano paralimpico (CIP) e il medesimo Comitato era stato trasformato in ente autonomo di diritto pubblico.
Il D.L. 138/2002 (L. 178/2002: art. 8), come modificato dal D.L. 4/2006 (L. 80/2006: art. 34-bis), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali -, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvaleva della "CONI Servizi spa", previa stipula di un contratto di servizio annuale. Il capitale sociale della CONI Servizi spa era di € 1 mln e le azioni della società erano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, la CONI Servizi spa assumeva in carico tutto il personale alle dipendenze del CONI e succedeva nella titolarità dei beni facenti capo al CONI. Lo stesso personale, tuttavia, continuava ad operare presso il CONI in regime di avvalimento in virtù del contratto di servizio.
Successivamente, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 629-633) ha disposto che la "CONI Servizi spa" assumeva la denominazione di "Sport e salute spa" e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute spa.
La stessa L. di bilancio 2019 aveva disposto che il contratto di servizio – sulla cui base il CONI si avvaleva della società – acquistava efficacia dopo l'approvazione da parte dell'autorità di Governo competente in materia di sport.
Da ultimo, il D.L. 5/2021 (L. 43/2021: art. 1, co. 1-5, come modificato dal D.L. 80/2021-L. 113/2021: art. 17-terdecies), nello stabilire che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale (in misura di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale) – la cui articolazione è definita con proprio atto – e di beni strumentali, ha eliminato la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute spa, previa stipula del contratto di servizio annuale.
Nello specifico, ha disposto che il personale di Sport e Salute spa, già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che alla data della sua entrata in vigore prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è trasferito nel ruolo del personale del CONI, salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute spa.
Il completamento della pianta organica avviene mediante concorsi pubblici per i quali i criteri e le modalità sono stabiliti con atto del CONI. Le procedure concorsuali, da concludere entro il 31 dicembre 2021, possono svolgersi con modalità semplificate e consistere in una valutazione per titoli e nell'espletamento di almeno una prova. Il 50% dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della Sport e Salute spa che, alla data di entrata in vigore del D.L., si trovava collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e non rientrava nelle ipotesi precedenti.
Il medesimo D.L. 5/2021 (L. 43/2021: art. 2, co. 4 ) ha previsto, altresì, il trasferimento al CONI di impianti sportivi e fabbricati specificamente individuati.
Al contempo, lo stesso D.L. 5/2021 (L. 43/2021: art. 1, co. 6) ha previsto che CONI e Sport e salute spa possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori rispetto a quelli propri del CONI.
Con particolare riguardo alla governance della Sport e Salute spa, questa è stata ridefinita dalla già citata L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 629-633). In particolare, fermo restando che le azioni della stessa società sono attribuite al MEF, è stato stabilito che il consiglio di amministrazione è composto di 3 membri (più, per alcune funzioni, un consigliere aggiunto: v. dopo), di cui uno con funzioni di presidente.
Il presidente – che è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – ha la rappresentanza legale della società e svolge anche le funzioni di amministratore delegato.
Gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute e (in base alla previsione originaria, precedente il D.L. 1/2020-L. 12/2020, che ha soppresso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituendo il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Le cariche di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi di Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA), Enti di promozione sportiva (EPS), gruppi sportivi militari, corpi civili dello Stato, associazioni benemerite. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica.
La medesima L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 629-633) ha , inoltre, modificato il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato. In particolare, ha previsto, anzitutto, che, dal 2019, le risorse destinate al CONI e alla Sport e salute spa sono complessivamente stabilite nella misura annua – comunque non inferiore a € 410 mln – del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi a gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. L'importo può essere rimodulato annualmente in relazione alle entrate effettive.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 5/2021 (L. 43/2021: art. 2, co. 1), le risorse complessive sono così ripartite:
Per il finanziamento degli organismi sportivi, Sport e Salute spa doveva istituire una gestione separata e deve provvedere al riparto delle risorse sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata, il consiglio di amministrazione della società è integrato con un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, l'autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate agli organismi sportivi.
Resta fermo che la giunta nazionale del CONI esercita il potere di controllo su FSN, DSA, EPS in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari, e propone al Consiglio nazionale il commissariamento delle FSN o delle DSA in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali.
Da ultimo, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, commi 917-921), al fine di un rafforzamento dell'organico del CONI, hanno disposto il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e Salute SpA, fermo restando l'assenso del personale interessato. Hanno inoltre autorizzato il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.
Inoltre, la richiamata L. di bilancio 2022 (art. 1, comma 970) ha previsto l'attribuzione all'Autorità di governo competente in materia di sport della facoltà di potersi avvalere della società Sport e Salute S.p.A. nell'ambito dell'attività di controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, attribuendo alla richiamata Autorità di governo il potere di nominare uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA) e disponendo in ordine alle modalità di adeguamento dello statuto, dei principi fondamentali e dei regolamenti del CONI, nonché degli statuti e dei regolamenti delle FSN e delle DSA medesime.
Si ricorda, poi, che la medesima legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 185-190) ha previsto agevolazioni per lo sviluppo dello sport. Nello specifico, si prevede che, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo - diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni - delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Viene quindi disciplinata la rendicontazione e certificazione dei costi effettivamente sostenuti, mentre si condiziona l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Inoltre, si integra di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione finanziaria per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria. Si estende, poi, al 2023 l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico. Si estende altresì all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).
In attuazione della delega recata dalla L. 86/2019 (art. 5) per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, è stato emanato il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.
In particolare, il d.lgs. – dando seguito allo specifico criterio direttivo – ha introdotto la definizione di lavoratore sportivo, senza distinzione fra settore professionistico e settore dilettantistico, e ha previsto, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per tutti i lavoratori sportivi. Inoltre, ha previsto l'abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il 1° luglio 2022, con il parallelo riconoscimento di un premio di formazione alle associazioni e società sportive che hanno formato l'atleta.
In base a quanto disposto, da ultimo, dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 10, co. 13-quater, lett. a) e b)), le disposizioni del d.lgs. 36/2021 si applicheranno dal 1° gennaio 2023, ad eccezione di quelle in materia di riconoscimento ai fini sportivi (art. 10), sostegno delle donne nello sport (artt. 39 e 40) pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (artt. 43-50), che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022.
La L. 124/2015 aveva delegato il Governo a provvedere alla riorganizzazione del CIP – istituito con L. 189/2003 -, prevedendo, in particolare, lo "scorporo" dello stesso dal CONI, con conseguente trasformazione in ente autonomo di diritto pubblico, e stabilendo che, a seguito di tale trasformazione, il CIP doveva utilizzare per le sue attività parte delle risorse finanziarie del CONI e, per tutte le attività strumentali, doveva avvalersi di CONI Servizi Spa – divenuta Sport e salute Spa a seguito della L. di bilancio 2019 -, secondo modalità stabilite in apposito contratto di servizio. Infine, il personale in servizio presso il CIP doveva transitare nella stessa CONI Servizi Spa.
E', conseguentemente, intervenuto il d.lgs. 43/2017, che ha disposto che il CIP – istituito quale ente dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il controllo della Corte dei conti – è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) da esso riconosciute. Al CIP partecipano, altresì, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche erano state già riconosciute dal CIP (FSNP e DSAP) alla data di entrata in vigore della L. 124/2015.
L'organizzazione periferica del CIP è disciplinata con lo statuto, approvato con DPCM.
Qui lo statuto adottato dal Commissario ad acta il 26 giugno 2017 e approvato con DPCM 7 agosto 2017, poi modificato dal Consiglio nazionale il 29 maggio 2018 con deliberazione n. 9, approvato con DPCM 11 luglio 2019.
Con DPCM 15 maggio 2018 il CIP è stato inserito nella tab. A della L. 720/1984, istitutiva del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici.
Le specifiche finalità del CIP concernono:
Sono organi del CIP il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il Segretario generale, il Collegio dei revisori dei conti.
Il CONI ed il CIP possono stipulare convenzioni per la gestione comune di attività istituzionali, tra cui quelle in materia di prevenzione e repressione del doping e di giustizia sportiva.
I mezzi finanziari per l'espletamento delle attività del CIP dovevano essere stabiliti con decreto dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva determinare la parte delle risorse finanziarie, precedentemente in disponibilità o attribuite al CONI, da destinare al CIP.
In attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 43/2017, con D.I. 8 settembre 2017 le risorse da assegnare al CIP sono state determinate in € 20 mln annui, a decorrere dal 2017. In base allo stesso D.I., tale importo non considera lo stanziamento di € 0,5 mln annui destinati al programma internazionale Special Olympics Italia che, pertanto, è aggiuntivo (lo stanziamento di tale programma è poi stato incrementato di € 0,3 mln annui per il 2019, 2020 e 2021, dall'art. 1, co. 652, della L. di bilancio 2019 – L. 145/2018 ).
Le risorse relative al CIP sono allocate sul cap. 2132 dello stato di previsione del MEF.
Si ricorda, infine, che la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 372) ha previsto che, per sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psico-fisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasferisce ogni anno al CIP l'importo di € 3 mln. Le risorse devono essere utilizzate per realizzare le attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP.
La L. 8/2018 – modificando il d.lgs. 242/1999, relativo al CONI, e il d.lgs. 43/2017, relativo al CIP – ha disciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi del CONI, delle Federazioni sportive nazionali (FSN), delle Discipline sportive associate (DSA), degli Enti di promozione sportiva (EPS), nonché del CIP, delle Federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle Discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli Enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP).
In particolare, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in tre.
Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale – ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale (IPC) – nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali.
Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CONI e il CIP dovevano adeguare lo statuto alle nuove previsioni.
Per le FSN, le DSA, gli EPS, le FSP, le DSP e gli EPSP – nonché per i membri degli organi direttivi delle loro strutture territoriali – il limite di tre mandati può essere abbassato dai singoli statuti (fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie).
In via transitoria, i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali di FSN, DSA, EPS, FSP, DSP e EPSP che erano in carica alla data di entrata in vigore della legge e che avevano già raggiunto il previsto limite di tre mandati possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Per il Presidente uscente, però, la rielezione è possibile solo se raggiunge una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti.
Entro 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte del CIP, le FSP, le DSP e gli EPSP dovevano adeguare i propri statuti.
Il medesimo termine di 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte del CONI, previsto per l'adeguamento degli statuti delle FSN, delle DSA e degli EPS, è stato rideterminato, successivamente, in 6 mesi dall'art. 3, co. 1-quaterdecies, del D.L. 135/2018 (L. 12/2019).
Ulteriori previsioni della L. 8/2018 riguardano la rappresentanza per delega. In particolare, qualora gli statuti di FSN, DSA, EPS avessero previsto tale possibilità, il CONI doveva stabilire, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i princìpi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, definendo il numero massimo – comunque non superiore a cinque – di deleghe che possono essere rilasciate a uno stesso soggetto. Le stesse disposizioni si dovevano applicare al CIP con riferimento a FSP, DSP, EPSP.
Successivamente, la L. 86/2019 (art. 1) aveva previsto una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli "enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8", garantendo omogeneità nel computo degli stessi, prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, nonché disciplinando un sistema di incompatibilità fra gli organi, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi.
Tale delega non è stata esercitata nei termini previsti.
La L. 86/2019 (art. 4, co. 1) – novellando la L. 91/1981 –; ha previsto che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche deve essere previsto un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
L'organo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti, ogni 3 anni, dagli abbonati alla società sportiva. L'organo consultivo elegge, tra i propri membri, il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.
Successivamente, il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 15-bis) ha prorogato (da 6 mesi) a 18 mesi dal 31 agosto 2019 (data di entrata in vigore della L. 86/2019) il termine entro cui le società sportive professionistiche dovevano adeguarsi alle disposizioni introdotte.
La L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 373) ha previsto l'istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chi, sulla base di un incarico scritto, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dallo stesso CONI, ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, del trasferimento di tale prestazione, o del tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica.
Per l'iscrizione al Registro sono necessari il pagamento di un'imposta di bollo annuale di € 250, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e il superamento di una prova abilitante.
Gli sportivi professionisti e le società affiliate a una Federazione sportiva professionistica non possono avvalersi di soggetti non iscritti al Registro, a pena di nullità dei contratti.
La definizione della disciplina attuativa è stata demandata ad un DPCM, emanato sentito il CONI, mentre al CONI è stata affidata la definizione dei casi di incompatibilità e la determinazione del conseguente regime sanzionatorio sportivo.
Da ultimo, è intervenuto il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020 che, ravvisata l'esigenza di meglio specificare le previsioni afferenti la professione sportiva regolamentata di agente sportivo nell'ambito del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali completate in altri Stati membri dell'UE, al fine di armonizzare e facilitare la procedura, consentendo il riconoscimento automatico di titoli, formazione e prove che siano equivalenti, ha sostituito il DPCM 23 marzo 2018.
Qui la pagina dedicata sul sito del CONI.
Al riguardo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella Relazione relativa al 2017, trasmessa alla Presidenza della Camera l'11 aprile 2018 (Doc. XLV n. 1), aveva sottolineato come la previsione della legge di bilancio 2018 introducesse una nuova area di riserva e di esclusiva, che riduceva il livello della concorrenza nel relativo mercato.
Successivamente, in attuazione della delega recata dalla L. 86/2019 (art. 6) per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, è stato emanato il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37.
Il d.lgs. ha introdotto una nuova disciplina della professione di agente sportivo, in particolare estendendo l'ambito dell'operatività della stessa a tutti i contratti di lavoro sportivo e non più solo a quelli di prestazione sportiva professionistica.
Confermandosi l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ha poi disciplinato con norma di rango primario, fra l'altro, le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, gli obblighi nell'esercizio dell'attività, il contratto di mandato, il compenso da corrispondere all'agente sportivo.
In base a quanto disposto, da ultimo, dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 10, co. 13-quater, lett. c)), le disposizioni del d.lgs. 37/2021 si applicheranno dal 1° gennaio 2023.