tema 30 settembre 2022
Studi - Cultura Interventi per il personale della scuola

Fra i più recenti interventi riguardanti il personale delle scuole vi sono quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito tema.

  Ulteriori, principali, novità relative ai docenti hanno riguardato: la ridefinizione delle modalità per l'accesso all'insegnamento e l'indizione di varie procedure straordinarie – di cui una per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria -, nonché di un concorso ordinario per il reclutamento nella stessa scuola secondaria, di un concorso per l'insegnamento della religione cattolica e di concorsi abilitanti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria; la previsione di nuove procedure selettive per l'accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno; previsioni particolari per la tempestiva copertura dei posti comuni e di sostegno di personale docente vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/2022; vari incrementi delle dotazioni organiche; la reintroduzione della titolarità dei docenti sulla singola scuola; la costituzione di nuove graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze; la possibilità di scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province per la copertura di posti vacanti e disponibili; la definizione di una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro. 

Per i dirigenti scolastici, le principali novità hanno riguardato: la modifica della procedura per il reclutamento; l'incremento delle risorse destinate al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato; la modifica, per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023, della disciplina relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato (nonché di un direttore dei servizi generali e amministrativi -DSGA -in via esclusiva). 

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), le principali novità hanno riguardato, oltre a vari incrementi delle dotazioni organiche: il riaffidamento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole statali esclusivamente a personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico;  la previsione di inserimento stabile di assistenti tecnici nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo dall'a.s. 2021/2022; l'eliminazione del numero di idonei da inserire nelle graduatorie del concorso per DSGA bandito nel 2018;  la previsione di procedure selettive per la progressione di assistenti amministrativi di ruolo all'area di DSGA.

Più in generale, per tutto il personale della scuola è stato eliminato il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti e disponibili.

Infine, sono state assunte disposizioni particolari per lo svolgimento degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 nelle zone colpite dagli eventi sismici 2016-2017.

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1. Le più recenti novità in materia di abilitazione e reclutamento

Le nuove modalità di svolgimento dei concorsi ordinari

 

Il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 59, commi 10-13) ha introdotto a regime, in deroga alle disposizioni vigenti, modalità semplificate di svolgimento dei concorsi ordinari per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, garantendone comunque il carattere comparativo, al fine di garantire che gli stessi siano banditi con frequenza annuale.

In particolare, ha disposto che il concorso consiste in:

  • prova scritta con più quesiti a risposta multipla (non pubblicati preventivamente), volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70;
  • prova orale;
  • valutazione dei titoli.

Sulla base delle valutazioni ottenute in tali fasi, si forma la graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso.

Su tale base, con decreto ministeriale n. 325 del 5 novembre 2021 sono state definite le nuove modalità relative allo svolgimento dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno e con decreto ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021 quelle concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno.

La nuova disciplina si applica anche ai concorsi banditi precedentemente (ma le cui prove non si sono svolte a causa del COVID-19), ma senza comportare la riapertura dei termini per la presentazione delle domande (salvo quanto si dirà infra), né la modifica dei requisiti di partecipazione o dei programmi concorsuali.

Le nuove modalità si applicano, dunque, anche ai due concorsi ordinari, per titoli ed esami, banditi nel 2020 e finalizzati al reclutamento di personale docente, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Da ultimo, è stato adottato il decreto ministeriale 16 dicembre 2021, recante "Determinazione della misura dei compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell'anno 2020 per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado".

Al riguardo, si ricorda che con D.D. 498 del 21 aprile 2020 - pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020 - è stato indetto un concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria, per complessivi 12.863 posti previsti quali vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli a.s. 2020/2021 e 2021/2022.

A seguito di quanto previsto dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021), è, poi, intervenuto il D.D. 2215 del 18 novembre 2021 – pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 93 del 23 novembre 2011 -  che ha modificato alcune delle previsioni del D.D. 498/2020.

Con nota 36614 del 23 novembre 2021 è stato pubblicato l'avviso relativo alle prove scritte, che si svolgeranno nei giorni 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 dicembre 2021.

Con D.D. 499 del 21 aprile 2020 – pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020 - è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per complessivi 25.000 posti previsti quali vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021-2021/2022 (in attuazione di quanto disposto con il D.L. 126/2019-L. 159/2019: art. 1, co. 1, che aveva previsto l'indizione contestuale di una procedura straordinaria – per la quale v. infra – e di un concorso ordinario per titoli ed esami. Sul termine di indizione del concorso era poi intervenuto il D.L. 162/2019-L. 8/2020: art. 7, co. 10-quaterdecies).

Qui l'allegato 1: prospetto ripartizione posti.

Qui l'allegato 2: prospetto aggregazioni territoriali.

In seguito, però, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 230, co. 2) ha previsto l'elevazione del numero dei posti (da 25.000) a 33.000 e ha introdotto la previsione – parallela a quella relativa alla procedura straordinaria – in base alla quale le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura, anche successivamente all'a.s. 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i 33.000 vincitori.

In attuazione di tale previsione, è intervenuto il D.D. 649 del 3 giugno 2020 che ha sostituito gli allegati 1 e 2 del D.D. 499/2020.

Qui l'allegato 1: prospetto ripartizione posti.

Qui l'allegato 2: aggregazioni territoriali.

Ulteriori modifiche al D.D. 499/2020 sono state adottate con D.D. 749 del 1° luglio 2020, intervenuto in attuazione dell'art. 1, co. 7, ultimo periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) che, per i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, ha previsto la possibilità di partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria dello stesso esame e la conclusione della sessione straordinaria, per le quali fosse richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato.

Lo stesso D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 59, co. 10-13) ha anche stabilito che le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili per i concorsi ordinari.

 

Infine, ha disposto che i bandi dei concorsi emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge prevedono – purché i posti messi a concorso per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto siano almeno pari a 4 - una riserva di posti pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, a favore di coloro che, entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto presso le scuole statali almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 10.

In precedenza, nel corso della legislatura, la L. di bilancio 2019 ( L. 145/2018 : art. 1, co. 792, 794 e 795) aveva ridefinito il percorso per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno, modificando il d.lgs. 59/2017 che - sulla base della delega recata dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. b) -, aveva introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli nella scuola secondaria e aveva previsto un graduale inserimento nella funzione docente. 
Il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha previsto, tra l'altro, le seguenti disposizioni in materia di docenti delle scuole:
  • prevede, in via straordinaria, anche per l'a.s. 2022/2023, l'attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato (art. 5, comma 3-quater);
  • modifica la disciplina relativa ad una procedura straordinaria per l'assunzione di docenti delle scuole, riservata a coloro che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione (art. 5, comma 3-quinquies);
  • modifica i termini previsti da una misura relativa all'immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria introdotta dalla legge di bilancio 2022. In particolare, il termine finale per la pubblicazione delle graduatorie è spostato dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 e il termine per le immissioni in ruolo è spostato dal 15 febbraio al 15 marzo 2022 (art. 5, comma 3-sexies);
  • proroga una procedura per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno (art. 5-ter).

Da ultimo, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, co. 958) ha configurato una misura di tutela nei confronti dei soggetti che non hanno potuto prendere parte alle operazioni di immissione in ruolo relative all'a.s. 2021/2022 a causa della tardiva pubblicazione della graduatoria, prevedendo l'immissione in ruolo di soggetti inseriti nelle graduatorie - pubblicate tra il 31 agosto 2021 e il 30 novembre 2021 - della procedura concorsuale straordinaria per l'insegnamento nella scuola secondaria bandita nel 2020.

 

 

In dettaglio, la disposizione in esame prevede tale specifica eccezione, per questa categoria del personale scolastico, all'articolo 35, comma 5-bis del d.lgs 165/2001, il quale prevede che i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni (sancendo peraltro la inderogabilità della norma medesima da parte dei contratti collettivi).

 

Semplificazione in via straordinaria, per le immissioni in ruolo relative all'a.s. 2021/2022, delle procedure concorsuali ordinarie già bandite nelle materie scientifiche e tecnologiche

 

Il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 58, commi 14-19) ha disposto che, in via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'a.s. 2021/2022, le procedure concorsuali ordinarie bandite con il già citato D.D. 499/2020, relative alle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado di Fisica, Matematica, Matematica e fisica e Scienze e tecnologie informatiche, nonché alla classe di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado Matematica e scienze, si dovevano svolgere, per il numero di posti messi a bando, nel modo seguente:

  • prova scritta computer-based, con 50 quesiti a risposta multipla (con 4 risposte, di cui una sola esatta), non previamente pubblicati, di cui: 40, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso per la quale partecipava e vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al DM 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso (per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti erano 20 di matematica e 20 di fisica; per la classe di concorso A028-Matematica e scienze i 40 quesiti erano 20 di matematica e 20 nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali); 5 vertenti sull'informatica; 5 vertenti sulla lingua inglese.
    La valutazione della prova sarebbe stata effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, 0 punti alle risposte non date o errate. La prova, valutata al massimo 100 punti, sarebbe stata superata con punteggio minimo di 70 punti;
  • prova orale, valutata al massimo 100 punti, superata con punteggio minimo di 70 punti;
  • formazione della graduatoria, entro il 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni della prova scritta e della prova orale, nel limite dei posti messi a concorso.

Ha, altresì previsto che le graduatorie approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro il 30 ottobre 2021 sono (comunque) utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'a.s. 2021/2022, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili.

In ogni caso, le graduatorie approvate successivamente al 30 ottobre 2021 sono utilizzate, con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie, per le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, fino al loro esaurimento, nel corso degli anni successivi, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili.

Alle immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti dal 1 settembre o dalla data di inizio del servizio, se successiva.

Le disposizioni modificative al D.D. 499/2020 sono state emanate con D.D. 826 dell'11 giugno 2021 .
Qui il diario delle prove scritte, che si sono svolte dal 2 all'8 luglio 2021.
Qui la pagina del sito del Ministero dedicata alla procedura concorsuale, in cui è indicata anche la suddivisione dei posti per regione.

Infine, ha previsto che per i candidati della procedura semplificata resta impregiudicata la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso.

A tal fine, i posti della predetta procedura concorsuale ordinaria sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili e si provvede alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure concorsuali ordinarie relative alle classi di concorso sopra indicate.

La procedura straordinaria per il reclutamento nella scuola secondaria bandita nel 2020

Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1, co. 1-16, e 19) ha previsto l'indizione di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento – a seguito dell'innalzamento del numero dei posti disposto dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 230, co. 1) – di 32.000 docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che avevano svolto, fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020, almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, ovvero erano stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedevano attività di carattere straordinario.

Per i soggetti che potevano raggiungere le tre annualità di servizio unicamente in virtù del servizio svolto nell'a.s. in corso 2019/2020, era stata prevista la partecipazione con riserva alla procedura. La riserva doveva essere sciolta negativamente ove entro il 30 giugno 2020 non si fosse prestato un servizio di durata pari ad almeno 180 giorni o dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

In particolare, ha disposto che la procedura straordinaria doveva essere bandita per le classi di concorso e per le tipologie di posto per le quali si prevedeva che, negli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023, vi sarebbero stati posti vacanti e disponibili. Tuttavia, in considerazione del meccanismo di assunzione dei vincitori, ha, altresì, previsto che, ove occorra, le relative immissioni in ruolo possono essere disposte anche successivamente all'a.s. 2022/2023, fino all'esaurimento della graduatoria.

Ha infatti stabilito che, annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle GAE nella quota destinata ai concorsi, la quota parte delle facoltà assunzionali destinata alle GAE, non coperta con le stesse, è destinata per il 50% alle graduatorie della procedura straordinaria e per il 50% a quelle del concorso ordinario, per titoli ed esami, sempre per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria, da bandire contestualmente alla procedura straordinaria (v. ante). L'eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie del medesimo concorso ordinario.

Ogni soggetto poteva partecipare alla procedura straordinaria in un'unica regione sia per il sostegno, sia per una classe di concorso.


In particolare, a seguito dell'intervento del D.L. 22/2020 ( L. 41/2020: art. 2, co. 01-07), la procedura straordinaria prevedeva:
- lo svolgimento – nel corso dell'a.s. 2020/2021 – di una prova scritta informatizzata composta da quesiti a risposta aperta su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche. La prova doveva essere superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente;
- la formazione (in ogni regione, per ciascuna classe di concorso e per il sostegno) di una graduatoria di vincitori, risultante dal punteggio conseguito nella prova scritta e da quello attribuito alla valutazione dei titoli, nel limite dei posti previsti;
- l' immissione in ruolo dei vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati e, conseguentemente, la loro ammissione al percorso annuale di formazione iniziale e prova;
- durante il periodo di formazione iniziale e prova, l' acquisizione, con oneri a carico dello Stato, dei 24 CFU/CFA richiesti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, qualora non già posseduti dagli immessi in ruolo;
- una prova orale – ad integrazione del periodo di formazione iniziale e prova – che precede la valutazione finale di tale periodo prevista dall' art. 13, co. 1, del d.lgs. 59/2017 e si intende superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente;
- l' abilitazione dei vincitori all'esercizio della professione docente, per la relativa classe di concorso, all'atto della conferma in ruolo (al riguardo, v. infra).

 

Il termine per bandire la procedura - che, in base al D.L. 126/2019, era fissato al 31 dicembre 2019 - è stato posticipato al 30 aprile 2020 dal D.L. 162/2019 ( L. 8/2020: art. 7, co 10- quaterdecies).
La procedura straordinaria è stata indetta con D.D. 510 del 23 aprile 2020 , pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020.
Qui l'allegato A: prospetto ripartizione posti.
Qui l'allegato B: prospetto aggregazioni territoriali;
Qui l'allegato C: programmi prova scritta;
Qui l'allegato D: tabella dei titoli valutabili.

Il D.D. 510/2020 è stato poi modificato e integrato, a seguito delle novità intervenute con il D.L. 22/2020 ( L. 41/2020) e con il D.L. 34/2020 ( L. 77/2020), con D.D. 783 dell'8 luglio 2020 – pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 53 del 10 luglio 2020 – che, in particolare, ha sostituito l' allegato A e l' allegato B.

 

A seguito del DPCM 3 novembre 2020 che, nell'ambito delle misure adottate per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, aveva sospeso "lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private" (art.1, co. 9, lett. z)), con nota prot. 1979 del 4 novembre 2020 il Ministero dell'istruzione aveva disposto la sospensione delle prove scritte della procedura straordinaria – che dovevano svolgersi dal 22 ottobre al 16 novembre 2020 –, annunciando che si sarebbe proceduto ad una nuova calendarizzazione.
Successivamente a seguito del DPCM 14 gennaio 2021 – che aveva previsto che dal 15 febbraio 2021 erano consentite le prove selettive dei concorsi pubblici nei casi in cui era prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico - con nota del 19 gennaio 2021, il Ministero dell'istruzione aveva pubblicato le nuove date delle prove scritte (15-19 febbraio 2021). Qui il calendario.
Qui la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione.

Da ultimo, il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 59, comma 3) ha previsto che la graduatoria della procedura straordinaria in questione è integrata con i soggetti che hanno conseguito il punteggio minimo di 7/10 o equivalente nella prova scritta (c.d. idonei).

A seguito di quanto previsto dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 59, co. 3 e 21 – v. infra), il Ministero dell'istruzione, con nota 1112 del 22 luglio 2021, ha fatto presente che l'abilitazione è riconosciuta anche a quanti sono inseriti nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria per il reclutamento pubblicate nell'a.s. 2020/21 (ossia, oltre che ai vincitori, anche agli idonei).

 

La procedura straordinaria per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria bandita nel 2020

Il D.L. 126/2019 (L.159/2019: art. 1, co. 1-16) ha previsto che la procedura straordinaria per il reclutamento nella scuola secondaria è finalizzata anche a consentire, al ricorrere delle condizioni indicate, il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nel medesimo grado di scuola (che non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato) per i soggetti che hanno svolto, anche cumulativamente, almeno tre annualità di servizio fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020 - nelle scuole statali o paritarie, nonché nei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

In particolare, ha previsto lo svolgimento di una prova scritta informatizzata strutturata in quesiti a risposta multipla, stabilendo che, all'esito della stessa, i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di 7/10 o equivalente sono inseriti in appositi elenchi non graduati in cui sono iscritti coloro che possono conseguire l'abilitazione.

Aveva, inoltre, previsto che per il conseguimento dell'abilitazione da parte degli iscritti negli elenchi non graduati occorreva:

1) avere in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;

2) aver conseguito, ove non già posseduti, 24 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche (art. 5, co. 1, lett. b), d.lgs. 59/2017);

3) superare una prova orale.

Tali ultime due condizioni erano necessarie per conseguire l'abilitazione, prima dell'immissione in ruolo, anche da parte dei vincitori della procedura straordinaria per il reclutamento (v. ante).

Anche in tal caso, il termine per bandire la procedura che, in base al D.L. 126/2019, era entro il 2019 - è stato posticipato al 30 aprile 2020 dal D.L. 162/2019 ( L. 8/2020: art. 7, co 10- quaterdecies).
 
Con D.D. 497 del 21 aprile 2020 – pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020 - è stata indetta la procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune.
Qui l'allegato A: programmi.
Modifiche al D.D. 497/2020 sono poi state adottate con D.D. 749 del 1° luglio 2020, intervenuto in attuazione del già citato art. 1, co. 7, ultimo periodo, del D.L. 22/2020 ( L. 41/2020) (v. ante).

Successivamente, il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 59, co. 21) ha eliminato la necessità, per conseguire l'abilitazione, di possedere i 24 CFU o CFA e di sostenere una prova orale da parte dei candidati che hanno conseguito il punteggio minimo nella prova scritta.

Il reclutamento di docenti per l'insegnamento della religione cattolica

Il D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 5, co. 1) ha prorogato (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica, previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1-bis). In particolare, a seguito della novella, il concorso deve essere bandito, entro il 2021, per la copertura dei posti che si prevedono vacanti e disponibili negli a.s. dal 2021/2022 al 2023/2024.

La proroga era correlata alla circostanza che la preliminare intesa fra il Ministero e la Conferenza episcopale italiana era intervenuta il 14 dicembre 2020.

Il comunicato stampa che, in pari data, aveva dato conto dell'intesa, peraltro, faceva presente che il concorso sarebbe stato bandito nelle settimane a seguire.

  In base al D.L. 126/2019 (L. 159/2019), una quota non superiore al 50% dei posti può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Nelle more dell'espletamento del concorso, le immissioni in ruolo sono effettuate mediante scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel 2004.

Inoltre, con DPCM 20 luglio 2021 il Ministero dell'istruzione è stato autorizzato all'avvio di due procedure concorsuali per la copertura di 5.116 posti per l'insegnamento della religione cattolica per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Da ultimo, il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha prorogato (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica (art. 5, comma 3).

Le nuove procedure selettive per l'accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 980) ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, affidando la definizione delle modalità di espletamento ad un decreto del Ministro dell'istruzione. In particolare, il decreto deve definire: il contenuto del bando; i termini e le modalità di presentazione delle domande; la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione; i titoli valutabili; la composizione delle commissioni giudicatrici; le modalità e i titoli per l'aggiornamento delle graduatorie

Alle relative, nuove, graduatorie – ogni due anni integrate, a seguito di nuove procedure della stessa tipologia, e aggiornate per i candidati già presenti – si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, esclusivamente in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti, nonché all'esito delle procedure di scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni o province (v. infra).

Da ultimo, come anticipato, il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022), ha prorogato una procedura per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno (art. 5-ter).

I concorsi abilitanti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria

 

La L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, co. 329-338) ha previsto la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall'a.s. 2022/2023, e quarte, a partire dall'a.s. 2023/2024. A tal fine, prevede l'istituzione di una nuova classe di concorso. In fase di prima applicazione, i suddetti posti sono coperti con concorsi per titoli ed esami abilitanti, da bandire nel 2022 e 2023.  

Possono partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi (o titoli di studio equiparati ai sensi del DM 9 luglio 2009):

  • LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»;
  • LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»;
  • LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie».

Per l'accesso è necessario, altresì, il conseguimento di 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Qualora le graduatorie dei concorsi non siano approvate in tempo utile per l'assunzione dei docenti, possono essere attribuiti contratti a tempo determinato anche a soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le classi di concorso per l'insegnamento delle scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I e II grado.

La previsione è correlata a quella di graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall'a.s. 2022/2023, e quarte, a partire dall'a.s. 2023/2024.

2.   Le più recenti novità in materia di percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

Il D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 2, co. 08), ha previsto che, a decorrere dal V ciclo dei percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, su posto di sostegno nel grado di istruzione cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte (senza, cioè, necessità di sostenere il test preliminare).

In attuazione di quanto previsto dal D.L. 22/2020 (L. 41/2020), è intervenuto il D.I. 90 del 7 agosto 2020, che ha modificato il DM 92/2019, a sua volta modificativo del DM 30 settembre 2011. 
Da ultimo, il D.L. 130/2021 (art. 4, co. 2), modificando il d.lgs. 66/2017 (art. 12, co. 5), ha modificato la disciplina per la definizione dei piani di studio e delle modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e ha procrastinato all' a.a. 2025/2026 l'applicazione della nuova disciplina.

3. Disposizioni per la copertura dei posti vacanti e disponibili e per l'attribuzione di incarichi di supplenza

 

Possibilità di utilizzo delle graduatorie in altre regioni o province

Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1, co. 17-17-septies) ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria (di cui all'art. 1, co. 1-16 e 19), si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province. Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

In attuazione, è intervenuto il DM 8 giugno 2020, n. 25
Per l'a.s. 2020/2021, la procedura per la presentazione delle domande è stata attivata dal 29 agosto 2020 al 2 settembre 2020.

Nel prosieguo, però, il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 58, co. 2, lett. b)) ha previsto che tali previsioni non si sarebbero applicate con riferimento alle operazioni di avvio dell'a.s. 2021/2022.

Inoltre, lo stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1, co. 18) – oltre a prolungare per un ulteriore anno la validità delle graduatorie di merito e degli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 (art. 1, co. 18) – ha previsto (art. 1, co. 18-bis) – nel testo come modificato dal D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 4-bis) – che i soggetti in esse inseriti possono richiedere l'inserimento in una fascia aggiuntiva dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche con riguardo ad una regione diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine.

Le modalità di espletamento della procedura sono state definite con DM 40 del 27 giugno 2020.

 

Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie ad esaurimento (GAE)

Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1-quater), al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche  si utilizzano, in subordine alle GAE (invece delle graduatorie di istituto), apposite graduatorie provinciali (GPS), distinte per tipologia di posto e classe di concorso. Al riguardo, il D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 2, co. 4, 4-bis e 4-ter) ha previsto che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle nuove graduatorie provinciali e le procedure di conferimento delle relative supplenze sono disciplinate, per l'a.s. 2020/2021 e l'a.s. 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, che tutto il procedimento è informatizzato e che la valutazione delle istanze e l'approvazione delle graduatorie è effettuata dagli uffici scolastici territoriali.

In attuazione di quanto previsto dal D.L. 22/2020 ( L. 41/2020), è intervenuta l' OM 60 del 10 luglio 2020 ( qui le tabelle allegate) che, in prima applicazione e per il biennio relativo agli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, ha disciplinato la costituzione delle GPS e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno (nonché del personale educativo).
In particolare, in base all'ordinanza:
- per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delle GPS. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di istituto;
- ogni docente può iscriversi alle GPS per una sola provincia (anche diversa dalla provincia di inserimento nelle GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ), ma per più classi di concorso;
- le GPS per i posti comuni per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono suddivise in due fasce. La prima è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione. La seconda è costituita dagli studenti che, nell'a.a. 2019/2020, risultavano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, avendo conseguito, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza;
- le GPS per i posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in due fasce. La prima è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione. La seconda è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) per le classi di concorso di cui alla tab. A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: possesso dei 24 CFU/CFA di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), del d.lgs. 59/2017; abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; b) per le classi di concorso di cui alla tab. B  dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: possesso dei 24 CFU/CFA di cui all'art. 5, co. 2, lett. b), del d.lgs. 59/2017; abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
- le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per gradi di istruzione (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) sono suddivise in due fasce. La prima è costituita dai docenti che hanno la specializzazione per il grado di istruzione scelto; la seconda è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di  specializzazione, che entro l'a.s. 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di  insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
- è stata prevista la costituzione – a seguito di apposito decreto del Ministro - di elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia in cui, nelle more della ricostituzione delle stesse GPS, possono richiedere l'inserimento i docenti che acquisivano il titolo di abilitazione o di specializzazione entro (originariamente: v. infra) il 1° luglio 2021. Agli elenchi aggiuntivi si attinge con priorità rispetto alla seconda fascia;
- dopo l'assegnazione dei posti disponibili ai docenti presenti nelle GAE e nelle GPS, per le supplenze brevi, i dirigenti scolastici possono attingere alle graduatorie di istituto suddivise in tre fasce: la prima costituita dagli abilitati presenti nelle GAE, la seconda e la terza costituite, rispettivamente, dagli abilitati e dai non abilitati presenti nelle GPS.
Nel prosieguo è intervenuto il D.D. 858 del 21 luglio 2020 che ha stabilito che le domande per l'inserimento nelle GPS potevano essere presentate dal 22 luglio al 6 agosto 2020.
Con nota prot. 1290 del 22 luglio 2020 erano poi stati forniti alcuni chiarimenti sulla valutazione dei titoli.
In attuazione di quanto di quanto disposto dall' OM 60 del 10 luglio 2020, con DM 51 del 3 marzo 2021 è stata disciplinata la costituzione degli elenchi aggiuntivi. In particolare, il DM aveva indicato il termine del 20 luglio 2021 per il conseguimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno ai fini dell'iscrizione nei suddetti elenchi.

Inoltre, il termine per il conseguimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno ai fini dell'iscrizione negli elenchi aggiuntivi previsti dall'OM 60 del 10 luglio 2020 è stato poi ulteriormente differito al 31 luglio 2021 dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 59, co. 4).

Da ultimo, il decreto-legge n. 4 del 2022 (legge n. 25 del 2022) ha disposto che, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) relative al personale docente ed educativo abbia validità biennale (art. 19, comma 3-ter).

 Disposizioni in materia di graduatorie di istituto

Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1-quater) ha differito (dall'a.s. 2019/2020) all'a.s. 2022/2023 il termine a decorrere dal quale possono essere inseriti nelle graduatorie di istituto solo soggetti abilitati e ha previsto che, in occasione dell'aggiornamento delle stesse per il prossimo triennio scolastico, l'inserimento nella terza fascia per posto comune nella scuola secondaria è consentito, oltre che ai soggetti già inseriti, ai soggetti che, ove non in possesso dell'abilitazione, siano in possesso dei 24 CFU/CFA, unitamente al titolo di studio.

Inoltre, ha precisato che le graduatorie di istituto – che, a seguito dello stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019), devono essere costituite in base alle indicazioni dei soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali – sono utilizzate per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

Da ultimo, il decreto-legge n. 4 del 2022 (legge n. 25 del 2022) ha esteso, agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la definizione con ordinanze del Ministro dell'istruzione della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.

4. Disposizioni specifiche per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/2022

Il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: co. da 1 a 9) ha previsto una disciplina speciale per la copertura dei posti di personale docente vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/2022, applicabile a tutte le classi di concorso.

In particolare, per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, ha previsto anzitutto un più ampio ricorso alle graduatorie dei concorsi banditi nel 2018. Nello specifico:

  • la quota delle immissioni in ruolo dalle graduatorie del concorso straordinario a posti di docente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, bandito nel 2018 (ai sensi dell'art. 4, co. 1-quater, lett. b), del D.L. 87/2018-L. 96/2018), è stata incrementata (dal 50%) al 100%;
  • la quota delle immissioni in ruolo dalle graduatorie del concorso straordinario a posti di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito nel 2018 (ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. b), del d.lgs. 59/2017), è stata incrementata (dall'80%) al 100%.

 

Inoltre, come già detto, ha previsto l'integrazione della graduatoria del concorso straordinario per le immissioni in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito nel 2020 (v. ante), con i soggetti che hanno conseguito il punteggio minimo di 7/10 o equivalente nella prova scritta di concorso (c.d. idonei).

Per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che ancora residuano dopo le immissioni di cui si è detto, ha disposto che – fatti salvi i posti relativi ai concorsi ordinari per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché per la scuola secondaria, banditi, rispettivamente, con D.D. 498/2020 e D.D. 499/2020 (v. ante) –, in via straordinaria, esclusivamente per l'a.s. 2021/2022, si procede con contratti a tempo determinato, su posti comuni e di sostegno, assegnati a docenti che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, ovvero negli appositi elenchi aggiuntivi (v. ante).

Ai fini dell'assegnazione del contratto a tempo determinato per i posti comuni è altresì necessario aver svolto su posto comune, entro l'a.s. 2020/2021, nelle istituzioni scolastiche statali, negli ultimi 10 anni scolastici oltre quello in corso, almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive.

Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali o negli elenchi aggiuntivi.

Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova, seguito da una prova disciplinare, cui hanno accesso i candidati valutati positivamente ai sensi dell'art. 1, co. 117, della L. 107/2015.

La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

La valutazione negativa del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova.

Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta, invece, la decadenza dalla procedura e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

La procedura è stata dettagliata con DM 242 del 30 luglio 2021.

Da ultimo, per la copertura, a decorrere dal 1° settembre 2022, dei posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/2022 eventualmente residuati dopo le immissioni in ruolo di cui si è detto - fatti salvi, anche in tal caso, i posti relativi ai concorsi ordinari banditi con D.D. 498/2020 e D.D. 499/2020 - lo stesso D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 1, co. 9-bis) ha previsto una procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, riservata ai docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, negli ultimi 5 anni scolastici, un servizio di almeno 3 anni anche non consecutivi nelle scuole statali.

Ogni candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione, per una sola classe di concorso per la quale ha maturato almeno un anno di servizio tra quelli richiesti come requisito.

Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da svolgere entro il 31 dicembre 2021.

I candidati vincitori partecipano, con oneri a proprio carico, ad un percorso di formazione che prevede una prova conclusiva.

In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva, il candidato è assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022. Con l'immissione in ruolo dei vincitori, le graduatorie della procedura concorsuale straordinaria decadono.

Nel corso dall'a.s. 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

In attuazione di quanto sopra, è stato adottato il decreto ministeriale 28 aprile 2022, recante "Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73".

5. Obbligo di permanenza triennale nella sede di prima assegnazione e altre previsioni in materia di mobilità

Il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 58, comma 2, lett. f) ha modificato la disciplina relativa al termine minimo di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione (recata dall'art. 399, comma 3, del decreto-legislativo n. 297 del 1994), riducendo lo stesso (da 5) a 3 anni.

Il termine di  anni era stato previsto, in generale, dal D.L. 126/2019 ( L. 159/2019: art. 1, co. 17- octies e 17- novies) che, in particolare, aveva disposto che, dall'a.s. 2020-2021, i docenti nominati a tempo indeterminato potevano chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solo dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
Sono stati fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo prima dell'a.s. 2020/2021.

Inoltre, lo stesso D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 58, comma 2, lett. f)) ha introdotto nuove limitazioni relative alla mobilità in corso di carriera, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica. In particolare, ha previsto che, a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di 3 anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.

Da ultimo, il decreto-legge n. 4 del 2022 (legge n. 25 del 2022), cosiddetto Sostegni-ter, modifica la disciplina relativa al vincolo di permanenza del docente - per almeno altri due anni scolastici - nell'istituzione scolastica nella quale si è svolto il periodo di prova, novellando, a tal fine, l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

 

A tal fine, novella l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017, aggiungendo un quarto periodo.

  

6. Titolarità del docente sulla singola scuola e affidamento degli incarichi di insegnamento  

  La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 796) ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, ai docenti, nell'ambito delle procedure di reclutamento e di mobilità territoriale e professionale, non può essere attribuita la titolarità su ambito territoriale.

Si sono superate, così, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, le previsioni recate dalla L. 107/2015, in particolare all'art. 1, co. 66 e 73, e si è tornati, dunque, all'attribuzione della titolarità in una specifica scuola.

Successivamente, il Senato ha approvato una proposta di legge – di cui la VII Commissione della Camera ha avviato l'esame il 4 febbraio 2020 (A.C. 2005) - che elimina, anzitutto, dall'ordinamento la disciplina per l'affidamento degli incarichi di insegnamento da parte del dirigente scolastico (c.d. chiamata diretta), introdotta dalla stessa L. 107/2015, ma di fatto già disapplicata in virtù di accordi sindacali.

Infatti, la L. 107/2015 aveva disposto (art. 1, co. 79) che, dall'a.s. 2016/2017, il dirigente scolastico conferiva incarichi triennali ai docenti assegnati all'ambito territoriale di riferimento. Tale previsione, tuttavia, come detto, era già stata, di fatto, gradualmente superata a seguito di accordi contrattuali.
Da ultimo, il 26 giugno 2018 era stata siglata un' ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2018/2019, in base alla quale la competenza ad assegnare alle scuole i docenti era stata attribuita all'Ufficio scolastico competente per territorio.
Con nota n. 29748 del 27 giugno 2018, il MIUR aveva poi fornito istruzioni per il passaggio da ambito a scuola.

Inoltre, la proposta di legge  elimina dall'ordinamento l'istituto degli ambiti territoriali.

7. Interventi relativi al contenzioso concernente il personale docente

Il D.L. 126/2019 (L. 157/2019: art. 1-quinquies) ha previsto che ai provvedimenti giurisdizionali in sede amministrativa o civile relativi all'inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie di istituto, ovvero nelle graduatorie concorsuali, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali deve essere data esecuzione entro 15 giorni dalla notifica dei medesimi provvedimenti al (ora) Ministero dell'istruzione.

Nel caso in cui i citati provvedimenti giurisdizionali intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, al fine di salvaguardare la continuità didattica, il Ministero dell'istruzione provvede all'esecuzione trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza, rispettivamente, in contratti a tempo determinato con termine finale al 30 giugno dell'a.s. di riferimento, e in contratti a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno del medesimo a.s.

Al riguardo, con nota prot. 709 del 20 maggio 2020, il Ministero dell'istruzione ha chiarito che i docenti destinatari di sentenze che comportano la decadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ove già in possesso di abilitazione all'insegnamento, mantengono il diritto ad essere iscritti nella II fascia delle graduatorie d'istituto e, qualora non risultino già iscritti, devono essere riammessi nei termini per la presentazione della domanda di inserimento, comunque sempre con la valutazione del punteggio dei titoli posseduti alla data prevista dal DM 1 giugno 2017, n. 374 (con il quale si è proceduto all'aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, con validità per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020).

Con quanto disposto dal D.L. 126/2019 è stato generalizzato il meccanismo previsto dal D.L. 87/2018 (L. 96/2018: art. 4) per salvaguardare la continuità didattica nell'a.s. 2018/2019, limitato ai casi in cui si fosse determinata la decadenza di contratti di lavoro stipulati da soggetti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Si ricorda, infatti, che l'art. 4, co. 1 e 1- bis , del D.L. 87/2018 ( L. 96/2018) era intervenuto con riferimento ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 i cui contratti di lavoro – stipulati a seguito dell'inserimento con riserva nelle graduatorie per l'assunzione in ruolo – sarebbero decaduti per effetto di provvedimenti giurisdizionali successivamente intervenuti che si fossero adeguati alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017.
Con tale sentenza, il Consiglio di Stato ha dichiarato che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente. La carenza del titolo per l'inserimento nelle GAE, infatti, comporta il venir meno del presupposto necessario per la stipula del contratto di lavoro.
In seguito, con le sentenze nn. 4 e 5 del 27 febbraio 2019, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ribadito il "principio di diritto secondo cui il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via ‘strumentale', nel senso di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione".

8. Composizione e consistenza dell'organico docente

La L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l'istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa (art. 1, co. 5).

A decorrere dall'a.s. 2016-2017, l'organico dell'autonomia, articolato in posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, doveva essere determinato – in base alla stessa legge - ogni tre anni, su base regionale, con decreti interministeriali (art. 1, co. 63 e 64).  

Le dotazioni organiche del personale docente relative al triennio 2016/2019 sono state definite inizialmente con D.I. 625 del 5 agosto 2016 (v. allegati al D.I.).
Successivamente, peraltro, non risultano intervenuti ulteriori decreti di determinazione triennale dell'organico dell'autonomia. In particolare, nel prosieguo sono intervenuti il D.I. 124/2018 (consistenza organica a.a.s. 2017/2018 e 2018/2019), il D.I. 1047/2019 (consistenza organica a.s. 2019/2020) e il D.I. 113/2020 (consistenza organica a.s. 2020/2021). Qui lo schema di D.I. relativo alla consistenza organica a.s. 2021/2022, inviato dal Ministero dell'istruzione agli Uffici scolastici regionali con nota 13520 del 29 aprile 2021 .  

Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (art. 1, co. 65) e può essere utilizzato per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni (art. 1, co. 85).

 

Peraltro, allo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, è stata prevista la possibilità di costituire annualmente, con decreto interministeriale, un ulteriore contingente di posti (c.d. organico di fatto) (art. 1, co. 69).

 

Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad incrementare, anzitutto, l'organico dell'autonomia attraverso il consolidamento di posti provenienti dall'organico di fatto.

A tal fine, la L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 366 e 373-374) ha istituito nello stato di previsione dell'allora MIUR un nuovo Fondo, stanziando € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln annui dal 2018.

In seguito, il D.L. 50/2017 (L. 96/2017: art. 22-ter) ha incrementato le risorse del Fondo di importi variabili da € 40,7 mln per il 2017 a € 184,7 dal 2026.

 

Successivamente, la L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, co. 613) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019.

Ancora dopo, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019 : art. 1, co. 266) ha incrementato il Fondo di € 12,06 mln per il 2020, € 54,28 mln per il 2021 ed € 49,75 mln annui a decorrere dal 2022, con lo specifico scopo di aumentare i posti di sostegno.

Da ultimo, allo stesso fine, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 960) ha previsto il rifinanziamento del Fondo per € 62,76 mln per il 2021, € 321,34 mln per il 2022, € 699,43 mln per il 2023, € 916,36 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025, € 924,03 mln per il 2026, € 956,28 mln per il 2027, € 1.003,88 mln per il 2028, € 1.031,52 mln a decorrere dal 2029. In particolare, le risorse aggiuntive sono state destinate all'incremento di 25.000 posti di sostegno, di cui 5.000 a decorrere dall'a.s. 2021/2022, 11.000 a decorrere dall'a.s. 2022/2023 e 9.000 a decorrere dall'a.s. 2023/2024. In tal caso, non si applica, però, la contestuale riduzione dei posti in organico di fatto.

Ulteriori disposizioni hanno riguardato specificatamente i posti per il potenziamento dell'offerta formativa che, in base alla Tab.1 della L. 107/2015, erano destinati alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

In particolare, il d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l'assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di quota parte (non quantificata) dell'organico di potenziamento definito dalla stessa Tab. 1 (art. 12, co. 7).

Con la già citata nota 16041 del 29 marzo 2018, l'allora MIUR aveva dunque reso noto che per la scuola dell'infanzia erano stati istituiti 800 posti comuni di potenziamento, distribuiti tra le regioni in base al numero degli alunni relativi all'organico di fatto dell'a.s. 2017/18. Aveva, inoltre, fatto presente che "ciascun Ufficio Scolastico Regionale destinerà alla scuola dell'infanzia, nel limite del contingente assegnato, i posti dell'organico di potenziamento posto comune, senza determinare esuberi nell'ambito dei ruoli regionali, attingendo per tale rimodulazione ai posti di potenziamento disponibili prioritariamente della scuola secondaria di II grado, in via secondaria della scuola primaria e in via subordinata dalla scuola secondaria di primo grado".

Successivamente, il d.lgs. 60/2017 (art. 17, co. 3), e la L. 205/2017 (art. 1, co. 616) hanno disposto, rispettivamente, che il 5% dei posti per il potenziamento è destinato alla promozione dei temi della creatività, e che un ulteriore 5% è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria

Con riferimento a quanto previsto dalla L. 205/2017, con nota  422 del 18 marzo 2019, relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2019/2020, l'allora MIUR aveva evidenziato che si riteneva opportuno attendere l'esito dell'iter dell'A.S. 992, già approvato dalla Camera, che prevede il conferimento al Governo di una delega in materia di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con titolo specifico - come già è, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado - e di definire un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe (sull'argomento si vedano, ante, le ultime novità).

Nel prosieguo, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 279) ha disposto un incremento di 390 posti per il potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia, mentre, allo stesso fine, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 968) ha previsto un incremento di 1.000 posti.

Ulteriori incrementi dei posti sono stati così previsti:

  • la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018:  art. 1, co. 728-729) ha previsto 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di incrementare il tempo pieno.
Al riguardo, si veda il D.I. 1047/2019;
  • la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018 : art. 1, co. 730) ha previsto, dall'a.s. 2019/2020, 400 posti aggiuntivi nell'organico del personale docente dei licei musicali.
    Al riguardo, si veda il già citato D.I. 1047/2019;
  • la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 415) ha previsto, dall'a.s. 2019/2020, un incremento, fino a 290 posti, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, delle facoltà di assunzione di personale educatore nelle istituzioni educative statali.
  • il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 7, co. 10-octies e 10-novies) ha previsto l'incremento della dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa pari a € 6,387 mln nel 2020, € 25,499 mln nel 2021 e € 23,915 mln annui dal 2022, da ripartire fra le regioni sulla base del numero di classi con più di 22 iscritti, ridotti a 20 iscritti in presenza di un alunno con disabilità grave certificata, e del monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, in termini di apprendimenti, di inclusione e di permanenza scolastica.

9. Formazione dei docenti

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020 : art. 1, co. 961) ha previsto l'aumento, per € 10 mln per il 2021, delle risorse destinate alla formazione dei docenti (art. 1, co. 125, L. 107/2015), per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

Le modalità attuative sono state definite con DM 188 del 21 giugno 2021.
Al riguardo, si ricorda che la L. 107/2015 ha previsto che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento della scuola (DPR 80/2013), sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione.
Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione ha autorizzato la spesa di € 40 mn annui (art. 1, co. 124-125).
Il Piano nazionale di formazione 2016-2019 (che riguardava anche dirigenti scolastici e personale ATA) è stato adottato con DM 797 del 19 ottobre 2016.
Successivamente, sono intervenute note annuali. Da ultimo, per l'a.s. 2020/2021, è intervenuta la nota prot. 37467 del 24 novembre 2020 che – richiamando il Contratto collettivo nazionale integrativo del 23 ottobre 2020, concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed ATA ai sensi dell'art. 22, co. 4, lett. a3) del C.C.N.L. 19 aprile 2018 -  ha proceduto all'assegnazione di € 32,4 mln.

Inoltre (L. 178/2020: art. 1, co. 970 e 971), ha esteso anche agli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 la possibilità di costituire équipe territoriali formative – formate ora da 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli USR e presso l'Amministrazione centrale, e da un numero massimo di 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50% dell'orario di servizio - per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente (e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative). A tal fine, ha autorizzato la spesa di € 1,4 mln per il 2021, € 3,6 mln per il 2022 ed € 2,2 mln per il 2023.

Il bando per la costituzione delle equipe è stato emanato con avviso prot. 13183 del 20 maggio 2021.
Con D.D. 193 del 15 luglio 2021 sono state pubblicate le graduatorie regionali di merito . La premessa del decreto fa presente che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, erano pervenute 920 candidature, di cui 77 per la posizione di comando e 843 per la posizione di semi esonero. Il decreto precisa per, per la sostituzione del personale utilizzato presso le équipe territoriali formative si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per la durata del comando e del semiesonero.

Le equipe formative territoriali per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole sono state previste per la prima volta, per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, dalla L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 725-726). In base alla stessa, le equipe erano formate da un massimo di 120 docenti che potevano essere esonerati dall'esercizio delle attività didattiche.

Il bando per la costituzione delle equipe è stato emanato con avviso prot. 24376 dell'11 luglio 2019.
Con D.D. 356 del 18 settembre 2019 sono state pubblicate le graduatorie regionali di merito. La premessa del decreto faceva presente che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, erano pervenute 1.486 candidature. Il decreto precisava che, per la sostituzione del personale utilizzato presso le équipe territoriali formative, si provvedeva con supplenze annuali da conferire per la durata dell'esonero.

In precedenza:

  • il D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 2, co. 2-bis) ha previsto che per l'a.s. 2020/2021, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un'ora doveva essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del virus COVID-19;
  • il D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 2, co. 3) ha previsto  che i docenti possono utilizzare le risorse della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente anche per acquistare i servizi di connettività.
Al riguardo, si ricorda che la stessa L. 107/2015  ha previsto l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale, a tal fine autorizzando la spesa di € 381,137 mln annui a decorrere dal 2015 (art. 1, co. 121-123).
Le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica sono state definite, da ultimo, con DPCM 28 novembre 2016. E' stata, poi, attivata un'apposita piattaforma informatica.
Successivamente, in coincidenza con l'avvio della didattica a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19, le possibilità di acquisto con la Carta sono state ampliate includendo anche " webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili". Tale possibilità, inizialmente prevista dall'11 al 31 marzo 2020 ( qui il comunicato stampa), è stata successivamente prorogata prima fino al 31 luglio 2020 ( qui il comunicato stampa) e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2020 ( qui il comunicato stampa).
Qui la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione;
  • la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 256), incrementando l'autorizzazione di spesa prevista dalla L. 107/2015, ha stanziato € 11 mln per il 2020 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di inclusione scolastica e € 1 mln per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, nonché di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi. Successivamente, però, il D.L. 1/2020 (L. 12/2020: art. 5, co. 2-bis e 2-ter) ha destinato parte delle risorse stanziate dalla L. di bilancio 2020 – pari a € 5 mln per il 2020 – alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
In particolare, le risorse sono state destinate ai compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nel 2020, da fissare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
    • la L. 92/2019 (art. 6, co. 1) ha previsto che, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione dei docenti dalla L. 107/2015, una quota parte pari a 4 mln annui a decorrere dal 2020 è destinata alla formazione sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica, introdotto da essa stessa. Ha, altresì, previsto che il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui alla stessa L. 107/2015 (art. 1, co. 124) è conseguentemente aggiornato al fine di comprendervi le attività indicate.
    Al riguardo, è intervenuta la nota Prot. n. 19479 del 16 luglio 2020 relativa a " Piano per la formazione dei docenti per l'educazione civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative".
    In base alla stessa, i moduli formativi sono destinati, in prima battuta, a uno dei coordinatori per l'educazione civica (individuati, in base all'art. 2, co. 5, della L. 92/2019, per ciascuna classe), individuato quale referente. Ogni modulo formativo, che non potrà avere una durata inferiore a 40 ore, è articolato in almeno 10 ore di lezione (anche attraverso piattaforme on-line, privilegiando attività laboratoriali ed interventi di esperti) rivolte ai referenti per l'educazione civica, che si dovranno poi impegnare a svolgere funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza, per ulteriori 30 ore. Alle attività di formazione partecipano da un minimo di 15 a un massimo di 30 soggetti. Le stesse sono sottoposte a costante monitoraggio e valutazione finale attraverso la funzione della piattaforma sofia.istruzione.it.
    In base alla stessa nota, entro il 31 ottobre 2020 le scuole polo per la formazione dovevano acquisire dalle scuole della rete territoriale i nominativi dei referenti per l'educazione civica incaricati di seguire i percorsi formativi. Le iniziative formative dovevano essere realizzate entro il 30 giugno 2021. Ulteriori iniziative formative saranno programmate nel corso del triennio di sperimentazione.
    Per ciascun percorso formativo è messo a disposizione un budget di massima di circa € 3.200. Con il budget a disposizione sarà possibile finanziare 1250 moduli a livello nazionale, raggiungendo potenzialmente tutti i territori e tutte le scuole.
    L'assegnazione dei fondi, sulla base della tabella di ripartizione, sarà disposta in favore delle scuole polo per la formazione. Il 50% dell'importo sarà erogato in acconto e il restante 50% sarà erogato successivamente alla rendicontazione delle scuole, presentata secondo le modalità definite con successiva nota.
    10. Valorizzazione della professionalità docente e ulteriori disposizioni relative ai docenti della scuola
     La L. di bilancio 2022 ( L. 234/2021, art. 1, comma 327), al fine di rendere più attrattiva la professione, ha previsto l'incremento delle risorse destinate alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle scuole statali (art. 1, commi 592 e 593, della L. 205/2017 - L. di bilancio 2018) da € 30 mln a € 300 mln annui dal 2022. Essa, inoltre, ha recato misure finalizzate a garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole. In particolare, ha istituito un'apposita sezione nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (finora disciplinato dall'art. 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016-2018 ), con uno stanziamento nel limite di spesa di € 3 mln annui a decorrere dal 2022.
    Successivamente, l'art. 36 del decreto-legge n. 21 del 2022 (così come convertito dalla legge n. 51 del 2022) ha previsto quanto segue in materia di scuola:
    • si dispone, nel limite di spesa indicato, una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (c.d. "organico COVID") già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data (comma 1);
    • si incrementa, per l'anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", istituito dall'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2022 (comma 2). Tali risorse sono destinate specificamente all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica; vi sono ricompresi anche gli impianti di ventilazione meccanica e gli altri sistemi di igienizzazione dell'aria;
    • si uniforma la disciplina della mobilità dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria con quella dei docenti della scuola secondaria. Si estende, infatti, ai primi la possibilità di richiedere l'utilizzazione provvisoria, l'assegnazione provvisoria e il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo nella provincia in cui si è titolari, così come è previsto per i docenti delle scuole secondarie (comma 2-bis);
    • si integrano le graduatorie di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, bandito ad aprile 2020, ricomprendendovi candidati idonei (comma 2-ter);
    • si prevede, per la copertura finanziaria dell'intero articolo, pari a 200 milioni di euro per il 2022, il rinvio all'art. 38 del provvedimento, che reca le disposizioni finanziarie dello stesso (comma 3).

    Da ultimo, il decreto-legge n. 115 del 2022 (legge n. 142 del 2022), cosiddetto Aiuti-bis, prevede per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi. Si tratta, in particolare:

    i) di un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva. Si evidenzia che tale elemento, è stato introdotto dall'art. 44 del D.L. n. 36/2022 ed è qui oggetto solo di una novella di coordinamento formale;

    ii) della possibilità, questa innovativa, di accedere a un meccanismo di stabile incentivazione, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera da definirsi in sede di contrattazione collettiva. Tale previsione è stata introdotta in Senato, in sostituzione della qualifica di docente esperto prevista nel testo originario del decreto-legge, di cui tuttavia restano fermi i principali aspetti sostanziali: il meccanismo implica il diritto a un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento, riconosciuta a coloro che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili. In prospettiva generale, la creazione di strumenti di valorizzazione degli insegnanti e la configurazione di percorsi selettivi di sviluppo professionale e progressione di carriera incentrati sull'aggiornamento e la formazione continua rientrano nel PNRR – M4C1.2 («Miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti»). Una corposa serie d'interventi attuativi – rispetto ai quali l'articolo in commento rappresenta un ulteriore sviluppo – è stata operata con gli artt. 44 e 45 del D.L. n. 36/2022, rubricati rispettivamente «Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie» e «Valorizzazione del personale docente» (art. 38).

    ultimo aggiornamento: 22 settembre 2022

    1. Il reclutamento

    Le vicende relative al concorso bandito nel 2017

    Il D.L. 135/2018 (L. 12/2019: art. 10) ha previsto che, in deroga alla procedura ordinaria, i candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili.

    Successivamente, il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 6-bis) ha previsto l'assunzione anche dei soggetti che, pur idonei, non erano stati ammessi al medesimo corso, in quanto la loro posizione in graduatoria eccedeva il numero fissato di partecipanti.

    Al riguardo, si ricorda che il corso-concorso del 2017 (relativo a 2.416 posti, cui si aggiungevano ulteriori 9 posti, destinati alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia) era stato avviato sulla base della disciplina recata dall'art. 1, co. 217, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – che aveva novellato l' art. 29 del d.lgs. 165/2001 – e del regolamento emanato con DM 3 agosto 2017, n. 138.
    In particolare, era stato previsto che il reclutamento dei dirigenti scolastici era articolato nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-selettiva; b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
    Il corso-concorso selettivo di formazione doveva essere bandito dal MIUR, sentito il MEF, per tutti i posti vacanti nel triennio.
    Al concorso per l'accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio potevano partecipare i docenti e il personale educativo delle istituzioni statali, in possesso del diploma di laurea magistrale o di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, con almeno 5 anni di servizio. La medesima procedura comprendeva l'eventuale prova preselettiva di cui si è detto, una prova scritta – superata dai candidati che avessero ottenuto un punteggio almeno pari a 70 punti - e una prova orale, - superata, anche in tal caso, dai candidati che avessero ottenuto un punteggio almeno pari  a 70 punti - cui seguiva la valutazione dei titoli. I candidati che avessero superato le prove scritta e orale dovevano essere inseriti nella graduatoria generale di merito per l'accesso al corso di formazione dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi relativi alle prove scritta e orale e ai titoli.
    Al corso-concorso potevano, però, essere ammessi non tutti i candidati presenti nella graduatoria generale di merito, bensì solo un numero di candidati superiore a quello dei posti, entro un limite massimo del 20%, da determinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che doveva definire anche le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati.
    Dopo lo svolgimento delle prove di ammissione al corso di formazione, il TAR Lazio, con sentenze n. 8655 del 2 luglio 2019 e n. 8670 del 3 luglio 2019, aveva annullato la procedura concorsuale per illegittimità della composizione della Commissione plenaria nella seduta in cui erano state redatte le griglie di valutazione delle prove scritte e i quesiti di lingua straniera.
    Successivamente, la VI Sezione del Consiglio di Stato, con Ordinanze nn. 3512 e 3514 del 12 luglio 2019 – ritenendo preminente l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale, anche tenuto conto della tempistica prevista per la procedura di immissione in ruolo dei candidati vincitori e per l'affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1° settembre 2019 - aveva  accolto l'istanza cautelare presentata dal MIUR, sospendendo l'esecutività delle sentenze del TAR Lazio 8655/2019 e 8670/2019 e fissando l'udienza di merito per il 17 ottobre 2019. L'udienza era poi stata posticipata al 12 marzo 2020.
    A seguito dell'emergenza da COVID-19, l'udienza del Consiglio di Stato è stata rinviata, fino a svolgersi il 15 ottobre 2020.  
    Con D.D. 1205 del 1° agosto 2019 era stata pubblicata la graduatoria del concorso . In pari data, con nota 35372, era stato reso noto che risultavano vacanti e disponibili 1984 posti di dirigente scolastico nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Ai candidati utilmente collocati nei primi 1.984 posti era stato dunque chiesto di indicare l'ordine di preferenza tra le 17 regioni.
    L'8 agosto 2019 era stata pubblicata l' assegnazione regionale dei vincitori . Il comunicato stampa evidenziava che " Dei 1.984 vincitori assegnati, 1.147 sono stati destinati alla prima Regione scelta, 262 alla seconda e 146 alla terza" .
    Nel prosieguo, a seguito di rinunce, sono intervenute ulteriori assegnazioni, mediante scorrimento della graduatoria. Inoltre, a seguito di pronunce giurisdizionali, sono intervenute alcune rettifiche della stessa graduatoria, disposte dall'Amministrazione in autotutela.
    Con sentenza 395 pubblicata il 12 gennaio 2021, la VI sezione del Consiglio di Stato ha poi accolto nel merito l'appello del Ministero.

     

    A seguito della pubblicazione della sentenza, il Ministero dell'istruzione ha reso noto che fra il 2019 e il 2020 sono stati assunti oltre 2.500 vincitori, sugli oltre 3.000 complessivi

    La nuova procedura di reclutamento

    Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 2, co. 1-2) ha modificato la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici, in particolare sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione  con un concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale.

    Il concorso selettivo è bandito per tutti i posti vacanti nel triennio. Le prove scritte e la prova orale sono superate con il punteggio, in ciascuna prova, di almeno 7/10. Al concorso possono partecipare i docenti e il personale educativo delle istituzioni statali con un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno 5 anni.

    La disciplina applicativa deve essere definita con decreto del Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020 - L. 12/2020) dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento a modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, prove e programmi concorsuali, valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, periodo di formazione e prova, nonché contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.

    2. Il trattamento economico

    La L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, co. 339-342) prevede l'incremento della dotazione del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (FUN), per un importo pari a € 20 mln a decorrere dal 2022, al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei medesimi dirigenti. Dispone, inoltre, un ulteriore incremento del medesimo Fondo, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, di cui si dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri.

    Inoltre, prevede che continuano ad operare per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 le contrattazioni integrative regionali (CIR), sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali, volte alla definizione, a livello regionale, delle stesse retribuzioni di posizione e di risultato.

    Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da tre componenti: lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico del Fondo unico nazionale.
    Il Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito ai sensi dell'art. 25 del CCNL relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010.
    Ai sensi dell'art. 25, co. 3, del citato CCNL, entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero dell'istruzione ripartisce tra gli USR le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.
    In base al successivo art. 26, i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale.Successivamente, però, l'art. 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca— sezione dirigenza scolastica - triennio 2016-2018, ha disposto che dall'inizio dell'a.s.2019/2020 la retribuzione di posizione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche. Ha, conseguentemente, disposto la disapplicazione dell'art. 26 del CCNL del 15 luglio 2010. 

    In particolare, come evidenzia la relazione tecnica all'A.S. 2448, la previsione che continuano ad operare fino all'a.s. 2021/2022 le CIR deriva dalla circostanza che non è stato emanato il provvedimento sui criteri per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche.

    In precedenza, nella legislatura:

    • la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019 : art. 1, co. 255) ha incrementato le risorse destinate al FUN di € 30 mln annui dal 2020;
    • il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 230-bis, co. 3) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo con uno stanziamento di € 13,1 mln per il 2020, al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici negli a.s. 2017/2018 e 2018/2019, in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai CIR relativi all'a.s. 2016/2017;
    • la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020 : art. 1, co. 981 e 982) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un analogo Fondo, con una dotazione di € 25,856 mln per il 2021, volto ad evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici nell'a.s. 2019/2020 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai medesimi CIR relativi all'a.s. 2016/2017.

    3. Attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici (e direttori dei servizi generali e amministrativi)  

    La L. di bilancio 2021 (L.178/2020: art. 1, co. 978 e 979) ha modificato, per l'a.s. 2021/2022, la disciplina relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato (e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva) (art. 19, co. 5, 5-bis e 5-ter, del D.L. 98/2011-L. 111/2011).

    In particolare, ha previsto che il numero minimo di alunni è ridotto – nei limiti della spesa autorizzata di € 13,61 mln per il 2021 e di € 27,23 mln per il 2022 – (da 600) a 500 unità, ovvero (da fino a 400) a fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
    La stessa L. di bilancio 2021 (art. 1, co. 343) estende anche agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la disciplina derogatoria prevista per l'a.s. 2021/2022, relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.
    Da ultimo, il decreto-legge n. 4 del 2022 ( legge n. 25 del 2022) ha derogato temporaneamente il limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, rendendo disponibile il 60% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 (art. 19- quater).
    ultimo aggiornamento: 4 aprile 2022
    1. Assistenti amministrativi e tecnici

      La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 966 e 967) ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2021 – termine dell'a.s. 2020/2021 – dei contratti a tempo determinato sottoscritti con assistenti tecnici da utilizzare nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole del primo ciclo, in scadenza a dicembre 2020 (art. 230-bis del D.L. 34/2020-L. 77/2020) (stessa possibilità era stata prevista fino al termine delle attività didattiche dell'a.s. 2019/2020 dall'art. 120, co. 4 e 5, del D.L. 18/2020-L. 27/2020). Inoltre, al fine di assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nei medesimi ordini e gradi di scuole, ha previsto, a decorrere dall'a.s. 2021/2022, un incremento della relativa dotazione organica di 1.000 posti.

     

    In precedenza, il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 7, co. 10-sexies e 10-septies) ha autorizzato la trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo parziale) a tempo pieno, dall'a.s. 2020/2021, dei 553 soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo (a tempo parziale) dall'a.s. 2018/2019, non già rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dalla L. di bilancio 2019. Conseguentemente, ha previsto l'incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico.

    La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 738-740) aveva, infatti, autorizzato la trasformazione a tempo pieno, dall'a.s. 2019/2020, entro un determinato limite di spesa, del rapporto di lavoro di alcuni di tali soggetti, prevedendo anch'essa l'incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico.

    In attuazione, il DPR 23 agosto 2019 aveva autorizzato il MIUR alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale per 226 unità di personale amministrativo e tecnico, corrispondente a 113 posti interi. Si veda anche il DM 725 del 7 agosto 2019 .
     
    La L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017) aveva previsto la prosecuzione fino al 31 agosto 2018 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici (art. 1, co. 615), ed aveva disciplinato una procedura selettiva finalizzata all' immissione in ruolo, anche a tempo parziale, degli stessi soggetti, a decorrere dall'a.s. 2018/2019 (art. 1, co. 619-621).
    La procedura selettiva era stata avviata con D.D. 209 del 28 febbraio 2018; con D.D. 497 del 3 aprile 2018 e 528 dell'11 aprile 2018 era stata nominata la Commissione esaminatrice. Con D.D. 1146 del 5 luglio 2018 era stata approvata la graduatoria. Successivamente, però, a seguito di alcuni reclami, era intervenuto il DDG 1194 del 20 luglio 2018, con il quale la graduatoria era stata approvata in via definitiva.
    Conseguentemente, era stata autorizzata l'assunzione dei medesimi soggetti con contratto part-time al 50% a partire dal 1° settembre 2018 (v. D.M. 576 del 1° agosto 2018).

    2. Collaboratori scolastici

    Previsioni generali

     

    Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 2, co. 5, lett. da a) ad e)) ha differito (dal 1° gennaio) al 1° marzo 2020 il termine fissato dalla L. di bilancio 2019 (L. 205/2018: art. 1, co. 760) a partire dal quale i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole statali sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico.

    Inoltre, ha modificato la disciplina – dettata dalla stessa L. di bilancio 2019 – per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019. In particolare, ha sostituito alla procedura selettiva per titoli e colloquio una procedura selettiva per soli titoli, disponendo che la stessa riguardava l'assunzione di 11.263 collaboratori scolastici.

    Confermando che le assunzioni all'esito della procedura selettiva sono autorizzate anche a tempo parziale, e che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili, ha previsto che, nel limite complessivo di 11.263 unità, i posti eventualmente residuati all'esito della stessa procedura dovevano essere utilizzati per il collocamento – a domanda, e nell'ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già ottenuto nell'ambito della medesima procedura – di soggetti assunti a tempo parziale ovvero risultati in soprannumero nella provincia, in virtù della propria posizione in graduatoria.

    Inoltre, ha previsto che, sempre nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'a.s. 2020/2021 dovevano essere avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria, a domanda – disciplinate da apposito accordo sindacale, e riservate al personale assunto con la procedura selettiva – sui posti eventualmente ancora residuati all'esito della procedura di chiamata dall'apposita graduatoria nazionale

    Dopo le operazioni di mobilità straordinaria per l'a.s. 2020/2021, il Ministero è stato autorizzato ad avviare una seconda procedura selettiva per titoli per la copertura – originariamente a decorrere dal 1° gennaio 2021 – dei posti eventualmente residuati.

    Poteva partecipare alla seconda procedura il personale impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi di pulizia e ausiliari per almeno 5 anni, anche non continuativi, purché inclusivi del 2018 e del 2019, in qualità di dipendente, non solo a tempo indeterminato (come nel caso della prima procedura selettiva), ma anche a tempo determinato, di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei medesimi servizi.

    La disciplina applicativa relativa alla prima procedura selettiva è stata adottata con D.I. 1074 del 20 novembre 2019 (qui un errata corrige all'allegato).
    Il bando è stato emanato con D.D. 2200 del 6 dicembre 2019. Il termine per la presentazione della domanda era poi stato prorogato con D.D. 2318 del 20 dicembre 2019.
    Il 5 febbraio 2020, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata 3-01282, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che erano state inoltrate 12.977 istanze.

    Con D.D. 573 del 18 maggio 2020 (di cui è stato dato avviso nella Gazzetta ufficiale –IV serie speciale n. 40 del 22 maggio 2020) sono state disciplinate le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200/2019 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.

    L'inserimento nella graduatoria nazionale doveva avvenire a domanda degli interessati, sulla base del punteggio già acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza.

    Dovevano essere altresì inseriti d'ufficio nella graduatoria nazionale, limitatamente alla provincia della graduatoria di inserimento, coloro che, all'esito delle procedure di cui al D.D. 2200/2019, non fossero stati destinatari di proposta di immissione in ruolo a tempo parziale al 50% in quanto soprannumerari nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili qualora, nel corso della procedura nazionale, si verificassero ulteriori disponibilità nella provincia di inclusione per l'immissione in ruolo con contratto a tempo parziale al 50%.

    In particolare, il decreto, evidenziato che, a seguito dello svolgimento della prima procedura selettiva, il numero di posti interi residuati e disponibili a livello provinciale, nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, era pari a 1.817, li ha ripartiti fra province sulla base dei posti in ciascuna residuati.

    La domanda per l'inserimento nella graduatoria nazionale doveva essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali interessati.

    Al riguardo, con nota prot. 12254 del 18 maggio 2020 era stato chiarito che il termine decorreva dal 22 maggio 2020 e scadeva il 6 giugno 2020.

    La graduatoria nazionale è stata approvata, in prima istanza, con D.D. 686 del 16 giugno 2020, e poi sostituita con D.D. 713 del 24 giugno 2020.

    Essa include 391 soggetti (a fronte di 485 istanze pervenute).

    Successivamente, con Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 3 agosto 2020, è stata disciplinata la mobilità straordinaria del personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione dal 1° marzo 2020 nel profilo professionale del collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

    Conseguentemente, con nota 25403 del 24 agosto 2020, il Ministero dell'istruzione ha fatto presente che le domande per la partecipazione alla procedura potevano essere inviate dal 25 al 31 agosto 2020 e che la procedura doveva concludersi entro il 13 settembre 2020.

    Per la seconda procedura selettiva, il D.I. 13 maggio 2021 n. 156 ha previsto assunzioni a tempo indeterminato per 1.591 posti, indicandone la ripartizione fra le province.

    La seconda procedura selettiva è stata dunque indetta con D.D. 951 del 16 giugno 2021 ( qui un errata corrige relativo al termine per l'assunzione). In particolare, in base allo stesso D.D., la domanda di partecipazione poteva essere presentata entro il 5 luglio 2021.

    Nel frattempo:

    • il D.L. 9/2020 (art. 20) ha previsto che i collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 avrebbero sottoscritto il contratto di lavoro e preso servizio, dalla medesima data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione. Tale previsione è poi stata inserita, durante l'esame parlamentare, nel D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 121-bis), la cui legge di conversione ha previsto l'abrogazione del D.L. 9/2020, facendo salvi gli effetti giuridici prodotti;
    • il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 230, co. 2-ter e 2-quater) ha previsto, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, la stipula di contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio nella sede di titolarità, con soggetti già assunti con contratti part-time all'esito della prima procedura selettiva;
    • la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 964 e 965) ha previsto la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020, nonché l'assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici. Inoltre, ha previsto che i posti che, nell'ambito degli 11.263 già autorizzati siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo le 4 fasi di cui si è detto (prima procedura selettiva, graduatoria nazionale, mobilità straordinaria, seconda procedura selettiva) sono destinati, a domanda, ai soggetti che partecipano alla seconda procedura selettiva che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un'(ulteriore) apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito nella seconda procedura selettiva.
    Al riguardo, con nota 26615 del 26 agosto 2021 il Ministero dell'istruzione il Ministero dell'istruzione aveva fatto presente che, all'esito della seconda procedura selettiva, i posti disponibili potevano essere gestiti, analogamente a quanto previsto per lo scorso a.s. dalla nota 26841 del 5 settembre 2020, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Aveva, tuttavia, sottolineato che, non essendo ancora possibile, allo stato attuale, valutare se ricorrevano i presupposti per l'espletamento dell'ulteriore fase di assunzioni, nei contratti di supplenza occorreva inserire un'apposita clausola risolutiva per l'eventualità in cui dovesse essere successivamente individuato un avente diritto alla nomina;
    Sulla materia è altresì intervenuta la l. di bilancio 2022 ( L. 234/2021, art. i, co. 960) che ha modificato la procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati, nell'ambito della procedura per la stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili.
    • il D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 5, co. 5) ha prorogato (dal 1° gennaio 2021) al 1° marzo 2021 il termine per le assunzioni relative alla seconda procedura selettiva. Il termine è poi stato ulteriormente differito al 1° settembre 2021 dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 58, co. 2, lett. g)). 

    Da ultimo, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha modificato la procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati, nell'ambito della procedura per la stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili (art. 1, comma 960).

    Previsioni per i collaboratori scolastici nella regione Sicilia

    Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 2, co. 5, lett. f)) ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria riferita alla procedura di stabilizzazione disposta dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 622-627) per i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

    In particolare, è stato autorizzato lo scorrimento fino alla copertura, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico.

     

    Successivamente, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 280) ha autorizzato una spesa di € 1,135 mln nel 2020 ed € 3,405 mln annui dal 2021 per l'immissione in ruolo di ulteriori 119 collaboratori scolastici nella regione Sicilia.

    La procedura selettiva finalizzata a stabilizzare, dal 1° settembre 2018, 305 unità ex LSU titolari di contratti di lavoro attivati dall'U.S.P. di Palermo era stata avviata con D.D. 500 del 5 aprile 2018 (si veda anche l'errata corrige di cui al D.D. 536 del 12 aprile 2018).

    3. Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)

     

    La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020 : art. 1, co. 972 e 973) ha eliminato il limite di idonei da inserire nelle graduatorie regionali del concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nelle scuole bandito nel 2018 (art. 1, co. 605, L. 205/2017).

    In precedenza, il limite era stato elevato, dal 20% dei posti previsti per ogni singola regione dal bando, prima al 30% (art. 2, co. 6, del D.L. 126/2019-L. 159/2019) e, poi, al 50% (art. 32-ter, co. 3, D.L. 104/2020 -L. 126/2030).

    Inoltre, il già citato D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 32-ter, co. 1) ha previsto che, nelle regioni in cui l'approvazione della graduatoria di merito del medesimo concorso non fosse intervenuta entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori potevano avvenire, a seguito dell'approvazione della stessa graduatoria di merito, anche successivamente, purché entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l'a.s. 2020/2021. Gli effetti economici dei contratti dovevano decorrere dalla data della presa di servizio, mentre gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico. Dalla data della presa di servizio dei vincitori del concorso, dovevano essere revocate le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento degli incarichi di DSGA agli assistenti amministrativi. Restavano, invece, confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle scuole, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.

    Qui la pagina del sito del Ministero dedicata alla procedura.

    Inoltre, lo stesso D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 32-ter, co. 2-6):

    • ha introdotto un meccanismo di chiamata veloce, prevedendo che, dall'a.s. 2021/2022, i posti di DSGA rimasti vacanti e disponibili nella singola regione dopo le operazioni di immissione in ruolo, sono destinati alle immissioni in ruolo dei soggetti inseriti nelle graduatorie del  concorso del 2018 che presentino istanza per i posti residuati in una o più regioni. Tale previsione, tuttavia, è stata sospesa, con riferimento alle operazioni di avvio dell'a.s. 2021/2022, dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 58, co. 2, lett. b));  
    • ha previsto la definizione di una nuova disciplina per lo svolgimento delle procedure concorsuali a posti di DSGA. In particolare, con decreto interministeriale devono essere definiti: i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi e le prove concorsuali – ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente –, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20% del punteggio complessivo;
    • ha disposto che la (nuova) configurazione delle commissioni è adottata anche per la procedura autorizzata dal D.L. 126/2019.

     Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 2, co. 6), infatti, ha previsto l'avvio di una procedura selettiva riservata per la progressione all'area di DSGA degli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno 3 anni scolastici interi, a decorrere dall'a.s. 2011/2012.

    Le graduatorie della procedura selettiva riservata sono utilizzate in subordine a quelle del concorso attivato a seguito della legge di bilancio 2018.

    Da ultimo, la l. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, co. 957, ha disposto che ai Direttori dei servizi generali e amministrativi della scuola non si applichi l'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ma si applichi un termine di permanenza di prima destinazione non inferiore a tre anni.

     

     

    ultimo aggiornamento: 5 aprile 2022

    La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 974) ha posticipato ulteriormente (dall'a.s. 2021/2022) all'a.s. 2022/2023 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi

    In precedenza, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 249) ha stabilito che le risorse per l'assegnazione del c.d. bonus docenti sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriori vincoli di destinazione, e dunque con possibilità di destinarle a tutto il personale scolastico.

    Al riguardo, si ricorda che la L. 107/2015 ha previsto l'istituzione di un Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo, con uno stanziamento di € 200 mln annui a decorrere dal 2016 (c.d. bonus docenti). Le risorse, ripartite su base territoriale, erano assegnate dal dirigente scolastico sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione (art. 1, co. 126-130).
    Successivamente, l'art. 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, ha disposto che, dall'a.s. 2018/2019, confluivano in un unico ( nuovo) fondo, denominato " Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", tra l'altro, le risorse di cui all' art. 1, co. 126, della L. 107/2015 e quelle di cui all'art. 1, co. 592, della L. 205/2017 (v. ante, (v. ante, paragrafo Interventi per i docenti) .
    Le risorse del Fondo dovevano essere ripartite, a livello di contrattazione integrativa nazionale, secondo i criteri indicati nell'art. 22 del contratto. Quest'ultimo, per quanto qui interessa, aveva disposto che sono oggetto di contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica, i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell' art. 1, co. 127, della L. 107/2015.
    Al contempo, lo stesso art. 40 ha disposto che, al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente (di cui all'art. 38), il Fondo è ridotto, per il 2018, di € 80,00 mln e, a decorrere dal 2019, di € 100 mln, anche a valere sulle disponibilità dello stesso art. 1, co. 126 della L. 107/2015, in misura pari a € 70 mln per il 2018, € 50 mln per il 2019 ed € 40 mln a regime.
    Successivamente, peraltro, considerata la necessità che le risorse relative al Fondo per la valorizzazione del personale docente pervenissero alle istituzioni scolastiche in tempi ristretti, superando le difficoltà relative all'interpretazione delle nuove disposizioni contrattuali, per l'a.s. 2017/2018 era stata valutata l'opportunità di giungere ad un' intesa sull'individuazione di criteri di riparto a livello nazionale.
    L' intesa, firmata il 25 giugno 2018, aveva previsto che i criteri di ripartizione del fondo a livello territoriale e tra le singole istituzioni scolastiche dovevano essere recepiti in apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Era, dunque, intervenuto il DM 525 del 4 luglio 2018
    Inoltre, il D.L. 126/2019 ( L. 159/2019: art. 8, co. 5) aveva stabilito che destinatari delle risorse erano anche i docenti a tempo determinato.

    Ancora prima, il D.L. 87/2018 (L. 96/2018: art. 4-bis) ha eliminato la durata massima complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.

    Il termine massimo era stato previsto, a decorrere dal 1º settembre 2016,  dalla L. 107/2015, con disposizione (art. 1, co. 131), ora abrogata.
    In seguito, la L. di bilancio 2017 ( L. 232/2016: art. 1, co. 375) aveva disposto che tale previsione si interpretava nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato erano quelli sottoscritti a decorrere dal 1º settembre 2016.
    Si ricorda, inoltre, che la stessa L. 107/2015 (art. 1, co. 132) aveva istituito nello stato di previsione dell'allora MIUR il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di € 10 mln per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Fondo era stato rifinanziato nella misura di € 2 mln annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 dalla L. di bilancio 2017 ( L. 232/2016: art. 1, co. 376).
    Il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha previsto, inoltre, le seguenti disposizioni in materia di personale scolastico:
    • ha prorogato (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Esso, inoltre, ha integrato la graduatoria del concorso straordinario per talune classi di concorso in materie scientifiche e tecnologiche previsto dal decreto-legge n. 73 del 2021 (art. 1, comma 7);
    • ha prorogato (dal 30 settembre 2022) al 30 settembre 2023:

      i) il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all'art. 1, comma147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni;

      ii) il termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022 (art. 1, comma 28-bis);

    • è intervenuto in materia di svolgimento dei concorsi pubblici, sia prorogando fino al 31 dicembre 2022 (in luogo del termine del 31 marzo 2022, precedentemente previsto) la disciplina transitoria per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle PA (ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico) già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale, sia modificando le norme vigenti in materia di equiparazione dei titoli accademici e di servizio tra Stati membri dell'Unione europea, rilevanti ai fini dell'assunzione presso le amministrazioni pubbliche (art. 1, commi 28-quater, 28-quinquies e 28-septies);

    • ha prorogato (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica (art. 5, comma 3).

    Successivamente, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha recato disposizioni volte a consentire la ripartizione delle risorse necessarie alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera senza la necessità che le università stipulino previamente i contratti integrativi di sede (art. 1, comma 305). Inoltre, la stessa legge di bilancio 2022 ha prorogato (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione (MI) è stato autorizzato a bandire – al pari del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) (art. 1, comma 769).

    Si segnala, poi, il DPR 2 agosto 2022, recante "Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, per l'anno scolastico 2022/2023, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 422 unita' di insegnanti di religione cattolica, n. 60 unita' di personale educativo, n. 10.116 unita' di personale A.T.A., n. 94.130 unita' di personale docente e n. 361 unita' di dirigenti scolastici".

    Da ultimo, il decreto-legge n. 115 del 2022 (legge n. 142 del 2022), cosiddetto Aiuti-bis, proroga (dal 30 giugno 2022) fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni che consentono il ricorso alla modalità di lavoro agile da parte di alcune categorie di lavoratori dipendenti. Si prevede, inoltre, in relazione alla suddetta proroga, all'incremento delle risorse, per € 18,66 mln, per il 2022, per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché alla copertura finanziaria del medesimo incremento (art. 23-bis).

    Il medesimo decreto-legge prevede un incremento di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di contenere il rischio epidemiologico da Covid-19 in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. Il Fondo citato è disciplinato dall'art. 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) (art. 39-bis).

    ultimo aggiornamento: 30 settembre 2022

    Il D.L. 123/2019 (L. 156/2019: art. 9-decies) ha esteso anche agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le misure introdotte dal D.L. 189/2016 (L. 229/2016: art. 18-bis, più volte modificato) per consentire lo svolgimento degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020, nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati negli allegati 1 e 2.

    Si tratta, in particolare, della possibilità di derogare ai parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, di istituire ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, nonché di assegnare o di modificare le assegnazioni relative al medesimo personale docente e ATA, in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente.

    Inoltre, ha previsto la possibilità di istituire, in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente, anche ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

    ultimo aggiornamento: 24 novembre 2021
     
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