tema 22 settembre 2022
Studi - Cultura Gli interventi per gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM, il diritto allo studio e la formazione professionale

I più recenti interventi riguardanti gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM sono stati adottati a seguito dell'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito tema.

Alcuni di essi, peraltro, hanno proseguito nello sforzo, più generale, volto ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, al fine di ridurre il numero degli studenti c.d. "idonei non beneficiari", e ad aumentare l'esonero o la graduazione dei contributi  a favore degli studenti in maggiore difficoltà economica.

 

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  In base al d.lgs. 68/2012 (art. 18, come modificato dall'art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013- L. 128/2013), nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2011) –, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si provvede attraverso:

  • un Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
  • il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente);
  • risorse proprie delle regioni, pari almeno al 40% dell'assegnazione del Fondo integrativo statale.

1) L'incremento delle risorse e, in particolare, il sostegno agli studenti fuori sede

 

Negli ultimi anni, si è registrato, anzitutto, un costante intervento finalizzato ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine di ridurre il numero degli studenti c.d. "idonei non beneficiari", ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l'accesso agli stessi.

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 519) ha incrementato il Fondo di € 70 mln annui dal 2021.

In precedenza, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 4) aveva incrementato il Fondo per il 2020, di ulteriori € 40 mln, che si erano sommati all'incremento, per lo stesso anno, di € 31 mln previsto dalla L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 265)

 Il Fondo, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR, è passato da uno stanziamento di € 149,2 mln per il 2013 a uno stanziamento di 307,8 mln per per il 2022, con un incremento percentuale del 106,3%.

In particolare, negli ultimi anni, oltre a quanto già esposto, il Fondo integrativo statale è stato incrementato di:
- complessivi € 150 mln dal 2014 (art. 2, D.L. 104/2013 – L. 128/2013 e art. 1, co. 259, L. 147/2013 - legge di stabilità 2014);
-  € 54,75 mln per il 2016 ed € 4,75 mln annui dal 2017 (art. 1, co. 254, L. 208/2015 - legge di stabilità 2016);
-  (ulteriori) € 50 mln annui a decorrere dal 2017 (art. 1, co. 268, L. 232/2016 - legge di bilancio 2017);
-  € 20 mln annui, a decorrere dal 2018 (art. 1, co. 636-637, L. 205/2017 - legge di bilancio 2018);
- € 10 mln per il 2019 (art. 1, co. 981, L. 145/2018 - legge di bilancio 2019).
 

Si ricorda che al Fondo è destinato anche, in base al D.L. 104/2013 (L. 128/2013: art. 2), il 3% delle somme nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 48, comma 1, d.lgs. 159/2011).

Il meccanismo non è diventato subito operativo. Da ultimo, tuttavia, dalla premessa del D.D. 138/2020, con il quale si è proceduto al riparto del FIS per il 2020, si evince che il 23 novembre 2017 si era svolto un incontro tecnico tra MIUR-DGSINFS, UCB-RGS-MEF, IGB-RGS-MEF, Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC), Equitalia Giustizia Spa per il Fondo unico di giustizia (FUG), e Ministero dell'interno, in occasione del quale l'ANBSC aveva confermato la piena volontà di versare in favore del FIS le somme di cui all'art. 48, co. 1, del d.lgs. 159/2011 secondo le modalità operative di trasferimento convenute con il MEF.
L'importo di tali somme nello stesso D.D. 138/2020 è pari a € 20.851.

Nel successivo D.D. 23398 del 2 agosto 2021, con il quale si è proceduto all'impegno e al pagamento di una quota di acconto del FIS per il 2021, l'importo di tali somme è pari a € 11.673.

 Il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 33, co. 2) ha previsto che, limitatamente all'a.a. 2020/2021 – ma, ove possibile, anche per l'a.a. 2019/2020 - le regioni, le province autonome, le università, e le istituzioni AFAM, per gli interventi di rispettiva competenza, potevano rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e potevano considerare come fuori sede - in deroga all'art. 4, co. 8, lett. c), del DPCM 9 aprile 2001 - lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prendeva alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l'alloggio era utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi.

Inoltre, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021: art. 1, comma 299) ha modificato la disciplina relativa alle voci di costo considerate ai fini della determinazione dell'importo standard della borsa di studio per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con l'obiettivo è quello di includere in tali voci anche le spese finalizzate a garantire un più ampio accesso alla rete di connessione dati.

Da ultimo, il decreto direttoriale n. 2795 del 25 novembre 2021 ha provveduto al "Riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio - Anno 2021".

 

2)      Gli interventi riorganizzativi

 

  Dal punto di vista organizzativo, la L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, comma 271) ha disposto che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi del d.lgs. 68/2012 (art. 7, co. 7), deve definire i criteri e le modalità di riparto del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, l'assegnazione dello stesso avviene in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, definito con decreto interministeriale (MIUR-MEF), previo parere della Conferenza Stato regioni.

E', conseguentemente, intervenuto, dapprima, il D.I. 798 dell'11 ottobre 2017 – adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni – il cui art. 7 ha stabilito che lo stesso aveva vigenza triennale a partire dall'anno 2017 e, comunque, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 7 del d.lgs.  68/2012.

 

Aveva, altresì, previsto (art. 1, co. 269) che, ai fini della gestione delle risorse del Fondo, ciascuna regione doveva razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi. Tale previsione costituiva principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 1, co. 270).

Infine, aveva previsto (art. 1, co. 272) che le risorse del Fondo dovevano essere attribuite direttamente al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio entro il 30 settembre di ogni anno. Nelle more della razionalizzazione, le risorse dovevano essere comunque trasferite agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi.  

 

Successivamente, con sentenza 87/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 269, 270 e 272 della L. 232/2016, in quanto la previsione, puntuale e non transitoria, di organizzazione del sistema di erogazione dei servizi per il diritto allo studio attraverso un unico ente regionale incideva su ambiti afferenti alla competenza legislativa regionale, quali l'"organizzazione amministrativa della regione" (sentenze 293/2012, 95/2008 e 387/2007) e il "diritto allo studio" (sentenze 2/2013, 61/2011, 299/2010, 134/2010, 50/2008, 300/2005 e 33/2005).

Ha, altresì, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 271, della stessa L. 232/2016 nella parte in cui prevede che il decreto interministeriale che determina i fabbisogni finanziari regionali è adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni, anziché previa intesa con la stessa.

Nel prosieguo, a seguito delle risultanze del Tavolo tecnico per lo studio, l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni finanziari regionali costituito con D.D. 662/2017 - composto da 4 rappresentanti del MIUR, 6 rappresentanti della Conferenza delle regioni, 2 rappresentanti del MEF ed 1 rappresentante dell'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) - si è ritenuto opportuno modificare, per il successivo triennio e, comunque, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012, il D.I. 798/2017.

E', dunque, intervenuto, per il triennio 2020-2022, il D.I. 853 del 12 novembre 2020 che ha ridefinito i criteri e le modalità di riparto del Fondo.

In particolare, l'art. 4, co. 4, dello stesso D.I. ha disposto che le risorse del FIS sono attribuite direttamente al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio. Nel caso in cui le regioni si avvalgano di più enti strumentali per la prestazione dei servizi del diritto allo studio, tra i quali, in base a specifiche norme regionali ed accordi, le stesse Istituzioni della formazione superiore ubicate sul suo territorio, le risorse sono trasferite direttamente ai bilanci dei suddetti enti nelle proporzioni indicate dalle regioni
Al riguardo, la premessa del già citato D.D. 138 del 4 dicembre 2020 fa presente che, alla luce della sentenza 87/2018, il MUR avrebbe potuto procedere alla attribuzione delle risorse del FIS alle singole regioni e non più direttamente agli enti per il diritto allo studio universitario. Tuttavia, già dal 2017 le regioni avevano richiesto che, in merito al circuito finanziario previsto per il pagamento del FIS, venissero superati gli effetti abrogativi determinati dalla medesima sentenza, prevedendo comunque l'attribuzione del FIS direttamente agli Enti regionali erogatori dei servizi per il DSU, previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a ciascuno di essi ove in una medesima regione fossero presenti più Enti.
Si segnala, da ultimo, il decreto del MUR 19 novembre 2021, recante " Disposizioni applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo", ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 1, commi da 536 a 539, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
Per un approfondimento sulle iniziative statali in tema di diritto allo studio universitario, si rinvia all' apposita sezione web del sito del Ministero dell'università e della ricerca.
ultimo aggiornamento: 15 aprile 2022

Il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 3) e la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 518) hanno consentito di ampliare progressivamente le previsioni originariamente recate dalla L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 252-266) relative all'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Al contempo, sono state modificate alcune di quelle relative all'esonero parziale, allo scopo comune di ampliare il numero degli studenti beneficiari.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 1, co. 252-266, della L. 232/2016 - le cui disposizioni non si applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento (co. 266: al riguardo, si veda, però, quanto successivamente previsto con decreti del Ministro dell'università e della ricerca) - nel ridefinire la disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo che, in particolare, comprende anche i contributi per attività sportive e assorbe la pregressa tassa di iscrizione – ha disposto che sono totalmente esonerati dal pagamento dello stesso contributo (c.d. no tax area) – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall'art. 9 del d.lgs. 68/2012 – gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (co. 255):

a) appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 13.000 (previsione ora ampliata);

b) sono iscritti all'università da un numero di a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizione al secondo a.a., hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto dell'a.a. precedente la relativa iscrizione.

Ai fini dell'esonero, gli studenti iscritti al primo a.a. devono soddisfare solo il requisito relativo all'ISEE (co. 256).

Ha, inoltre, fissato i criteri per la determinazione dell'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di € 30.000 (c.d. esonero parziale).

In particolare:

  • per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra € 13.001 e € 30.000, e che soddisfacevano i requisiti di cui alle precedenti lett. b) e c), il contributo non poteva superare il 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000 (co. 257) (tale previsione è stata ora superata);
  • per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a € 30.000, e che soddisfano solo il requisito di cui alla precedente lett. c), il contributo non può superare quello determinato ai sensi dei co. 255 e 257, aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200 (co. 258).

La stessa legge ha previsto che, a decorrere dall'a.a. 2020/2021, i limiti degli importi ISEE per usufruire dell'esonero o delle riduzioni dovevano essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia di tali novità (co. 264).

 Ha, inoltre, esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio (co. 262).

Nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale, possono essere disposti dal regolamento in materia di contribuzione studentesca che ogni università statale approva e che stabilisce anche l'importo stesso del contributo onnicomprensivo annuale (co. 259).

Nel caso di studenti con nazionalità di paesi non appartenenti alla UE e residenti all'estero, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE ai sensi dell'art. 8, co. 5, del DPCM 159/2013, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati dalla nuova disciplina (co. 261).

Ai fini sopra indicati, la stessa L. di bilancio 2017 ha disposto un incremento del FFO di € 55 mln per il 2017 e di € 105 mln annui a decorrere dal 2018, stabilendo che tali somme dovevano essere ripartite tra le università statali, a decorrere dal 2017, con riferimento all'a.a. 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2012 e, dal 2018, della nuova disciplina in materia di esonero totale e parziale, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso (co. 265). 

Infine, ha previsto che le istituzioni AFAM statali, entro il 31 marzo 2017, dovevano adeguare i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni sopra indicate. In caso di mancato adeguamento entro il 31 marzo 2017, le stesse trovavano comunque applicazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le istituzioni AFAM doveva tener conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (co. 267).

 

Successivamente, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 3) ha incrementato, per il 2020, di € 165 mln il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), e di € 8 mln il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, demandando a decreti del Ministro dell'università e della ricerca l'individuazione delle modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, e dei criteri di riparto delle risorse. Ciò, in particolare, ha consentito di ampliare la c.d. no tax area, per l'a.a. 2020/2021, agli studenti universitari e delle istituzioni AFAM con ISEE fino ad € 20.000.

Nello specifico:
  • per le università statali, è intervenuto il DM 234 del 26 giugno 2020, che, in particolare, ha destinato per il 2020: € 50 mln all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 20.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della L. 232/2016; € 65 mln ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal medesimo contributo degli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 257, della L. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del contributo dovuto ai sensi della L. 232/2016; € 50 mln a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, per i quali, però, lo stesso DM ha dato indirizzi e definito priorità.
    Inoltre, ha ritenuto di ripartire le risorse complessivamente disponibili per l'anno 2020, nel caso di quelle destinate all'ampliamento degli esoneri totali e parziali, proporzionalmente a un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall'applicazione di tali interventi e, nel caso di quelle destinate ad ulteriori esoneri autonomamente definiti dalle università, una volta accertata l'effettiva disposizione di tali ulteriori iniziative da parte di ciascun ateneo, in proporzione al prodotto tra il numero degli studenti iscritti all'università da un numero di a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno, e il costo standard per studente dell'anno 2020.
    Infine, ha disposto che le università per stranieri di Perugia e Siena e l'università degli studi di Trento potevano, con autonome determinazioni, applicare le disposizioni recate dal DM, congiuntamente alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 252-266, della L. 232/2016 232. L'applicazione di tali disposizioni per l'a.a. 2020/2021, da comunicare al Ministero, era condizione necessaria ai fini della assegnazione delle risorse.
    Qui il riparto;
  • per le istituzioni AFAM statali, è intervenuto il DM 295 del 14 luglio 2020 che, in particolare, ha destinato per il 2020: € 2,5 mln all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 20.000 in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della L. 232/2016; € 3 mln ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 257, della L. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del contributo dovuto ai sensi della L. 232/2016; € 2,5 mln a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, per i quali, però, lo stesso DM ha dato indirizzi e definito priorità.
    Inoltre, ha ritenuto di ripartire risorse complessivamente disponibili per l'anno 2020, nel caso di quelle destinate all'ampliamento degli esoneri totali e parziali, proporzionalmente a un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall' applicazione di tali interventi e, nel caso di quelle destinate ad ulteriori esoneri autonomamente definiti dalle istituzioni AFAM, una volta accertata l'effettiva disposizione di tali ulteriori iniziative da parte di ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello.
    Qui il riparto.

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 518) ha stabilizzato, allo scopo sopra indicato, dal 2021, l'incremento di € 165 mln annui del FFO, e di € 8 mln annui del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM, sempre demandando a decreti del Ministro dell'università e della ricerca l'individuazione delle modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, e dei criteri di riparto delle risorse. Ciò, in particolare, ha consentito di ampliare la c.d. no tax area, dall'a.a. 2021/2022, agli studenti universitari e delle istituzioni AFAM con ISEE fino ad € 22.000.

In particolare:
  • per le università statali, è intervenuto il DM 1014 del 3 agosto 2021 che ha destinato, a decorrere dal 2021: € 70 mln all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 22.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della L. 232/2016; € 60 mln ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal medesimo contributo degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 22.000 e non superiore a € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 257, della L. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del contributo dovuto ai sensi della L. 232/2016 (80% tra € 22.000 ed € 24.000, 50% tra € 24.000 ed € 26.000, 25% tra € 26.000 ed € 28.000, 10% tra € 28.000 ed € 30.000); € 35 mln a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, per i quali, però, lo stesso DM ha dato indirizzi e definito priorità.
    Inoltre, ha confermato, a decorrere dal 2021, il riparto delle risorse complessivamente disponibili destinate agli esoneri totali o parziali proporzionalmente a un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall'applicazione di tali interventi e di quelle destinate ad ulteriori esoneri autonomamente definiti dalle università, una volta accertata l'effettiva disposizione di tali ulteriori iniziative da parte di ciascun ateneo, in proporzione al prodotto tra il numero degli studenti entro il primo anno fuori corso moltiplicato per il costo standard per studente utilizzato per il riparto del FFO del medesimo anno.
    Ha, altresì, confermato, a regime, le previsioni già introdotte per l'a.a. 2020/2021 relativamente alle università per stranieri di Perugia e Siena e all'università degli studi di Trento.
    Infine, ha disposto che, in relazione agli esiti del monitoraggio, quanto da esso previsto può essere rimodulato con successivi decreti, da adottare entro il 30 giugno antecedente l'a.a. di applicazione degli interventi;
  • per le istituzioni AFAM statali, è intervenuto il DM 1016 del 4 agosto 2021 che ha destinato, a decorrere dal 2021: € 3,5 mln all' esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 22.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della L. 232/2016 ; € 3 mln ad incrementare l'entità dell' esonero parziale dal medesimo contributo degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 22.000 e non superiore a € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 257, della L. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del contributo dovuto ai sensi della L. 232/2016 ( 80% tra € 22.000 ed € 24.000, 50% tra € 24.000 ed € 26.000, 25% tra € 26.000 ed € 28.000, 10% tra € 28.000 ed € 30.000); € 1,5 mln a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, per i quali lo stesso DM ha dato indirizzi e definito priorità.
    Inoltre, ha confermato, a decorrere dal 2021, il riparto delle risorse complessivamente disponibili per gli esoneri totali e parziali proporzionalmente a un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall' applicazione di tali interventi e di quelle destinate ad ulteriori esoneri autonomamente definiti dalle istituzioni AFAM, una volta accertata l'effettiva disposizione di tali ulteriori iniziative da parte di ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello.
    Infine, ha disposto che, in relazione agli esiti del monitoraggio, quanto da esso previsto può essere rimodulato, con successivi decreti, da adottare entro il 30 giugno antecedente l'a.a. di applicazione degli interventi.

Inoltre, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021: art. 1, comma 298) ha incrementato di 2 milioni per il 2022 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), al fine di corrispondere un contributo alle spese sanitarie degli studenti universitari fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui ha sede l'università.

Il comma 300 dell'art. 1 della citata L. di bilancio 2022 ha inoltre incrementato di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, destinato ai collegi di merito accreditati nell'ambito delle misure a sostegno del diritto allo studio e, in particolare, del rafforzamento dei servizi abitativi a disposizione degli studenti, incentivando la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. La medesima legge di bilancio 2022, infine, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il Fondo per la diffusione della cultura della legalità: tale Fondo, con una dotazione di € 1 mln per il 2022, è destinato alle università statali italiane allo scopo di "favorire attività seminariali e di studio e iniziative studentesche e di promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali e l'impegno contro le mafie e la violenza" (art. 1, commi 774-778).

Si segnalano, poi, il decreto ministeriale 23 dicembre 2021, recante "Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Universita' non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2021", il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 298 del 22 marzo 2022 recante "Costituzione del Consiglio nazionale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica" e il decreto ministeriale 10 dicembre 2021, recante "Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalita' di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi".

Da ultimo, l'art. 5-quinquies del decreto-legge n. 14 del 2022 (legge n. 28 del 2022), recependo il contenuto dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2021, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare le iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli studenti, ricercatori, e professori di nazionalità ucraina che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca.

Nel dettaglio, si prevede che, al fine di promuovere iniziative di sostegno agli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus +, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo statale di cui alla legge n. 243 del 1991 (in particolare, art. 2) e presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999, nonché ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sia istituito, per l'anno 2022, un apposito fondo con una dotazione pari a  1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Si dispone, inoltre, che il fondo in esame venga destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge n. 234 del 2021 (ovvero profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina), nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. La disposizione prevede poi che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano definiti il riparto tra le università, le istituzioni e gli enti di cui sopra, nonché le modalità di utilizzazione delle relative risorse, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio.
ultimo aggiornamento: 26 aprile 2022

Da ultimo, il decreto-legge n. 50 del 2022 (legge n. 91 del 2022) ha istituito la figura dei "patti territoriali dell'alta formazione delle imprese". Si tratta di accordi stipulati dalle Università con altri soggetti privati e pubblici per promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro: l'ambito elettivo di applicazione – come chiarito dalla relazione illustrativa del provvedimento – è dunque quello delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). L'attivazione dei patti è riservata alle Università aventi sede in regioni caratterizzate da particolari indici relativi al numero dei laureati e al loro impiego inferiori alla media nazionale. La disposizione, per gli anni 2022-2028, prevede un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di 290 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (art. 28, commi 1 e 2).

ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022
 
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