I più recenti interventi riguardanti gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM sono stati adottati a seguito dell'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito tema.
Alcuni di essi, peraltro, hanno proseguito nello sforzo, più generale, volto ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, al fine di ridurre il numero degli studenti c.d. "idonei non beneficiari", e ad aumentare l'esonero o la graduazione dei contributi a favore degli studenti in maggiore difficoltà economica.
In base al d.lgs. 68/2012 (art. 18, come modificato dall'art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013- L. 128/2013), nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2011) –, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si provvede attraverso:
1) L'incremento delle risorse e, in particolare, il sostegno agli studenti fuori sede
Negli ultimi anni, si è registrato, anzitutto, un costante intervento finalizzato ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine di ridurre il numero degli studenti c.d. "idonei non beneficiari", ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l'accesso agli stessi.
Da ultimo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 519) ha incrementato il Fondo di € 70 mln annui dal 2021.
In precedenza, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 4) aveva incrementato il Fondo per il 2020, di ulteriori € 40 mln, che si erano sommati all'incremento, per lo stesso anno, di € 31 mln previsto dalla L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 265)
Il Fondo, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR, è passato da uno stanziamento di € 149,2 mln per il 2013 a uno stanziamento di 307,8 mln per per il 2021, con un incremento percentuale del 106,3%.
Si ricorda che al Fondo è destinato anche, in base al D.L. 104/2013 (L. 128/2013: art. 2), il 3% delle somme nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 48, co. 1, d.lgs. 159/2011).
Da ultimo, il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 33, co. 2) ha previsto che, limitatamente all'a.a. 2020/2021 – ma, ove possibile, anche per l'a.a. 2019/2020 - le regioni, le province autonome, le università, e le istituzioni AFAM, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e possono considerare come fuori sede - in deroga all'art. 4, co. 8, lett. c), del DPCM 9 aprile 2001 - lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l'alloggio sia utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi.
2) Gli interventi riorganizzativi
Dal punto di vista organizzativo, la L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 271) ha disposto che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi del d.lgs. 68/2012 (art. 7, co. 7), deve definire i criteri e le modalità di riparto del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, l'assegnazione dello stesso avviene in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, definito con decreto interministeriale (MIUR-MEF), previo parere della Conferenza Stato regioni.
Aveva, altresì, previsto (art. 1, co. 269) che, ai fini della gestione delle risorse del Fondo, ciascuna regione doveva razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi. Tale previsione costituiva principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 1, co. 270).
Infine, aveva previsto (art. 1, co. 272) che le risorse del Fondo dovevano essere attribuite direttamente al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio entro il 30 settembre di ogni anno. Nelle more della razionalizzazione, le risorse dovevano essere comunque trasferite agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi.
Successivamente, con sentenza 87/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 269, 270 e 272 della L. 232/2016, in quanto la previsione, puntuale e non transitoria, di organizzazione del sistema di erogazione dei servizi per il diritto allo studio attraverso un unico ente regionale incideva su ambiti afferenti alla competenza legislativa regionale, quali l'"organizzazione amministrativa della regione" (sentenze 293/2012, 95/2008 e 387/2007) e il "diritto allo studio" (sentenze 2/2013, 61/2011, 299/2010, 134/2010, 50/2008, 300/2005 e 33/2005).
Ha, altresì, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 271, della stessa L. 232/2016 nella parte in cui prevede che il decreto interministeriale che determina i fabbisogni finanziari regionali è adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni, anziché previa intesa con la stessa.
E', dunque, intervenuto, per il triennio 2020-2022, il D.I. 853 del 12 novembre 2020 che ha ridefinito i criteri e le modalità di riparto del Fondo.
In particolare, l'art. 4, co. 4, dello stesso D.I. ha disposto che le risorse del FIS sono attribuite direttamente al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio. Nel caso in cui le regioni si avvalgano di più enti strumentali per la prestazione dei servizi del diritto allo studio, tra i quali, in base a specifiche norme regionali ed accordi, le stesse Istituzioni della formazione superiore ubicate sul suo territorio, le risorse sono trasferite direttamente ai bilanci dei suddetti enti nelle proporzioni indicate dalle regioniLa L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 518) ha stabilizzato, dal 2021, l'incremento di € 165 mln annui del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), e di € 8 mln annui il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. I criteri di riparto delle risorse e delle modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, devono essere definiti con decreti del Ministro dell'università e della ricerca da adottare, per quanto riguarda le università, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI)
I medesimi incrementi erano stati previsti, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 3).
Al riguardo si ricorda che l'art. 1, co. 252-266, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) - le cui disposizioni non si applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento - nel ridefinire la disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo che, in particolare, comprende anche i contributi per attività sportive e assorbe la pregressa tassa di iscrizione – ha disposto che sono totalmente esonerati dal pagamento dello stesso contributo (c.d. no tax area) – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall'art. 9 del d.lgs. 68/2012 – gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (co. 255):
a) appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 13.000;
b) sono iscritti all'università da un numero di a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
c) nel caso di iscrizione al secondo a.a., hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto dell'a.a. precedente la relativa iscrizione.
Ai fini dell'esonero, gli studenti iscritti al primo a.a. devono soddisfare solo il requisito relativo all'ISEE (co. 256).
Ha, inoltre, fissato i criteri per la determinazione dell'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di € 30.000 (c.d. esonero parziale).
In particolare:
La stessa legge ha previsto che, a decorrere dall'a.a. 2020/2021, i limiti degli importi ISEE per usufruire dell'esonero o delle riduzioni devono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia di tali novità.
Ha, inoltre, esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio.
Nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale, possono essere disposti dal regolamento in materia di contribuzione studentesca che ogni università statale approva e che stabilisce anche l'importo stesso del contributo onnicomprensivo annuale.
Nel caso di studenti con nazionalità di paesi non appartenenti alla UE e residenti all'estero, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE ai sensi dell'art. 8, co. 5, del DPCM 159/2013, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati dalla nuova disciplina.
Ai fini sopra indicati, la stessa L. di bilancio 2017 ha disposto un incremento del FFO di € 55 mln per il 2017 e di € 105 mln a decorrere dal 2018, stabilendo che tali somme sono ripartite tra le università statali, a decorrere dal 2017, con riferimento all'a.a. 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2012 e, dal 2018, della nuova disciplina in materia di esonero totale e parziale, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso.