tema 5 agosto 2022
Studi - Cultura Interventi per i professori e i ricercatori universitari

Tra i più recenti interventi riguardanti i professori e i ricercatori universitari vi sono quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19) - per i quali si veda anche l'apposito tema - alcuni dei quali in seguito stabilizzati.

Inoltre, nella legislatura in corso, l'azione legislativa è stata indirizzata principalmente ad elevare le facoltà assunzionali delle università e introdurre disposizioni per agevolare il ricambio generazionale, a tal fine anche incrementando le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO). Sono state anche ampliate le possibilità di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori ed è stata introdotta la possibilità di anticipare il passaggio nel ruolo dei professori associati, a determinate condizioni, già a dopo il primo anno di contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B.

E' stata, altresì, aumentata la durata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN). 

Al contempo, sono state abrogate le disposizioni istitutive del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta", destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari.

Negli anni precedenti, una delle principali novità aveva riguardato le modifiche al trattamento stipendiale di professori e ricercatori, con effetto economico a decorrere dal 2020.

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Il d.lgs. 49/2012 aveva individuato, limitatamente all'anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l'altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato (art. 7, co. 1), rimettendo ad un DPCM, da emanare ogni tre anni, entro il mese di dicembre che precede il successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (art. 7, co. 6).

 

In seguito, sono state fissate le misure percentuali di turn-over valide con riferimento "al sistema" delle università nel suo complesso ed è stato disposto che all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto del Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell'università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012 (art. 14, co. 3, D.L. 95/2012-L. 135/2012, che ha introdotto il co. 13-bis nell'art. 66 del D.L. 112/2008-L. 133/2008).

1. La disciplina del turn-over del sistema universitario

 

 La normativa in materia di turn-over del sistema universitario nel suo complesso, recata dal co. 13-bis dell'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), è stata, negli anni scorsi, ripetutamente modificata.

In particolare, a decorrere dal 2018, il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di una spesa pari al 100% di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

 

2. La misura delle assunzioni consentite alle singole università

 

Sempre sulla base di quanto disposto dall'art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) sono stati adottati il DM 22 ottobre 2012, n. 297, il DM 9 agosto 2013, n. 713 e il DM 18 dicembre 2014, n. 907, che hanno definito – utilizzando le combinazioni previste dall'art. 7, co. 1, del d.lgs. 49/2012 – criteri e contingente assunzionale delle università statali per gli anni 2012, 2013 e 2014, espresso in termini di punti organico.

Il punto organico (PO) rappresenta il valore medio a livello di sistema del costo attribuito al professore di I fascia che funge come parametro di riferimento per graduare il costo delle altre qualifiche. Per il personale docente, i punti organico si traducono in:
  • 1 professore I fascia = 1 PO;
  • 1 professore II fascia = 0,7 PO;
  • 1 ricercatore tipo b) (v. infra) = 0,5 PO;
  • 1 ricercatore tipo a) (v. infra) = 0,4 PO.
 

L'applicabilità anche agli anni 2013 e 2014 delle disposizioni recate dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012 era stata esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della risposta all'interrogazione a risposta immediata 3-00496, nonché, il 3 aprile 2014, nella risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-01342.

 

Successivamente,  è intervenuto il DPCM 31 dicembre 2014, che ha dettato disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2015-2017.

Su tale base sono stati adottati il DM 21 luglio 2015, n. 503 e il DM 5 agosto 2016 n. 619 che hanno definito criteri e contingente assunzionale delle università statali, rispettivamente, per gli anni 2015 e 2016.

 

Il DPCM 31 dicembre 2014 è, poi, stato modificato dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 303), che, in particolare, ha elevato, in misura diversa, la percentuale di assunzioni possibili per gli atenei non "virtuosi" (ossia che riportassero, al 31 dicembre dell'anno precedente, un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80% o un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82% delle entrate, costituite dai contributi statali per il funzionamento e da tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi) e per gli atenei "virtuosi" (ossia che riportassero, al 31 dicembre dell'anno precedente, valori inferiori a quelli indicati).

E' stato conseguentemente emanato il DM 10 agosto 2017, n. 614, che ha definito criteri e contingente assunzionale delle università statali per il 2017.

Qui le tabelle con i punti organico (complessivamente pari a 1.493,67) e con i conteggi analitici.

 

Sulla base del DPCM 28 dicembre 2018, recante le disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 20182020, sono stati, poi, emanati:

Qui la tabella con i punti organico – complessivamente pari a 2.038,54 - e qui la tabella con i conteggi analitici;
  • il DM 8 agosto 2019, n. 740, che ha definito criteri e contingente assunzionali delle università statali per il 2019.
Qui la tabella con i punti organico – complessivamente pari a 2223,03 – e qui la tabella con i conteggi analitici;
Qui la tabella con i punti organico – complessivamente pari a 1961,03 - e qui la tabella con i conteggi analitici.
Sulla base del DPCM 24 giugno 2021, recante indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023, è stato poi emanato il DM 24 settembre 2021, n. 1096, che ha definito criteri e contingente assunzionali delle università statali per il 2021.
Qui la tabella con i punti organico – complessivamente pari a 2.004,94 – e qui la tabella con i conteggi analitici.

Anche altre disposizioni legislative hanno consentito agli atenei "virtuosi" di estendere le proprie facoltà assunzionali in maniera più mirata.

 

Da ultimo, il D.L. 76/2020 (L. 120/2020: art. 19, co. 1, lett. d-bis) ha previsto, a regime, che le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80% possono attivare, nel limite della predetta percentuale, le procedure di reclutamento di cui all'art. 18, co. 1, della L. 240/2010 per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80% e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competent.

Gli indicatori cui fa riferimento la disposizione, relativi agli atenei statali, sono consultabili sulla pagina dedicata del sito del MUR.
I criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria sono stati individuati con DM 738 del 25 giugno 2021. 

A seguito delle chiamate in questione, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale (presso l'università di provenienza) sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei 12 mesi successivi alla deliberazione di chiamata, le assunzioni di personale (nell'università che ha disposto la stessa chiamata) sono sospese, ad eccezione di quelle conseguenti all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo B ai sensi del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) e del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (v. infra), nonché di quelle riferite alle categorie protette.

In tal modo si è stabilizzato, con alcune variazioni, un meccanismo che era stato consentito dalla L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, co. 672), fino al 31 dicembre 2018.

In attuazione, era intervenuto il DM 353 del 4 maggio 2018.

In precedenza, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 978) ha previsto che, nell'ambito delle disponibilità complessive del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), negli anni 2019 e 2020 erano autorizzate, per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentavano un indicatore delle spese di personale inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria maggiore di 1,10, facoltà di assunzione superiori al 100% del turn-over, nel limite di una spesa di € 25 mln annui dal 2019 e di ulteriori € 25 mln annui dal 2020. Le maggiori facoltà di assunzione dovevano essere ripartite con decreto del Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell'università e della ricerca fra gli atenei che, in possesso delle condizioni indicate, avanzavano specifica richiesta, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale doveva risultare la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci

In prima attuazione, è intervenuto il DM 742 dell'8 agosto 2019, che per il 2019  ha ripartito 221,22 punti organico ( qui la tabella 1).
Per il 2020 è intervenuto il DM 925 del 22 dicembre 2020 che ha ripartito 215,46 punti organico ( qui la tabella 1).

Altre disposizioni hanno riguardato l'utilizzo delle risorse destinate alle assunzioni e il contemperamento fra la valorizzazione delle risorse umane già presenti nell'ateneo e l'accesso di soggetti esterni.

In particolare:

  • il D.L. 126/2019 (L. 156/2019: art. 5, co. 2) ha prorogato (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2021 la possibilità per le università (di cui all'art. 24, co. 6, L. 240/2010) di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, previa valutazione, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, utilizzando fino alla metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo, e con la medesima procedura prevista per l'inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di tipo B di cui all'art. 24, co. 5, della L. 240/2010 (v. infra, par. 3).

Conseguentemente, ha posticipato (dal 2020) al 2022 il termine a decorrere dal quale le università possono utilizzare fino a metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di "tipo B", che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale;

  • il D.L. 76/2020 (L. 120/2020: art. 19, co. 1, lett. d) ha puntualizzato, con riferimento alla previsione - nell'ambito della programmazione triennale dei reclutamenti - del vincolo delle risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa (art. 18, co. 4, L. 240/2010), che il servizio non deve essere stato prestato né quale professore ordinario di ruolo, né quale professore associato di ruolo, né quale ricercatore a tempo indeterminato, né quale ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B;
  • la L. di bilancio 2022 (L. n. 234, art. 1, comma 297) che incrementa, a decorrere dal 2022, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università - FFO (€ 250 mln per il 2022, € 515 mln per il 2023, € 765 mln per il 2024, € 815 mln per il 2025, ed € 865 mln annui dal 2026), destinandole, secondo gli importi indicati per ciascuna voce: all'assunzione di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo; alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo; ad incentivare le chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore; alle Scuole superiori ad ordinamento speciale e al completamento del processo di consolidamento della Scuola superiore meridionale; all'incremento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

 

3. Misure specifiche per favorire il reclutamento di ricercatori e di professori

 

Negli ultimi anni, vari interventi sono stati finalizzati a favorire il reclutamento di professori e l'ingresso di giovani ricercatori nelle università.

 

La L. 240/2010 (art. 24, co. 3, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 -L. di bilancio 2017) ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.
La prima ( tipo A)consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con DM 242/2011.
La seconda ( tipo B) consiste in contratti triennali, rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di tipo A, o che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell' art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all' art. 1, co. 14, della L. 230/2005).
Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione – che è effettuata in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con un apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con DM 344/2011 - ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore di seconda fascia (associato).

In particolare:

  • il D.L. 76/2020 (L. 120/2020: art. 19, co. 1, lett. f) ha previsto la possibilità di anticipare già a dopo il primo anno di contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B il passaggio nel ruolo dei professori associati, qualora l'università abbia le necessarie risorse nella propria programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, fermo restando il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto
  • il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 6, co. 5-sexies e 5-septies) e il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 238, co. 1) hanno previsto l'assunzione, nel 2021, di ricercatori a tempo determinato di tipo B nelle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.

In particolare, il D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha previsto che l'assunzione può avvenire nel limite di spesa di € 96,5 mln annui dal 2021, mentre il D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto un limite di spesa di € 200 mln annui dal 2021. A tali fini, è stato corrispondentemente incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

Le risorse previste dal D.L. 162/2019 (L. 8/2020), per complessivi 1.607 nuovi ricercatori di tipo B, sono state ripartite tra le università con DM 14 maggio 2020, n. 83 .
Le risorse previste dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), per complessivi 3.331 nuovi ricercatori di tipo B sono state ripartite con DM 16 novembre 2020, n. 856.
Nel prosieguo, con DM 16 aprile 2021, n. 374 il termine per l'attivazione dei contratti è stato differito al 31 ottobre 2022, al fine di consentire la conclusione delle procedure di reclutamento, rallentate a seguito dell'emergenza da COVID-19

In precedenza, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 400) ha incrementato il FFO di € 20 mln nel 2019 e di € 58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B, Inoltre (art. 1, co. 401, lett. a) ha disposto che, a valere sulle risorse dello stesso FFO, e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università erano autorizzate a stipulare contratti del medesimo tipo nel limite di € 10 mln per il 2019 e di € 30 mln annui dal 2020.

In attuazione, è intervenuto il DM 8 marzo 2019, n. 204, che ha previsto l'attivazione di 1511 contratti. Successivamente, a seguito della situazione di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, con DM 27 Marzo 2020, n. 2 è stato prorogato dal 30 aprile 2020 al 30 ottobre 2020 il termine per l'attivazione dei contratti.

 

Analoghe misure erano state disposte dalla legge di stabilità 2016 ( L. 208/2015: art. 1, co. 247-250, e DM 18 febbraio 2016, n. 78, che ha previsto 861 assunzioni) e dalla legge di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, co. 633, e DM 28 febbraio 2018, n. 168, che ha previsto 1.305 assunzioni;

  • il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 6, co. 5-sexies e 5-septies) ha autorizzato le università, sempre in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure per la chiamata, dal 2022, di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010) in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), nel limite di spesa di € 15 mln annui dal 2022. A tal fine, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è stato incrementato di € 15 mln annui dal 2022.

In particolare, per la copertura dei posti di professori di seconda fascia, lo stesso D.L. ha previsto che si doveva provvedere:

  • per almeno il 50% dei posti, mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato, bandite ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010;
  • per non più del 50% dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022 (termine che sembrerebbe rappresentare una deroga rispetto alla disciplina generale: v. ante) mediante valutazione, ai sensi dell'art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010, dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo.

Le risorse per la progressione di carriera nel ruolo di professore di seconda fascia di complessivi 1.034 ricercatori a tempo indeterminato sono state ripartite con DM 14 maggio 2020, n. 84.

Nel prosieguo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 524) ha elevato il limite di spesa a € 30 mln annui dal 2022 e ha modificato la disciplina disponendo che, a tal fine, le procedure di chiamata di cui all'art. 18 della L. 240/2010 possono essere bandite per una quota fino al 50% dei posti (e non più per almeno il 50% dei posti) e, corrispondentemente, che le procedure di valutazione di cui all'art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010 sono attivate per almeno il 50% dei posti (e non più per non più del 50% dei posti).

Al riguardo, con nota Prot. 131 del 22 gennaio 2021, indirizzata ai rettori e ai direttori generali delle università statali, il MUR aveva chiarito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'utilizzo di tutte le risorse, comprese quelle già assegnate con il DM 84/2020, doveva essere effettuato con le modalità previste dalla L. di bilancio 2021. Restava invece ferma la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell'avvio della procedura.
Le ulteriori risorse per la progressione di carriera nel ruolo di professore di seconda fascia di circa 1.034 unità sono state ripartite con DM 28 aprile 2021, n. 561.

Quanto previsto dal D.L. 162/2019 ha riproposto analoghe disposizioni recate dalla L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 401).

In attuazione, è intervenuto il DM 11 aprile 2019, n. 364, che ha previsto un numero complessivo di circa 676 progressioni di carriera. Qui la Tabella 1 del DM, recante il riparto delle risorse fra le università.

In precedenza, la L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 314-338), istituendo il Fondo per il finanziamento quinquennale dei dipartimenti universitari di eccellenza, ha disposto, in particolare, che non più del 70% dell'importo complessivo del finanziamento (elevato, dal quinquennio 2023-2027, all'80% dalla L. di bilancio 2018: art. 1, co. 633, L. 205/2017) può essere utilizzato per il reclutamento di professori e di ricercatori.

ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2022

Il D.L. 76/2020 ( L. 120/2020: art. 19, co. 1, lett. c) ha modificato la disciplina in materia di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori, - prevista dalla L. 240/2010 (art. 7, co. 3) - disponendo che i trasferimenti tra professori e ricercatori consenzienti possono avvenire – oltre che attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate - anche attraverso scambi contestuali tra soggetti con qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate, che sono conseguentemente adeguate a seguito degli stessi trasferimenti.

Inoltre, ha puntualizzato che (tutti) i trasferimenti fra sedi universitarie di cui allo stesso art. 7, co. 3, della L. 240/2010 sono computati nella quota di un quinto dei posti di ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre università (v. ante).

Si ricorda che l'art. 7, co. 3, della L. 240/2010 dispone anche che, al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di federazione e fusione di atenei di cui all'art. 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).
ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2021

La disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) – introdotta dalla L. 240/2010 e presupposto per le chiamate dei professori universitari – è stata in seguito modificata, in particolare passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura "a sportello" ed elevandone a 9 anni la durata .

 

Nello specifico, la disciplina vigente per il conseguimento dell'ASN, recata dalla stessa L. 240/2010 (artt. 15 e 16), prevede che:

  • la durata dell'ASN è di 9 anni. In particolare, il D.L. 126/2019 (L. 156/2019: art. 5, co. 1), nell'elevare (da 6) a 9 anni il periodo di validità, ha stabilito che ciò si applica anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore;
  • le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per settori concorsuali, che sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari;
  • le domande di partecipazione alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono presentate senza scadenze prefissate;
  • per ciascun settore concorsuale, è istituita un'unica commissione nazionale, di durata biennale, mediante sorteggio di 5 commissari da una lista in cui sono inseriti i professori ordinari del medesimo settore concorsuale che hanno fatto domanda di esservi inclusi. Il sorteggio garantisce, laddove possibile, la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscono almeno 10 professori ordinari;
  • della commissione nazionale non può far parte più di un commissario della stessa università; i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per 3 anni dalla conclusione del mandato, di altre commissioni per il conferimento dell'abilitazione;
  • la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori; nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione, il parere è obbligatorio;
  • l'abilitazione è attribuita con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed è espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e l'ANVUR;
  • in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore nei 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda; in caso di conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia nei 48 mesi successivi alla data di conseguimento della stessa.

Il regolamento attuativo è stato emanato, da ultimo, con DPR 95/2016, il cui art. 3, co. 1, ha disposto che con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Ha, altresì, disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno.

L'art. 8, co. 3, a sua volta, ha disposto che la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Su tale previsione è poi intervenuto il D.L. 244/2016 (L. 19/2017: art. 4, co. 5-sexies), estendendo il termine di 30 giorni.

 

Successivamente, è stato emanato il DM 120/2016, recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione.

Con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532 è stata poi definita, per il primo biennio, la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1531 è stata definita la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento della stessa.

La procedura per la selezione dei commissari per il biennio 2018-2020 è stata avviata con D.D. 1502 del 30 aprile 2018, poi modificato con D.D. 2119 dell'8 agosto 2018.
Inoltre, con DM 589 dell'8 agosto 2018 sono stati definiti i nuovi valori soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per la formazione delle Commissioni e per la valutazione dei candidati e, in pari data, con D.D. 2175 del 9 agosto 2018 è stato stabilito che la domanda di partecipazione per la nuova tornata di abilitazione scientifica nazionale doveva essere presentata, telematicamente, nei seguenti termini:
a) I quadrimestre: a decorrere dal 10 settembre 2018 ed entro le ore 15.00 del 10 gennaio 2019;
b) II quadrimestre: a decorrere dall' 11 gennaio 2019 ed entro le ore 15.00 dell'11 maggio 2019;
c) III quadrimestre: a decorrere dal 12 maggio 2019 ed entro le ore 15.00 del 12 settembre 2019;
d) IV quadrimestre: a decorrere dal 13 settembre 2019 ed entro le ore 15.00 del 13 gennaio 2020;
e) V quadrimestre: a decorrere dal 14 gennaio 2020 ed entro le ore 15.00 del 14 maggio 2020.
Successivamente, il D.D. 553/2021 è stato rettificato con D.D. 589 del 5 marzo 2021.
 
Qui la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, qui, i decreti di nomina delle Commissioni per il biennio 2018-2020.

Rispetto a tali previsioni, nel prosieguo sono intervenute deroghe e novità.

In particolare, il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 101);

  • ha disposto che i lavori delle Commissioni per la valutazione delle domande presentate nel IV quadrimestre della tornata 2018-2020 si concludevano (anziché entro il 13 maggio 2020) entro il 10 luglio 2020:
  • ha differito (dal 14 maggio 2020) all'11 luglio 2020 la data di scadenza per la presentazione delle domande – e, dunque, per l'avvio dei lavori delle Commissioni – relative al V quadrimestre della medesima tornata 2018-2020, al contempo precisando che la valutazione riferita alle stesse doveva concludersi entro il termine generale di 3 mesi e 30 giorni e, dunque, entro il 10 novembre 2020.

Successivamente, il D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 7-bis) ha istituito un VI quadrimestre nell'ambito della tornata 2018-2020, disponendo che le domande di partecipazione dovevano essere presentate dal 12 luglio al 12 novembre 2020.

Inoltre, nel testo come modificato dal D.L. 183/2020 (art. 6, co. 6):

  • ha fissato al 31 maggio 2021 il termine per la conclusione dei lavori riferiti allo stesso VI quadrimestre;
  • ha disposto che le Commissioni costituite a seguito dell'avvio della tornata 2018-2020, restavano in carica fino al 15 settembre 2021;
  • ha previsto che il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali per la tornata 2020-2022 doveva essere avviato entro il 31 gennaio 2021.
In attuazione, è intervenuto il D.D. 251 del 29 gennaio 2021, che fa riferimento, invece, alla tornata "2021/2023".

Lo stesso D.L. 183/2020 (art. 6, co. 6-bis), inoltre, ha previsto che per la tornata 2021-2023 non si tiene conto del termine previsto dall'art. 3, co. 1, del DPR 95/2016 – di cui si è detto ante e che, nel caso di specie, sarebbe coinciso con il 31 dicembre 2020 – per l'avvio, con decreto direttoriale, delle procedure per il conseguimento dell'ASN.

La procedura per il conseguimento dell'ASN per la nuova tornata è stata avviata con D.D. 553 del 26 febbraio 2021 che, in particolare, ha disposto che le domande di partecipazione devono essere presentate, sempre telematicamente, nei seguenti termini:
a) I quadrimestre: a decorrere dal 31 maggio 2021 ed entro  le ore 15.00 del 30 settembre 2021;
b) II quadrimestre:  a decorrere dal 1 ottobre 2021 ed entro  le ore 15.00  del 1 febbraio 2022;
c) III quadrimestre: a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro le ore 15.00  del 3 giugno 2022;
d) IV quadrimestre: a decorrere dal 4 giugno 2022 ed entro  le ore 15.00 del 4 ottobre 2022;
e) V quadrimestre: a decorrere dal 5 ottobre 2022 ed entro  le ore 15.00 del 6 febbraio 2023.
Successivamente, il D.D. 553/2021 è stato rettificato con D.D. 589 del 5 marzo 2021. Qui il testo coordinato.

A sua volta, il D.L. 76/2020 (L.120/2020: art. 19, co.1-bis) ha precisato, con disposizione di interpretazione autentica, che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari finalizzate alla costituzione delle commissioni per il conseguimento dell'ASN è quella relativa ai risultati dell'attività di ricerca, secondo i criteri individuati dall'ANVUR (e non quella relativa all'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, da autocertificare e verificare con modalità definite con regolamento di ateneo).

Da ultimo, il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022) ha prorogato da nove a dieci anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla docenza universitaria di prima (professori ordinari) e seconda fascia (professori associati) (art. 6, comma 4-bis).

ultimo aggiornamento: 3 marzo 2022

La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 788) ha abrogato le disposizioni istitutive del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta", destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure che dovevano essere definite con un DPCM, mai intervenuto.

Il Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta – istituito dalla L. di stabilità 2016 (art. 1, co. 207-212) nello stato di previsione dell'allora MIUR con una dotazione iniziale di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln annui dal 2017, – era stato destinato al reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia, in deroga alle disposizioni previste dalla L. 240/2010.
Il DPCM recante la disciplina del Fondo non è mai intervenuto.
Il Consiglio di Stato, esprimendosi sullo schema di DPCM, nel Parere n. 2303 del 4 novembre 2016 aveva evidenziato, tra l'altro, alcuni profili di criticità in merito alla "assenza di una disposizione che preveda in qualche misura il coinvolgimento degli atenei nel procedimento di nomina dei membri delle commissioni di valutazione e l'omessa consultazione del mondo accademico nel corso dell'elaborazione dello schema".
Peraltro, successivamente, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) aveva destinato € 50 mln per il 2018 ed € 40 mln per il 2019 del Fondo Natta alla corresponsione ai professori e ricercatori universitari di un importo parzialmente compensativo del blocco degli scatti stabilito per il periodo 2011-2015 (art. 1, co. 629). Ulteriori € 8 mln per il 2019 erano stati destinati all'incremento delle risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie (art. 1, co. 637). Infine, € 5 mln annui dal 2018 erano stati destinati all'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (art. 1, co. 640).
ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2021

Il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 33, co. 1, lett. b)) ha equiparato a tutti gli effetti, a regime, le attività svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, ha stabilizzato la validità delle disposizioni introdotte per garantire i ricercatori e i docenti delle università da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'a.a. 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19 (art. 101, co. 2-4, D.L. 18/2020-L. 27/2020).

Pertanto, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con modalità a distanza, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. Esse sono computate anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (ai fini della proroga del contratto) e della valutazione per il passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo di professore associato, nonché ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dai contratti di insegnamento.

Lo stesso D.L. 104/2020 (L.126/2030: art. 33, co. 2-quater) ha ulteriormente differito (dal 30 giugno 2020 fissato, da ultimo, dall'art. 6, co. 3, del D.L. 162/2019 -L. 8/2020) al 30 giugno 2021 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.

L' art. 11 della L. 167/2017 ha stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del D.L. 120/1995 ( L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del "collaboratore esperto linguistico" (CEL).
Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge europea 2017, la disposizione intendeva risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL, nell'ambito del quale la Commissione europea aveva chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'art. 26, co. 3, ultimo capoverso, della L. 240/2010 –; che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
Nello specifico, l'art. 11 ha previsto che, a decorrere dal 2017, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di € 8.705.000 annui destinati, a titolo di cofinanziamento, alla copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede di cui si è detto. Le risorse sono destinate esclusivamente alle università che perfezionano i medesimi contratti – definiti, a livello di singolo ateneo, secondo uno schema-tipo da emanare con decreto interministeriale.
Con D.I. 16 agosto 2019, pubblicato nella GU n. 249 del 23 ottobre 2019, è stato adottato lo schema tipo di contratto integrativo di sede e sono stati stabiliti i criteri di ripartizione del cofinanziamento per la stipula dei relativi contratti.
Da ultimo, il 23 settembre 2021, la Commissione europea ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia per il mancato perfezionamento, da parte di varie università, dei contratti integrativi di sede e assegnando 2 mesi per l'adeguamento, trascorsi i quali la stessa Commissione si è riservata di inviare un parere motivato

Il D.L. 76/2020 (L. 120/2020: art. 19, co. 1, lett. b) ha previsto che la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo, ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, avviene, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, su base mensile.

La L. 240/2010 (art. 6) prevede che il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

Il D.L. 34/2019 (L. 58/2019: art. 5, co. 5-bis) ha esteso anche ai contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B la possibilità di prevedere il regime di tempo definito, fino ad allora possibile solo per i contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A.

In base alla L. 240/2010 (art. 24, co. 4), l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito.

Il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 6, co. 3) ha differito (dal 31 ottobre 2019) al 30 giugno 2020 il termine – previsto dalla legge europea 2017 (L. 167/2017: art. 11, co. 2) e successivamente prorogato dalla legge europea 2018 (L. 37/2019: art. 3) – per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.

La L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 629 e 631) ha previsto che, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale che era in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 – e, dunque, con effetto economico a decorrere dal 2020 –, il regime di progressione stipendiale per classi dei professori e dei ricercatori universitari doveva essere trasformato da triennale in biennale.

In tal modo, si è ritornati  alla cadenza previgente a quella introdotta con l'art. 8 della L. 240/2010 e conseguentemente disciplinata con il DPR 232/2011, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe stipendiale (triennale) dal medesimo DPR 232/2011.

Inoltre, ha previsto un meccanismo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali relativo al periodo 2011-2015, destinato ai professori e ricercatori universitari di ruolo che erano in servizio alla data del 1° gennaio 2011, o che avevano preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, ancora in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge.

Per consentire la trasformazione del regime di progressione stipendiale, ha previsto un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 80 mln per il 2020, € 120 mln per il 2021, ed € 150 mln annui dal 2022. Per corrispondere la parziale compensazione del blocco degli scatti, ha previsto, invece, un incremento dello stesso FFO di € 50 mln per il 2018 ed € 40 mln per il 2019.

E' stato conseguentemente adottato il DM 197/2018, recante criteri e modalità per la corresponsione dell'importo una tantum a parziale compensazione del blocco degli scatti.
Da ultimo, l'art. 14 del decreto-legge n. 36 del 2022 ( legge n. 79 del 2022) è intervenuto - tra l'altro - sulla disciplina dei contratti di ricerca e dei ricercatori universitari. Nel dettaglio, i commi da 6- septies a 6- novies e 6- quaterdecies del predetto art. 14 hanno sostituito gli assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010, con contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (cd. " contratti di ricerca"), il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Inoltre, il comma 6- vicies ter dello stesso art. 14 novella l'art. 1, comma 1, della legge n. 398 del 1989, recante "Norme in materia di borse di studio universitarie", al fine di sopprimere la possibilità di conferire borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato. In aggiunta, i commi da 6- decies a 6 -terdcies e da 6- quindecies a 6- noviesdecies dell'art. 14 operano un riordino della disciplina sui ricercatori universitari. In particolare, tali disposizioni sostituiscono le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (di cui all'art. 24, comma 3, rispettivamente lett. a) e b) della legge n. 240 del 2010) con una unica figura ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile. Al ricercatore a tempo determinato si applica, su propria istanza, la procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui presta servizio, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia. Si segnala, infine, che il medesimo art. 14, commi 1-4 del dl 36/2022, prevede particolari procedure di reclutamento all'interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca, riservate a due categorie di studiosi: i) quelli insigniti di un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence), a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA); ii) i vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council. Tali misure sono finalizzate a dare attuazione all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori".
ultimo aggiornamento: 5 agosto 2022

Si ricorda che, da ultimo, l'art. 5-quinquies del decreto-legge n. 14 del 2022 (legge n. 28 del 2022), recependo il contenuto dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2021, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare le iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli studenti, ricercatori, e professori di nazionalità ucraina che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca.

Nel dettaglio, si prevede che, al fine di promuovere iniziative di sostegno agli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus +, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo statale di cui alla legge n. 243 del 1991 (in particolare, art. 2) e presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999, nonché ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sia istituito, per l'anno 2022, un apposito fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Si dispone, inoltre, che il fondo in esame venga destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge n. 234 del 2021 (ovvero profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina), nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. La disposizione prevede poi che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano definiti il riparto tra le università, le istituzioni e gli enti di cui sopra, nonché le modalità di utilizzazione delle relative risorse, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. In attuazione delle predette disposizioni, è stato adottato il decreto ministeriale 2 maggio 2022, recante "Modalita' di utilizzazione del fondo per il sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalita' ucraina che svolgono attivita' di studio o ricerca presso le universita', le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca".

ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022
 
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