Tra i più recenti interventi riguardanti i professori e i ricercatori universitari vi sono quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19) - per i quali si veda anche l'apposito tema - alcuni dei quali in seguito stabilizzati.
Inoltre, nella legislatura in corso, l'azione legislativa è stata indirizzata principalmente ad elevare le facoltà assunzionali delle università e introdurre disposizioni per agevolare il ricambio generazionale, a tal fine anche incrementando le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO). Sono state anche ampliate le possibilità di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori ed è stata introdotta la possibilità di anticipare il passaggio nel ruolo dei professori associati, a determinate condizioni, già a dopo il primo anno di contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B.
E' stata, altresì, aumentata la durata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN).
Al contempo, sono state abrogate le disposizioni istitutive del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta", destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari.
Negli anni precedenti, una delle principali novità aveva riguardato le modifiche al trattamento stipendiale di professori e ricercatori, con effetto economico a decorrere dal 2020.
Il d.lgs. 49/2012 aveva individuato, limitatamente all'anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l'altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato (art. 7, co. 1), rimettendo ad un DPCM, da emanare ogni tre anni, entro il mese di dicembre che precede il successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (art. 7, co. 6).
In seguito, sono state fissate le misure percentuali di turn-over valide con riferimento "al sistema" delle università nel suo complesso ed è stato disposto che all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto del Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell'università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012 (art. 14, co. 3, D.L. 95/2012-L. 135/2012, che ha introdotto il co. 13-bis nell'art. 66 del D.L. 112/2008-L. 133/2008).
1. La disciplina del turn-over del sistema universitario
La normativa in materia di turn-over del sistema universitario nel suo complesso, recata dal co. 13-bis dell'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), è stata, negli anni scorsi, ripetutamente modificata.
In particolare, a decorrere dal 2018, il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di una spesa pari al 100% di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente.
2. La misura delle assunzioni consentite alle singole università
Sempre sulla base di quanto disposto dall'art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) sono stati adottati il DM 22 ottobre 2012, n. 297, il DM 9 agosto 2013, n. 713 e il DM 18 dicembre 2014, n. 907, che hanno definito – utilizzando le combinazioni previste dall'art. 7, co. 1, del d.lgs. 49/2012 – criteri e contingente assunzionale delle università statali per gli anni 2012, 2013 e 2014, espresso in termini di punti organico.
L'applicabilità anche agli anni 2013 e 2014 delle disposizioni recate dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012 era stata esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della risposta all'interrogazione a risposta immediata 3-00496, nonché, il 3 aprile 2014, nella risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-01342.
Successivamente, è intervenuto il DPCM 31 dicembre 2014, che ha dettato disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2015-2017.
Su tale base sono stati adottati il DM 21 luglio 2015, n. 503 e il DM 5 agosto 2016 n. 619 che hanno definito criteri e contingente assunzionale delle università statali, rispettivamente, per gli anni 2015 e 2016.
Il DPCM 31 dicembre 2014 è, poi, stato modificato dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 303), che, in particolare, ha elevato, in misura diversa, la percentuale di assunzioni possibili per gli atenei non "virtuosi" (ossia che riportassero, al 31 dicembre dell'anno precedente, un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80% o un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82% delle entrate, costituite dai contributi statali per il funzionamento e da tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi) e per gli atenei "virtuosi" (ossia che riportassero, al 31 dicembre dell'anno precedente, valori inferiori a quelli indicati).
E' stato conseguentemente emanato il DM 10 agosto 2017, n. 614, che ha definito criteri e contingente assunzionale delle università statali per il 2017.
Qui le tabelle con i punti organico (complessivamente pari a 1.493,67) e con i conteggi analitici.
Sulla base del DPCM 28 dicembre 2018, recante le disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2018‐2020, sono stati, poi, emanati:
Anche altre disposizioni legislative hanno consentito agli atenei "virtuosi" di estendere le proprie facoltà assunzionali in maniera più mirata.
Da ultimo, il D.L. 76/2020 (L. 120/2020: art. 19, co. 1, lett. d-bis) ha previsto, a regime, che le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80% possono attivare, nel limite della predetta percentuale, le procedure di reclutamento di cui all'art. 18, co. 1, della L. 240/2010 per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80% e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competent.
A seguito delle chiamate in questione, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale (presso l'università di provenienza) sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei 12 mesi successivi alla deliberazione di chiamata, le assunzioni di personale (nell'università che ha disposto la stessa chiamata) sono sospese, ad eccezione di quelle conseguenti all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo B ai sensi del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) e del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (v. infra), nonché di quelle riferite alle categorie protette.
In tal modo si è stabilizzato, con alcune variazioni, un meccanismo che era stato consentito dalla L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, co. 672), fino al 31 dicembre 2018.In attuazione, era intervenuto il DM 353 del 4 maggio 2018.
In precedenza, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 978) ha previsto che, nell'ambito delle disponibilità complessive del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), negli anni 2019 e 2020 erano autorizzate, per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentavano un indicatore delle spese di personale inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria maggiore di 1,10, facoltà di assunzione superiori al 100% del turn-over, nel limite di una spesa di € 25 mln annui dal 2019 e di ulteriori € 25 mln annui dal 2020. Le maggiori facoltà di assunzione dovevano essere ripartite con decreto del Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell'università e della ricerca fra gli atenei che, in possesso delle condizioni indicate, avanzavano specifica richiesta, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale doveva risultare la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci
Altre disposizioni hanno riguardato l'utilizzo delle risorse destinate alle assunzioni e il contemperamento fra la valorizzazione delle risorse umane già presenti nell'ateneo e l'accesso di soggetti esterni.
In particolare:
Conseguentemente, ha posticipato (dal 2020) al 2022 il termine a decorrere dal quale le università possono utilizzare fino a metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di "tipo B", che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale;
3. Misure specifiche per favorire il reclutamento di ricercatori e di professori
Negli ultimi anni, vari interventi sono stati finalizzati a favorire il reclutamento di professori e l'ingresso di giovani ricercatori nelle università.
In particolare:
In particolare, il D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha previsto che l'assunzione può avvenire nel limite di spesa di € 96,5 mln annui dal 2021, mentre il D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto un limite di spesa di € 200 mln annui dal 2021. A tali fini, è stato corrispondentemente incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).
In precedenza, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 400) ha incrementato il FFO di € 20 mln nel 2019 e di € 58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B, Inoltre (art. 1, co. 401, lett. a) ha disposto che, a valere sulle risorse dello stesso FFO, e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università erano autorizzate a stipulare contratti del medesimo tipo nel limite di € 10 mln per il 2019 e di € 30 mln annui dal 2020.
In attuazione, è intervenuto il DM 8 marzo 2019, n. 204, che ha previsto l'attivazione di 1511 contratti. Successivamente, a seguito della situazione di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, con DM 27 Marzo 2020, n. 2 è stato prorogato dal 30 aprile 2020 al 30 ottobre 2020 il termine per l'attivazione dei contratti.
Analoghe misure erano state disposte dalla legge di stabilità 2016 ( L. 208/2015: art. 1, co. 247-250, e DM 18 febbraio 2016, n. 78, che ha previsto 861 assunzioni) e dalla legge di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, co. 633, e DM 28 febbraio 2018, n. 168, che ha previsto 1.305 assunzioni;
In particolare, per la copertura dei posti di professori di seconda fascia, lo stesso D.L. ha previsto che si doveva provvedere:
Le risorse per la progressione di carriera nel ruolo di professore di seconda fascia di complessivi 1.034 ricercatori a tempo indeterminato sono state ripartite con DM 14 maggio 2020, n. 84.
Nel prosieguo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 524) ha elevato il limite di spesa a € 30 mln annui dal 2022 e ha modificato la disciplina disponendo che, a tal fine, le procedure di chiamata di cui all'art. 18 della L. 240/2010 possono essere bandite per una quota fino al 50% dei posti (e non più per almeno il 50% dei posti) e, corrispondentemente, che le procedure di valutazione di cui all'art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010 sono attivate per almeno il 50% dei posti (e non più per non più del 50% dei posti).
Quanto previsto dal D.L. 162/2019 ha riproposto analoghe disposizioni recate dalla L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 401).
In precedenza, la L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 314-338), istituendo il Fondo per il finanziamento quinquennale dei dipartimenti universitari di eccellenza, ha disposto, in particolare, che non più del 70% dell'importo complessivo del finanziamento (elevato, dal quinquennio 2023-2027, all'80% dalla L. di bilancio 2018: art. 1, co. 633, L. 205/2017) può essere utilizzato per il reclutamento di professori e di ricercatori.
Il D.L. 76/2020 ( L. 120/2020: art. 19, co. 1, lett. c) ha modificato la disciplina in materia di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori, - prevista dalla L. 240/2010 (art. 7, co. 3) - disponendo che i trasferimenti tra professori e ricercatori consenzienti possono avvenire – oltre che attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate - anche attraverso scambi contestuali tra soggetti con qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate, che sono conseguentemente adeguate a seguito degli stessi trasferimenti.
Inoltre, ha puntualizzato che (tutti) i trasferimenti fra sedi universitarie di cui allo stesso art. 7, co. 3, della L. 240/2010 sono computati nella quota di un quinto dei posti di ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre università (v. ante).
La disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) – introdotta dalla L. 240/2010 e presupposto per le chiamate dei professori universitari – è stata in seguito modificata, in particolare passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura "a sportello" ed elevandone a 9 anni la durata .
Nello specifico, la disciplina vigente per il conseguimento dell'ASN, recata dalla stessa L. 240/2010 (artt. 15 e 16), prevede che:
Il regolamento attuativo è stato emanato, da ultimo, con DPR 95/2016, il cui art. 3, co. 1, ha disposto che con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Ha, altresì, disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno.
L'art. 8, co. 3, a sua volta, ha disposto che la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Su tale previsione è poi intervenuto il D.L. 244/2016 (L. 19/2017: art. 4, co. 5-sexies), estendendo il termine di 30 giorni.
Successivamente, è stato emanato il DM 120/2016, recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione.
Rispetto a tali previsioni, nel prosieguo sono intervenute deroghe e novità.
In particolare, il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 101);
Successivamente, il D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 7-bis) ha istituito un VI quadrimestre nell'ambito della tornata 2018-2020, disponendo che le domande di partecipazione dovevano essere presentate dal 12 luglio al 12 novembre 2020.
Inoltre, nel testo come modificato dal D.L. 183/2020 (art. 6, co. 6):
Lo stesso D.L. 183/2020 (art. 6, co. 6-bis), inoltre, ha previsto che per la tornata 2021-2023 non si tiene conto del termine previsto dall'art. 3, co. 1, del DPR 95/2016 – di cui si è detto ante e che, nel caso di specie, sarebbe coinciso con il 31 dicembre 2020 – per l'avvio, con decreto direttoriale, delle procedure per il conseguimento dell'ASN.
A sua volta, il D.L. 76/2020 (L.120/2020: art. 19, co.1-bis) ha precisato, con disposizione di interpretazione autentica, che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari finalizzate alla costituzione delle commissioni per il conseguimento dell'ASN è quella relativa ai risultati dell'attività di ricerca, secondo i criteri individuati dall'ANVUR (e non quella relativa all'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, da autocertificare e verificare con modalità definite con regolamento di ateneo).
Da ultimo, il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022) ha prorogato da nove a dieci anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla docenza universitaria di prima (professori ordinari) e seconda fascia (professori associati) (art. 6, comma 4-bis).
La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 788) ha abrogato le disposizioni istitutive del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta", destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure che dovevano essere definite con un DPCM, mai intervenuto.
Il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 33, co. 1, lett. b)) ha equiparato a tutti gli effetti, a regime, le attività svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, ha stabilizzato la validità delle disposizioni introdotte per garantire i ricercatori e i docenti delle università da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'a.a. 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19 (art. 101, co. 2-4, D.L. 18/2020-L. 27/2020).
Pertanto, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con modalità a distanza, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. Esse sono computate anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (ai fini della proroga del contratto) e della valutazione per il passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo di professore associato, nonché ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dai contratti di insegnamento.
Lo stesso D.L. 104/2020 (L.126/2030: art. 33, co. 2-quater) ha ulteriormente differito (dal 30 giugno 2020 fissato, da ultimo, dall'art. 6, co. 3, del D.L. 162/2019 -L. 8/2020) al 30 giugno 2021 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.
Il D.L. 76/2020 (L. 120/2020: art. 19, co. 1, lett. b) ha previsto che la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo, ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, avviene, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, su base mensile.
Il D.L. 34/2019 (L. 58/2019: art. 5, co. 5-bis) ha esteso anche ai contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B la possibilità di prevedere il regime di tempo definito, fino ad allora possibile solo per i contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A.
Il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 6, co. 3) ha differito (dal 31 ottobre 2019) al 30 giugno 2020 il termine – previsto dalla legge europea 2017 (L. 167/2017: art. 11, co. 2) e successivamente prorogato dalla legge europea 2018 (L. 37/2019: art. 3) – per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.
La L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 629 e 631) ha previsto che, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale che era in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 – e, dunque, con effetto economico a decorrere dal 2020 –, il regime di progressione stipendiale per classi dei professori e dei ricercatori universitari doveva essere trasformato da triennale in biennale.
In tal modo, si è ritornati alla cadenza previgente a quella introdotta con l'art. 8 della L. 240/2010 e conseguentemente disciplinata con il DPR 232/2011, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe stipendiale (triennale) dal medesimo DPR 232/2011.
Inoltre, ha previsto un meccanismo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali relativo al periodo 2011-2015, destinato ai professori e ricercatori universitari di ruolo che erano in servizio alla data del 1° gennaio 2011, o che avevano preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, ancora in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge.
Per consentire la trasformazione del regime di progressione stipendiale, ha previsto un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 80 mln per il 2020, € 120 mln per il 2021, ed € 150 mln annui dal 2022. Per corrispondere la parziale compensazione del blocco degli scatti, ha previsto, invece, un incremento dello stesso FFO di € 50 mln per il 2018 ed € 40 mln per il 2019.
Si ricorda che, da ultimo, l'art. 5-quinquies del decreto-legge n. 14 del 2022 (legge n. 28 del 2022), recependo il contenuto dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2021, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare le iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli studenti, ricercatori, e professori di nazionalità ucraina che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca.
Nel dettaglio, si prevede che, al fine di promuovere iniziative di sostegno agli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus +, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo statale di cui alla legge n. 243 del 1991 (in particolare, art. 2) e presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999, nonché ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sia istituito, per l'anno 2022, un apposito fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Si dispone, inoltre, che il fondo in esame venga destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge n. 234 del 2021 (ovvero profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina), nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. La disposizione prevede poi che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano definiti il riparto tra le università, le istituzioni e gli enti di cui sopra, nonché le modalità di utilizzazione delle relative risorse, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. In attuazione delle predette disposizioni, è stato adottato il decreto ministeriale 2 maggio 2022, recante "Modalita' di utilizzazione del fondo per il sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalita' ucraina che svolgono attivita' di studio o ricerca presso le universita', le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca".