tema 22 settembre 2022
Studi - Cultura Interventi in materia di dottorato di ricerca

Nel corso della XVIII legislatura sono state ampliate le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca universitario, all'evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo, ed è stata modificata la platea dei soggetti che possono attivare corsi di dottorato di ricerca, escludendo le qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate e includendo le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Inoltre, è stata prevista una nuova tipologia di dottorati (c.d. "dottorati comunali") e l'attivazione di corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza.

Ulteriori interventi sono stati adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19) (al riguardo, si veda anche l'apposito tema).

Negli anni più recenti, gli ulteriori interventi in materia di dottorato di ricerca hanno riguardato l'incremento delle risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), l'incremento dell'importo della borsa di studio concessa per la frequenza dei corsi e l'esonero dal pagamento dei contributi universitari per gli studenti non beneficiari delle borse di studio.

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Dall'anno accademico 2014/2015 – in base al regolamento emanato con DM 45/2013, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 della L. 210/1998 dall'art. 19 della L. 240/2010 –, i corsi di dottorato di ricerca possono essere istituiti solo previo accreditamento da parte del Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020L. 12/2020) dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR.

 

Le nuove linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato sono state emanate dall'allora MIUR con nota 3315 dell'1 febbraio 2019. Esse ridefiniscono le linee guida adottate con nota Prot. 11667 del 14 aprile 2017 per quanto concerne la verifica dei prescritti requisiti.

Qui le FAQ predisposte dal MIUR.

Come evidenziava il comunicato stampa del MIUR del 28 febbraio 2019, le nuove linee guida prevedono "Un sistema più snello e più semplice di accreditamento dei corsi di dottorato, che ha l'obiettivo primario di favorire un aumento di proposte di dottorati innovativi, intersettoriali e interdisciplinari.

Inoltre, l'Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2021, emanato dal Ministro dell'università pro tempore il 25 gennaio 2021, ha fatto presente, fra l'altro, che "Occorre poi introdurre elementi di flessibilità nella tempistica delle procedure di accreditamento dei corsi al fine di utilizzare al meglio le risorse che dovessero rendersi disponibili a ciclo iniziato". "I lavori di revisione del regolamento vigente sono in via di definizione".

Da ultimo è intervenuto - in attuazione della riforma 4.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR dell'Italia, che prevede una riforma dei dottorati - il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, recante "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati". Tale regolamento, entrato in vigore il 13 gennaio 2022, prevede – tra l'altro - che dalla sua entrata in vigore cessino di avere efficacia le disposizioni del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 45 del 2013, restando validi gli accreditamenti già concessi fino al termine della relativa scadenza quinquennale (art. 17, commi 1 e 2).

ultimo aggiornamento: 13 gennaio 2022

Il D.L. 80/2021 (L. 113/2021: art. 3, co. 9 e 10) ha ampliato le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca universitari, all'evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo. In particolare, ha previsto che i corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie (oltre che per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione) anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai fini dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

Inoltre, ha soppresso la possibilità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate, prevedendo, al contempo, invece, che gli stessi sono istituiti anche presso le istituzioni AFAM.

ultimo aggiornamento: 1 settembre 2021

Il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 243, co. 1, capoverso 65-sexies) ha previsto che, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, € 3 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 sono destinati al finanziamento in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne del Paese, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati di ricerca denominati "dottorati comunali". Tali dottorati sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile, in coerenza con l'Agenda ONU 2030, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative.

I dottorati comunali sono soggetti al consueto accreditamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 4 della L. 210/1998 e del DM 8 febbraio 2013, n. 45.

Ha, altresì, affidato ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, la definizione dei criteri e delle modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse, nonché dei contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati.

  Infine, ha previsto che le risorse devono essere ripartite con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando.

I criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali sono stati definiti con D.I. 725 del 22 giugno 2021.

In particolare, il D.I. ha previsto che:

- le convenzioni sono stipulate dalle aggregazioni di comuni presenti in ognuna delle Aree Interne, individuate ai sensi della "Strategia Nazionale delle aree interne" con le università, statali e non statali, riconosciute dal MUR, i cui corsi di dottorato, coerenti con le tematiche proprie delle aree interne, siano stati già accreditati;

- le aggregazioni di Comuni di cui all'articolo 1, effettuano un'analisi dei fabbisogni incentrata sulle capacità di crescita e di sviluppo, in coerenza con la strategia d'area e, conseguentemente, individuano gli ambiti di interventi coerenti con la crescita economica e sociale del territorio di riferimento. Sulla base di tali elementi, formulano la "domanda di dottorato" alle università che abbiano attivato corsi di dottorato coerenti con gli ambiti di intervento individuati, nel rispetto del principio di prossimità;

- le borse di dottorato finanziate riguardano aree disciplinari e tematiche coerenti con la Strategia nazionale per le aree interne e sono finalizzate a:

a) garantire l'offerta e la piena accessibilità degli abitanti ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari);

b) promuovere la ricchezza del territorio e delle comunità locali;

c) valorizzare le risorse naturali e culturali, attraverso la creazione di nuovi circuiti occupazionali;

d) contrastare lo spopolamento demografico e culturale

ultimo aggiornamento: 1 settembre 2021

Il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 238-bis) ha previsto che il Centro alti studi per la difesa (CASD) viene riconfigurato, in via sperimentale, per un triennio, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.

In particolare, la Scuola, previo accreditamento ai sensi del DM 45/2013, può emanare, anche in deroga al requisito relativo al numero minimo di docenti previsto per la formazione del collegio del dottorato, bandi annuali per corsi triennali, prorogabili a quattro anni, di dottorato di ricerca in scienze della difesa e della sicurezza, per un numero massimo di 8 candidati, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a 32 unità.

Al termine del periodo di sperimentazione, previa valutazione dei risultati da parte dell'ANVUR, la riconfigurazione quale Scuola superiore a ordinamento speciale può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri della difesa e della Pubblica amministrazione.

ultimo aggiornamento: 1 settembre 2021

Il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 32) ha incrementato le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute) di € 5 mln per il 2019 e di € 9 mln annui dal 2020.

Pertanto, dal 2020 il contributo annuo è pari a € 12 mln.

Si ricorda che la Scuola era stata istituita in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'a.a. 2013/2014, dal D.L. 5/2012 ( L. 35/2012: art. 31- bis). Successivamente, il D.L. 210/2015 ( L. 21/2016: art. 3- bis) aveva prorogato per un triennio (accademico) l'operatività della Scuola sperimentale. Ancora dopo, il D.L. 42/2016 ( L. 89/2016: art. 2, co. 1) ha assegnato per la stabilizzazione della Scuola GSSI un contributo di € 3 mln annui a decorrere dal 2016, ad integrazione della delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015 (che aveva assegnato € 18 mln per il triennio 2016-2018). In seguito, il contributo è stato incrementato dapprima dalla L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, co. 714), poi dalla L. di bilancio 2019 ( L. 145/2019: art. 1, co. 414) e, da ultimo, come detto, dal D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 32).
Nel frattempo, con DM 31 marzo 2016, l'allora MIUR ha istituito la Scuola di dottorato internazionale GSSI ( Gran Sasso Science Institute) con sede a L'Aquila, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale. L'istituzione della Scuola è stata attuata mediante scorporo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) del Centro nazionale di studi avanzati Gran Sasso Science Institute, sede della Scuola sperimentale.
Con DM 15 luglio 2016 è stato approvato lo Statuto.

Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico della Scuola, ai sensi  del d.lgs.19/2012 (art. 7), si applicano i criteri e i parametri di cui al DM 439 del 5 giugno 2013, relativo all'accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiori a ordinamento speciale. L'accreditamento iniziale era previsto entro il 31 dicembre 2020.

 
Qui il parere favorevole dell'ANVUR per l'accreditamento iniziale.
ultimo aggiornamento: 1 settembre 2021

La L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 639 e 640) ha previsto l'adeguamento, a decorrere dal 2018, dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. A tal fine, il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali è stato incrementato di (effettivi) € 20 mln nel 2018, € 18,87 mln nel 2019 ed € 17,54 mln annui dal 2020.

 

La disciplina relativa alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca è recata dal DM 45/2013 . In particolare, esso dispone (art. 9) che le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificato secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è stato determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal DM 18 giugno 2008, pari ad € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percepente.E' stato, altresì, previsto l'incremento di tale importo, nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, nel caso in cui il collegio dei docenti autorizza il dottorando a svolgere attività di ricerca all'estero.
Con riferimento ai meccanismi di finanziamento, il DM 45/2013 (art. 13, co. 1) stabilisce che i soggetti accreditati allo svolgimento di corsi di dottorato provvedono al loro finanziamento. Il Ministero contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle università nei limiti delle disponibilità finanziarie del Ministero stesso.

 

Il 25 gennaio 2018 è stato adottato il decreto ministeriale che, dal 1° gennaio 2018, ha incrementato l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca a € 15.343,28.

Inoltre, il decreto-legge n. 4 del 2022 (legge n. 25 del 2022) ha previsto, in considerazione del protrarsi dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la facoltà, per i dottorandi di ricerca che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'ulteriore proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, senza oneri a carico della finanza pubblica. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca (art. 19, commi 4 e 5).

Da ultimo, è stato adottato il decreto ministeriale 23 febbraio 2022, che, a decorrere dal 1° luglio 2022, ha incrementato l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, portandolo a € 16.243, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.

ultimo aggiornamento: 5 aprile 2022

La L. di bilancio 2017 (L. 232/2016), nel ridefinire (art. 1, co. 252-267) la disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali – ha disposto (art. 1, co. 262) che gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o dei contributi a favore dell'università.

Da ultimo, il decreto-legge n. 115 del 2022 (legge n. 142 del 2022), cosiddetto Aiuti-bis, ha disposto la corresponsione dell'indennità di 200 euro prevista dal D.L. n. 50/2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca. Il medesimo articolo prevede la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.a., di un'indennità una tantum di 200 euro anche ai collaboratori sportivi già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d'urgenza adottati nel corso dell'emergenza pandemica nel biennio 2020-2021 (art. 22).

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2022
 
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