tema 28 settembre 2022
Studi - Finanze Società quotate e mercati finanziari

Le principali linee di intervento del legislatore nel corso della XVIII legislatura in materia di società e mercati sono state influenzate in gran parte dalle contingenze emergenziali, in particolare dalle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19.

A seguito della crisi economico-sanitaria si è infatti intervenuti sulla disciplina civilistica per semplificare e rendere più spedite le operazioni societarie nel periodo dell'emergenza. Si rinvia al relativo tema per le misure temporaneamente introdotte al fine di fronteggiare la pandemia. 

Nel solco di tali contingenze si colloca anche l'istituzione del cd. Patrimonio Destinato presso Cassa Depositi e Prestiti, le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, sulla scorta dell'emergenza sanitaria, il legislatore ha modificato a più riprese la disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo nei settori strategici, cd. golden power, ampliandone la portata e precisandone l'operatività sia per far fronte alle esigenze derivanti dalla pandemia, sia con misure di natura strutturale.

Sotto un profilo diverso, il legislatore ha adottato specifiche misure per riequilibrare, a favore delle donne, l'accesso agli organi apicali delle società quotate e delle società pubbliche, preso atto della situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle imprese.

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Per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – successivamente modificato nel tempo, da ultimo per effetto del decreto-legge n. 21 del 2022 - la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea.

In particolare sono stati definiti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei suddetti poteri speciali.

Tali poteri si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni.

I poteri speciali riguardano i settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori da individuare con norme regolamentari (fra quelli indicati dalle norme europee dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452). Specifici poteri sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G) e, da ultimo, anche nei settori della salute, in quello agroalimentare e finanziario, ivi inclusi i settori creditizio e assicurativo.

 L'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dalla legge ed è assistito da obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attivi strategici, con riferimento a specifiche delibere, atti e operazioni, nonché ai soggetti che acquistano partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese. L'inosservanza degli obblighi di notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono, di norma, puniti con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.

Nel corso della XVIII Legislatura la materia è stata modificata dai seguenti, principali provvedimenti:

  • Il decreto-legge n. 22 del 2019 che ha tra l'altro disciplinato i poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G).;
  • Il decreto-legge n. 64 del 2019, i cui contenuti sono stati parzialmente ripresi dal decreto-legge n. 105 del 2019. Il provvedimento ha tra l'altro ampliato l'oggetto di alcuni poteri speciali, ha modificato gli obblighi di notifica e la disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, ridefinendo il concetto di "soggetto esterno all'Unione europea";
  • Il decreto legge n. 23 del 2020, che ha apportato modifiche alla disciplina strutturale del golden power e ha introdotto una disciplina emergenziale dei poteri specialilegata alla pandemia da COVID-19. Successivamente i termini di tale disciplina emergenziale sono stati estesi dal decreto legge n. 137 del 2020 (al 30 giugno 2021), dal decreto legge n. 56 del 2021 (al 31 dicembre 2021) e, per effetto del decreto-legge n. 228 del 2021, al 31 dicembre 2022;
  • il decreto legge n. 21 del 2022, che ha apportato numerose modifiche dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati con D.P.C.M n. 179 del 2020, nonché nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud.

 

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ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

Con la legge 12 luglio 2011, n. 120 sono state apportate significative modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, allo scopo di tutelare la parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e nelle società pubbliche.

La legge, preso atto della situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle predette imprese, intende riequilibrare a favore delle donne l'accesso agli organi apicali.

A tal fine è previsto un doppio binario normativo:

  • per le società quotate in borsa, la disciplina in materia di equilibrio di genere è recata puntualmente dalle disposizioni di rango primario;
  • per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Le norme della legge n. 120 del 2011 e del D.P.R. n. 251 del 2012 sono destinate ad avere un'efficacia temporanea. I criteri di riparto degli organi apicali volti a tutelare la parità di genere erano originariamente operativi per tre mandati consecutivi, a decorrere dal primo rinnovo degli organi interessati successivo all'entrata in vigore dei provvedimenti stessi. 

Sul punto è intervenuta la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 302-305 della legge n. 160 del 2019), che:

- ha prorogato da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge n. 120 del 2011;

- ha modificato il criterio di riparto degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, in particolare disponendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento), in luogo della quota di almeno un terzo (33 per cento circa) disposta dalle norme previgenti.

La medesima legge di bilancio (successivo comma 304) ha stabilito che il criterio di riparto di almeno due quinti venga applicato a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate successivo al 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della legge di bilancio). Resta fermo, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni, il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge Golfo-Mosca.

In ordine alle società a controllo pubblico è intervenuto il relativo Testo Unico, ai sensi del quale nella scelta degli amministratori le P.P.A.A. devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Ove la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto deve prevedere che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge n. 120 del 2011 (articolo 11, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, Testo unico sulle società a partecipazione pubblica).

 

Per il monitoraggio sull'attuazione della nuova disciplina nelle società pubbliche è stato istituito, con decreto del Ministro delle pari opportunità del 12 febbraio 2013, un apposito gruppo di lavoro.

Nel mese di gennaio 2020 è stata inviata al Parlamento la Relazione triennale sullo stato di applicazione delle norme in tema di parità di genere nelle società a controllo pubblico, relativa al periodo dal 12 febbraio 2016 al 12 febbraio 2019.

Con il Protocollo d'intesa, sottoscritto nel novembre 2018 dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per le Pari Opportunità, dalla Consob e dalla Banca d'Italia, è stato istituito un  Osservatorio interistituzionale per promuovere congiuntamente iniziative volte all'attuazione nel concreto della partecipazione femminile nei board delle società, con la finalità di verificare nel tempo gli effetti dell'applicazione della legge n. 120 del 2011.

Il 14 marzo 2022 i ministri dell'Occupazione e degli affari sociali, in seno al Consiglio UE, hanno raggiunto un orientamento generale su una proposta legislativa dell'UE volta a migliorare l'equilibrio di genere tra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate.

Il 7 giugno 2022 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico su un nuovo atto legislativo dell'UE che promuove una rappresentanza di genere più equilibrata nei consigli di amministrazione delle società quotate. Entro il 2026 le società quotate dovrebbero mirare a garantire che almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33% dei posti di amministratore con e senza incarichi esecutivi sia occupato dal sesso sotto-rappresentato.

 

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ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

Dal 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale dell'8 agosto 2019, è attivo il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR.  

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2018) ha istituito, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplinato il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. L'indennizzo, non più subordinato all'accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell'arbitro finanziario, per gli azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Si demanda a norme secondarie di attuazione la concreta disciplina operativa del Fondo, che viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il FIR ha sostituito il Fondo di ristoro istituito dalla legge di bilancio 2018 (modificato dal decreto-legge "proroga termini", decreto-legge n. 91 del 2018), con analoghe finalità. 

Il decreto-legge n. 34 del 2019 ha modificato la disciplina del FIR introducendo anche una procedura di indennizzo forfettario. E' stata quindi definita una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito, da soddisfare con priorità a valere sulla dotazione del FIR; è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro: inoltre, i beneficiari delle prestazioni del FIR che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018, sono esclusi dalle norme che obbligano le PPAA a verificare se il destinatario sia inadempiente al pagamento di cartelle di pagamento.

La legge di bilancio 2020 ha integrato la disciplina del FIR, tra l'altro:

  • specificando i requisiti dei risparmiatori che possono accedere al fondo;
  • chiarendo alcuni aspetti relativi al calcolo dell'indennizzo per gli azionisti nel caso di più acquisti,
  • precisando gli adempimenti documentali necessari per accedere alla procedura di indennizzo forfettario.

Il decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia) ha specificato che agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo delle somme dovute, nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica, a seguito del completamento dell'esame istruttorio.  Con la legge di bilancio 2021 si è chiarito (comma 1143) che tale anticipo può arrivare al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l'operatività della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori fino al 31 dicembre 2022 (termine così esteso dall'articolo 35 del decreto-legge n. 73 del 2022).

Il provvedimento ha introdotto la possibilità di accedere alle prestazioni del FIR per coloro che abbiano presentato domande di accesso incomplete, a condizione di integrare la relativa documentazione entro un breve termine di decadenza. Il decreto-legge proroga termini (n. 228 del 2021) all'articolo 3-octies ha ulteriormente esteso al 1° maggio 2022 il termine per il completamento della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per quei risparmiatori che abbiano precedentemente presentato una domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica senza finalizzarla.

ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

La vigilanza sui consulenti finanziari è stata riformata dalla legge di stabilità 2016 (commi da 36 a 48 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015) che ha istituito un Albo unico, gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione. A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla Consob sui promotori finanziari. La Consob ha definito la disciplina dell'attività dei consulenti finanziari nonché, in attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2016, dei nuovi poteri di vigilanza e sanzionatori in capo all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari con il nuovo Regolamento Intermediari, approvato con delibera del 15 febbraio 2018, in vigore dal 20 febbraio 2018.

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, comma 237) ha prorogato il termine con riferimento al quale viene consentito l'esercizio del servizio di consulenza in materia di investimenti per i soggetti che già esercitavano l'attività alla data del 31 ottobre 2007; fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o dalla data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda, la riserva di attività prevista dalla legislazione vigente (articolo 18 decreto legislativo n. 58 del 1998 - TUF) non pregiudica la possibilità, per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Il 28 giugno 2018 è stato firmato il protocollo d'intesa tra Consob e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF) sull'avvio di operatività dell'Organismo. Si consente così il trasferimento all' OCF delle funzioni istruttorie in capo alla Consob relativamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e alle attività propedeutiche all'iscrizione di diritto dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. Dal 2 luglio 2018, con il protocollo d'intesa tra Consob e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (Ocf) e l'adozione della delibera n. 20503 del 28 giugno 2018 sono state trasferite all'OCF alcune funzioni istruttorie precedentemente in capo alla Consob. Successivamente, con delibera n. 20704 15 novembre 2018, si è completato il processo di trasferimento dei poteri in materia di consulenti finanziari dalla Consob all'OCF che, dall'1 dicembre 2018, ha acquisito la piena operatività, assumendo la titolarità dei poteri deliberativi concernenti la tenuta e la gestione delle tre sezioni e le funzioni di vigilanza, cautelare e sanzionatoria, sulle tre categorie di consulenti. A decorrere da quella data la Consob è autorità di vigilanza di secondo livello e l'attività dell'OCF è sottoposta alla sua supervisione.

ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

E' online, da aprile 2018, la prima versione del portale pubblico di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (http://www.quellocheconta.gov.it), frutto del lavoro del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016.

Il richiamato provvedimento (articolo 24-bis) contiene misure volte a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa, prevedendo:

- l'adozione di un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

- l'istituzione e disciplina, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

La Commissione Finanze della Camera, il 17 gennaio 2018, ha espresso un parere favorevole sul programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale" presentato dal Governo relativo al triennio 2017-2019 (A.G. n. 497), con il quale sono delineate le principali iniziative attraverso le quali verrà data attuazione alla Strategia nazionale. Si segnala che nel primo anno di attività le risorse sono state in gran parte destinate alla predisposizione di un Portale su internet che è stato lanciato pubblicamente a gennaio 2018.

ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

Il crowdfunding è una soluzione fintech che offre alle piccole e medie imprese (PMI) e, in particolare, alle start-up e alle scale-up un accesso alternativo ai finanziamenti contribuendo così a un sistema finanziario più diversificato e meno dipendente dal credito bancario, limitando il rischio sistemico e il rischio di concentrazione.

A livello nazionale, la possibilità di reperire capitale di rischio con modalità innovative, attraverso portali online (equity crowdfunding), è stata inizialmente introdotta dal decreto legge n. 179/2012 per le cd. start-up innovative. L'equity-based crowdfunding consente, tramite un investimento on-line, di acquistare un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in cambio del finanziamento si acquistano i diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa. Il decreto ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l'obiettivo di creare un ambiente affidabile in grado, cioè, di creare fiducia negli investitori.

Successivamente la legge di bilancio 2017 (comma 70), nel solco degli interventi volti a favorire l'accesso alla liquidità, ha esteso a tutte le piccole e medie imprese la possibilità di reperire capitale di rischio con modalità innovative, attraverso portali online (equity crowdfunding).

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 236-238 e 240 della legge n. 145 del 2018) ha modificato la disciplina relativa ai portali per la raccolta di capitali on-line da parte delle piccole e medie imprese, cd. crowdfunding, estendendone l'operatività alla raccolta di finanziamenti tramite strumenti finanziari di debito e riservando la sottoscrizione a specifiche categorie di investitori.

La Consob ha adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, successivamente modificato nel tempo anche con l'introduzione del cd. whistleblowing. Per l'illustrazione dell'istituto e della relativa disciplina si rinvia alla scheda informativa della Consob.

La legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022) all'articolo 5 delega il Governo, individuando i principi e i criteri direttivi, all'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2020/1504 e al regolamento (UE) 2020/1503, che disciplinano i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.

In particolare, la predetta direttiva modifica la direttiva MiFID (direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari) al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime autorizzatorio ivi previsto, i fornitori di servizi di crowdfunding, espressamente disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il citato Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese disciplina le campagne di crowdfunding fino a 5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi. Il regolamento è entrato in vigore il 9 novembre 2020, ma si applica dal 10 novembre 2021. Detto regolamento stabilisce requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per la fornitura di servizi di crowdfunding, per l'organizzazione, l'autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding nell'Unione.

 

 

ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

Il decreto crescita (articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2019) ha introdotto una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), con un regime semplificato. La società di investimento semplice a capitale fisso (SIS) deve gestire direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservata agli investitori professionali; il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro); l'oggetto esclusivo dell'attività deve risultare l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati e la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi vengono previsti oneri regolatori ridotti, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori che operano al di sotto di specifiche soglie di attivo.

 

Il decreto rilancio (articolo 38-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, novellato dall'articolo 12, comma 1-bis del decreto-legge n. 183 del 2020, cd. decreto Proroga termini e successivamente modificato e integrato dall'articolo 19-bis del decreto Sostegni-bis, n. 73 del 2021) ha riconosciuto un credito di imposta, pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit. Il credito di imposta è concesso per i costi sostenuti sino al 31 dicembre 2021; rientrano tra i costi agevolabili anche quelli notarili, le spese di iscrizione al registro delle imprese, i costi di consulenza e assistenza legale per la costituzione o trasformazione in società benefit. L'importo massimo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione è pari a 10.000 euro per ciascun contribuente.

Le società benefit (articolo 1, commi 376 e ss.gg. della legge di stabilità per il 2016, legge n. 208 del 2015) sono società che - nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili - perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse. Tali finalità, indicate nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.

Si rinvia alla scheda del MISE per ulteriori informazioni.

    ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

    Il decreto-legge Rilancio (articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020) ha previsto la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale Patrimonio Destinato è costituito mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

     Nella Gazzetta ufficiale del 10 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto MEF del 3 febbraio 2021, che reca il Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato (Atto del Governo n. 222). 

    In estrema sintesi, il decreto ministeriale dispone due differenti operatività del Patrimonio Destinato:

    • la prima, definita secondo i termini e alle condizioni di cui al cd. Temporary Framework sugli aiuti di Stato in seno all'emergenza COVID-19, su cui - come riferisce il Governo -la Commissione europea si è positivamente espressa a seguito di formale notifica da parte delle autorità italiane (decisione C(2020) 6459 final del 17 settembre 2020); nell'ambito di tale operatività, il Patrimonio Destinato interviene mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati;
    • una operatività a condizioni di mercato, mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, operazioni sul mercato secondario e ristrutturazioni di impresa; gli strumenti sono strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie e prevedono sempre la presenza di terzi co-investitori nella misura almeno del 30 per cento dell'ammontare: questi ultimi sottoscrivono gli strumenti a condizioni identiche a quelle del Patrimonio Destinato (c.d. pari passu).

     

    Successivamente (per effetto del decreto-legge n. 73 del 2021 e del decreto-legge n. 146 del 2021) gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. interventi in Temporary Framework: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati) sono stati estesi al 31 dicembre 2022. Il decreto-legge n. 146 del 2021 ha ampliato gli interventi di Patrimonio Destinato a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni.

     

    ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

    Il 3 giugno 2020 la VI Commissione finanze della Camera ha deliberato l'avvio di una indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica, il cui documento conclusivo è stato approvato il 20 ottobre 2021. L'indagine è stata volta a comprendere come gli strumenti finanziari più avanzati e il mercato dei capitali possano oggi offrire ulteriori prospettive concrete per l'economia reale e la crescita del Paese, riservando particolare attenzione allo sviluppo delle imprese e alla loro sostenibilità e fornendo loro supporto in termini di liquidità e solidità.

    La Commissione ha espresso una valutazione in ordine a numerose macro-questioni, relative in particolare: alla partecipazione ai mercati finanziari da parte degli investitori individuali; alla partecipazione ai mercati dei capitali da parte degli investitori istituzionali; alle riforme strutturali in grado di rilanciare il ruolo del mercato dei capitali e la contestuale rimozione delle barriere alla libera circolazione del risparmio.

    Nel corso delle audizioni è emersa l'opportunità di valutare nuove iniziative normative, a fronte della pandemia e della crisi economica che ne è conseguita, soprattutto alla luce della struttura produttiva italiana, con elevata incidenza di imprese di dimensione piccola e media che, nel confronto europeo, presentano una elevata quota di debiti, in particolare bancari, rispetto al capitale proprio.

    È stata rilevata la necessità di rafforzare il cd. settore del Fintech, con lo scopo di supportare le società in crescita e colmare il gap che esiste fra il settore dell'innovazione e i settori più tradizionali. In tale ottica, l'innovazione tecnologica viene considerata un elemento alla base dell'evoluzione dei mercati dei capitali. Analoga importanza viene poi attribuita all'educazione finanziaria, specie con riferimento alla necessità di rafforzare l'alfabetizzazione finanziaria dei microimprenditori.

    È stato messo in luce come la presenza di aziende di piccola e media capitalizzazione rappresenti una opportunità, che potrebbe consentire al risparmio di confluire verso il comparto più dinamico della realtà produttiva italiana; si ritiene dunque essenziale che la normativa e gli incentivi fiscali siano indirizzati a favorire l'avvicinamento delle aziende italiane al mercato dei capitali, riducendo la loro attuale dipendenza dal credito bancario.

    La Commissione rileva, da un diverso punto di vista, che un mercato di capitali efficiente consente di migliorare la sensibilità verso i temi legati alla sostenibilità delle imprese. Rileva infine la complessità della normativa di riferimento che, soprattutto con riguardo all'attuazione della disciplina europea, comporta per le imprese elevati costi di implementazione per il mercato e l'industria del Paese.

     

    ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

    La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, commi 88-114) ha introdotto un sistema di agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nell'economia reale.

     In particolare, sono stati esentati da imposta i redditi da capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche, al di fuori di attività di impresa commerciale, derivanti da specifici "investimenti qualificati", detenuti per un periodo minimo di 5 anni. I piani individuali di risparmio (PIR), i quali investono in imprese italiane e europee, con una quota di attività riservata alle piccole e medie imprese (PMI), rientrano fra gli strumenti che possono beneficiare dell'esenzione, nel rispetto del vincolo dei 5 anni di detenzione e nei limiti di 30 mila euro all'anno e, comunque di complessivi 150 mila euro. Sono gestiti dagli intermediari finanziari (sia sotto forma di fondi di investimento che di gestione individuale) e dalle imprese di assicurazione, i quali devono investire le somme rispettando il principio della diversificazione del portafoglio. Ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. La legge di bilancio 2017 ha detassato anche i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese e nei PIR effettuati da enti di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare.

    Con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, comma 210 dell'articolo 1) è stata innalzata dal 5 al 10 per cento la quota dell'attivo patrimoniale che tali enti possono destinare a investimenti "qualificati", secondo il regime agevolato. La medesima legge (articolo 1, comma 212) ha inoltre inserito le quote o le azioni di fondi di venture capital residenti nel territorio dello Stato tra le tipologie di investimenti qualificati, introducendo ulteriori vincoli agli investimenti nei PIR, per destinare le risorse ai predetti fondi di venture capital, ed elevato dal 30 al 40 per cento la quota di detrazioni spettanti per l'investimento in start-up innovative.

    Successivamente il decreto legge n. 124 del 2019 (articolo 13-bis) ha previsto nuovi criteri per gli investimenti destinati ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 (PIR 2020), oltre a disporre l'inapplicabilità agli enti di previdenza obbligatoria e complementare delle disposizioni relative all'unicità del PIR.

    Con il decreto Rilancio (articolo 136 del decreto-legge n. 34 del 2020) la disciplina è stata ulteriormente ritoccata. Viene precisata l'ipotesi degli investimenti qualificati indiretti, ovvero le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e si è consentita una maggiore concentrazione dell'esposizione (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo. Sono stati ampliati i limiti delle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine (30.000 a 150.000 euro annuali, fino a un massimo complessivo elevato da 150.000 euro a 1.500.000 di euro) e si è chiarito inoltre che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020.

    L'articolo 68 del decreto-legge Agosto (n. 104 del 2020) ha ulteriormente aumentato a 300.000 euro le somme o valori che gli investitori possono destinare annualmente ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere da 1° gennaio 2020.

    Con la legge di bilancio 2021 è stato istituito un credito d'imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine, cd. PIR PMI, ovvero quei piani che per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti (commi 219-226). Esso è stato prorogato al 2022 dalla relativa legge di bilancio (articolo 1, comma 912 della legge n. 234 del 2021) 

    ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

    Sono proseguiti i lavori per il progetto dell'Unione dei mercati dei capitali, un'iniziativa volta ad approfondire e integrare progressivamente i mercati dei capitali degli Stati membri con l'obiettivo finale di far convergere i mercati nazionali dei capitali in un vero mercato unico a livello UE. Il completamento del progetto si è fatto più urgente alla luce della crisi economica conseguente alla pandemia Covid-19 e il 24 settembre 2020 la Commissione europea ha presentato un nuovo piano d'azione. Diverse sono le misure legislative adottate negli ultimi anni. Di seguito, alcune delle principali.

    Al fine di offrire maggiori opzioni per il risparmio pensionistico, è stato adottato il regolamento (UE) 2019/2138 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo. Prevede un prodotto pensionistico volontario su scala UE che potrebbe integrare le pensioni obbligatorie, aziendali e professionali nazionali. Al fine di dare piena attuazione a tale disciplina è stato adottato il decreto legislativo n. 114 del 2022.

    È stato altresì approvato un pacchetto di misure volte a rimuovere gli ostacoli esistenti alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento (direttiva (UE) 2019/1160 e regolamento (UE) 2019/1156), che rappresentano strumenti importanti per convogliare il risparmio privato verso l'economia e aumentare le possibilità di finanziamento per le imprese. A tali norme è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale per effetto del decreto legislativo n. 191 del 2021.

    Le Istituzioni europee hanno anche adottato il regolamento (UE) 2019/2099 sulla vigilanza delle controparti centrali (CCP) nell'UE e nei Paesi terzi, con l'obiettivo di rafforzare la vigilanza delle CCP per tenere conto della portata, della complessità e della dimensione transfrontaliera crescenti della compensazione in Europa. Hanno anche approvato il regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle CCP. La legge di delegazione europea per il 2021 (legge n. 127 del 2021) contiene, all'articolo 7, la delega al governo per l'attuazione di tale disciplina.

    Hanno altresì approvato un pacchetto di disposizioni (regolamento (UE) 2019/2033 e direttiva (UE) 2019/2034) che ha stabilito nuovi requisiti prudenziali e il nuovo regime di vigilanza per le imprese di investimento, prevedendo una disciplina differenziata rispetto agli enti creditizi, che tiene conto delle dimensioni, delle attività svolte e dei rischi delle diverse tipologie di imprese di investimento. Tali disposizioni sono state attuate nell'ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo n. 201 del 2021.

    Sono state anche adottate norme sui requisiti armonizzati relativi ai prodotti e la vigilanza delle obbligazioni garantite (regolamento (UE) 2019/2160 e direttiva (UE) 2019/2162). Le norme mirano a rafforzare l'uso delle obbligazioni garantite come fonte di finanziamento stabile e vantaggioso sotto il profilo dei costi per gli enti creditizi, specialmente laddove i mercati sono meno sviluppati. Esse intendono offrire inoltre agli investitori una gamma di opportunità di investimento più ampia e con un elevato livello di protezione. Il decreto legislativo n. 190 del 2021 ha attuato la disciplina nell'ordinamento nazionale.

    Allo scopo di aiutare le PMI ad accedere a nuove fonti di finanziamento è stato approvato il regolamento (UE) 2019/2115 relativo alla promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI.

    Nel quadro Piano d'azione per la finanza sostenibile le Istituzioni europee hanno adottato misure volte a riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili. Si tratta, nello specifico, del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, che introduce obblighi di trasparenza su come i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari integrano i fattori ambientali, sociali e di governance nelle loro decisioni in materia di investimenti e nelle loro consulenze in materia di investimenti o assicurazioni, del regolamento (UE) 2019/2089 sugli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento, nonché del regolamento (UE) 2020/852, il c.d. regolamento tassonomia, che stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

    È in corso un'importante discussione tra gli Stati membri sull'inclusione del settore del gas e del nucleare nella tassonomia dell'UE. Lo scorso 9 marzo la Commissione europea ha presentato un atto delegato complementare sul clima che include, a determinate condizioni, alcune attività del settore del gas e del nucleare nell'elenco delle attività economiche coperte dalla tassonomia dell'UE. L'atto è stato poi adottato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2022 e si applicherà a partire da gennaio 2023 (regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1214).

    Sono in corso inoltre i negoziati sulla proposta di regolamento sulle obbligazioni verdi (European Green Bond Standard - EuGBS) che ha l'obiettivo di gettare le basi per un quadro normativo comune in merito all'utilizzo della designazione "European Green Bond" per le obbligazioni che perseguano obiettivi di sostenibilità ambientale ai sensi del regolamento tassonomia.

    È stato anche adottato il regolamento (UE) 2019/834 che ha modificato il quadro normativo in materia di mercato dei derivati negoziati fuori borsa (OTC)  introducendo norme semplificate applicabili alle controparti non finanziarie, alle piccole controparti finanziarie e ai fondi pensionistici che utilizzano prodotti finanziari derivati.

    Si è proceduto anche a riformare le autorità europee di vigilanza (ESAs) mediante il regolamento (UE) 2019/2175 e il regolamento (UE) 2019/2176, allo scopo di rendere la vigilanza finanziaria europea più forte e più integrata e di concentrare i poteri in materia di antiriciclaggio in relazione al settore finanziario presso l'Autorità bancaria europea.

    Al fine di facilitare l'accesso a nuove fonti di finanziamento per investitori e imprese, è stato anche approvato un pacchetto di misure, collegate al Piano d'azione sulla finanza tecnologica (FinTech), per migliorare il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding in tutta l'UE (direttiva (UE) 2020/1504 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese).

    In seguito allo scoppio della crisi pandemica, è stato approvato dalle Istituzioni europee il cosiddetto "pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali", al fine di introdurre modifiche mirate alle norme UE sulla cartolarizzazione, alla direttiva MiFID II e al regolamento sul prospetto. Si tratta nello specifico della direttiva (UE) 2021/338, che modifica la direttiva MIFID II per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, del regolamento  (UE) 2021/337, che introduce "il prospetto UE della ripresa" e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, del regolamento (UE) 2021/557, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19, e del regolamento (UE) 2021/558 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19. La legge di delegazione europea per il 2021 contiene le deleghe al governo per l'attuazione della direttiva 2021/338 e per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento 2021/557.

    Tra il 18 novembre 2020 e il 3 marzo 2021 la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati ha esaminato il pacchetto. Al termine dell'esame, che ha incluso un ciclo di audizioni, la Commissione Finanze ha approvato un documento finale, esprimendo una valutazione complessivamente favorevole, con una serie di osservazioni. Tra l'altro il documento ha ritenuto opportuno l'obiettivo di rilanciare il mercato delle cartolarizzazioni, in particolare allo scopo di ridurre il peso gravante sui bilanci delle banche europee dei crediti deteriorati.

     

    Tra le principali iniziative legislative in corso di esame si segnala innanzitutto il cosiddetto "Pacchetto finanza digitale" del settembre 2020, di cui fanno parte due comunicazioni strategiche in materia di finanza digitale e pagamenti al dettaglio, e tre proposte di regolamento sulle cripto-attività (Markets in Crypto Assets - MiCA), sulla resilienza digitale operativa del settore finanziario (Digital Operational Resilience Act - DORA) e un regime "pilota" per infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia dei registri distribuiti (blockchain). La proposta per un regime pilota è stata definitivamente approvata (regolamento (UE) 2022/858).

    Tra il 13 maggio 2021 e il 20 ottobre 2021 la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati ha esaminato il pacchetto. Per approfondimenti sul pacchetto, si veda il dossier "Pacchetto finanza digitale" predisposto dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati. Al termine dell'esame, che ha incluso un ciclo di audizioni, la Commissione Finanze ha approvato un documento finale, esprimendo una valutazione complessivamente favorevole, accompagnata da una serie di osservazioni. In particolare, a giudizio della Commissione Finanze, merita apprezzamento la definizione di un quadro regolatorio unitario per i mercati delle cripto-attività e nei confronti della ciberresilienza del settore finanziario, tenuto conto dei rischi di diversa natura esistenti in tale ambito e dell'ampia varietà di tipologie di attività esistenti.

    Continuano inoltre i lavori in sede di Consiglio su altri importanti pacchetti legislativi, quali il pacchetto normativo sulla disciplina prudenziale nel settore assicurativo, presentato dalla Commissione europea a ottobre 2021, recante modifiche della direttiva Solvibilità II, il principale atto legislativo dell'UE nel settore assicurativo, e in particolare il pacchetto per il rafforzamento dei mercati europei dei capitali, presentato dalla Commissione europea a novembre 2021, volto a migliorare la capacità delle imprese di raccogliere capitali in tutta l'UE e a garantire che i cittadini europei ottengano le migliori condizioni possibili per i loro risparmi e investimenti.

    Si tratta, nello specifico, di proposte legislative concernenti: 1) il punto di accesso unico europeo (ESAP), che offrirà un punto unificato di accesso alle informazioni pubbliche relative agli aspetti finanziari e alla sostenibilità, oltre a informazioni sulle imprese e sui prodotti di investimento dell'UE 2) la revisione del regolamento sui fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), finalizzato a rendere questi ultimi più interessanti per gli investitori, rafforzandone il ruolo di fonte complementare di finanziamento 3) la revisione della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD) mediante l'armonizzazione delle norme relative ai fondi che concedono prestiti alle imprese 4) la revisione del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) mediante l'introduzione di un sistema consolidato di pubblicazione europeo per facilitare l'accesso ai dati sulle negoziazioni da parte di tutti gli investitori.

     

     

     

    ultimo aggiornamento: 29 settembre 2022

    Con il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 (Atto del Governo n. 413),è stata attuata nell'ordinamento interno la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (direttiva cd. MiFID II), contestualmente adeguando la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 600/2014 sulla stessa materia (regolamento cd. MiFIR), in ottemperanza alla delega contenuta nell'articolo 9 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014). 

    Le norme europee hanno lo lo scopo di regolare un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici più evoluti. Sono state modificate le norme in tema di trasparenza delle negoziazioni e tutela degli investitori, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, una più approfondita consapevolezza degli investitori, grazie alla disponibilità di informazioni più dettagliate e più frequenti, ed un rafforzamento dei poteri - sia ex ante che ex post - delle Autorità di vigilanza. La Consob, con delibera del 28 dicembre 2017, ha adottato il nuovo Regolamento Mercati che recepisce, per la parte relativa ai mercati, le predette innovazioni normative.

    ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2018
     
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    Obiettivi Agenda 2030
     
    temi di Banche e mercati finanziari