Con la pubblicazione il 30 gennaio 2021 del provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono state fissate le regole per il funzionamento della lotteria degli scontrini. A partire dal 1° febbraio 2021 possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Successivamente l'articolo 18 del decreto legge n. 36 del 2022 ha modificato la disciplina prevedendo la possibilità di introdurre ulteriori lotterie degli scontrini sia istantanee, sia differite, anche differenziate per entità e numero dei premi.
Il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi risulta assai complesso in assenza di un testo unico che raccolga le numerose norme che nel tempo sono state adottate in materia. I principali interventi sulla materia, nel corso della XVIII legislatura sono stati:
Il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 (cd Ristori quater confluito nel decreto legge n.137 del 2020) che stabilisce che il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza al 18 dicembre 2020, sia versato nella misura del 20 per cento. Si prevede una forma di rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il 30 giugno 2021.
La disposizione si riferisce agli apparecchi da intrattenimento previsti all'articolo 110, comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) vale a dire sugli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, AWP, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery. A tale proposito si rammenta che l'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge n. 23 del 2020 ha prorogato al 22 settembre 2020 il versamento del PREU sugli apparecchi in oggetto e del canone concessorio in scadenza al 30 agosto. La medesima norma dispone che le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese. L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. Precedentemente, l'art. 69, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (conv, dalla legge n. 27 del 2020) aveva disposto la proroga al 29 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile) della scadenza dei termini per il PREU e canone relativo. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo. Sono addebitati gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
A seguito dei provvedimenti legati all'emergenza da COVID-19 (in particolare i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020) che hanno sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nonché le attività di gioco svolte in esercizi commerciali di diverso tipo, è stato emanato il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 novembre 2020, prot. 420165/RU, recante variazioni degli adempimenti PREU. Esso prevede:
Resta fermo, ai sensi del decreto direttoriale, il pagamento del saldo PREU e del canone concessorio del bimestre novembre-dicembre rimane invariato alla data del 22 gennaio 2021.
a) montepremi: tra il 74 per cento e il 76 per cento;
b) compenso del concessionario: 5 per cento;
c) punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;
d) Sport e Salute Spa per attività sociali, sportive, culturali: tra l'11 e il 13 per cento.
Il comma 1051 incrementa a decorrere dal 1° gennaio 2019 dell'1,35 e dell'1,25 per cento le aliquote del PREU applicabili rispettivamente agli apparecchi cosiddetti new slot e videolottery e viene fissata inoltre la percentuale minima destinata alle vincite (pay-out) rispettivamente al 68 per cento per gli AWP e all'84 per cento per le VLT.
Il comma 1052 prevede che, a decorrere dal l° gennaio 2019, l'imposta unica sia stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
I commi da 1095 a 1098 stabiliscono delle proroghe in materia di concessioni pubbliche per l'esercizio dei giochi numeri a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché relativamente al rilascio dei nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro. Prevedono inoltre che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.
Si segnala, inoltre, l'approfondimento La fiscalità nel settore dei giochi realizzato dall'Ufficio parlamentare di bilancio.
Secondo i dati comunicati dal MEF-Dipartimento delle finanze nel 2021 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 12.407 milioni di euro (+1.895 milioni di euro, pari a +18,0%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 11.712 milioni di euro (+1.857 milioni di euro, pari a +18,8%).
Sempre secondo il MEF, nei primi cinque mesi del 2022 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 6.052 milioni di euro (+1.599 milioni di euro, pari a +35,9%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 5.791 milioni di euro (+1.574 milioni di euro, pari a +37,3%).
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel Libro Blu 2020 indica che le entrate erariali del settore giochi nel 2020, che costituiscono l'ammontare totale dell'imposizione fiscale e del differenziale residuale tra raccolta, aggi e vincite dei giochi che entrano nelle casse pubbliche, sono state pari a 7,24 miliardi di euro. Il risultato del 2020 è diminuito del 36,27 rispetto al 2019. Rispetto al dato previsto per il 2020, il valore del gettito erariale del settore Giochi è inferiore del 37,85 per cento. Tale trend è sostanzialmente connesso alla riduzione del gioco fisico in Italia, dovuto alle chiusure dei punti gioco sul territorio nel periodo di lockdown. Soprattutto lo switch off degli apparecchi AWP e VLT, che rappresentano le categorie di gioco che contribuiscono maggiormente al gettito, rappresenta il fattore più determinante nella riduzione delle entrate erariali del 2020. Tenuto conto anche della fiscalità dei modelli di gioco, il netto spostamento dei volumi di gioco verso il gioco digitale a distanza, non ha sortito, in termini di gettito erariale, contro bilanciamenti rispetto alla riduzione del gioco fisico.
Nella sezione istituzionale del sito Agenzia delle dogane e monopoli dedicata ai giochi è possibile consultare i dati anche suddivisi per regione e comune.
Come sottolineato nella scheda di presentazione dell'Agenzia, l'applicazione permette anche di rappresentare l'andamento di ciascun dato nel tempo con l'elaborazione di svariate tipologie di analisi come la raccolta o la spesa del giocatore sul reddito. L'applicativo rende effettive le norme della legge di bilancio per il 2019, in particolare quelle disposizioni che demandano agli enti locali la disciplina sugli orari in cui sono attivi gli apparecchi da intrattenimento, monitorandone gli orari. Per il momento questa funzione può essere esercitata per le videolottery e a partire dal 1° luglio 2019, successivamente sarà esteso anche a quelle slot machine che consentiranno il gioco pubblico da remoto. SMART è in grado di registrare le fasce orarie stabilite dalle normative locali e fornirà una rappresentazione cartografica delle zone in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori degli orari consentiti – a partire dalla scala nazionale fino alla provincia – in un intervallo di tempo determinato. Visualizzerà su mappa gli esercizi in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori dell'orario prestabilito con un'analisi dettagliata del funzionamento di ciascuno apparecchio e all'interno di ogni singolo esercizio. SMART sarà accessibile tramite un'area riservata del sito istituzionale dell'Agenzia e i comuni che intenderanno utilizzare l'applicativo dovranno richiedere l'abilitazione a partire dal 1° luglio 2019. Ogni comune, autonomamente, potrà quindi programmare gli orari di funzionamento delle VLT presenti nel proprio territorio secondo le normative locali adottate. Per quanto riguarda il monitoraggio dei dati, i comuni, le province e le regioni saranno in grado di elaborare statistiche sulla base di variabili come i punti vendita, la raccolta e le vincite.
Anche con riferimento al contrasto al gioco d'azzardo e alla tutela dei minori, specie nella prima parte della XVIII legislatura, si sono registrati diversi interventi. Di seguito si riportano i più significativi.
Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 ha apportato una serie di modificazioni all'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l'obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro. Si regolamenta, in particolare, alcune tipologie di apparecchi attualmente prive di regole tecniche di produzione (articolo 104) e si attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti. L'ordine di rimozione può riguardare anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.
Il decreto legge 124 del 2019 ha autorizzato la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali. Il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è quindi autorizzato a effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi new slot e videolottery al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico (cd. agente sotto copertura). Tale facoltà è estesa anche alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali può attingere al medesimo fondo, previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di contrasto al gioco d'azzardo, ha chiarito che l'introduzione della tessera sanitaria per l'accesso agli apparecchi AWP deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto; ha aumentato le pene per chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro e ha previsto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto dell'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale. Ha disposto sanzioni per chiunque produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.
Anche la legge di bilancio 2019 aveva introdotto misure volte alla prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (new slot e videolottery), per consentire di monitorarne il rispetto e irrogare le relative sanzioni.
L'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni.
L'articolo 9-bis stabilisce che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo. Si stabilisce inoltre che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche su alcuni apparecchi da intrattenimento, nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati (vedi il D.M. 18 settembre 2018)
L'articolo 9-quater dispone che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (slot machine e videolottery) sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Si prevede che siano rimossi dagli esercizi, dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso ai minori. La violazione di tale norma è punita con una sanzione amministrativa di diecimila euro per ciascun apparecchio Per l'attuazione vedi il Decreto 30 luglio 2019).
L'articolo 9-quinquies istituisce il logo No Slot presso il Ministero dello Sviluppo Economico; consente ai Comuni di prevedere, per i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare videolottery e slot machine il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo No Slot. Il 2 aprile 2020 è stato pubblicato sulla G.U. il Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo No Slot che stabilisce che i soggetti interessati all'uso del logo dovranno presentare telematicamente la segnalazione allo Sportello unico delle attività produttive del comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo secondo le modalità indicate nel decreto stesso.
Con la pubblicazione il 30 gennaio 2021 del provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono state fissate le regole per il funzionamento della lotteria degli scontrini.
A partire dal 1° febbraio 2021 possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto (si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).
Se l'importo della spesa è almeno pari a 1 euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Per giovedì 11 marzo 2021 è fissato l'appuntamento con la prima estrazione che decreterà i primi venti vincitori fra quanti, acquistando e vendendo, abbiamo prodotto scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021: estrazione mensile da 100 mila euro a 10 acquirenti e premi da 20 mila a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio. Le estrazioni settimanali di 15 premi da 25mila per il cliente e 15 premi da 5mila euro per chi vende si aggiungeranno a giugno e quella annuale dal prossimo anno, che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.
Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l'acquirente sia per l'esercente presso cui è avvenuto l'acquisto.
In proposito si ricorda che i commi 540-544 della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) prevedevono l'istituzione di una lotteria nazionale per i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Si prevedono premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.
Nella Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione la meccanica di partecipazione alla lotteria ("per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria") veniva indicata come un elemento frenante ("barriera all'ingresso") e, pertanto, veniva prospettato un più agile sistema di validazione attraverso una APP di gioco.
Pertanto, successivamente, l'articolo 18 del decreto legge n. 36 del 2022 ha sostituito interamente il comma 540 stabilendo che per partecipare alla estrazione della lotteria degli scontrini è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate. La norma prevede, altresì, che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie. La norma, pertanto, diversamente dal precedente regime della lotteria, contempla la possibilità di introdurre nuove e ulteriori lotterie degli scontrini con estrazioni sia istantanee, sia differite, che possono essere anche differenziate per entità e numero dei premi.
Sul sito dell'Agenzia delle entrate è consultabile una guida dettagliata della lotteria.
L'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017 ha autorizzato la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea ("Gratta e Vinci"), in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 50 milioni per l'anno 2017 e 750 milioni per l'anno 2018. La norma fa riferimento all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009 nel quale si prevede che la concessione ha una durata massima di nove anni, eventualmente rinnovabile per non più di una volta. La concessione in esame era stata attribuita a Lottomatica (Lotterie Nazionali S.r.l.) il 5 agosto 2010.
Il 1° dicembre 2017 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha attribuito alla Lotterie Nazionali S.r.. il rinnovo della concessione fino al 30 settembre 2028, a condizione che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, il concessionario procedesse al pagamento anticipato del canone di 800 milioni di euro a favore del bilancio dello Stato, versando 50 milioni di euro entro il 15 dicembre 2017, 300 milioni di euro entro il 30 aprile 2018 e 450 milioni di euro entro il 31 ottobre 2018, in luogo di due rate di 500 milioni e di 300 milioni di euro, prima della normale scadenza della concessione, il 30 settembre 2019.
La decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia); la parte ricorrente sosteneva che l'articolo 20, comma 1 fosse contrario al diritto dell'Unione, in quanto avrebbe introdotto un regime di monopolio a favore di un unico operatore, prevedendo la prosecuzione, a favore della Lotterie Nazionali, del contratto di concessione in questione, mentre il regime previsto dal decreto-legge n. 78/2009 avrebbe previsto la facoltà per l'amministrazione, alla scadenza del periodo iniziale di concessione, di optare o per il rinnovo o per l'avvio di una nuova procedura di gara. Inoltre, non si tratterebbe di una semplice continuazione del contratto di concessione in questione, ma di una novazione del rapporto contrattuale, e per di più due anni prima della durata normale del contratto di concessione originario, nella misura in cui le parti hanno concordato termini di pagamento del canone diversi da quelli inizialmente previsti in detto contratto. In seguito al rigetto dei loro ricorsi da parte del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la Sisal e la Stanleybet hanno impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Consiglio di Stato (Italia), che ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE.
La Corte di Giustizia (Quinta sezione) con la sentenza del 2 settembre 2021 ha ritenuto legittima la proroga della predetta concessione; si ritiene infatti che le norme del decreto-legge n. 148 del 2017 non siano in contrasto con la normativa UE. In particolare, il diritto dell'Unione non osta a una disposizione degli Stati membri che impone il rinnovo di un contratto di concessione senza una nuova procedura di aggiudicazione, in circostanze in cui esso è stato aggiudicato a un solo concessionario, mentre il diritto nazionale applicabile prevedeva che una tale concessione dovesse essere aggiudicata, in linea di principio, a più operatori economici, quattro al massimo, quando tale normativa nazionale costituisce l'attuazione di una clausola contenuta nel contratto di concessione originario che prevedeva l'opzione di un tale rinnovo.