Con la pubblicazione il 30 gennaio 2021 del provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono state fissate le regole per il funzionamento della lotteria degli scontrini.
A partire dal 1° febbraio 2021 possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto (si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).
Se l'importo della spesa è almeno pari a 1 euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Per giovedì 11 marzo 2021 è fissato l'appuntamento con la prima estrazione che decreterà i primi venti vincitori fra quanti, acquistando e vendendo, abbiamo prodotto scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021: estrazione mensile da 100 mila euro a 10 acquirenti e premi da 20 mila a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio. Le estrazioni settimanali di 15 premi da 25mila per il cliente e 15 premi da 5mila euro per chi vende si aggiungeranno a giugno e quella annuale dal prossimo anno, che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.
Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale.
La legge di bilancio 2019 prevede alcune misure in materia di giochi. Tra queste vi sono: l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'1,35 e dell'1,25 per cento delle aliquote del PREU applicabili alle new slot e alle videolottery, la riforma dei concorsi pronostici sportivi, da attuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la proroga in materia di concessioni pubbliche per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, così come al rilascio dei nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro, alcune modifiche alla disciplina dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, nonché misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo.
Il decreto-legge n. 87 del 2018 ha introdotto numerose disposizioni di contrasto al gioco d'azzardo, tra le quali si segnalano, in primo luogo, il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo, e l'aumento del prelievo erariale sugli apparecchi idonei per il gioco lecito.
Secondo i dati comunicati dal MEF-Dipartimento delle finanze nel periodo gennaio-novembre 2020 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 9.151 milioni di euro (-4.917 milioni di euro, pari a –35%) e hanno naturalmente risentito della sospensione dei giochi a partire dalla fine dei concorsi del 21 marzo 2020; considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 8.704 milioni di euro (-4.904 milioni di euro, pari a –36%);
Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, apporta una serie di modificazioni all'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l'obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro. L'articolo regolamenta, in particolare, alcune tipologie di apparecchi attualmente prive di regole tecniche di produzione (articolo 104) e attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti. L'ordine di rimozione può riguardare anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima. .
Il decreto legge 124 del 2019 autorizza la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali. Il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è quindi autorizzato a effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi new slot e videolottery al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico (cd. agente sotto copertura). Tale facoltà è estesa anche alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali può attingere al medesimo fondo, previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di contrasto al gioco d'azzardo chiarisce che l'introduzione della tessera sanitaria per l'accesso agli apparecchi AWP deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, aumenta le pene per chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro e prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto dell'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale. Dispone, infine, una nuova sanzione per chiunque produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.
La legge di bilancio 2019 prevede alcune misure volte alla prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo. In particolare i commi 569 e 571 stabiliscono che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (new slot e videolottery), per consentire di monitorarne il rispetto e irrogare le relative sanzioni.
La riforma della disciplina dei concorsi pronostici sportivi, prevista ai commi da 634 a 639, attraverso l'innalzamento del montepremi, il cosiddetto payout, che passa dall'attuale 50 per cento ad una forchetta tra il 74 ed il 76 per cento, è rivolta ad attrarre un numero maggiore di giocatori verso una tipologia di gioco che presenta l'assenza di rischi legati al fenomeno del gioco d'azzardo (gioco con alta competenza e bassa alea; non ripetitività compulsiva; partecipazione a un montepremi da suddividere tra giocatori).
L'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione. Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito.
Si affida al Governo il compito di proporre una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario.
L'articolo 9-bis stabilisce che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo. Si stabilisce inoltre che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche su alcuni apparecchi da intrattenimento, nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati (vedi il D.M. 18 settembre 2018)
L'articolo 9-ter prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro della salute, effettui il monitoraggio dell'offerta di gioco e riferisca annualmente al Parlamento (la relazione al Parlamento non risulta inviata).
L'articolo 9-quater dispone che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (slot machine e videolottery) sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Si prevede che siano rimossi dagli esercizi, dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso ai minori. La violazione di tale norma è punita con una sanzione amministrativa di diecimila euro per ciascun apparecchio Per l'attuazione vedi il Decreto 30 luglio 2019).
L'articolo 9-quinquies istituisce il logo No Slot presso il Ministero dello Sviluppo Economico; consente ai Comuni di prevedere, per i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare videolottery e slot machine il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo No Slot. Il 2 aprile 2020 è stato pubblicato sulla G.U. il Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo No Slot che stabilisce che i soggetti interessati all'uso del logo dovranno presentare telematicamente la segnalazione allo Sportello unico delle attività produttive del comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo secondo le modalità indicate nel decreto stesso.
Per una disamina degli interventi normativi precedenti sul contrasto al gioco d'azzardo si rinvia ai Temi dell'attività parlamentare della XVII legislatura.
Il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi risulta assai complesso in assenza di un testo unico che raccolga le numerose norme che nel tempo sono state adottate in materia. Recentemente sulla materia sono intervenuti:
Il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 (cd Ristori quater confluito nel decreto legge n.137 del 2020) che stabilisce che il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza al 18 dicembre 2020, sia versato nella misura del 20 per cento. Si prevede una forma di rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il 30 giugno 2021.
La disposizione si riferisce agli apparecchi da intrattenimento previsti all'articolo 110, comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) vale a dire sugli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, AWP, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery. A tale proposito si rammenta che l'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge n. 23 del 2020 ha prorogato al 22 settembre 2020 il versamento del PREU sugli apparecchi in oggetto e del canone concessorio in scadenza al 30 agosto. La medesima norma dispone che le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese. L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. Precedentemente, l'art. 69, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (conv, dalla legge n. 27 del 2020) aveva disposto la proroga al 29 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile) della scadenza dei termini per il PREU e canone relativo. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo. Sono addebitati gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
A seguito dei provvedimenti legati all'emergenza da COVID-19 (in particolare i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020) che hanno sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nonché le attività di gioco svolte in esercizi commerciali di diverso tipo, è stato emanato il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 novembre 2020, prot. 420165/RU, recante variazioni degli adempimenti PREU. Esso prevede:
Resta fermo, ai sensi del decreto direttoriale, il pagamento del saldo PREU e del canone concessorio del bimestre novembre-dicembre rimane invariato alla data del 22 gennaio 2021.
a) montepremi: tra il 74 per cento e il 76 per cento;
b) compenso del concessionario: 5 per cento;
c) punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;
d) Sport e Salute Spa per attività sociali, sportive, culturali: tra l'11 e il 13 per cento.
Il comma 1051 incrementa a decorrere dal 1° gennaio 2019 dell'1,35 e dell'1,25 per cento le aliquote del PREU applicabili rispettivamente agli apparecchi cosiddetti new slot e videolottery e viene fissata inoltre la percentuale minima destinata alle vincite (pay-out) rispettivamente al 68 per cento per gli AWP e all'84 per cento per le VLT.
Il comma 1052 prevede che, a decorrere dal l° gennaio 2019, l'imposta unica sia stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
I commi da 1095 a 1098 stabiliscono delle proroghe in materia di concessioni pubbliche per l'esercizio dei giochi numeri a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché relativamente al rilascio dei nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro. Prevedono inoltre che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.
Per una disamina dei precedenti interventi normativi sulla materia, si rinvia ai Temi dell'attività parlamentare della XVII legislatura.
Per una ricognizione complessiva della disciplina del gioco legale in Italia si consiglia la consultazione del dossier La disciplina dei giochi.
Si segnala, inoltre, l'approfondimento La fiscalità nel settore dei giochi realizzato dall'Ufficio parlamentare di bilancio.
Secondo i dati comunicati dal MEF-Dipartimento delle finanze nel periodo gennaio-novembre 2020 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 9.151 milioni di euro (-4.917 milioni di euro, pari a –35%) e hanno naturalmente risentito della sospensione dei giochi a partire dalla fine dei concorsi del 21 marzo 2020; considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 8.704 milioni di euro (-4.904 milioni di euro, pari a –36%).
I dati presentati nel Libro blu 2019 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli indicano che nel periodo 2015-2019 tutte le dimensioni del settore del gioco hanno seguito un trend crescente in termini di valore: +25,33 per cento per la raccolta, +27,95 per cento per le Vincite, +14,41 per cento per la Spesa e +29,55 per cento per l'Erario. Il consistente incremento delle entrate erariali è, in particolare, dovuto all'aumento del prelievo sugli apparecchi da intrattenimento, ottenuto a seguito di modifiche legislative in materia che hanno portato, nel solo 2019, ad un aumento complessivo delle entrate erariali del 9,62 per cento. In termini di raccolta, il gioco fisico rappresenta il 67,07 per cento rispetto al totale del raccolto del 2019. Tale percentuale nel triennio si sta riducendo (dal 73,45 per cento del 2017 al 67,07 per cento del 2019) in quanto, nonostante il valore del gioco fisico nel triennio di riferimento è stato per lo più costante, pari in media a 75 miliardi di euro (-0,80 per cento nel triennio), è aumentato sensibilmente il gioco a distanza, passando da 27 miliardi di euro nel 2017 a 36 miliardi di euro nel 2019 (+34,74 per cento).
Con riferimento ai dati degli anni precedenti, nel 2010 la raccolta dai giochi (il totale del giocato) ammontava a 61,1 miliardi di euro, per poi aumentare a 79,6 miliardi nel 2011 e a 87,5 miliardi nel 2012. A partire dal 2013 si registra una flessione (84,6 miliardi) che ha portato al dato di 84,3 miliardi nel 2014. Nel 2015 la raccolta è aumentata portandosi a 88,2 miliardi. Nel 2016 la raccolta ammontava a circa 96 miliardi. La spesa complessiva per il gioco fisico e telematico è stata nel 2016 di circa 19,4 miliardi di euro (cioè il 20% della Raccolta, pari a 96,1 miliardi). La popolazione adulta ha speso in media circa 400 euro/anno per persona. ll totale dei 19,4 miliardi spesi nel gioco legale nel 2016 è affluito per 10,4 miliardi di euro all'Erario e per poco meno di 9 miliardi alla filiera (costituita da circa 100 mila soggetti tra concessionari, gestori, produttori di sistemi di gioco, esercenti tabaccherie).
Le entrate erariali sono passate da 8,9 miliardi del 2010, a 8,6 miliardi nel 2011 e a 8,3 miliardi nel 2012. Nel 2013 ammontavano 8,5 miliardi, nel 2014 si attestavano a 8,3 miliardi. Nel 2015 le entrate fiscali sono risultate pari a 8,7 miliardi. Nel 2016 le entrate erariali ammontano a oltre 10 miliardi. L'incremento è dovuto in gran parte dalla accresciuta incidenza della tassazione sul gioco degli apparecchi da divertimento (AWP e VLT, comunemente indicati come slot machines) prevista con la legge di stabilità 2016. Oltre la metà del gettito (5,8 miliardi) deriva dagli apparecchi da divertimento; oltre 3,5 miliardi dai giochi numerici e dalle Lotterie (1,8 milardi dal gioco del Lotto, 1,3 miliardi dal Gratta&Vinci, 0,47 miliardi dal SuperEnalotto).
Come sottolineato nella scheda di presentazione dell'Agenzia, l'applicazione permette anche di rappresentare l'andamento di ciascun dato nel tempo con l'elaborazione di svariate tipologie di analisi come la raccolta o la spesa del giocatore sul reddito. L'applicativo rende effettive le norme della legge di bilancio per il 2019, in particolare quelle disposizioni che demandano agli enti locali la disciplina sugli orari in cui sono attivi gli apparecchi da intrattenimento, monitorandone gli orari. Per il momento questa funzione può essere esercitata per le videolottery e a partire dal 1° luglio 2019, successivamente sarà esteso anche a quelle slot machine che consentiranno il gioco pubblico da remoto. SMART è in grado di registrare le fasce orarie stabilite dalle normative locali e fornirà una rappresentazione cartografica delle zone in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori degli orari consentiti – a partire dalla scala nazionale fino alla provincia – in un intervallo di tempo determinato. Visualizzerà su mappa gli esercizi in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori dell'orario prestabilito con un'analisi dettagliata del funzionamento di ciascuno apparecchio e all'interno di ogni singolo esercizio. SMART sarà accessibile tramite un'area riservata del sito istituzionale dell'Agenzia e i comuni che intenderanno utilizzare l'applicativo dovranno richiedere l'abilitazione a partire dal 1° luglio 2019. Ogni comune, autonomamente, potrà quindi programmare gli orari di funzionamento delle VLT presenti nel proprio territorio secondo le normative locali adottate. Per quanto riguarda il monitoraggio dei dati, i comuni, le province e le regioni saranno in grado di elaborare statistiche sulla base di variabili come i punti vendita, la raccolta e le vincite.
L'articolo 5 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 (cd Ristori quater) stabilisce che il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza al 18 dicembre 2020, sia versato nella misura del 20 per cento. Si prevede una forma di rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il 30 giugno 2021.
La disposizione si riferisce agli apparecchi da intrattenimento previsti all'articolo 110, comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) vale a dire sugli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, AWP, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery. A tale proposito si rammenta che l'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge n. 23 del 2020 ha prorogato al 22 settembre 2020 il versamento del PREU sugli apparecchi in oggetto e del canone concessorio in scadenza al 30 agosto. La medesima norma dispone che le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese. L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. Precedentemente, l'art. 69, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (conv, dalla legge n. 27 del 2020) aveva disposto la proroga al 29 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile) della scadenza dei termini per il PREU e canone relativo. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo. Sono addebitati gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
A seguito dei provvedimenti legati all'emergenza da COVID-19 (in particolare i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020) che hanno sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nonché le attività di gioco svolte in esercizi commerciali di diverso tipo, è stato emanato il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 novembre 2020, prot. 420165/RU, recante variazioni degli adempimenti PREU. Esso prevede:
Resta fermo, ai sensi del decreto direttoriale, il pagamento del saldo PREU e del canone concessorio del bimestre novembre-dicembre rimane invariato alla data del 22 gennaio 2021.
Il comma 731 della legge di bilancio 2020 incrementa a decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico-PREU sugli apparecchi AWP (o new slot) nonché sulle videolottery.
Le aliquote del PREU sono fissate rispettivamente nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi AWP e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi videolottery .
Le aliquote previste sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 87 del 2018.
Il comma 732 dispone inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi AWP e in misura non inferiore all'83 per cento per le videolottery.
Precedentemente il comma 1051 della legge di bilancio 2019 aveva incrementato le aliquote del PREU, prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito rispettivamente dell'1,35 per cento e dell'1,25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale incremento, secondo la relazione tecnica relativa alla legge di bilancio 2019, dovrebbe apportare un aumento di gettito per gli anni 2019-2020 pari rispettivamente a 616,9 e a 614,9 milioni di euro.
Viene, inoltre, fissata la percentuale minima delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) rispettivamente al 68 per cento per gli AWP e all'84 per cento per le VLT, specificando che le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincita devono essere concluse entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2019.
L'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, come sopra ricordato aveva innalzato la misura del PREU fissando le aliquote nella seguente modalità:
Infine, l'articolo 27, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 modificando il suddetto comma 1051, dispone che l'aumento delle aliquote applicabili alle new slot sia pari al 2 per cento. Quest'ultimo incremento, secondo la relazione tecnica del provvedimento, dovrebbe apportare un ulteriore aumento del gettito di 154 milioni di euro su base annua.
L'articolo 31 del predetto decreto stabilisce anche che per il 2019 i versamenti dovuti con riferimento al prelievo erariale unico a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno.
Per un quadro generale sulla disciplina fiscale dei giochi si rinvia al relativo focus.
Per gli interventi precedenti del PREU si rinvia ai Temi dell'attività parlamentare della XVII legislatura.
Con la pubblicazione il 30 gennaio 2021 del provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono state fissate le regole per il funzionamento della lotteria degli scontrini.
A partire dal 1° febbraio 2021 possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto (si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).
Se l'importo della spesa è almeno pari a 1 euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Per giovedì 11 marzo 2021 è fissato l'appuntamento con la prima estrazione che decreterà i primi venti vincitori fra quanti, acquistando e vendendo, abbiamo prodotto scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021: estrazione mensile da 100 mila euro a 10 acquirenti e premi da 20 mila a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio. Le estrazioni settimanali di 15 premi da 25mila per il cliente e 15 premi da 5mila euro per chi vende si aggiungeranno a giugno e quella annuale dal prossimo anno, che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.
Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l'acquirente sia per l'esercente presso cui è avvenuto l'acquisto.
In proposito si ricorda che i commi 540-544 della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) prevedono l'istituzione di una lotteria nazionale per i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Si prevedono premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.
L'articolo 20 del decreto legge n. 124 del 2019 rinvia al 1° luglio 2020 il termine di decorrenza della lotteria nazionale dei corrispettivi, precedentemente fissato al 1° gennaio 2018. L'articolo stabilisce inoltre la limitazione dell'ambito di applicazione ai soli contribuenti persone fisiche maggiorenni e rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria (vedi il Provvedimento del 31 ottobre 2019). Viene altresì previsto che i contribuenti, per partecipare all'estrazione, al momento dell'acquisto debbano comunicare all'esercente uno specifico codice lotteria invece del proprio codice fiscale. L'articolo prevede, inoltre, che il consumatore possa segnalare nella sezione dedicata dell'apposito Portale Lotteria la circostanza che l'esercente, al momento dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione.
L'articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio) ha modificato la data di avvio della lotteria degli scontrini, spostandola al 1° gennaio 2021(termine prorogato dal decreto legge n.183 del 2020 fino all'emanazione del provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sopra citato). Infine sempre il decreto legge n. 183 del 2020 sposta al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le relative segnalazioni
Sul sito dell'Agenzia delle entrate è consultabile una guida dettagliata della lotteria.
L'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017 ha autorizzato la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea ("Gratta e Vinci"), in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 50 milioni per l'anno 2017 e 750 milioni per l'anno 2018. La norma fa riferimento all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009 nel quale si prevede che la concessione ha una durata massima di nove anni, eventualmente rinnovabile per non più di una volta. La concessione in esame è stata attribuita a Lottomatica (Lotterie Nazionali S.r.l.) il 5 agosto 2010.