tema 29 settembre 2022
Studi - Finanze Giochi
   Gli interventi sulla disciplina dei giochi nel corso della XVIII legislatura si sono caratterizzate per alcuni interventi connessi all'emergenza Covid-19 e per l'avvio della cosiddetta "lotteria degli scontrini".
Anche in materia di giochi sono state adottate specifiche  misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19, tra cui (decreto-legge n. 18 del 2020) la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. Amusement With Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché dei termini per l'indizione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo e del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

Con la pubblicazione il 30 gennaio 2021 del provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono state fissate le regole per il funzionamento della lotteria degli scontrini. A partire dal 1° febbraio 2021 possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Successivamente l'articolo 18 del decreto legge n. 36 del 2022 ha modificato la disciplina prevedendo la possibilità di introdurre ulteriori lotterie degli scontrini sia istantanee, sia differite, anche differenziate per entità e numero dei premi.

Secondo i dati comunicati dal  MEF-Dipartimento delle finanze  le entrate relative ai giochi ammontano nel 2021 a 12.401 milioni di euro (+1.895 milioni di euro, +18,0%) mentre nei primi cinque mesi del 2022 si attestano a 6.052 milioni di euro (+1.599 milioni di euro, +35,9%).
L 'Agenzia delle dogane e monopoli ha pubblicato il  LIBRO BLU 2020 all'interno del quale sono consultabili i dati sul gettito complessivo del gioco legale nel 2020 in Italia anche confrontato con quello degli anni precedenti, nonché il numero delle concessioni/autorizzazioni suddivise per famiglia di gioco.  Inoltre nella  sezione istituzionale del sito Agenzia delle dogane e monopoli dedicata ai giochi  è possibile consultare  i dati anche  suddivisi per regione e comune.

apri tutti i paragrafi

Il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi risulta assai complesso in assenza di un testo unico che raccolga le numerose norme che nel tempo sono state adottate in materia. I principali interventi sulla materia, nel corso della XVIII legislatura sono stati:

  • L'articolo 18 del decreto legge n. 36 del 2022 che stabilisce che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie. Pertanto, contrariamente al vecchio regime della lotteria, la nuova disposizione contempla la possibilità di introdurre lotterie degli scontrini sia istantanee, sia differite, anche differenziate per entità e numero dei premi. L'articolo 18-ter del medesimo provvedimento proroga fino al 30 giugno 2024 il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, confermando la misura degli oneri concessori. La norma, inoltre, rinvia a un provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'individuazione degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici ai quali non si applicano le disposizioni riguardanti le verifica tecnica di conformità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 

  • La legge di bilancio 2021  (comma 1130) che fissa un nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. Il comma 1131 stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. I commi 1132 e 1133 specificano che la quota residua per la copertura dell'intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.

 

  • Il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 (cd Ristori quater confluito nel decreto legge n.137 del 2020) che stabilisce che il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza al 18 dicembre 2020, sia versato nella misura del 20 per cento. Si prevede una forma di rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il 30 giugno 2021.

    La disposizione si riferisce agli apparecchi da intrattenimento previsti all'articolo 110, comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) vale a dire sugli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, AWP, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery. A tale proposito si rammenta che l'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge n. 23 del 2020 ha prorogato al 22 settembre 2020 il versamento del PREU sugli apparecchi in oggetto e del canone concessorio in scadenza al 30 agosto. La medesima norma dispone che le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese. L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. Precedentemente, l'art. 69, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (conv, dalla legge n. 27 del 2020) aveva disposto la proroga al 29 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile) della scadenza dei termini per il PREU e canone relativo. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo. Sono addebitati gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

    A seguito dei provvedimenti legati all'emergenza da COVID-19 (in particolare i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020) che hanno sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nonché le attività di gioco svolte in esercizi commerciali di diverso tipo, è stato emanato il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 novembre 2020, prot. 420165/RU, recante variazioni degli adempimenti PREU. Esso prevede:

    • la proroga al 18 dicembre 2020 del versamento del canone concessorio e del saldo relativo al PREU del bimestre settembre/ottobre, in scadenza il 22 novembre 2020;
    • l'annullamento degli acconti PREU per il bimestre novembre/dicembre, in scadenza il 28 novembre e il 13 dicembre;
    • l'anticipo del terzo acconto PREU, in scadenza il 28 dicembre ed anticipato al 18 dicembre, per un importo pari a 1/6 del dovuto.

    Resta fermo, ai sensi del decreto direttoriale, il pagamento del saldo PREU e del canone concessorio del bimestre novembre-dicembre rimane invariato alla data del 22 gennaio 2021.

  • il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che dispone la proroga dei termini del pagamento della seconda restante rata, una tantum, dell'offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula della nuova convenzione viene fissata al 1° dicembre 2021. Si stabilisce, altresì, che con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno successivamente stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata suddetta, in modo da garantire il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020 (articolo 1010). L'articolo 104, inoltre,  apporta una serie di modificazioni all'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l'obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro. L'articolo regolamenta, in particolare, alcune tipologie di apparecchi attualmente prive di regole tecniche di produzione.

  • llegge di bilancio 2020  che al comma 375 dispone uno stanziamento di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 per incrementare la quota degli utili del gioco del lotto destinato alla conservazione e al recupero dei beni culturali; I commi 727-730 stabiliscono l'indizione di una gara per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro; ai commi 731-735 stabilisce l'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e su quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa e modificano  la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout), nonché il prelievo sulle vincite e il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro.

  • Il decreto legge n.129 del 2019 che all'articolo 25 proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi amusement with prizes - AWP di "vecchia generazione", fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (mentre il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi AWP è prorogato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del medesimo decreto); all'articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all'esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall'Agenziaprevia verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari; all'articolo 29 autorizza la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euroannui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali; all'articolo 30, commi 1 e 2, vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertatedegli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico.

  • Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che aumenta la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato 10&Lotto fissandola all'11 per cento dal 1° luglio 2019; dispone che l'aumento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili alle new slot sia pari al 2 per cento (rispetto all'1,35 per cento disposto dalla legge di bilancio 2019); stabilisce che il rilascio dei nulla osta di distribuzione ai produttori e agli importatori degli AWP, venga subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio (per i concessionari di apparecchi AWP, per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum è fissato in 200 euro per ogni singolo apparecchio); chiarisce che l'introduzione della tessera sanitaria per l'accesso agli apparecchi AWP deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto; dispone che, per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre dovuti a titolo di PREU, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno, mentre il quarto versamento dovuto a titolo di saldo è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni; aumenta le pene, per chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro; prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto dell'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale; inserisce una nuova sanzione per chiunque, sul territorio nazionale, produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.

  • la legge di bilancio 2019 che ha previsto numerose misure in materia di giochi. I commi 569 e 571 prevedono delle misure volte a rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni. I commi da 634 a 639 dispongono la riforma dei concorsi pronostici sportivi, da attuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, introducono nuovi criteri di ripartizione della posta di gioco e prevedono la sospensione o la chiusura definitiva dei precedenti giochi similari, come il Totocalcio. In particolare i nuovi criteri di ripartizione della posta di gioco definiscono la percentuale da destinare a ciascuna attività:

a) montepremi: tra il 74 per cento e il 76 per cento;

b) compenso del concessionario: 5 per cento;

c) punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;

d) Sport e Salute Spa per attività sociali, sportive, culturali: tra l'11 e il 13 per cento.

Il comma 1051 incrementa a decorrere dal 1° gennaio 2019 dell'1,35 e dell'1,25 per cento le aliquote del PREU applicabili rispettivamente agli apparecchi cosiddetti new slot e videolottery e viene fissata inoltre la percentuale minima destinata alle vincite (pay-out) rispettivamente al 68 per cento per gli AWP e all'84 per cento per le VLT.

Il comma 1052 prevede che, a decorrere dal l° gennaio 2019, l'imposta unica sia stabilita:

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

I commi da 1095 a 1098 stabiliscono delle proroghe in materia di concessioni pubbliche per l'esercizio dei giochi numeri a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché relativamente al rilascio dei nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro. Prevedono inoltre che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.

  • il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto decreto dignità, che contiene alcune norme sulla materia dei giochi. L'articolo 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo, Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione. Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito; la misura del PREU, rispettivamente per le new slot e le videolottery, è così rideterminata: 19,25 e 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate, dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2019; 19,6 e 6,65 per cento dell'ammontare delle somme giocate, dal 1° maggio 201919,68 e 6,68 per cento dell'ammontare delle somme giocate, dal 1° gennaio 202019,75 e 6,75 per cento dell'ammontare delle somme giocate, dal 1° gennaio 202119,6 e 6,6 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2023. Gli articoli da 9-bis a 9-quater dispongono alcune misure volte al contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, mentre l'articolo 9-quinquies istituisce il logo No Slot. Il 2 aprile 2020 è stato pubblicato sulla G.U. il Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo No Slot  che stabilisce che i soggetti interessati all'uso del logo dovranno presentare telematicamente la segnalazione allo Sportello unico delle attività produttive del comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo secondo le modalità indicate nel decreto stesso.

Si segnala, inoltre, l'approfondimento La fiscalità nel settore dei giochi realizzato dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

ultimo aggiornamento: 2 agosto 2022

Secondo i dati comunicati dal MEF-Dipartimento delle finanze nel 2021 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 12.407 milioni di euro (+1.895 milioni di euro, pari a +18,0%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 11.712 milioni di euro (+1.857 milioni di euro, pari a +18,8%).

Sempre secondo il MEF, nei primi cinque mesi del 2022 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 6.052 milioni di euro (+1.599 milioni di euro, pari a +35,9%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 5.791 milioni di euro (+1.574 milioni di euro, pari a +37,3%).

 L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel Libro Blu 2020  indica che le entrate erariali del settore giochi nel 2020, che costituiscono l'ammontare totale dell'imposizione fiscale e del differenziale residuale tra raccolta, aggi e vincite dei giochi che entrano nelle casse pubbliche, sono state pari a 7,24 miliardi di euro. Il risultato del 2020 è diminuito del 36,27 rispetto al 2019. Rispetto al dato previsto per il 2020, il valore del gettito erariale del settore Giochi è inferiore del 37,85 per cento. Tale trend è sostanzialmente connesso alla riduzione del gioco fisico in Italia, dovuto alle chiusure dei punti gioco sul territorio nel periodo di lockdown. Soprattutto lo switch off degli apparecchi AWP e VLT, che rappresentano le categorie di gioco che contribuiscono maggiormente al gettito, rappresenta il fattore più determinante nella riduzione delle entrate erariali del 2020. Tenuto conto anche della fiscalità dei modelli di gioco, il netto spostamento dei volumi di gioco verso il gioco digitale a distanza, non ha sortito, in termini di gettito erariale, contro bilanciamenti rispetto alla riduzione del gioco fisico.

Nella sezione istituzionale del sito Agenzia delle dogane e monopoli dedicata ai giochi  è possibile consultare i dati anche  suddivisi per regione e comune.

L'Agenzia delle entrate a tal fine, per il tramite del suo partner tecnologico Sogei, ha realizzato un'applicazione, denominata SMART (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico), che gestisce il monitoraggio a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dell'offerta dei vari tipi di gioco e la distribuzione dei punti vendita sul territorio.

Come sottolineato nella scheda di presentazione dell'Agenzia, l'applicazione permette anche di rappresentare l'andamento di ciascun dato nel tempo con l'elaborazione di svariate tipologie di analisi come la raccolta o la spesa del giocatore sul reddito. L'applicativo rende effettive le norme della legge di bilancio per il 2019, in particolare quelle disposizioni che demandano agli enti locali la disciplina sugli orari in cui sono attivi gli apparecchi da intrattenimento, monitorandone gli orari. Per il momento questa funzione può essere esercitata per le videolottery e a partire dal 1° luglio 2019, successivamente sarà esteso anche a quelle slot machine che consentiranno il gioco pubblico da remoto. SMART è in grado di registrare le fasce orarie stabilite dalle normative locali e fornirà una rappresentazione cartografica delle zone in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori degli orari consentiti – a partire dalla scala nazionale fino alla provincia – in un intervallo di tempo determinato. Visualizzerà su mappa gli esercizi in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori dell'orario prestabilito con un'analisi dettagliata del funzionamento di ciascuno apparecchio e all'interno di ogni singolo esercizio. SMART sarà accessibile tramite un'area riservata del sito istituzionale dell'Agenzia e i comuni che intenderanno utilizzare l'applicativo dovranno richiedere l'abilitazione a partire dal 1° luglio 2019. Ogni comune, autonomamente, potrà quindi programmare gli orari di funzionamento delle VLT presenti nel proprio territorio secondo le normative locali adottate. Per quanto riguarda il monitoraggio dei dati, i comuni, le province e le regioni saranno in grado di elaborare statistiche sulla base di variabili come i punti vendita, la raccolta e le vincite.

ultimo aggiornamento: 2 agosto 2022

Anche con riferimento al contrasto al gioco d'azzardo e alla tutela dei minori, specie nella prima parte della XVIII legislatura, si sono registrati diversi interventi. Di seguito si riportano i più significativi.

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 ha apportato una serie di modificazioni all'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l'obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro. Si regolamenta, in particolare, alcune tipologie di apparecchi attualmente prive di regole tecniche di produzione (articolo 104) e si attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti. L'ordine di rimozione può riguardare anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima. 

Il decreto legge 124 del 2019 ha autorizzato la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali. Il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è quindi autorizzato a effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi new slot videolottery al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico (cd. agente sotto copertura). Tale facoltà è estesa anche alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali può attingere al medesimo fondo, previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di contrasto al gioco d'azzardo, ha chiarito che l'introduzione della tessera sanitaria per l'accesso agli apparecchi AWP deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto; ha aumentato le pene per chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro ha previsto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto dell'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale. Ha disposto sanzioni per chiunque produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.

Anche la legge di bilancio 2019  aveva introdotto misure volte alla prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (new slot e videolottery), per consentire di monitorarne il rispetto e irrogare le relative sanzioni.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018  si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni

 L'articolo 9-bis stabilisce che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo. Si stabilisce inoltre che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche su alcuni apparecchi da intrattenimento, nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati (vedi il D.M. 18 settembre 2018

 L'articolo 9-quater dispone che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (slot machine e videolottery) sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Si prevede che siano rimossi dagli esercizi, dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso ai minori. La violazione di tale norma è punita con una sanzione amministrativa di diecimila euro per ciascun apparecchio Per l'attuazione vedi il Decreto 30 luglio 2019).

 L'articolo 9-quinquies istituisce il logo No Slot presso il Ministero dello Sviluppo Economico; consente ai Comuni di prevedere, per i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare videolottery e slot machine il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo No Slot. Il 2 aprile 2020 è stato pubblicato sulla G.U. il Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo No Slot  che stabilisce che i soggetti interessati all'uso del logo dovranno presentare telematicamente la segnalazione allo Sportello unico delle attività produttive del comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo secondo le modalità indicate nel decreto stesso.

ultimo aggiornamento: 2 agosto 2022

Con la pubblicazione il 30 gennaio 2021 del provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono state fissate le regole per il funzionamento della lotteria degli scontrini.

A partire dal 1° febbraio 2021 possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto (si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).

Se l'importo della spesa è almeno pari a 1 euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Per giovedì 11 marzo 2021 è fissato l'appuntamento con la prima estrazione che decreterà i primi venti vincitori fra quanti, acquistando e vendendo, abbiamo prodotto scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021: estrazione mensile da 100 mila euro a 10 acquirenti e premi da 20 mila a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio. Le estrazioni settimanali di 15 premi da 25mila per il cliente e 15 premi da 5mila euro per chi vende si aggiungeranno a giugno e quella annuale dal prossimo anno, che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.

Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l'acquirente sia per l'esercente presso cui è avvenuto l'acquisto.

In proposito si ricorda che i commi 540-544 della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) prevedevono l'istituzione di una lotteria nazionale per i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.  Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti  che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Si prevedono premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.

Nella Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione la meccanica di partecipazione alla lotteria ("per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria") veniva indicata come un elemento frenante ("barriera all'ingresso") e, pertanto, veniva prospettato un più agile sistema di validazione attraverso una APP di gioco.

 

Pertanto, successivamente, l'articolo 18 del decreto legge n. 36 del 2022 ha sostituito interamente il comma 540 stabilendo che per partecipare alla estrazione della lotteria degli scontrini è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate. La norma prevede, altresì, che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie. La norma, pertanto, diversamente dal precedente regime della lotteria, contempla la possibilità di introdurre nuove e ulteriori lotterie degli scontrini con estrazioni sia istantanee, sia differite, che possono essere anche differenziate per entità e numero dei premi.

 

Sul sito dell'Agenzia delle entrate è consultabile una guida dettagliata della lotteria.

ultimo aggiornamento: 2 agosto 2022

L'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017 ha autorizzato la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea ("Gratta e Vinci"), in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 50 milioni per l'anno 2017 e 750 milioni per l'anno 2018. La norma fa riferimento all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009 nel quale si prevede che la concessione ha una durata massima di nove anni, eventualmente rinnovabile per non più di una volta. La concessione in esame era stata attribuita a Lottomatica (Lotterie Nazionali S.r.l.) il 5 agosto 2010.

Il 1° dicembre 2017 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha attribuito alla Lotterie Nazionali S.r.. il rinnovo della concessione fino al 30 settembre 2028, a condizione che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, il concessionario procedesse al pagamento anticipato del canone di 800 milioni di euro a favore del bilancio dello Stato, versando 50 milioni di euro entro il 15 dicembre 2017, 300 milioni di euro entro il 30 aprile 2018 e 450 milioni di euro entro il 31 ottobre 2018, in luogo di due rate di 500 milioni e di 300 milioni di euro, prima della normale scadenza della concessione, il 30 settembre 2019.

La decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia); la parte ricorrente sosteneva che l'articolo 20, comma 1 fosse contrario al diritto dell'Unione, in quanto avrebbe introdotto un regime di monopolio a favore di un unico operatore, prevedendo la prosecuzione, a favore della Lotterie Nazionali, del contratto di concessione in questione, mentre il regime previsto dal decreto-legge n. 78/2009 avrebbe previsto la facoltà per l'amministrazione, alla scadenza del periodo iniziale di concessione, di optare o per il rinnovo o per l'avvio di una nuova procedura di gara. Inoltre, non si tratterebbe di una semplice continuazione del contratto di concessione in questione, ma di una novazione del rapporto contrattuale, e per di più due anni prima della durata normale del contratto di concessione originario, nella misura in cui le parti hanno concordato termini di pagamento del canone diversi da quelli inizialmente previsti in detto contratto.  In seguito al rigetto dei loro ricorsi da parte del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la Sisal e la Stanleybet hanno impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Consiglio di Stato (Italia), che ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE. 

La Corte di Giustizia (Quinta sezione) con la sentenza del 2 settembre 2021 ha ritenuto legittima la proroga della predetta concessione; si ritiene infatti che le norme del decreto-legge n. 148 del 2017 non siano in contrasto con la normativa UE. In particolare, il diritto dell'Unione non osta a una disposizione degli Stati membri che impone il rinnovo di un contratto di concessione senza una nuova procedura di aggiudicazione, in circostanze in cui esso è stato aggiudicato a un solo concessionario, mentre il diritto nazionale applicabile prevedeva che una tale concessione dovesse essere aggiudicata, in linea di principio, a più operatori economici, quattro al massimo, quando tale normativa nazionale costituisce l'attuazione di una clausola contenuta nel contratto di concessione originario che prevedeva l'opzione di un tale rinnovo.

ultimo aggiornamento: 6 settembre 2022
 
temi di Fisco