tema 2 settembre 2022
Studi - Agricoltura Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e produzione con il metodo biologico

La tutela della qualità delle produzioni agroalimentari rappresenta per l'Italia uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che il nostro Paese vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto di numerosi e sofisticati tentativi di contraffazione. La disciplina sull'etichettatura dei prodotti e sulle conseguenti informazioni ai consumatori costituisce un aspetto importante della tutela della qualità del prodotto. L'Italia ha, quindi, implementato la legislazione europea, introducendo norme a volte più vincolanti, come quelle che prevedono l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima in etichetta per taluni prodotti agricoli.

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In merito all'indicazione in etichetta dell'origine del prodotto, l'impostazione ancora prevalente in sede europea tende a ritenere - in generale - incompatibile con il mercato unico la presunzione che vi sia una particolare qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di un prodotto alimentare, perché discriminatorio nei confronti degli altri Stati membri. In sostanza, si ritiene che se due prodotti provenienti da Paesi europei diversi non presentano alcuna differenza sul piano merceologico, chimico, organolettico, non vi è necessità di indicarne l'origine in quanto questa non sarebbe una informazione necessaria. Fanno eccezione solo i prodotti a denominazione di origine protetta (Dop) e a indicazioni di provenienza protette (Igp), per i quali l'indicazione della provenienza costituisce un fondamentale elemento del disciplinare di produzione e, quindi, della particolare qualità del prodotto stesso.
Per gli altri prodotti, vige il principio che l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza è obbligatoria solo se la relativa omissione può indurre in errore il consumatore circa la stessa origine o  provenienza.

Tale principio è stato confermato dal Regolamento n. 1169/2011 (UE), il quale si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, inclusi i prodotti destinati al consumo immediato presso ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli alimenti non preimballati, gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

Per alcune tipologie di carni, quelle fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili è stato, invece, introdotto dallo stesso regolamento 1169/2011 l'obbligo dell'indicazione del luogo di origine, indipendentemente dalla possibilità o meno che la mancata indicazione possa indurre in errore il consumatore. Tale indicazione è stata resa operativa attraverso l'approvazione del regolamento di esecuzione (UE) n.1337/2013 della Commissione.

Per le carni bovine l'obbligo di indicazione di origine (paese di nascita, ingrasso e macello) era già esistente sulla base della normativa europea sopravvenuta ai fenomeni di encefalopatia spongiforme bovina (la cosiddetta "mucca pazza").

Per i seguenti ulteriori alimenti è previsto che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza:
a) tipi di carni diverse dalle bovine e  dalle suine, ovine, caprine e di volatili (dunque, equine, di coniglio, di renna e di cervo, di selvaggina e di allevamento, nonché di volatili diversi da pollo, tacchino, anatra, oca e faraona);
b) latte;
c) latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
d) alimenti non trasformati;
e) prodotti a base di un unico ingrediente;
f) ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.

Si ricorda, tuttavia, che per taluni alimenti - oltre alle tipologie di carne indicate - è già obbligatoria, in via generale, l'indicazione dell'origine, in forza di norme europee diverse e specifiche rispetto a quelle del Regolamento 1169/2011.

Si tratta, in particolare, di:

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione sono state poi dettate specifiche in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del suddetto regolamento (UE) n. 1169/2011 relative all'indicazione  del Paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.

Tale regolamento (che non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma della regolamentazione dell'Unione europea e ai marchi di impresa registrati) prevede, in particolare (art. 2), che debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza di un ingrediente primario, quando non sia lo stesso di quello indicato per l'alimento per il quale risulta obbligatoria l'indicazione di origine.

Il medesimo regolamento specifica i riferimenti utilizzabili in relazione alle zone geografiche.

Essi fanno riferimento:

  • al territorio dell'Unione europea, con le diciture «UE», «non UE» o «UE e non UE»; 
  • ad una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi; 
  • ad una  zona di pesca FAO;
  • a uno o più Stati membri o paesi terzi; 
  • a una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo; 
  • al paese d'origine o al luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali.

In alternativa, si può fare riferimento al fatto che l'ingrediente primario non proviene dal paese d'origine o dal luogo di provenienza dell'alimento.

 Il predetto regolamento di esecuzione 2018/775 indica, inoltre, come debba essere la presentazione di tali informazioni (art. 3). Esso è applicato a decorrere dal 1° aprile 2020.

Il legislatore nazionale, anche attraverso una attività significativa svolta dalle Commissioni agricoltura di Camera e Senato, ha da sempre attribuito grande rilievo alla possibilità di indicare obbligatoriamente l'origine nazionale della produzione agroalimentare, ai fini della tutela della qualità e della autenticità del prodotto stesso.

A tal fine ha emanato numerose disposizioni tese a raggiungere tali finalità nonostante l'orientamento non sempre favorevole - come già sottolineato- dell'Unione europea.

In tal senso la legge n. 4/2011 in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, poi modificata dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, ha disposto l'obbligo (articoli 4 e 5), per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

Secondo tale legge,  per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

Le modalità applicative della legge n. 4/2011 sono state demandate a decreti interministeriali chiamati a definire quali prodotti alimentari vengono assoggettati all'etichettatura d'origine (art. 4, comma 3).

Nel corso della XVII Legislatura, prima della citata modifica ad opera del decreto-legge n. 135 del 2018, sono stati quindi emanati:

- il decreto 9 dicembre 2016 recante  l'indicazione in etichetta dell'origine del latte  e dei prodotti lattiero-caseari;

- il decreto 26 luglio 2017 per l'indicazione di origine del riso;

- il decreto 26 luglio 2017  per l'indicazione dell'origine del grano duro e per le paste di semola di grano duro; 

- il decreto 16 novembre 2017 per l'indicazione di origine del pomodoro.

Nel medesimo ambito di applicazione è, poi, intervenuto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 e, quindi, il decreto ministeriale 7 maggio 2018 (quest'ultimo ha avuto come effetto quello di legare la fine dell'efficacia dei suddetti decreti alla data di inizio di applicazione del regolamento (UE) 2018/775, prevista per il 1° aprile 2020). E' stata inoltre emanata la circolare del Ministero dello sviluppo economico 23 aprile 2020, n. 0108129, recante "Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare".

 

Successiamente, è intervenuto il decreto ministeriale 1° aprile 2020, il quale ha prorogato le suddette disposizioni obbligatorie di indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, del riso e dei derivati del pomodoro sino al 31 dicembre 2021 (predentemente, il termine era il 31 dicembre 2020).

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011 dal citato decreto-legge n. 135 del 2018, attualmente si prevede che:

- è obbligatorio riportare nell'etichetta dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati e non, l'indicazione del luogo di origine o provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, l'eventuale  utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare;

- per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente;

- con decreti interministeriali, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, previa notifica alla Commissione europea, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria e per la tracciabilità dei prodotti agricoli che provengono dal territorio nazionale;

- con i suddetti decreti sono, inoltre, definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione;

- il Dicastero agricolo è chiamato a svolgere, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in che misura venga percepita come significativa l'indicazione sul luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando la mancanza delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Esso, inoltre, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, è chiamato a svolgere studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza;

- le regioni sono chiamate a disporre i controlli sull'applicazione delle disposizioni richiamate, salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

- per quanto concerne le sanzioni, si fa rinvio a quelle (amministrative pecuniarie) previste dal decreto legislativo n. 231 del 2017, che reca appunto la "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE".

Inoltre, è stato presentato alle Camere, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto ministeriale (Atto del Governo 159) recante "Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate", composto di 7 articoli, predisposto in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, come modificato dal suddetto articolo 3-bis del decreto-legge n. 135 del 2018. La  Commissione agricoltura della Camera ha espresso il proprio parere favorevole, con osservazioni, il 26 febbraio 2020. E' stato quindi emanato il decreto ministeriale 6 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021. In seguito, è stata emanata la circolare del Ministero dello sviluppo economico 13 novembre 2020 - Etichettatura carne suina. Misure temporanee emergenza COVID, della quale è stata data notizia con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2020.

Successivamente, l'art. 43, commi 7-bis e 7-ter del decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto semplificazioni (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020) ha introdotto la facoltà per le aziende agrituristiche e per taluni esercizi di somministrazione di cibi e bevande di evidenziare (in particolare nelle liste delle vivande) il luogo di produzione dei prodotti agricoli e alimentari somministrati e delle materie prime impiegate.

Recentemente è stato pubblicato il decreto interministeriale 19 novembre 2020, recante "Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011", il quale non si applica agli alimenti confezionati in imballaggi o in recipienti la cui superficie maggiore misuri meno di 25 cm² e ai prodotti DOP, IGP e STG di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.

Da ultimo, è stato pubblicato il decreto interministeriale 28 dicembre 2021 recante "Proroga della etichettatura di origine obbligatoria" che fissa al 31 dicembre 2022 il termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto per alcune tipologie di alimenti tra cui, riso, pasta di semola di grano duro, pomodoro, carni suine trasformate e latte e prodotti lattieri-caseari.

ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2022

Il decreto 9 dicembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2017) è composto di 7 articoli ed è applicabile a tutti i tipi di latte e ai prodotti lattiero-caseari indicati in apposito allegato, preimballati e destinati al consumo umano, ad eccezione dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), ai prodotti biologici e al latte fresco, per i quali continuano ad applicarsi le relative specifiche disposizioni.

Per indicare l'origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari in etichetta si deve far riferimento alle seguenti diciture:

  • "Paese di mungitura" , intendendosi con ciò il nome del Paese dove è stato munto il latte;
  • "Paese di condizionamento", intendendosi con ciò il nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il Paese di mungitura e di trasformazione sia lo stesso, è possibile utilizzare la dicitura "origine del latte", indicando il nome del Paese.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avviare apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti. Le diciture sull'origine riportate in etichetta devono figurare in modo visibile, essere facilmente leggibili ed essere indelebili.

Per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da 1.600 euro a 9.500 euro.

Tali norme non si applicano al latte e ai prodotti lattiero-caseari fabbricati legalmente o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo. Le disposizioni relative all'indicazione dell'origine del latte hanno, quindi, efficacia per i soli produttori nazionali.

Le disposizioni in esame sono state applicate in via sperimentale fino al 31 marzo 2020 (il termine originario era il 31 marzo 2019, modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2019).

Da ultimo, il decreto ministeriale 22 luglio 2020 ha prorogato le suddette disposizioni al 31 dicembre 2021.

Si segnalano, inoltre, il decreto ministeriale 6 agosto 2021, recante "Modalita' di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, per quanto riguarda il latte bovino" e il decreto ministeriale 26 agosto 2021, recante "Modalita' di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino".

ultimo aggiornamento: 26 agosto 2021

Successivamente, sono stati emanati, nel luglio 2017, altri due decreti ministeriali, concernenti, rispettivamente, l'indicazione dell'origine in etichetta del riso (decreto 26 luglio 2017) e l'indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro (decreto 26 luglio 2017).

1. Per il riso è previsto che sull'etichetta debbano essere indicate le seguenti diciture:

a) "Paese di coltivazione del riso", inteso come nome del Paese nel quale è stato coltivato il riso;

b) "Paese di lavorazione", inteso come Paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;

c) "paese di confezionamento", inteso come il Paese nel quale è stato confezionato il riso.

2. Sull'etichetta della pasta devono essere indicati:

a) «Paese di coltivazione del grano», inteso come il nome del Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;

b) «Paese di molitura», inteso come il nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.

Qualora ciascuna di tali operazioni avviene nei territori di più Paesi dell'Unione euroepa o situati al di fuori della stessa Unione, possono essere utilizzate le diciture "UE", "non UE" "Ue e non UE".

Sono state poi riprodotte disposizioni simili a quanto previsto per il latte, sulle sanzioni, sulla clausola di mutuo riconoscimento, e sull'efficacia delle disposizioni, valide fino sino al 31 dicembre 2020, salvo che intervenisse medio tempore una regolamentazione in materia da parte della Commissione europea (al riguardo, si ricorda che, nelle more, è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione - applicabile a decorrere dal 1° aprile 2020).

Da ultimo, è intervenuto il decreto ministeriale 1° aprile 2020, il quale ha prorogato le suddette disposizioni obbligatorie di indicazione dell'origine, in etichetta, del riso e del grano duro per paste di semola di grano duro sino al 31 dicembre 2021.

ultimo aggiornamento: 8 luglio 2020

Successivamente, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2018, il decreto ministeriale 16 novembre 2017, sull'indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro. 

Il provvedimento si applica  esclusivamente ai seguenti prodotti preimballati destinati al consumatore finale:

  • derivati del pomodoro;
  • sughi e salse preparate a base di pomodoro.

Utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

  1. "Paese di coltivazione del pomodoro": nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;
  2. "Paese di trasformazione del pomodoro": nome del Paese in cui è stato trasformato il pomodoro.

Nel caso in cui il Paese coincida per entrambe le suddette operazioni, l'indicazione di origine può prevedere la sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese.

Qualora ciascuna delle operazioni di coltivazione e trasformazione avvenga nei territori di più Paesi membri dell'Unione europea o che siano situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: "UE", "non UE", "UE e non UE".

Le violazioni degli obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1992 (attualmente sostituito del decreto legislativo n. 231 del 2017 che viene descritto nel successivo paragrafo, cui si rimanda).

E' prevista la  clausola di mutuo riconoscimento, in base alla quale le disposizioni non si applicano ai prodotti di pomodoro legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

Esso prevedeva che le norme si applicassero, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020. Se la Commissione europea avesse adottato atti esecutivi in materia, prima della scadenza del 31 dicembre 2020, il decreto in esame avrebbe perso efficacia (al riguardo, si ricorda che, nelle more, è stato adottato il provvedimento previsto - il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione - applicabile a decorrere dal 1° aprile 2020). 

Da ultimo, è intervenuto il decreto ministeriale 1° aprile 2020, il quale -  tra l'altro - ha prorogato le suddette disposizioni sull'indicazione dell'origine in etichetta dei derivati del pomodoro sino al 31 dicembre 2021.

ultimo aggiornamento: 8 luglio 2020

Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145 (Indicazione obbligatoria della sede di produzione)

Con l'articolo 5, comma 1, della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, prevedendo come principi e criteri specifici:

  • la previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle sole produzioni nazionali di alimenti; 
  • la revisione della disciplina delle sanzioni, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero agricolo (ICQRF).

In attuazione della suddetta delega, il Governo ha  emanato il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145 sull'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Il suddetto decreto reintroduce l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento o di confezionamento, obbligo che era stato vigente nell'ordinamento italiano fino al 31 dicembre 2014, data nella quale è entrato in vigore il regolamento (UE) n.1169/2011.
 

Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di informazione)

Il Governo ha, poi, adottato  il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante la "disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE"

Tale decreto legislativo, composto di 31 articoli, provvede:

  1. a definire la disciplina sanzionatoria per le condotte descritte dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
  2. ad aggiornare le disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992 (recante l'attuazione della direttiva 89/395/UEE e della direttiva 89/396/UEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) - che viene abrogato dall'art. 30 del provvedimento in esame - riproponendole nel presente schema di decreto legislativo ed adeguando le relative sanzioni.

Le violazioni delle disposizioni del Regolamento n. 1169/2011/UE sono configurate come illeciti amministrativi e sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, essendo il presidio penale – che viene mantenuto con la previsione della clausola "salvo che il fatto costituisca reato" - assicurato,  dagli articoli 515 (Frode nell'esercizio del commercio) e 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) del codice penale.

ultimo aggiornamento: 10 marzo 2020

La disciplina relativa alle denominazioni di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari è contenuta, in primo luogo, nel regolamento n. 1151/2012 (UE) sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il quale, tra l'altro, ha fatto  salve le registrazioni già effettuate ai sensi della precedente disciplina europea. Per l'attuazione in Italia del predetto regolamento è stato emanato il decreto ministeriale 14 ottobre 2013. Per le modalità di applicazione del medesimo regolamento è stato, inoltre, emanato il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.

La disciplina sulla tutela della qualità dei prodotti prevista dal suddetto regolamento n. 1151/2012 non si applica, per esplicita previsione dello stesso provvedimento (articolo 2):

  • alle bevande spiritose, per le quali trova applicazione la disciplina sulla protezione delle indicazioni geografiche contenuta nel regolamento (CE) n. 110/2008.

Sul sito della Commissione europea è presente eAmbrosia,  il registro delle indicazioni geografiche dell'UE (che ha sostituito il precedente Door), dove sono ricercabili tutti i prodotti agroalimentari di denominazione di origine - compresi quelli italiani - riconosciuti e tutelati dall'Unione europea. Si tratta delle denominazioni di origine protetta – DOP, delle indicazioni geografiche protette - IGP e delle specialità tradizionali garantite - STG. Nel medesimo registro sono ricercabili anche i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati registrati quali denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche (IG).

Anche sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è consultabile l'elenco dei prodotti italiani  DOP, IGP e STG.

Si segnala che, con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 499 della legge n. 205 del 2017), sono stati istituiti i distretti del cibo (inclusi i biodistretti), ai quali sono state chiamate a partecipare le imprese agricole, agroalimentari e sociali al fine di promuovere, attraverso le attività agricole, lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, salvaguardando il territorio e il paesaggio rurale. Per tale finalità, è stata autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni di euro dall'anno 2019.
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha introdotto una modifica alla disciplina della vendita diretta, in base alla quale gli imprenditori agricoli possono vendere non solo prodotti propri, ma anche prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Per tali finalità, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, con la previsione, a tal fine, di un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 (art. 1, commi 700-701).
Successivamente, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto la realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding, in luogo del precedente riferimento ai "mercati più rilevanti" (art. 1, comma 508). Da ultimo, il decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) ha istituito un Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per il 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del made in Italy, nonchè per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri. In particolare - tra le finalità del fondo - vi è la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione, volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dal Covid-19 (art. 72). Il medesimo decreto ha, inoltre, previsto la possibilità di poter costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (art. 78, commi 2-duodecies-2-quaterdecies).
Si ricorda, inoltre, che l'art. 12, comma 1, della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto Testo unico del vino) ha previsto che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sia aggiornato, annualmente, l'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. In attuazione della predetta disposizione, sono quindi stati adottati il  D.M. 14 luglio 2017 per l'anno 2017, il D.M. 16 febbraio 2018 per l'anno 2018, il D.M. 7 febbraio 2019 per l'anno 2019, il D.M. 10 febbraio 2020 per l'anno 2020 e il D.M. 15 febbraio 2021 per  l'anno 2021. 
Successivamente, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha disposto le seguenti misure in materia di tutela del made in Italy:
  • l'estensione del credito d'imposta del 40 per cento previsto per il sostegno del made in Italy anche alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (art. 1, comma 131);
  • l'adozione di iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e del contrasto al fenomeno dell'Italian sounding. Per il conseguimento di tali fini, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (art. 1, commi 1144-1149).

Da ultimo, è stato emanato il decreto ministeriale 26 ottobre 2021, recante "Criteri e modalita' di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani - Termini di apertura e modalita' di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalita' di rendicontazione delle spese ed erogazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni". Esso prevede, in particolare, che i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione per la promozione all'estero, di marchi collettivi e di certificazione oggetto di tale decreto siano: le associazioni rappresentative delle categorie produttive; i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità); altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

ultimo aggiornamento: 2 novembre 2021

L'agricoltura biologica è un metodo di produzione legato alla coltivazione di vegetali e all'allevamento di animali che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).

 

Per i prodotti dell'agricoltura biologica e per la relativa etichettatura rileva intanto lo specifico regolamento (CE) 834/2007. Esso è stato recentemente abrogato - e sostituito - dal regolamento (UE) 2018/848, il quale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per l'applicazione di quest'utlimo regolamento, è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

La normativa nazionale in materia di agricoltura biologica

Per quanto concerne la normativa nazionale, si segnala, in particolare, il decreto legislativo n. 20 del 2018, recante "Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica", che – tra l'altro - ha abrogato il precedente  decreto legislativo n. 220 del 1995 (per il contenuto del suddetto decreto legislativo n. 20 del 2018, si rimanda all'apposita sezione del tema web della Camera dei deputati sulle nuove norme dei controlli sull'agricoltura biologica).

Si ricorda, inoltre che, che parte del citato decreto legislativo n. 220/1995 erano già stata abrogato dall'art. 7, comma 1 della legge n. 154 del 2016 (c.d. collegato agricolo), il quale, contestualmente, ha disposto:

a) l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico;

b) il rinvio ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione dei  modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali, nonché la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche;

c) l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB;

d) l'invito alle regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche ad attivare i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni  tra il SIB e i sistemi regionali.

L'art. 22 del collegato agricolo ha previsto, inoltre, che i Comuni possano definire idonee modalità di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli a chilometro zero, provenienti da filiera corta e di quelli derivanti dall'agricoltura biologica.

Si segnalano, inoltre:

a) la direttiva del MIPAAF (ICQRF) n. 13318 del 3 luglio 2015, in materia di misure di controllo rinforzato a carico degli operatori nel settore dell'agricoltura biologica.

Nella suddetta direttiva, in particolare, si conferma il ruolo preminente svolto dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel coordinamento delle attività di vigilanza nei confronti del settore biologico, con la potestà di richiedere agli organismi di controllo (OdC) misure di controllo rinforzate a carico di operatori interessati da particolari criticità, al fine, in particolare, di evitare attività fraudolente.

b) Il decreto del MIPAAF del 12 marzo 2014 recante "Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni".

Si ricorda, inoltre, che all'inizio del 2016 il MIPAAF ha predisposto un Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico, che è stato approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 24 marzo 2016. 

  Successivamente, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 luglio 2018, che reca disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Il predetto decreto, che abroga e sostituisce il previgente decreto n. 18354 del 27 novembre 2009, contiene, in particolare, norme concernenti la produzione biologica vegetale e animale, i prodotti trasformati e la relativa etichettatura. Tale decreto ministeriale è stato poi modificato dal decreto 9 aprile 2020.
Inoltre, il decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), emanato in seguito all'emergenza determinata dal COVID-19, ha previsto la possibilità, nelle more dell'emergenza sanitaria in atto, di rilasciare - da parte degli organismi di certificazione dei prodotti biologici e a denominazione protetta - i certificati di idoneità senza procedere alle visite in azienda (art. 78, comma 3- quater).
  Successivamente, è stato dapprima adottato il decreto ministeriale 18 febbraio 2021, recante " Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 8283 del 6 febbraio 2018", e successivamente, il decreto ministeriale 13 maggio 2021, il quale interveniene nella medesima materia, abrogando e sostituendo il predetto decreto del 18 febbraio 2021.
 Successivamente, è stato approvato il decreto ministeriale 4 febbraio 2022 che reca "Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attivita' di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi".
Inoltre, è stata approvata definitivamente la legge 9 marzo 2022, n.23   recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
Successivamente, è stato approvato il decreto 20 maggio 2022 "Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011.
Infine, l'articolo 10 della legge di delegazione europea (L: 127/2022), prevede che Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari.

Il regolamento (UE) 2018/848

Come anticipato, il regolamento (UE) 2018/848 sostituisce ed abroga il suddetto regolamento (CE) 834/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2022, come stabilito, da ultimo, dal regolamento (UE) 2020/1693, che ne ha posticipato di un anno l'applicazione (art. 1, n. 7).

Esso si compone di 61 articoli e 6 allegati.

Il regolamento fissa i principi della produzione biologica, stabilisce le norme relative alla certificazione e all'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità, nonché in materia di controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali (art. 1).

Esso si applica ai sensi dell'art. 2 - ai prodotti agricoli vivi o non trasformati provenienti dall'agricoltura, incluse l'acquacoltura e l'apicoltura, elencati nell'allegato I del TFUE, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo.

La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali (art. 5):

a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell'aria, la salute dei vegetali e degli animali e l'equilibrio tra di essi;

b) preservare elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale;

c) assicurare un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la sostanza organica e l'aria;

d) produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell'acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;

e) garantire l'integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;

f) progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione, con metodi che:

        i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;

       ii) praticano la coltura di vegetali nel suolo e la produzione animale legata alla terra, o l'acquacoltura nel rispetto del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche;

       iii) escludono l'uso di OGM, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM che non siano medicinali veterinari;

       iv) si basano sulla valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure precauzionali e di misure preventive;

g) limitare l'uso di fattori di produzione esterni;

qualora siano necessari fattori di produzione esterni ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f), i fattori di produzione esterni si limitano a:

        i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica;

       ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;

       iii) concimi minerali a bassa solubilità;

h) adattare il processo di produzione, ove necessario e nel quadro del presente regolamento, per tenere conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, climatico e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche;

i) escludere dall'intera catena dell'alimentazione biologica la clonazione animale, l'allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti e le radiazioni ionizzanti;

j) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie.

Tra le norme di produzione biologica, si segnala il divieto di uso di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti, o nei mangimi, o come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microorganismi o animali in produzione biologica (art. 11).

Seguono le norme di produzione vegetale (art. 12) e le norme di produzione animale (art. 14), quelle per alghe e animali di acquacoltura (art. 15), quelle per alimenti trasformati (art. 16), quelle per mangimi trasformati (art. 17) e quelle per il vino biologico (art. 18). Sono poi previste – tra l'altro – le misure precauzionali volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati (art. 28) e le misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati (art. 29).

Il capo IV del regolamento (artt. 30-33) indica le norme relative all'etichettatura dei prodotti biologici. In particolare, sono prescritte le indicazioni obbligatorie che devono comparire in etichetta e la disciplina del logo di produzione biologica dell'Unione europea.

Il capo V del regolamento (artt. 34-36) regola la certificazione dei prodotti biologici, con la previsione di una certificazione sia per singoli soggetti che per gruppi di operatori (c.d. certificazione di gruppo).

Il capo VI (artt. 37-43) disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

Il capo VII (artt. 44-49) regola gli scambi con i paesi terzi, mentre il capo VIII (artt. 50-53) reca disposizioni generali.

Il capo IX (artt. 54-61), infine, pone disposizioni procedurali, transitorie e finali. In particolare – come anticipato – si abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 e i riferimenti fatti al predetto regolamento vanno riportati al nuovo regolamento. Inoltre, i prodotti ottenuti in conformità dell'abrogato regolamento, prima del 1° gennaio 2022, possono essere immessi sul mercato dopo tale data fino all'esaurimento delle scorte. Il regolamento 2018/848, come anticipato, si applica – in linea con quanto sopra - a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Sulla sua entrata in vigore e sulle novità che concernono i controlli sull'importazione di prodotti biologici nell'Unione europea, si veda il comunicato del MIPAAF del 31 dicembre 2021.

 

Il nuovo sistema dei controlli sull'agricoltura biologica

Il Governo ha presentato alle Camere, nel mese di novembre 2017, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (atto del Governo n. 474). E' stato quindi emanato il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, composto di 17 articoli.

L'Autorità competente è individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le competenze del Ministero della salute e delle altre autorità competenti in materia di controlli sanitari, e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati. I compiti di controllo sono delegati dal MIPAAF a uno o più organismi di controllo - che a tal fine presentano apposita istanza - mediante il rilascio di una autorizzazione. Il Ministero agricolo vigila sugli organismi di controllo, in coordinamento con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (art. 3).  

 
In ordine ai requisiti degli organismi di controllo, essi sono autorizzati dal Dicastero agricolo e devono essere accreditati in conformità con la norma UNI CEI EN 17065/2012. Gli organismi non possono svolgere - nel settore dell'agricoltura biologica - alcuna attività diversa da quella di controllo (art. 4).
Gli organismi di controllo rilasciano un documento giustificativo agli operatori controllati. Eseguono, a tal fine, ispezioni per accertare irregolarità e infrazioni. Ove l'irregolarità risulti sanabile è prevista l'applicazione dell'istituto della diffida. E' prevista inoltre l'istituzione presso il Ministero agricolo di una Banca dati pubblica per garantire la tracciabilità del prodotto biologico (art. 5).
In ordine agli obblighi degli organismi di controllo, si prevede che   essi - tra l'altro - debbano comunicare al MIPAAF e alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza i risultati dei controlli effettuati (art. 6) .
Sono poi disciplinati i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione. La sospensione ha durata da tre a nove mesi e comporta per l'organismo il divieto di acquisire nuovi operatori; permane la sola facoltà di eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate. La revoca dell'autorizzazione è disposta - in particolare - in caso di: perdita dei requisiti da parte degli organismi di controllo; mancato espletamento o gravi inadempienze dell'attività di controllo; mancato espletamento delle funzioni di valutazione, di riesame e di decisione;  inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autortà competente; emanazione di tre provvedimenti di sospensione; raggiungimento di un periodo comulativo di sospensione superiore a nove mesi; o - infine - altri casi previsti dall'art. 27, paragrafo 9, lettera d) del regolamento (CE) n. 834/2007, come la mancata comunicazione al MIPAAF del risultato dei controlli effettuati (art. 7).
Sono, quindi, indicate specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto costituisca reato, a carico degli organismi di controllo (art. 8).
In ordine agli obblighi degli operatori, si prevede che essi, prima di immettere i prodotti come biologici sul mercato, debbano notificare l'inizio dell'attività e debbano sottoporsi al sistema di controllo. Vengono, poi, dettagliatamenti indicati gli ulteriori obblighi, tra i quali, quello, in caso di soppressione delle indicazioni, di informare per iscritto gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni (art. 9).
Sono poi previste, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie relative alla designazione, alla presentazione e all'uso commerciale dei prodotti biologici (art. 10) nonchè le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori (art. 11).
L'art. 12 del decreto legislativo de quo prevede che il Dipartimento per l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF sia il titolare per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e ne individua il procedimento di applicazione.
G li organismi di controllo già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 22 marzo 2018) possono continuare ad operare per un periodo non superiore a 12 mesi e, almeno 6 mesi prima della scadenza di tale termine, devono presentare richiesta di autorizzazione ai compiti di controllo (art. 14).
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante " Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico",  viene contestualmente abrogato e il rinvio allo stesso, fatto da altre norme, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo in esame (art. 15).

Il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, il Fondo per le mense scolastiche biologiche e il Fondo per l'agricoltura biologica

L'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000) ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2001, un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati e fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali. Con le entrate derivanti dai contributi predetti è istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità (art. 59, comma 2).

Con decreto da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti. Il D.M. 22 febbraio 2007 ha approvato l'elenco dei fertilizzanti.

Sono tenuti al versamento del contributo i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui sopra, in base al relativo fatturato di vendita.

Il contributo del 2% è versato al bilancio dello Stato dai soggetti ad esso obbligati, con imputazione al capitolo di entrata 3583, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione.

Il contributo deve essere effettuato in due rate semestrali che scadono rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, a partire dalla semestralità scadente il 15 luglio 2000, con riferimento al fatturato annuo dei prodotti relativo all'anno precedente (D.M. 14 luglio 2000).

La tabella che segue fornisce un prospetto delle entrate - in conto competenza - del capitolo 3583 (dello stato di previsione dell'entrata), negli anni 2021-2023, così come rappresentate nel decreto di ripartizione in capitoli della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).

(in euro)

2021

2022

2023

13.000.000

13.000.000

13.000.000

 

 L'articolo 59 della suddetta legge n. 488 del 1999, al comma 2 - come anticipato - dispone che con le entrate derivanti dai contributi predetti sia istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità.

Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione (2000/C 28/02) della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Si consideri che, sulla riassegnazione al Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità delle somme derivanti dal contributo per la sicurezza alimentare, ha inciso il divieto di riassegnazione di cui all'articolo 2, commi 615 e 616 ed elenco 1, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

Nel cap. 7742/pg.2 del MIPAAF sono quindi allocate le risorse del  "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità già incluse nel fondo (da ripartire) di cui all'art. 2 della legge n. 244 del 2007, comma 616".

La tabella che segue dà indicazione della evoluzione delle risorse che affluiscono, nel triennio 2021-2023 - in conto competenza - al predetto Fondo, sempre in base al decreto di ripartizione in capitoli della legge di bilancio 2021.

(in euro)

2021

2022

2023

9.913.582

4.957.727

4.957.727

Si ricorda che, nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2021, è stato comunicato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha indetto una procedura di selezione pubblica per la concessione di contributi finalizzata alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito della disponibilita' del «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita'», rimandando, a tal fine, ad un avviso pubblicato sul sito istituzionale del MIPAAF.

Successivamente, è stato adottato il decreto ministeriale 1° giugno 2021, recante "Criteri e modalita' per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell'agricoltura biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione a valere del «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità»" (si veda anche l'errata corrige pubblicata nella GU del 29 settembre 2021).

Si consideri, poi, che il citato articolo 59, comma 5, della legge n. 488 del 1999 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 59 stesso, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis di tale articolo (si tratta dell'ulteriore Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, per il quale non risultano stanziate risorse nel triennio 2021-2023) e alla realizzazione dei programmi di cui al predetto articolo 59. L'ultima relazione risulta trasmessa alla Camera dei deputati, nella scorsa legislatura, il 7 settembre 2016 (DOC. CLXXVI, n. 2).

In materia di mense scolastiche si ricorda che l'articolo 64, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017 (convertito dalla legge n. 96 del 2017) ha istituito – presso il MIPAAF, cap. 2325 - il Fondo per le mense scolastiche biologiche, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente, attribuendogli una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 (dal 2020 tale dotazione è di 5 milioni di euro annui). Da ultimo, è stato adottato il decreto ministeriale 30 giugno 2021, recante "Riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2021" e il  decreto ministeriale 1 luglio 2022  recante "Riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2022".

Inoltre, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un fondo denominato Fondo per l'agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per il 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (cap. 7749), al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse (art. 1, comma 522).

Successivamente, l'art. 68, comma 15-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), ha disposto lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, di cui sopra.

Da ultimo, la legge di bialncio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (art. 1, commi 865-867).

ultimo aggiornamento: 2 settembre 2022

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), deputato a svolgere i controlli per la tutela della qualità merceologica, la genuinità dei prodotti e la loro identità, con diversi Uffici territoriali, sedi distaccate, e laboratori di analisi.

Nel corso dei controlli vengono controllate:

  • la conformità dei processi produttivi;
  • la regolare tenuta della documentazione ufficiale;
  • la correttezza e veridicità delle informazioni riportate nell'etichetta.

La programmazione dell'attività di controllo si basa su una valutazione dell'analisi di rischio basata su: l'importanza socio-economica del settore; il numero di operatori ed il volume delle produzioni; le caratteristiche strutturali ed organizzative della filiera; le criticità riscontrate e gli illeciti storicamente accertati; la situazione congiunturale del settore e gli andamenti del mercato.

In base alla nuova normativa prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012  è, ad oggi, possibile attivare una protezione ex officio da parte di ciascuno Stato membro contro ogni forma di illecito utilizzo delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche. L'ICQRF rappresenta l'Autorità nazionale delegata a far valere tale protezione, potendo adottare le misure preventive previste dall'art. 13, par. 3, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012.

Alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si trovava - fino al 2016 - il Corpo forestale dello Stato, allora forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico e nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale ed agroalimentare. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (si vedano in particolare gli artt. 7 e 20), il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito, dal 2017, nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto. L'Arma dei carabinieri è stata quindi organizzata - a tal fine - in un Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (C.U.T.F.A.A.), ai sensi dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, che - tra l'altro - dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale.

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  opera anche il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto (RPM), con compiti di vigilanza sulle attività di pesca marittima, dell'acquacoltura, di salvaguardia delle specie ittiche protette e di controllo sulle merci e derrate provenienti da altri Paesi ed in arrivo presso i porti italiani.

Per quanto riguarda il profilo relativo alla sicurezza alimentare, nell'ambito dei controlli ufficiali, al Ministero della Salute sono affidate funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento. Il Ministero opera, a livello centrale, con la Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e, a livello territoriale, con i propri Uffici periferici: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera - USMAF; Posti di Ispezione Frontaliera - PIF; Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari - UVAC.

Con competenza su tutto il territorio nazionale e con strutture articolate anche a livello periferico, opera il Comando Carabinieri per la tutela della salute attraverso i Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS), soprattutto nell'ambito della repressione e della prevenzione.

A livello regionale, il coordinamento è affidato agli Assessorati alla sanità, mentre le funzioni di controllo sulle attività di produzione, commercio e somministrazione degli alimenti e delle bevande competono prevalentemente ai Comuni che le esercitano attraverso le Aziende Sanitarie Locali.

Ai laboratori pubblici del Controllo Ufficiale (Presidi Multizonali di Prevenzione, Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente e Istituti Zooprofilattici Sperimentali) sono affidate l'effettuazione delle analisi sui prodotti alimentari.

I risultati delle attività di vigilanza e di controllo vengono trasmessi annualmente al Parlamento con la Relazione sulla sicurezza alimentare che raccoglie le informazioni e i numeri relativi al controllo della qualità dei prodotti alimentari lungo tutta la filiera produttiva

Presso il Ministero dell'economia e delle finanze operano la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane.

Il decreto-legge n. 91 del 2014 (legge n. 116 del 2014), all'art. 1, commi 1 e 2, ha previsto che si assicuri l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza. Al fine, quindi, di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo, è stato istituito presso il MIPAAF, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno (decreto ministeriale 22 luglio 2015), il registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole.

Il medesimo art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 prevede che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione (comma 3). Si dispone, infine, che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione (comma 4).

Si ricorda poi che i prodotti italiani sono oggetto di numerosissimi casi di contraffazione, consistenti, prevalentemente nella commercializzazione di prodotti non italiani con l'utilizzo di nomi, parole, immagini che richiamano l'Italia inducendo quindi in maniera ingannevole a credere che si tratti di prodotti italiani.
In materia di lotta alla contraffazione nella XVI legislatura è stata approvata una norma (art. 15 della legge n. 99 del 23 luglio 2009) che ha introdotto nel codice penale l'art. 517-quater, che punisce con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita tali prodotti al fine di trarne profitto.

 

Misure di contrasto alla contraffazione di prodotti DOP, quali nello specifico la mozzarella di bufala campana, sono contenute nel citato D.L. n. 91/2014 (all'articolo 4, commi 1-7).

In particolare, le  disposizioni prevedono che la produzione della "Mozzarella di Bufala Campana" DOP debba avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di bufala campana. Si dispone, inoltre, in ordine alla tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo di latte bufalino, introducendo sanzioni amministrative per chi viola i predetti obblighi, salva l'applicazione delle norme penali vigenti.

A tale proposito, si ricorda che - nella scorsa legislatura - la Camera dei deputati ha nuovamente istituito, nell'intento di proseguire il lavoro istruttorio svolto nel corso della XVI Legislatura, una Commissione monocamerale d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo (Doc. XXII, nn. 5-6-7-11-A), la quale si è insediata il 14 maggio 2014. L'ultima seduta della Commissione si è tenuta il 17 gennaio 2018, nella quale si è deliberato sulla pubblicità degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione stessa, dopo aver approvato, nella seduta del 19 dicembre 2017, la relazione conclusiva sull'attività della Commissione.

Di recente, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha previsto l'introduzione di misure per il rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari (art.1, commi 669-671), consistenti:

a) nell'autorizzazione all'assunzione di un numero di 57 unità di personale operante presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nei limiti di un importo massimo di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2019 e 2,9 milioni a decorrere dal 2020;

b) nella possibilità per il personale dell'ICQRF di poter richiedere talune indennità (in particolare quella di missione);

c) nella previsione che le somme iscritte a titolo di pagamento per le sanzioni derivanti dalle violazioni del regolamento (UE) 1169/2011 siano destinate al funzionamento e all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ICQRF, con una quota annua, la cui misura sarà definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la quale non potrà, comunque, essere superiore al 15% della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del personale.,

Inoltre, l'articolo 41, commi 1-2 del decreto-legge n. 162 del 2019, cosiddetto proroga termini (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020) ha esentato le autovetture dell'Ispettorato dalle limitazioni per l'acquisto e la manutenzione delle stesse, attualmente in vigore per la generalità delle pubbliche amministrazioni, al fine di un rafforzamento dei controlli per la tutela del made in Italy agroalimentare.

Successivamente, il decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) ha disposto l'incremento dell'indennità a favore del personale dell'ICQRF, per complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 78, comma 3-bis). L'art. 58, comma 8-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020) ha aggiunto, al medesimo fine, uno stanziamento di 0,5 milioni di euro per il 2021. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha, infine, previsto l'incremento di 1,5 milioni di euro dello stanziamento previsto per il 2021, portandolo a complessivi 2 milioni di euro per tale anno (art. 1, comma 133).

Si ricorda, poi, che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari presenta annualmente una Relazione sull'attività svolta: l'ultimo Report  riguarda l'attività condotta nell'anno 2021.

Si segnala, inoltre, che il decreto legislativo n. 27 del 2021, ha introdotto "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117" (legge di delegazione europea 2018).

Il suddetto regolamento (UE) 2017/625, oggetto del decreto legislativo n. 27 del 2021, è relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Da ultimo, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare", modificando l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 27 del 2021, ha disposto, all'art. 1, comma 1, lettera a),  l'abrogazione della legge n. 283 del 1962, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 (anzichè dei soli articoli 7, 10 e 22, come previsto originariamente nel decreto legislativo). Inoltre, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ne ha disposto l'abrogazione "fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni" (art. 1, comma 1, lettera c)).

Il successivo decreto legislativo n. 32 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117", ha stabilito le modalita' di finanziamento dei controlli ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del citato regolamento (UE) 2017/625.

Con decreto 5 agosto 2022 è stata individuata l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorita' di controllo competente per il settore biologico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/625, per i controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione.

Si segnala, infine, che è stato emanato il decreto-legge n. 42 del 2021, recante "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2021.

ultimo aggiornamento: 1 settembre 2022
 
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