Il comma 1120 della legge di bilancio 2021 abroga l'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer (imposta dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10 euro).
Con la pubblicazione il 30 gennaio 2021 del provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono state fissate le regole per il funzionamento della lotteria degli scontrini.
A partire dal 1° febbraio 2021 possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto (si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it)).
Se l'importo della spesa è almeno pari a 1 euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Per giovedì 11 marzo 2021 è fissato l'appuntamento con la prima estrazione che decreterà i primi venti vincitori fra quanti, acquistando e vendendo, abbiamo prodotto scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021.Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l'acquirente sia per l'esercente presso cui è avvenuto l'acquisto.
Con la pubblicazione del Decreto n. 156 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge di Bilancio 2020,sono state disciplinate le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici.
Agli aderenti al programma viene attribuito un rimborso (cashback) in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici, determinata con riferimento ai periodi:
Per ciascun periodo accedono al rimborso solo aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. Il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione, fino a un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro. I rimborsi, che sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo, sono in ogni caso determinati su un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore a 1.500 euro in ciascun periodo.
Il periodo sperimentale (dall'8 dicembre al 31 dicembre 2020, con il primo rimborso nel mese di febbraio 2021), che precedeva l'entrata a regime della misura, ha registrato 5,8 milioni di cittadini iscritti, 9,8 milioni di strumenti di pagamento elettronici registrati e oltre 63 milioni di transazioni effettuate.
L'articolo 140 del decreto legge 34 del 2020 proroga al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni previste per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell'operazione. Pertanto, in considerazione delle difficoltà connesse alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19 la norma ha spostato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 la scadenza entro la quale i commercianti al dettaglio dovranno munirsi di un registrazione di cassa telematico in grado di memorizzare e trasmettere online i dati dei corrispettivi giornalieri all'amministrazione finanziaria. La disposizione introduce altresì uno slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
Con una segnalazione l'Autorità garante della concorrenze del merato ha evidenzio che, nonostante il Codice dell'Amministrazione Digitale preveda un obbligo generalizzato di utilizzo esclusivo della piattaforma PagoPA, le relative Linee Guida precisano che si possano affiancare anche altri metodi di pagamento, tra cui la domiciliazione bancaria (Sepa Direct Debit o SDD). Allo stesso tempo il decreto legge n. 34/2020 prevede che gli enti territoriali possano premiare i cittadini che per i pagamenti s'avvalgano della domiciliazione bancaria, applicando una riduzione fino al 20% dell'aliquota. Un quadro del genere, secondo l'Autorità, ha generato incertezza nelle Amministrazioni Pubbliche, tanto che alcune, anche importanti dal punto di vista demografico, hanno ristretto al solo sistema PagoPA le modalità ammesse per i pagamenti (escludendo, ad esempio, la domiciliazione bancaria per il pagamento di tasse come la TARI).
Il Decreto legislativo n. 125 del 2019 (AG 95) ha recepito la V direttiva antiriciclaggio (2018/843/UE) che modifica la direttiva 2015/849/UE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Da molto tempo i legislatori nazionale e comunitario si concentrano sulle tematiche del riciclaggio di denaro, soprattutto al fine di contrastare la criminalità organizzata e il terrorismo internazionale. Vedi qui il dossier.
L'articolo 30-bis del decreto legge 34 del 2020 istituisce un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto a compensare parzialmente i costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito.
Il decreto-legge semplificazioni (articolo 27, comma 3 del decreto-legge n. 76 del 2020) apporta alcune semplificazioni in materia di obblighi antiriciclaggio, in particolare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla legge.
Secondo i dati presentati dalla BCE nel Rapporto sullo studio sulle abitudini di pagamento dei consumatori nell'area dell'euro (Study on the payment attitudes of consumers in the euro area, SPACE):
La tematica del riciclaggio del danaro di illecita provenienza (in inglese: money laundering; in francese: blanchiment) muove dall'assunto, consolidato nell'esperienza e negli studi criminologici, che l'attività criminosa in molti casi è motivata dal desiderio di arricchirsi. Il profitto del reato è dunque frequentemente bisognoso di essere reinserito nel circuito economico, senza lasciare la traccia del crimine.
Nell'ordinamento italiano il riciclaggio è - in sé - un reato. Vigono infatti almeno quattro fattispecie incriminatrici volte a rendere penalmente perseguibili le condotte lato sensu di riciclaggio o di mimetizzazione di proventi illeciti:
Accanto alle condotte penalmente rilevanti (previste nei diversi ordinamenti), in continuità con le norme europee, la legge italiana reca un'articolata normativa che mette a fuoco il momento conoscitivo e preventivo delle pratiche illecite.
L'obiettivo fondamentale di tale legislazione è consentire la sicura tracciabilità dei flussi finanziari. I mezzi per conseguirlo sono plurimi:
Il principale testo normativo di diritto interno è il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Il diritto primario dell'Unione europea (articolo 67 TFUE) identifica, tra le finalità dell'Unione, la realizzazione di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza e, per conseguire tali obiettivi, prevede, tra l'altro, l'adozione di misure concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, volte alla prevenzione e alla lotta contro il terrorismo e le attività connesse (articolo 75 TFUE).
Conseguentemente, in materia di contrasto del riciclaggio di danaro di illecita provenienza, sono state emanate - in successione - numerose direttive: in particolare, più di recente, la 2015/849/UE (IV direttiva antiriciclaggio) recepita con il decreto legislativo n. 90 del 2017 (a sua volta modificativo del decreto legislativo n. 231 del 2007) e, da ultimo, la 2018/843/UE, V direttiva antiriciclaggio, recepita con il Decreto legislativo n. 125 del 2019 (AG 95). Vedi qui il dossier.
La V direttiva intende ostacolare le attività criminali senza limitare il normale funzionamento dei sistemi di pagamento. Essa è parte di un piano d'azione lanciato dopo l'ondata di attentati terroristici che ha investito l'Europa nel 2016 intende consentire un maggiore accesso alle informazioni sui cd. titolari effettivi, in modo da migliorare la trasparenza sulla titolarità delle società e dei trust; prestare specifica attenzione ai rischi connessi alle carte prepagate e alle valute virtuali; promuovere la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria e il potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio.
Si segnala infine che è all'esame delle competenti Commissioni parlamentari il Piano di azione UE per una politica integrata dell'unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020)2800), volto a rafforzare le attività di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo, alla luce del fatto che si tratta di fenomeni in costante crescita e molto allarmanti per le dimensioni e le caratteristiche assunte.
Esso delinea le prossime tappe e le proposte legislative dell'UE con riferimento a sei aree di intervento, che riguardano: l'applicazione efficace delle regole dell'UE esistenti; l'adozione di un corpus normativo mediante l'approvazione di un regolamento dell'UE volto a superare la frammentazione normativa determinata dalle misure nazionali che applicano in modo eterogeneo le direttive europee di riferimento; l'istituzione di un'autorità di vigilanza a livello dell'UE; un meccanismo di supporto e cooperazione per le unità di intelligence finanziaria; l'attuazione delle disposizioni di diritto penale e lo scambio di informazioni a livello UE; l'intensificazione degli sforzi dell'UE su scala mondiale, in particolare adeguando l'approccio dell'UE rispetto ai Paesi terzi che evidenziano carenze nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo tali da mettere a repentaglio il mercato unico.
Come anticipato, col decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), sostanzialmente riscrivendo il corpus normativo antiriciclaggio nazionale (D.Lgs. n. 231 del 2007, a sua volta attuativo della normativa europea succedutasi nel tempo). Il decreto legislativo n. 90 ha introdotto diverse innovazioni, che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l'attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni. Più in dettaglio, con le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90 i controlli e le procedure antiriciclaggio sono stati graduati in funzione del rischio; al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo. I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono adottare le conseguenti misure proporzionate al rischio, dotandosi delle procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività espletata. Sono stati inoltre attribuiti nuovi compiti alle autorità di vigilanza e le nuove norme hanno inteso infine accrescere la trasparenza di persone giuridiche e trust, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo.
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2020 le Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo della Banca d'Italia. Il provvedimento stabilisce che i destinatari delle disposizioni devono conservare i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle attività di analisi effettuate dalle autorità competenti. In particolare i destinatari assolvono agli obblighi di conservazione mediante sistemi di conservazione informatizzati che assicurano:
- l'accessibilità completa e tempestiva ai documenti, ai dati e alle informazioni da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altra autorità competente;
- l'acquisizione tempestiva, da parte dei destinatari, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
- l'integrità dei documenti, dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei documenti, dei dati e delle informazioni;
- la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei documenti, dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.
I soggetti destinatari dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2020.
Il 9 febbraio 2018, la Banca d'Italia ha fornito indicazioni sugli obblighi antiriciclaggio da adempiere nel periodo transitorio (fino al 31 marzo 2018) e in quello successivo, fino all'entrata in vigore della nuova normativa di attuazione della Banca d'Italia. Il Dipartimento del Tesoro del MEF ha reso disponibili una sere di risposte utili che è possibile consultare per comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio.
Il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 ha introdotto una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei compro oro e di censirne stabilmente il numero e la tipologia.
Il decreto-legge semplificazioni (articolo 27, comma 3 del decreto-legge n. 76 del 2020) apporta alcune semplificazioni in materia di obblighi antiriciclaggio, in particolare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla legge. Viene eliminata la necessità di riscontrare in ogni caso il documento di identità del cliente, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla legge, ove l'identificazione avvenga a distanza, previo rispetto delle condizioni di sicurezza e attendibilità imposte dagli standard nazionali ed europei. Inoltre, per l'instaurazione rapporti continuativi relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi è prevista una speciale modalità di identificazione e verifica a distanza dell'identità del cliente, che consiste nell'esecuzione di un bonifico, disposto dallo stesso cliente da identificare, verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione.
Il primo luglio 2020 è stato presentato il Rapporto Annuale sul 2019 dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia. L'UIF è l'organismo italiano preposto al settore.
L'UIF illustra che nel 2019 il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ha registrato un rafforzamento. Sono pervenute alla UIF 105.789 segnalazioni di operazioni sospette, 7.759 in più; rispetto all'anno precedente; si è; ampliata e diversificata la platea dei segnalanti (503 nuovi soggetti appartenenti a settori diversi). L'incremento del flusso è; stato dovuto soprattutto al contributo degli intermediari finanziari non bancari e del comparto dei giochi ed è; da ascrivere totalmente a sospetti di riciclaggio, mentre le segnalazioni connesse al finanziamento del terrorismo sono diminuite di circa il 28%, per effetto di una minor percezione della minaccia di matrice islamica.
Alle segnalazioni di operazioni sospette si è; aggiunto, da settembre 2019, il flusso delle comunicazioni oggettive sulle transazioni in contanti, anche frazionate, di importo pari o superiore a 10.000 euro mensili: in media emergono per ciascun mese 4,2 milioni di operazioni, 22,5 miliardi di euro complessivi di versamenti e prelevamenti e oltre un milione di soggetti coinvolti.
Nel 2019 sono state analizzate e trasmesse agli Organi investigativi 106.318 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento dell'8,4% rispetto al 2018.
Specifica attenzione è stata dedicata alla costituzione e all'uso di una apposita piattaforma, realizzata con il Dipartimento Informatica, che consente con metodi big data di identificare, in un'ottica antiriciclaggio, picchi, anomalie e correlazioni di interesse a livello territoriale o settoriale sulla base delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate. Sono stati analizzati flussi con paesi dell'Est e del Nord Europa, interessati da casi di riciclaggio internazionale, e con nazioni toccate dal terrorismo. Le successive indagini avviate sulle posizioni maggiormente anomale hanno confermato l'efficacia della metodologia adottata. Riscontri positivi hanno avuto anche gli approfondimenti svolti in merito ad anomalie emerse nelle dichiarazioni sulle transazioni in oro.
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Il decreto fiscale 2019 prevede la progressiva riduzione della soglia per l'uso del contante che, dall'importo di 3000 euro, è destinata a raggiungere 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.
La soglia è passata da 3.000 a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 ed è destinata ad abbassarsi ulteriormente a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.
La prima direttiva sui servizi di pagamento, direttiva 2007/64/CE (Payment Services Directive – PSD), ha definito un quadro giuridico comune per gli Stati membri dell'Unione, volto a rendere uniformi i servizi di pagamento e ad ampliare la gamma dei prestatori. La direttiva ha introdotto una nuova figura di intermediario finanziario specializzato nell'offerta di servizi di pagamento (l'istituto di pagamento), assoggettandolo a un regime prudenziale ad hoc e consentendogli l'offerta combinata di attività anche non finanziarie. La Direttiva PSD si colloca nel quadro della creazione della SEPA – Single Euro Payments Area, ovvero l'Area Unica dei Pagamenti in Euro, promossa dall'Unione Europea per sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione. Essa comprende i paesi dell'Unione e i tre paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), oltre a Svizzera e Principato di Monaco.
In Italia, la direttiva è stata recepita con il decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la figura degli istituti di pagamento, intermediari che insieme a banche e istituti di moneta elettronica effettuano servizi di pagamento (nuovi Titoli V-bis e Titolo V-ter del Testo Unico Bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993).
Successivamente, la direttiva 2015/2366/(UE) (cd. PSD2), ha revisionato la normativa per promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo, rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici. La revisione della direttiva PSD è stata necessaria anzitutto per tenere conto di nuovi tipi di servizi di pagamento, privi di regolamentazione ancorché meno costosi.
Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 ha recepito la PSD2 ed ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015 (cosiddetto IFR - Interchange Fees Regulation), relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Il provvedimento reca, inoltre, una complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.
Solo prestatori autorizzati possono offrire servizi di pagamento. Sono tuttavia previste alcune ipotesi di operatività in regime di esclusione fra cui: 1) soggetti che prestano servizi di pagamento basati su strumenti (cd. strumenti a spendibilità limitata) che possono essere utilizzati: i) per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente lo strumento o all'interno di una rete limitata di esercenti vincolati da un accordo commerciale con l'emittente o ii) unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi; 2) fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura (o pre-alimentando il relativo conto), a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi 50 euro e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi, per singola utenza, 300 euro mensili. Ulteriore condizione per l'esclusione è che l'operazione di pagamento sia posta in essere: per l'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale; nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro; per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi. In ogni caso è richiesta l'iscrizione nell'albo degli istituti di pagamento.
L'articolo 30-bis del decreto legge 34 del 2020 istituisce un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto a compensare parzialmente i costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito.
Il Decreto legislativo n. 36 dell'8 aprile 2020 (atto del governo n. 142) contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 218 del 2017, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta payment services directive 2 - PSD2), che modifica le direttive 2002/65/UE, 2009/110/UE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/UE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 23 aprile 2018 è stata pubblicata una rettifica della PSD2, recepita nel nostro ordinamento giuridico con il decreto legislativo n. 218 del 2017. A seguito della rettifica, il Governo ha ravvisato la necessità di procedere ad alcune integrazioni e correzioni del citato decreto, emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli 11 e 12 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015).
Il Regolamento (UE) 2015/751 (cosiddetto IFR - Interchange Fees Regulation), relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, prevede, da un lato, un tetto alle commissioni interbancarie dello 0,2 per cento sulle operazioni effettuate con carte di debito (bancomat) e dello 0,3 per cento sulle operazioni con carte di credito, dall'altro una serie di disposizioni in materia di regole commerciali che si applicano a tutte le categorie di operazioni tramite carta e di operazioni di pagamento basate su carta.
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, nel recepire la PSD2 (direttiva (UE) 2015/2366), ha anche adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015. Il nuovo articolo 34-bis del D.Lgs. n. 11 del 2010 fissa i limiti alle commissioni interbancarie da applicarsi alle operazioni di pagamento nazionali con carte di debito, recando una disciplina transitoria opzionale applicabile fino al 9 dicembre 2020 nonché la disciplina a regime successiva a tale data. Le suddette disposizioni si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate con carte prepagate. Fino al 9 dicembre 2020, si può applicare una commissione interbancaria media ponderata che non superi lo 0,2% del valore medio annuo dell'ammontare di tutte le operazioni domestiche effettuate con le carte all'interno dello stesso schema di pagamento. Per il periodo successivo al 9 dicembre 2020, il limite della commissione, per ciascuna operazione, è dello 0,2% del valore, oppure 0,05 euro.
Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a 5 euro, le commissioni devono essere comunque inferiori a quelle di valore pari o superiore. Per quanto attiene le transazioni di pagamento anche non nazionali effettuate con carte di credito, il limite imposto è sempre e comunque quello definito dall'IFR, ossia 0,3% dell'importo.
Per il mancato rispetto di norme sulle commissioni è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del prestatore dei servizi di pagamento da 30.000 a 5 milioni di euro. Se l'importo del fatturato è disponibile e determinabile, l'importo è elevato fino al 10% del fatturato, se tale importo è superiore a 5 milioni.
Alla Banca d'Italia sono attribuiti poteri di indagine e di controllo, in qualità di autorità competente incaricata di assicurare il rispetto delle disposizioni dell'IFR. L'AGCM è designata quale autorità competente per l'inibizione della continuazione e la rimozione degli effetti delle pratiche commerciali scorrette, nonché degli illeciti perpetrati in violazione del Codice del Consumo, derivanti dalla inosservanza degli obblighi posti dall'IFR a carico dei beneficiari delle operazioni con carte di pagamento. L'AGCOM è competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto di imporre spese aggiuntive, in relazione all'utilizzo di mezzi di pagamento, e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo.
L'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 2017 ha abrogato il decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del MEF, il quale, al fine di disincentivare l'uso del contante, ha dettato alcune regole per contenere i costi delle commissioni per i pagamenti elettronici e ha individuato gli obblighi a carico dei soggetti che gestiscono i pagamenti elettronici.
La tracciabilità dei pagamenti è considerata dal legislatore uno strumento chiave nella lotta ai fenomeni criminali e all'evasione fiscale.
Dal 2020 scontrini e ricevute sino sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate. Chi effettua operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate", per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all'Agenzia delle entrate.
Questo obbligo è scattato al 1° luglio 2019 per gli operatori economici che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro e al 1° gennaio 2020 per gli altri. Per chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un registratore telematico, la legge ha previsto una moratoria delle sanzioni per un periodo di sei mesi dalla decorrenza dell'obbligo. Pertanto, gli operatori con volume d'affari superiore a 400.000 euro hanno dovuto necessariamente dotarsi di RT (o usare la procedura web dell'Agenzia delle entrate) entro il 1° gennaio 2020. Per tutti gli altri operatori, la chiusura della moratoria - inizialmente prevista al 1° luglio 2020 -è stata differita dal decreto Rilancio (articolo 140 del decreto legge n. 34/2020) al 1° gennaio 2021, in considerazione delle oggettive difficoltà legate all'emergenza da Coronavirus.
Sia la legge di bilancio 2020, sia il decreto fiscale 2019 contengono disposizioni in tal senso; in particolare, la legge di bilancio 2020 condiziona l'utilizzo delle detrazioni IRPEF al 19 per cento al pagamento delle relative spese mediante versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (commi 679-680), fatta eccezione per specifiche tipologie di spese (quali le spese mediche).
Il decreto fiscale istituisce un credito d'imposta per gli esercizi commerciali nella misura del 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento e mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili; vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale.
L' articolo 1, comma 209, legge n. 244 del 2007, ha introdotto l'obbligo di invio elettronico delle fatture alla PA, mentre il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 ha dato attuazione all'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori. In un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica: Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applica, dal 31 marzo 2015, a tutte le altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali; le PA non possono pertanto procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.
Il decreto 24 agosto 2020, n. 132 reca l'individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. In sintesi la disposizione stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, all'atto della ricezione della fattura tramite Sistema di Interscambio, possono rifiutarla esclusivamente nei seguenti casi:
Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione.
La legge di delega fiscale (articolo 9, legge n. 23 del 2014) ha previsto di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica: in attuazione di tali norme è stato emanato il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, che consente ai contribuenti di usare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate dal 1° luglio 2016. Dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze ha messo a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Interscambio per la trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche. Dalla stessa data, chi effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) può trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione.
La legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer) l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio a partire dal 1° gennaio 2019. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle entrate ha pubblicato per i contribuenti, all'interno della sezione tematica dedicata del sito internet, una nuova guida - pdf, in cui spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture.
Il Decreto legislativo n. 148 del 13 dicembre 2018 (atto del Governo n. 49) ha recepito la direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e in, particolare, le regole tecniche dello standard europeo (previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione) integrandole con la disciplina nazionale.
Il decreto legge n.119 del 2018 contiene numerose norme volte a disciplinare l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, tra le quali si segnanala l'esonero dalla fattura elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Il comma 1108, della legge di bilancio 2021, stabilisce che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.
Secondo i dati presentati dal Mef-Dipartimento finanze (Analisi statistiche sulle rilevazioni dei flussi mensili dei dati della fatturazione elettronica) nel periodo gennaio-dicembre 2020 l'imponibile IVA rilevato tramite la fatturazione elettronica è diminuito complessivamente dell'11,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il calo è stato più significativo per le persone non fisiche (-11,5%) rispetto alle persone fisiche (-4,6%). La caduta è attribuibile essenzialmente alla sospensione di molte attività durante il periodo del lockdown (dal 10 marzo al 28 maggio). Ad aprile l'imponibile ha toccato un minimo pari a –37,2% rispetto all'anno precedente. Nel 2020 hanno subito le perdite più pesanti i settori delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (-40,6%), delle attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico-produzione di beni (-29,5%). Hanno invece mostrato una maggiore capacità di resistenza quelli dell'agricoltura, silvicoltura e pesca (+0,6%) e dei servizi di informazione e comunicazione (-0,3%).
Parallelamente all'obbligo della fatturazione elettronica, dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici. Nel 2020 scontrini e ricevute sono sostituiti da un documento commerciale, che è emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate. Chi effettua operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all'Agenzia delle entrate. Questo obbligo è scattato dal 1° luglio 2019 per gli operatori economici che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri. Per chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un registratore telematico, la legge ha previsto una moratoria delle sanzioni per un periodo di sei mesi dalla decorrenza dell'obbligo. Pertanto, gli operatori con volume d'affari superiore a 400.000 euro hanno dovuto necessariamente dotarsi di RT (o usare la procedura web dell'Agenzia delle entrate) entro il 1° gennaio 2020. Per tutti gli altri operatori, la chiusura della moratoria - inizialmente prevista al 1° luglio 2020 - è stata differita dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) al 1° gennaio 2021, in considerazione delle oggettive difficoltà legate all'emergenza da Coronavirus.
Dalle prime verifiche sugli effetti dell'introduzione della fatturazione elettronica, illustrate dall'Agenzia delle entrate nel corso dell'audizione alla VI Commissione finanze della Camera dei deputati il 24 giugno 2020, risulta che sono ascrivibili alla fatturazione elettronica effetti positivi che si attestano nell'ordine di circa 3,5 miliardi di euro. In particolare, il maggior gettito relativo all'IVA riconducibile ai versamenti spontanei dei contribuenti (non riconducibile al ciclo economico) è stato stimato in circa 2 miliardi.
Secondo i dati elaborati dall'Osservatorio partite IVA: nel corso del 2020 sono state aperte circa 464.700 nuove partite Iva ed in confronto all'anno precedente si è registrata una consistente diminuzione (-14,8%), effetto dell'emergenza sanitaria in corso. La distribuzione per natura giuridica mostra che il 72,2% delle partite Iva è stato aperto da persone fisiche, il 21% da società di capitali e solo il 3,4% da società di persone. Rispetto al 2019 la flessione di avviamenti è generalizzata:dalle società di persone (-19,5%), alle società di capitali (-16,3%) fino alle persone fisiche (-15,7%). Si nota, inoltre,il forte aumento di partite Iva avviate da soggetti non residenti (+42,9%), connesso alla crescita del settore delle vendite on-line che presentava trend in aumento anche nel 2019. Riguardo alla ripartizione territoriale,circa il 44% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 21,4% al Centro e il 34,1% al Sud ed Isole.
Secondo uno studio pubblicato nel settembre 2019 dalla Commissione europea nel 2017 i paesi dell'UE hanno perso 137 miliardi di € di entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il cosiddetto "divario dell'IVA" - ossia la differenza complessiva tra il gettito IVA atteso e l'importo effettivamente riscosso - si è leggermente ridotto rispetto agli anni precedenti. Nel 2017 la Romania ha registrato il maggiore divario dell'IVA a livello nazionale, con una perdita del 36 % delle entrate IVA. Era seguita dalla Grecia (34 %) e dalla Lituania (25 %). I divari minori si riscontrano in Svezia, in Lussemburgo e a Cipro, dove in media la perdita riguarda solo l'1 % del gettito IVA, mentre il Vat Gap italiano è del 24%, in calo rispetto agli anni precedenti – nel 2013 era del 30%, nel 2016 del 27%. In termini assoluti, il divario dell'IVA più elevato (circa 33,5 miliardi €) è stato registrato in Italia.
L'articolo 140 del decreto legge 34 del 2020 proroga al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni previste per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell'operazione. La norma introduce altresì uno slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
L'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, come modificato nel tempo - in particolare dal decreto-legge n. 119 del 2018 e dalla legge di bilancio 2019 - dispone che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate (articolo 22 del DPR IVA) memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrino elettronico). L'operatività dello scontrino elettronico è stabilita al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro.
Per una panoramica dettagliata in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica si rinvia alla lettura della circolare dell'Agenzia delle entrate N. 3/E del 21 febbraio 2020: Chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
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