La legge di bilancio 2021 ha introdotto specifiche prescrizioni in materia di accise, aventi principalmente finalità antifrode. Sono introdotte disposizioni in tema di adempimenti dei gestori di depositi diprodotti energetici sottoposti ad accisa, con finalità antifrode; si estende l'obbligo didotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energeticisottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entroil termine del 31 dicembre 2021; si obbliga il gestore del deposito fiscale utilizzatoanche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate lagaranzia da lui prestata; si introduce una specifica procedura per la comunicazionedella variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e distoccaggio di oli minerali (commi 1075-1078)
Sempre la legge di bilancio 2021 ha inoltre effettuato una complessiva revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione (nuovi commi 1124-1126). In particolare, i commi 1124 e 1125 modificano la disciplina di alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Il comma 1124 rimodula, aumentandola, l'imposta di consumo prevista per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. La norma stabilisci, altresì, che il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente. Il comma 1125 dispone cha la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 1126 aumenta progressivamente in tre anni anche l'accisa per il cosiddetto tabacco riscaldato. La misura del prelievo è fissata (rispetto alla previgente percentuale del venticinque per cento dell'accisa):
Il decreto-legge Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) ha soppresso definitivamente le c.d. clausole di salvaguardia e i relativi aumenti Iva e accise (articolo 123). La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 160 del 2019) ne aveva previsto la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale a decorrere dal 2021.
Accanto a tale previsione, il medesimo decreto Rilancio ha disposto specifiche agevolazioni e alleggerimenti fiscali in materia di accise e dogane, nel quadro delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza Covid-19. In particolare, l'articolo 161 proroga i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell'art.92 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd. Cura Italia) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive, titolari del conto di debito doganale, che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale mentre l'articolo 162 modifica le norme che consentono al titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici di rateizzare il debito di accisa, prevedendo che:
L'11 settembre 2020 è stato presentato dall''Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il Libro Blu 2019 in cui sono riportati i dati della raccolta delle entrate erariali derivanti da accise e dogane. Nel triennio 2017-2019 si registra un incremento del valore complessivo delle merci esportate (pari a 5,22 per cento) ed importate (pari a 7,98 per cento) a fronte di una riduzione delle relative quantità (per l'export 9,20 per cento e per l'import 4,93 per cento). Con riferimento al valore degli scambi, nel corso del 2019 i principali Paesi extra-UE con cui l'Italia ha realizzato di operazioni di esportazione e importazione, di maggiore valore sono: gli Stati Uniti, la Svizzera, la Cina, la Russia e la Turchia. Nel 2019, il totale del contributo all'erario delle dogane è stato di 16,2 miliardi di euro.
Per quanto attiene le entrate erariali da tributi accisa il valore del contributo all'erario dell'anno 2019 è stato pari a circa 34,2 miliardi di euro, il 92,95% scaturisce dalle accise su prodotti energetici, mentre le accise sugli alcolici contribuiscono per il 4%. Si segnala, inoltre, che nel corso dell'ultimo triennio la domanda complessiva di tabacchi è diminuita di circa 1,2 milioni di kg (-1,59 per cento rispetto al 2017), trainata della riduzione del consumo di sigarette (-6,80 per cento, in volume, dal 2017).
La legge di bilancio 2020 ha innalzato (comma 659) le accise sui tabacchi lavorati.
Il decreto fiscale 2019 (decreto-legge n. 124 del 2019) è interventuo per prevenire le frodi e l'evasione fiscale nella filiera della distribuzione dei carburanti e in tema di accise sui prodotti energetici, limitare i casi di utilizzo della dichiarazione d'intento per la non applicazione dell'IVA; modificare i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva; obbligare i depositi fiscali sopra una certa soglia ad adottare il sistema informatizzato cd. INFOIL per la gestione dei prodotti energetici; trasmettere per via telematica il documento di accompagnamento doganale per il trasporto di carburanti e i quantitativi di energia elettrica e di gas naturale, ove trasportati e forniti ai consumatori finali (articoli da 5 a 12). Il richiamato Decreto Rilancio (articolo 130), tuttavia, reca il differimento dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di accisa, introdotte dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che hanno disciplinato specifici adempimenti antifrode.
Il decreto "crescita" (articolo 13-ter del decreto-legge n. 34 del 2019) ha introdotto la possibilità per i contribuenti di pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici.
Le accise sono da molti anni imposte armonizzate a livello europeo. La relativa struttura e misura si differenziano secondo la tipologia di prodotto colpito da imposta (a grandi linee, le accise gravano su alcolici, tabacchi e prodotti energetici). Consulta il documento del Parlamento europeo per l'individuazione delle caratteristiche e delle differenze. In linea generale, si può affermare dunque che la struttura delle accise e le aliquote minime sono stabilite dalle norme UE. E' facoltà degli Stati innalzare la misura delle aliquote. Nel tempo le accise sono state elevate, anche con finalità emergenziali: l'innalzamento delle aliquote di accisa produce immediati effetti finanziari per l'erario, anche perché colpiscono beni la cui domanda non è strettamente legata al prezzo (quali la benzina e i tabacchi). L'Agenzia delle Dogane aggiorna periodicamente le aliquote d'accisa nazionali e comunitarie qui.
La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 160 del 2019) prevedeva la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise (cd. clausole di salvaguardia).
In particolare sono azzerati azzera gli aumenti, in precedenza previsti per l'anno 2020, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del TUA (Testo unico accise, d.lgs. 504 del 1995), rimodulandoli negli anni successivi. Sono state dunque rideterminate le entrate attese dagli aumenti di accisa.
Tuttavia, successivamente, l'articolo 123 del decreto legge n.34 del 2020 ha soppresso in via definitiva le richiamate clausole di salvaguardia.
Dal 1° gennaio 2015 l'accisa sulla benzina è pari a 728,40 euro per mille litri, mentre quella sul gasolio è pari a 617,40 euro per mille litri.
La legge di bilancio 2020:
- esclude dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiore. L'esclusione si applica a decorrere dal 1°ottobre 2020. Si prevede inoltre che a partire dal 1° gennaio 2021 l'esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiore (comma 630);
- rimodula e innalza le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per produrre di energia elettrica, operando inoltre un complessivo riordino all'interno del Testo Unico Accise (comma 631).
Il decreto fiscale 2019 (decreto-legge n. 124 del 2019) è intervenuto per prevenire le frodi e l'evasione fiscale nella filiera della distribuzione dei carburanti e in tema di accise sui prodotti energetici. Il provvedimento contiene norme volte :a limitare i casi di utilizzo della dichiarazione d'intento per la non applicazione dell'IVA; a modificare i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva; a obbligare i depositi fiscali sopra una certa soglia ad adottare il sistema informatizzato cd. INFOIL per la gestione dei prodotti energetici; a trasmettere per via telematica il documento di accompagnamento doganale per il trasporto di carburanti e i quantitativi di energia elettrica e di gas naturale, ove trasportati e forniti ai consumatori finali (articoli da 5 a 12).
Il Decreto Rilancio (articolo 130), come anticipato in premessa, reca il differimento dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di accisa, introdotte dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che hanno disciplinato specifici adempimenti antifrode.
In particolare:
Il medesimo provvedimento sottopone ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l'energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzata a Campione d'Italia (articolo 129-bis).
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) con finalità antifrode e antievasione:
La legge di bilancio 2021 ha effettuato una complessiva revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione (nuovi commi 1124-1126).
In particolare, i commi 1124 e 1125 modificano la disciplina di alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Il comma 1124 rimodula, aumentandola, l'imposta di consumo prevista per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. La norma stabilisci, altresì, che il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente. Il comma 1125 dispone cha la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 1126 aumenta progressivamente in tre anni anche l'accisa per il cosiddetto tabacco riscaldato. La misura del prelievo è fissata (rispetto alla previgente percentuale del venticinque per cento dell'accisa):
Il decreto Rilancio, in relazione all'emergenza coronavirus, proroga al 31 ottobre 2020 del pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (articolo 163).
La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 659 della legge n. 160 del 2019) ha innalzato l'importo dell'accisa minima e dell'onere fiscale minimo (quest'ultimo valevole per le sigarette) sui tabacchi lavorati, nonché l'importo dell'aliquota di base sui predetti prodotti.
In primo luogo viene innalzato l'importo dell'accisa minima gravante su sigari, sigaretti e tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, che per tali prodotti aumenta rispettivamente da 30 a 35 euro, da 32 a 37 euro, da 125 a 130 euro.
Viene altresì elevato l'onere fiscale minimo sulle sigarette, che sale dal 95,22 per cento al 96,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'IVA, calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette.
Viene poi modificato l'allegato I al Testo Unico Accise, al fine di elevare le aliquote di base sui tabacchi lavorati – la componente che serve a calcolare l'accisa globale, che a sua volta fa parte dell'accisa complessiva - nonché di unificare il prelievo sul tabacco da fiuto o da mastico.
Le aliquote di base dei tabacchi lavorati sono così rideterminate:
Il decreto legge n. 162 del 2019 proroga al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore della disposizione della legge di bilancio che innalza, a decorrere dal 1°gennaio 2020, l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sui sigari dal 23 al 23,5 per cento.
Giò la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 1074-1078) aveva elevato la misura dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati: in particolare, è stata innalzata la componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva delle sigarette e l'accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati, incrementando inoltre l'onere fiscale minimo per le sigarette e le aliquote base per il calcolo delle accise per sigarette, sigari e sigaretti.
Inoltre la medesima legge di bilancio 2020 (comma 660) introduce una nuova imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine, nella misura di 0,0036 euro il pezzo.
La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 689-691 della legge n. 145 del 2018) ha introdotto specifiche agevolazioni in tema di accise sulla birra.
E' stata anzitutto abbassata la misura dell'accisa sulla birra, che passa da 3 a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato (comma 689) dal 1° gennaio 2019.
Sono state poi semplificate le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; per tale birra l'accisa è ulteriormente decurtata del 40 per cento