tema 26 aprile 2022
Studi - Agricoltura Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

E' stata approvata dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 16 giugno 2021, dopo essere stata approvata dal Senato (AS 728), la proposta di legge AC 2115, recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari locali. Il testo è così tornato all'esame del Senato (AS 728-B) che lo ha approvato definitivamente il 15 marzo 2022. E' stata quindi pubblicata la L. 1 aprile 2022, n. 30.

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La proposta di legge AS 728 B  si compone di 14 articoli, e reca disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

 

L'articolo 1 indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirata la legge in esame. Le finalità consistono nella valorizzazione e nella promozione della produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti da produzioni aziendali e riconoscibili attraverso una specifica indicazione in etichetta. La stessa disposizione prevede che tali finalità siano perseguite nel rispetto dei seguenti principi:

  1. principio della salubrità, nel rispetto e in compatibilità con i controlli di natura igienico-sanitari condotti dalle ASL e delle disposizioni normative vigenti in materia (quest'ultimo inciso è stato introdotto alla Camera);
  2. principio della localizzazione;
  3. principio della limitatezza;
  4. principio della specificità

La disposizione in esame fa espressamente salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001.

 

La disciplina dell'attività di vendita diretta, contenuta nella richiamata disposizione, è così regolata:
- possono svolgere attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese;
- i prodotti devono essere quelli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende;
- gli stessi imprenditori agricoli possono, altresì, vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli;
- non possono esercitare tale forma di vendita gli imprenditori agricoli che hanno subito condanne per delitti in materia di igiene e sanità e per frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività;
- nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è possibile vendere prodotti agricoli trasformati, già pronti per il consumo, mediante strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché consumare nell'immediato i prodotti oggetto di vendita.
 Si ricorda che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 ha definito le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
 

Il comma 2 contiene la definizione di « PPLpiccole produzioni locali » ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda) destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

Il comma 3 specifica che - ad eccezione delle deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 - per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni, i relativi prodotti provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello riconosciuto (o registrato, come integrato dalla Camera) che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

Il sopra citato articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del  regolamento (CE) n. 853/2004 che dispone in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, esclude dall'ambito di applicazione del citato regolamento le seguenti fattispecie:
d) la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche;
e) i cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale.

 

L'articolo 2 indica l'ambito soggettivo di applicazione della proposta di legge, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici. La stessa disposizione, al comma 1, chiarisce che essa si applica ai predetti soggetti in quanto titolari di un'azienda agricola o ittica, qualora lavorino o vendano prodotti primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa. Lo stesso comma 1 ricomprende nell'ambito applicativo della presente legge le aziende agricole o ittiche che svolgono attività identiche a quelle sopra descritte, nonché gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati.

Con riferimento ai soggetti sopra indicati si ricorda che, ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile,  è  imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Secondo l' articolo 3 della L. 313/2004, è apicoltore chiunque detiene e conduce alveari mentre è imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile.
In base all' articolo 4 del d.lgs. 4/2012, è imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca. Si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di acquacoltura. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.

 

Il comma 2 prevede che - fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo - gli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristica possono avvalersi dei prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o in quelle contigue; qualora producano un prodotto PPL devono, inoltre, attenersi alle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 , in materia di attività agrituristica, rientrano tra le attività agrituristiche: 
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la   legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Il comma 3 specifica che la produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura (il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele, previsti dall'articolo 2, comma 2, della L. 313/2004), di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata legge n. 313 del 2004, la conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'  articolo 2135 del codice civile , anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Il comma 4 fa salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi del sopra richiamato art. 4 del deceto legislativo n. 228 del 2001.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1, che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti (si fa riferimento, in particolare, al Regolamento (UE) n. 1169/2011 e al d.lgs. 231/2017). La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono essere riportate nelle etichette dei prodotti sopra richiamati.

 

In relazione al Paese d'origine o luogo di provenienza,  il sopra citato regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede, all'art. 26, paragrafo 2, che - fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione, in particolare il  regolamento (CE) n. 509/2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e il regolamento (CE), relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari - l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:
a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI.
Il  comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale. Si tratta, in particolare di quelle inerenti:
- l'indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al  d.lgs. 145/2017;
- l'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP e STG di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012;
- i vini e i prodotti vitivinicoli di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- i prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al Regolamento (UE) n. 251/2014;
- i prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848;
- le bevande spiritose di cui al  regolamento (CE) n. 110/2008.
Il  comma  3 stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del  regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori provvedono alla conservazione della documentazione necessaria e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione a quella di commercializzazione.

Il richiamato Regolamento (CE) n. 178 del 2002 che stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare prevede, all'art. 18 rubricato "rintracciabilità" che:

  • è disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
  • gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo;
  • gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
  • gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
 

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di logo «PPL – piccole produzioni locali».  In particolare, il comma 1 demanda l'istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi (entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Con il citato decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. La stessa disposizione chiarisce che all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL.

 

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità ed i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta dei prodotti PPL nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contermini, all'interno dello stesso territorio regionale. Il comma 2, prevede la facoltà – da parte dei comuni – di riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL, spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007 (si veda, in proposito, il richiamo contenuto all'art.1). Il terzo comma stabilisce, infine, che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

 

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature. In particolare, al comma 1, si prevede che, al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente proposta di legge. I commi 2 e 3 stabiliscono che gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 e che i locali già registrati, ai sensi del predetto regolamento, sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente proposta di legge.

 

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di requisiti strutturali dei locali. In particolare, è stabilito che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

 

L'articolo 8 istituisce, al comma 1, all'interno del sito internet  del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione internet. Al comma 3 è specificato che, all'attuazione di tali disposizioni, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I commi 2 e 3 precisano che i corsi devono essere, di regola, frequentati entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e, in ogni caso, prima dell'avvio delle lavorazioni e che gli stessi corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL.

 

L'articolo 10 contiene disposizioni in materia di attività di controllo. Si stabilisce, in particolare, che, fermo restando quanto disposto dal d.lgs. 231/2017, con riferimento alle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF), per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della proposta di legge in esame, tramite i servizi veterinari e i servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio. 

Si ricorda, in proposito, che l'art 26, primo comma, del sopra citato d. lgs. n. 231 del 2017 designa il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso decreto legislativo. Tale decreto, ai sensi dell'art. 2, reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (fatta salva la disciplina sanzionatoria prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206) e contiene anche disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del richiamato regolamento n. 1169 de 2011 e della direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, nonché la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle predette disposizioni.

 

L'articolo 11 prevede, al comma 1, che, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

1) il « paniere PPL », ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, recante anche l'indicazione dei relativi limitati che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL descritti nella proposta di legge in esame, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal regolamento di cui si prevede l'emanazione ai sensi della presente disposizione, il quale stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;

 2) le modalità per l'ammissione alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla proposta di legge in commento;

 3) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL;

 4) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL di cui agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

I successivi commi 2, 3, 4 e 5 fanno salve le disposizioni in materia di prodotti PPL compatibili con il predetto regolamento eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome, prevedendo che esse adottino le iniziative di propria competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL. Si statuisce, poi, che le disposizioni dettate dalla proposta di legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. È inoltre prevista la facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la facoltà di istituire l'etichettatura PPL ed il logo PPL in forma bilingue. Il comma 6  fa salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 848/2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 534/2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare. Il comma 7 prevede, infine, che ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

 

L'articolo 12 disciplina le sanzioni. E' prevista, al comma 1, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.600 a 9.500 euro) nei casi in cui - salvo che il fatto costituisca reato - un operatore immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il logo di cui all'articolo 4, in assenza dei requisiti prescritti all'articolo 1. Al comma 2, è stabilito che, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, in caso di uso del logo di cui all'art. 4 in assenza dei requisiti di cui all'art. 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del logo stesso. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del logo. Al comma 3, si designa il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente all'irrogazione delle predette sanzioni.

 

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria, statuendo che, dall'attuazione della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

L'articolo 14 dispone che l'entrata in vigore del provvedimento in esame avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 11 giugno 2021
 
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