tema 3 marzo 2022
Studi - Affari sociali Misure per il personale del SSN e professioni sanitarie

Misure significative in materia di professioni sanitarie sono contenute in alcuni provvedimenti quali la legge n. 24/2017 (G.U. 17 marzo 2017) che detta "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". Inoltre, la legge n. 3/2018, che incide su diversi ambiti, oltre a prevedere norme in tema di sperimentazione clinica dei medicinali, opera un complessivo riordino delle diverse professioni sanitarie, interviene sul reato di esercizio abusivo della professione sanitarie nonché su fattispecie coinvolgenti lo svolgimento di queste professioni, e modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Il D.L. n. 35/2019 (L. n. 60/2019) che dispone misure urgenti sul sistema sanitario della regione Calabria, inoltre, detta una nuova disciplina relativa alla spesa del personale sanitario e all'esercizio della professione medica da parte dei medici specializzandi.

Nel corso di questa Legislatura sono state adottate numerose misure per fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale. Tali misure sono risultate comunque insufficienti  di fronte all'evolversi del quadro emergenziale derivante dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 (consulta l'approfondimento sulle misure per il rafforzamento del personale sanitario durante l'emergenza coronavirus), che ha determinato la necessità di riscrivere le regole per l'accesso del personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale.

apri tutti i paragrafi

La legge n.3/2018 opera un complessivo riordino delle professioni sanitarie, incidendo inoltre sul reato di esercizio abusivo della professione sanitaria e su fattispecie relative allo svolgimento di queste professioni (Capo II artt. 4-16), viene infine modificata la disciplina vigente sul ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Capo III art. 17)La revisione della disciplina delle professioni sanitarieè effettuata in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.

La nuova disciplina prevede un ammodernamento degli ordini delle professioni sanitarie, adeguando la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute con riferimento al loro funzionamento interno e mutando la denominazione di collegio in ordine. Gli ordini vengono definiti come "enti pubblici non economici", che "agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale" e ne vengono definite organizzazione e caratteristiche. Gli ordini sono costituiti a livello territoriale. Agli ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti vengono aggiunti gli ordini dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica nonché delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Al proposito, si ricorda che il decreto 13 marzo 2018 del Ministero della salute ha disciplinata l'istituzione presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di 17 nuovi albi delle professioni sanitarie che completano un quadro complessivo di 22 professioni sanitarie. Per quanto riguarda la disciplina dell'ordine dei biologi si rileva che questa è inserita nell'ambito delle professioni sanitarie, cui si aggiunge la professione di psicologo per la quale, tuttavia, rimane ferma quasi integralmente l'attuale normativa in materia di organizzazione. Inoltre, presso l'ordine degli ingegneri, viene prevista l'istituzione dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento interministeriale (non ancora adottato) la definizione dei requisiti per l'iscrizione (su base volontaria). A questi ordini - insieme ai quali è altresì richiamato il nuovo ordine dei fisici e dei chimici - vengono applicate le disposizioni del D.Lgs. CPS 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018. 

In proposito, si sottolinea che l'articolo 4, comma 4-bis del DL. 183/2020 (L. 21/2021) è intervenuto sulla disciplina riguardante le procedure elettive degli ordini sanitari e delle relative federazioni, prevedendo, a causa dell'emergenza pandemica Covid-19, una proroga degli organi elettivi degli ordini professionali sanitari territoriali - per i quali non siano già state svolte le procedure elettorali di rinnovo - e delle relative federazioni nazionali fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente deliberato fino al 30 aprile 2021 dalla  delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021) e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021.

 

La legge n. 3/2018 ha Inoltre individuato le professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la seguente procedura, prevedendo la stipulazione di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'individuazione dell'ambito di attività e delle funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.

L'Accordo è stato recepito per la professione dell'Osteopata con DPR 7 luglio 2021, n. 131, già sancito il 5 novembre 2020 e successivamente rettificato, relativamente al comma 1 dell'articolo2, in data 23 novembre 2020.

L'osteopata è pertanto "il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico" e potrà svolgere l'attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Spetterà ad un successivo decreto interministeriale, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, la definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi. L'art. 4, comma 8-sexies, del decreto legge 228 del 2021 ha  fissato al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per l'adozione del decreto interministeriale.

Per quanto riguarda l'istituzione di nuove professioni sanitarie, nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a 50mila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute.

Per quanto riguarda l'individuazione di nuove professioni sanitarie, innovando rispetto a quanto precedentemente previsto (per recepimento direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato e delle regioni), l'individuazione può avvenire anche su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento che, a tal fine, devono inviare istanza motivata al Ministero della salute, che deve pronunciarsi entro i successivi sei mesi. In caso di valutazione positiva, il Ministero attiva la procedura finalizzata all'istituzione della nuova professione sanitaria. In ogni caso, l'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Infine, viene istituita l'area delle professioni sociosanitarie ed individuato il percorso procedurale necessario per l'individuazione di nuovi profili professionali.  Nell'area professionale vengono ricompresi i pre-esistenti profili professionali di operatore sociosanitario e le professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale.

 

ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2022

L'articolo 102 del decreto legge 18/2020 (L. 27/2020), in ragione della situazione emergenziale venutasi a creare in seguito alla pandemia Covid-19, ha previsto che la laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM/41), unitamente all'idoneità conseguita al termine del tirocinio pratico-valutativo - svolto nell'ambito del corso di laurea medesimo -, costituisce abilitazione all'esercizio della relativa professione. Sono fatte salve (in quanto compatibili con le nuove norme) le disposizioni regolamentari vigenti sul tirocinio svolto all'interno del corso di laurea, con riferimento all'organizzazione e alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio stesso

Si rammenta, inoltre, che il comma 1 dell'art.102 prevede la possibilità per gli studenti che alla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, di concludere gli studi secondo l'ordinamento didattico previgente con il conseguimento del solo titolo accademico.

Il decreto n. 8 del 2 aprile 2020 del MIUR recante l'adeguamento dell'ordinamento didattico della classe LM41 – Medicina e Chirurgia di cui al D.M. 16 marzo 2007, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, ha conseguentemente stabilito che la prova finale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla classe LM-41 in medicina e chirurgia ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di medico chirurgo previo superamento del tirocinio pratico-valutativo come disciplinato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.

Affinché la disciplina disegnata dall'art. 102 del decreto legge 18/2020 entri pienamente  regime, ogni Rettore dovrà emanare un provvedimento per la modifica del regolamento di Ateneo fermo restando quanto disposto dal Decreto legge (vedi circolare del Miur) per cui l'abolizione trova già applicazione anche alle lauree magistrali della classe LM-41 anno accademico 2018/2019 i cui esami finali devono essere ancora eventualmente sostenuti, nonché alle lauree magistrali della classe LM-41 per le sessioni d'esame finale dell' anno accademico 2019/2020.

Si ricorda che, al fine di sopperire alla contingente carenza dei medici nel SSN, con  DM. 9 maggio 2018, n. 58 è stato disposto un nuovo esame di abilitazione per l'esercizio della professione medica volto a prevedere che alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si acceda previo superamento del tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3 del citato D.M. 58/2018, espletato già durante i corsi di studio (e non più successivamente). 
Precedentemente, l'articolo 12, comma 1, del  D.L. 35/2019 ( L. 60/2019) ha disposto la proroga al 2021 dell'entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione  - a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio -, al fine di consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato. Pertanto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  DM 19 ottobre 2001, n. 445.In proposito si vedano le  nuove linee guida regionali per la predisposizione del bando di concorso per il triennio formativo 2019/2022. La nuova disciplina, infatti, prevedendo un tirocinio professionalizzante da espletare durante i corsi di studio, non consentirebbe allo stato attuale una organizzazione adeguata all'acquisizione dei prescritti 60 crediti formativi universitari (art. 3, comma 3, del D.M. 58/2018 ) per tutti coloro che frequentano l'anno finale di corso, in quanto, già a partire dal mese di luglio 2019, gli studenti del VI anno di corso dovrebbero affrontare l'intero periodo di tirocinio, con l'acquisizione di almeno 15 CFU per un periodo complessivo di 300 ore, da sommare ai 60 CFU ordinari (almeno 1.200 ore).Tuttavia, considerato che con  circolare del 18 marzo 2019 il MIUR aveva dato indicazioni agli Atenei di consentire, in via transitoria, di espletare il tirocinio pratico-valutativo anche a partire dalla prima sessione utile, già fissata al 10 aprile 2019, per poter eventualmente accedere alla sessione di esame del successivo mese di luglio, non viene esclusa la possibilità dello svolgimento e superamento del tirocinio stesso da parte di coloro che non lo avessero ancora espletato.L'art. 7, comma 2, del DM. n. 58/2018, includendo il tirocinio trimestrale professionalizzante nel corso di laurea, infatti, consente l'immediato svolgimento dell'esame di abilitazione, ai quali sono ammessi i laureati magistrali della classe LM/41 (Medicina e Chirurgia) previsti dal DM n. 270/2004 ovvero i laureati specialisti della classe 46/S (Medicina e Chirurgia) previsti in base al DM. n. 509/1999. Per i laureati in base all'ordinamento previgente alla riforma disposta da quest'ultimo decreto ministeriale, l'accesso ai predetti esami è consentito con il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia. In ogni caso, le nuove disposizioni consentirebbero che l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo avvenga anche dopo il conseguimento del titolo di laurea, senza il vincolo di sostenere l'esame di abilitazione solo presso la sede dell'università in cui è stato svolto l'ultimo anno di corso.

Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (L. 77/2020) è inoltre intervenuto, all'articolo 237, commi 2 e 3, rispettivamente, sulle norme per gli accreditamenti delle scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai medici e sull'ammissione ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina.

Con riferimento al primo ambito, si prevede, tra l'altro, che l'accreditamento delle scuole di specializzazione, che risulta concesso per l'anno accademico 2018-2019, sia prorogato anche per l'anno accademico 2019-2020, sia per gli accreditamenti definitivi che per quelli provvisori.

Con riferimento all'accesso alle scuole di specializzazione medica, si consente ora la partecipazione dei laureati in medicina e chirurgia che conseguano il medesimo diploma di laurea in tempo utile per la partecipazione alla prova (secondo le indicazioni riportate nel bando), mentre prima veniva richiesto il conseguimento del titolo prima della scadenza del termine per la  presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Resta in ogni caso fermo il principio secondo cui sono esclusi dall'accesso alle  scuole in esame i soggetti che non conseguano l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole.

Si segnala che nel giugno 2021 la Camera dei deputati ha avviato l'esame di un disegno di legge volto a semplificare le modalità di accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate, al fine di un più rapido inserimento dei laureati nel mercato del lavoro (qui il dossier di approfondimento). Il provvedimento rappresenta uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inviato alla Commissione europea ed è stato collegato dal Governo alla manovra di finanza pubblica.

ultimo aggiornamento: 21 giugno 2021
In tema di riconoscimento delle qualifiche professionali, il D.L. 18 del 17 febbraio 2020 , a seguito dell' emergenza sanitaria COVID-19, ha previsto all'articolo 13, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea (v. direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).
Le regioni e le province autonome possono pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo periodo dell'emergenza epidemiologica in base a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del DL. n. 14/2020 e nei limiti delle risorse ivi previste. Tali interventi consentono, rispettivamente, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - della durata di sei mesi, prorogabili secondo necessità, agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, oltre che ai medici specializzandi agli ultimi anni, e la possibilità, da parte delle regioni, di conferire a personale medico e infermieristico in pensione incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza (articolo 1) e l'attribuzione di incarichi individuali a tempo determinato tramite selezione per titoli e colloquio per la durata di un anno non rinnovabile (articolo 2).
Considerata l'emergenza da COVID-19, inoltre, l' articolo 33-bis del DL. n. 104 del 2020 (cd. decreto Agosto, convertito dalla legge n. 126 del 2020) ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro della salute per stabilire le funzioni proprie, a carattere socio-educativo, richieste a chi detiene la qualifica di educatore socio-pedagogico ed esercita nell'ambito dei servizi e dei presidi socio-sanitari.

Al di fuori della situazione emergenziale Covid-19, la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, co. 537-542) ha introdotto una norma di rilievo che riguarda determinati professionisti in ambito sanitario cui è ora consentito, anche in assenza del titolo idoneo all'iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, dopo essersi iscritti, entro il 31 dicembre 2019 (termine ora prorogato al 30 giugno 2020 dall'articolo 5, comma 5, del DL. n. 162 del 2019 convertito dalla legge 8 del 2020), in appositi elenchi speciali ad esaurimento, istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ad opera del Ministero della Salute. Il requisito da certificare è di aver svolto la professione sanitaria, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi (3 anni), anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni, come esplicitato nel decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 (GU n. 212 del 10-9-2019)

In particolare il comma 539 della legge di bilancio 2019 stabilisce che i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, relativamente al profilo di educatore professionale, purchè ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005 (termine ora prorogato al 2012 dalla legge bilancio 2020, art. 1, co. 465, L. n. 160/2019), siano da considerarsi equipollenti al diploma universitario - rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2, vale a dire la classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione - per educatore professionale socio-sanitario. L'equipollenza vale sia per l'esercizio professionale, sia per l'accesso alla formazione post-base, sia per l'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con la L. n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin in materia, per quanto qui interessa, di professioni sanitarie). In proposito, rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni sanitarie riconosciute, come disciplinate in base alla L. n. 42/1999 e alla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017). Pertanto, si stabiliscono norme di coordinamento con la normativa vigente, quali (comma 541) il divieto di attivazione di corsi di formazione regionali finalizzati al rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla legge n. 43 del 2006 (ciò anche al fine di monitorare il fenomeno di portata non definita, di istituzione di diversi corsi regionali abilitati al rilascio dei titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie) e la previsione di sopprimere la normativa - e la figura - relativa alla professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista. Si precisa che l'iscrizione negli elenchi speciali e l'equipollenza dei titoli indicati dal comma 539 non producono, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, già acquisite in ragione del titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

La ratio della norma appare quella di eliminare l' indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito dell'approvazione della L. n. 3 del 2018  che, novellando la normativa previgente (v. qui il Dossier del Servizio Studi p. 11 e segg), ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l'obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta. In proposito si ricorda che l'articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali. Nelle fattispecie interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i nuovi albi di 17 professioni sanitarie che risultavano ancora non ordinate. Peraltro, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato articolo 4, è stato emanato il Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018 (in G.U. n. 77/2018), completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all'albo coloro che sono in possesso della laurea abilitante all'esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999. Sono pertanto coinvolti i seguenti professionisti:
  • le figure dei tecnici: di laboratorio biomedico; audiometristi; audioprotesisti, ortopedici; della riabilitazione psichiatrica; della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; neurofisiopatologi; fisiopatologi cardiocircolatori e di perfusione cardiovascolare;
  • dietisti; igienisti dentali; fisioterapisti; logopedisti; podologi; ortottisti e assistenti di oftalmologia; educatori professionali;
  • terapisti occupazionali e della neuro- psicomotricità dell'età evolutiva.

Tali figure possono non essere iscritte al rispettivo albo per i seguenti motivi:

  • mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioni per sancire l'equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previsti dall'Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;
  • aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare l'attività sanitaria o socio-sanitaria riconducibile all'area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell'equivalenza;
  • aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n. 42/1999) che hanno autorizzato all'esercizio professionale molti operatori – quali educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti.

ultimo aggiornamento: 1 settembre 2020

In deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, nella prima fase della pandemia da coronavirus, l'articolo 13 del D.L. 18/2020 (L. n. 27/2020) ha consentito l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti intenzionati ad esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea (direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali).

Ancora, alle pubbliche amministrazioni, è stato consentito per tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso lavorativo di soggiorno, fermo restando ogni altro limite di legge. Successivamente, l'art. 4, comma 8-sexies del D.L. n. 183/2020 ha sostituito integralmente il predetto articolo 13, prorogando dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie. In particolare, è stata ricompresa tra le deroghe anche la qualifica di operatore socio-sanitario conseguita all'estero, purchè già regolata dalla specifiaca normativa Ue sopra richimata.

L'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario è stato consentito anche in via autonoma o dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate interessate direttamente o indirettamente da tale emergenza, come stabilito dall'art. 4-bis de ldecreto legge n. 221 del 2021, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19. L'art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 228/2021 ha porogato l'efficacia di tale misura fino al 31 dicembre 2022.

  Con riferimento alle modalità di svolgimento delle prove compensative per il riconoscimento di qualifiche professionali sanitarie, l'articolo 102, comma 6, del richiamato D.L. 18/2020 aveva inoltre previsto il riconoscimento delle modalità a distanza, nel periodo emergenziale da COVID-19 - misura da ultimo prorogata fino al 31 marzo 2022 dall'allegato al D.L. 221/2021 -, per le qualifiche professionali infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, con svolgimento della prova pratica secondo la modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 30 settembre 2016, prot. 46319 (circolare concernente le prove finali dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea delle professioni sanitarie). Tale modalità consiste nello svolgimento di una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale; la suddetta modalità è alternativa a quella definita dal precedente punto 1 della circolare, che prevede lo svolgimento di una simulazione pratica.

Ulteriori rilevanti deroghe alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie sono state riconosciute, a partire dal 22 marzo 2022 e fino al 4 marzo 2023, ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 (articolo 34 del D.L. 21/2022 - L. 51/2022 qui la scheda di lettura), per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario presso strutture pubbliche o private. Tali strutture sanitarie sono tenute a comunicare alle Regioni e alle Province autonome sul cui territorio avviene il reclutamento, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati in base alla norma in esame, anche al fine di consentirne la rilevazione.

ultimo aggiornamento: 23 maggio 2022

Per gli obiettivi di futura compensazione delle carenze nei ruoli dei medici, il DM 14 gennaio 2019, ha consentito, limitatamente al corso di formazione specifica in MG di cui al triennio 2018-2021, l'estensione (da 60 a 180 giorni dopo l'inizio del corso di formazione) dell'utilizzo della graduatoria dei candidati idonei al corso di MG al fine di coprire i posti resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

Si ricorda che il D. Lgs. 256/1991, di attuazione della direttiva CEE 86/457 che ha introdotto un ciclo di formazione specifica in medicina generale, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, ha reso necessario il titolo relativo all'attestato di formazione in MG per l'esercizio della professione nell'ambito del SSN. Il corso, inizialmente di durata biennale, è stato esteso di un ulteriore anno per effetto della direttiva CEE 2001/19, recepita con D. Lgs. n. 277/2003, con cui peraltro è stata trasferita la competenza dal Ministero della Salute alle Regioni.

L'accesso (e quindi l'iscrizione) al corso triennale di formazione specifica è consentito in via prioritaria ai medici abilitati e già idonei all'iscrizione con maggior punteggio di anzianità di servizio maturata nei suddetti incarichi convenzionali. I medici già iscritti al corso sono interpellati comunque in via prioritaria, in fase di assegnazione degli incarichi.

Il numero massimo di candidati ammessi al corso è calcolato in base al limite di spesa definito entro i 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, in relazione, rispettivamente, ai trienni di corso 2019-2021, 2020-2022 e 2021-2023, con copertura mediante il vincolo, per pari importo, delle disponibilità finanziarie ordinarie che risultino destinate al fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni - rispetto alle effettive carenze dei MMG calcolate in base al numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti.

Sempre per sopperire alla contingente carenza di medici di medicina generale, il Decreto semplificazioni (art. 9 del D.L. 135/2018 come modificato dall'art. 12 del D.L.  35/2019) ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022 (termine prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, comma 426, della legge di bilancio 2021 - legge n. 178 del 2020), anche i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale potranno partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, la cui disciplina si rimette all'accordo collettivo nazionale nell'ambito dei rapporti con i medici di medicina generale. L'eventuale assegnazione degli incarichi a questi nuovi soggetti resta tuttavia subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi diritto, a qualsiasi titolo, all'inserimento nella graduatoria regionale. Inoltre, il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'incarico assegnato. Le regioni prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Nelle more del completamento dell'iter di formalizzazione del verbale di preintesa "Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale con i Medici di medicina Generale", siglato in data 5 settembre 2019 tra la SISAC e le OO.SS. maggiormente rappresentative della Medicina Generale, per favorire una omogenea applicazione, su tutto il territorio nazionale, di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di assegnazione degli incarichi vacanti di medicina generale la Conferenza delle Regioni ha definito delle Linee guida per l'assegnazione di incarichi di medicina generale ai sensi del dl 135/2018.

Tra le più rilevanti innovazioni della normativa vigente in materia disposte dal citato articolo 12 del D.L. 35/2019, si segnala infine la modifica (stabilita dal comma 5) della disciplina di cui all'art. 24 del D.Lgs. 368/1999, che consente alle regioni e province autonome di organizzare a tempo parziale i corsi di formazione specialistica in medicina generale, prevedendo che la formazione comporti un congruo numero di periodi a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero sia per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensino cure primarie, e che i suddetti periodi di formazione a tempo pieno siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale.

Si ricorda in ultimo che la legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) ha previsto un contributo pari a circa 236 milionidi euro per l'acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con l'obiettivo di migliorare la presa in cura dei pazienti e ridurre il fenomeno delle liste d'attesa. Lo stanziamento è a valere sulle risorse del Fondo per l'edilizia sanitaria non ancora ripartite alle Regioni e i trasferimenti in favore delle Regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. Il decreto del Ministero della salute 29 luglio 2022 ha ripartito, in quota capitaria, le risorse pari a euro 235.834.000 (a valere sull'importo fissato per l'edilizia sanitaria) di cui all' art. 1, comma 449, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) , autorizzate «per far fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale (MMG) nonché dei pediatri di libera scelta (PLS), al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste di attesa". Le apparecchiature di diagnostica di primo livello, oggetto del provvedimento, in coerenza con la riorganizzazione della rete territoriale del SSN prevista dalla Componente 1 della Missione 6 del PNRR e dal regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale ( decreto n. 77 del 23 maggio 2022), sono assegnate prioritariamente: alle Case della Comunità hub; alle Case della Comunità spoke; agli spoke rappresentati dagli studi dei MMG e PLS; alle aggregazioni di medicina di gruppo tenendo conto delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne, rurali, piccole isole e periferie urbane, nel pieno rispetto del principio di prossimità. In queste aree dove, per le caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio, lo studio del MMG deve essere ulteriormente rafforzato (strumenti di prima diagnostica, rete e telemedicina) al fine di garantire un'assistenza di prossimità adeguata e non accrescere le diseguaglianze territoriali.

ultimo aggiornamento: 29 settembre 2022
   I contratti di formazione medica specialistica, disciplinati dall'articolo 37 del D.Lgs. 368/1999 che ha attuato, per quanto qui interessa, alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici, prevedono la stipula da parte dei medici specializzandi di un contratto annuale di formazione specialistica - che non dà diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione -, finalizzato esclusivamente all' acquisizione delle capacità professionali con frequenza delle attività didattiche programmata insieme allo svolgimento di attività assistenziali.
Il contratto di formazione è stipulato dallo specializzando con l'università sede della scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola di specializzazione.
Nel corso degli ultimi anni le risorse complessive per il finanziamento di tali contratti sono state progressivamente incrementate. Per semplificare, indichiamo di seguito le risorse complessive stanziate nel periodo pre-COVID19 e a seguire quelle previste a seguito dell'emergenza epidemiologica.
L'ultimo intervento, in ordine temporale, è rappresentato dalla legge di Bilancio 2021 (L. n.234/2021, art. 1, co. 260) che ha autorizzato l'ulteriore spesa per l'incremento dei contratti di formazione specialistica - ad integrazione del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale -  così definita: 194 milioni per il 2022; 319 milioni per il 2023; 347 milioni per il 2024; 425 milioni per il 2025; 517 milioni per il 2026; 543 milioni a decorrere dal 2027.

La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 2019), al comma 271 dell'art. 1, era precedentemente intervenuta disponendo l'incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici a regime - numero stimato in 900 borse di specializzazione - mediante l'aumento di 5,425 milioni nel 2020, 10,850 milioni nel 2021, 16,492 milioni nel 2022, 22,134 milioni nel 2023 e 24,995 dal 2024 della spesa autorizzata dal comma 521, art. 1, della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018). Quest'ultima autorizzazione, a sua volta, ha incrementato la spesa prevista all'articolo 1, comma 252, della legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015), che aveva già disposto un incremento degli stanziamenti aventi la medesima finalità ai sensi dell'art. 1, comma 424 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013).

Da notare che il comma 859 della citata legge di bilancio 2020 ha inoltre disposto che per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria,  riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali D.M. n. 68 del 4 febbraio 2015 e D.M. n. 402 del 13 giugno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Inoltre, il comma 518, art. 1, della legge di Bilancio 2019 ha previsto l'integrazione, con la finalità di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale per un importo di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2019. L'incremento rappresenta comunque un limite di spesa.

Sulle risorse autorizzate a seguito dell'emergenza COVID-19, come riferito dal Governo in risposta ad una interrogazione al Senato, tenuto conto dell'incremento del numero dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020), il Ministero della salute, nel mese di maggio 2020, ha appositamente chiesto al Coordinamento tecnico della Commissione Salute di sapere se, per l'anno accademico 2019/2020, le Regioni e Province autonome ritenessero che il fabbisogno, a suo tempo definito, dovesse essere oggetto di rivalutazioni.

Sul punto, la Regione Veneto, in qualità di soggetto preposto al coordinamento del tavolo tecnico interregionale, sentite in via preliminare tutte le Regioni e Province autonome, ha fornito lo scorso giugno la rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019/2020, stimata in 12.867 unità, ossia 4.263 unità in più rispetto al fabbisogno determinato per il medesimo anno accademico con il richiamato Accordo Stato-Regioni del 21 giugno 2018.  Il Ministero dell'economia e finanze ha peraltro comunicato che, per l'anno accademico 2019-2020, risultava finanziariamente sostenibile l'ammissione al primo anno di formazione specialistica di 9.200 nuovi specializzandi. A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio, L. 77/2020) è stata autorizzata un'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare al finanziamento dei contratti di formazione medico-specialistica, in modo da consentire di finanziare, per l'anno accademico 2019/2020, ulteriori 4.200 contratti di formazione specialistica per un intero ciclo di studi, per un numero complessivo di 13.400 contratti (9.200 + 4.200), al netto dei finanziamenti regionali o di altri Enti.

Per accogliere in via prioritaria le richieste delle Regioni, una volta soddisfatto il suddetto fabbisogno di 12.857 unità, si è valutato di distribuire gli ulteriori 533 contratti (dati dalla differenza tra i 13.400 contratti finanziabili ed i 12.867 contratti che rappresentano il fabbisogno regionale) tra le scuole di specializzazione maggiormente coinvolte nella emergenza Covid 19 per il rafforzamento della rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. 34.

In considerazione della circostanza che con l'Accordo Stato - Regioni del 21 giugno 2018 il fabbisogno di specialisti da formare per l'anno accademico 2019-2020 era stato fissato in 8.604 unità, a seguito della rideterminazione del fabbisogno, viste le disposizioni di cui all'articolo 35,  comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, si è reso necessario procedere ad un nuovo Accordo Stato – Regioni del 9 luglio 2020 (Rep Atti 111/CSR), specificamente volto a definire il nuovo fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019/2020. In tal modo, oltre ad essere stato soddisfatto - sia in termini assoluti sia per ogni singola specialità-, per complessive 12.867 unità, il fabbisogno di medici specialisti da formare come richiesto dalle Regioni, si è ulteriormente incrementato per complessive 533 unità il numero dei contratti da assegnare alle scuole di specializzazione ritenute di particolare impatto nell'emergenza Covid-19, quali quelle di anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, malattie dell'apparato cardiovascolare, malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, medicina di emergenza ed urgenza, medicina interna, microbiologia e virologia, patologia clinica e biochimica clinica, radiodiagnostica, igiene e medicina preventiva, ematologia, geriatria. Per tali specializzazioni è stato utilizzato, come criterio di distribuzione, anche il peso del disavanzo del fabbisogno - rispetto al numero di contratti assegnati - cumulato negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 per ciascuna delle predette specializzazioni.

In merito alle norme autorizzatorie delle maggiori spese relative ai nuovi contratti di specializzazione a seguito dell'emergenza COVID-19, si fa notare che l'articolo 1-bis del D.L. 34/2020 (cd. Rilancio) prevede inoltre di accantonare, a decorrere dal 2021, 20 milioni di euro annui a valere sul finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale, allo scopo di attivare ulteriori borse di studio per medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

L'articolo 5, comma 1, del citato D.L. 34 ha disposto l'ulteriore l'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al numero dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Viene corrispondentemente incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per la parte statale. 

In base ai dati forniti dalla RT, sarebbero 4.200 i nuovi specializzandi per ciascuno degli anni 2020 e 2021, tenuto conto del costo annuo lordo di una borsa di studio, pari a 25.000 euro, che aumenterebbe a 26.000 euro, a partire dal terzo anno fino alla conclusione del ciclo di studi (anni 2022-2024).

Inoltre, il comma 1-bis del citato articolo 5 prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica, per ulteriori 25 milioni per il 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, mediante corrispondente incremento del finanziamento statale del fabbisogno nazionale sanitario, in relazione ad un ulteriore aumento del numero dei contratti di circa 960 unità, a partire dal 2022.

E' stata segnalata l'opportunità, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di modificare in aumento l'identica autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 1, considerato il già previsto incremento di 109,2 milioni di euro per ciascun anno. La differenza tra le due autorizzazioni di spesa risiede nella diversa copertura: la prima è a valere sulle risorse stanziate per il decreto-legge Crescita, la seconda sul Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili (L. 190/2014, art. 1, comma 200).

La legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178 del 2020, art. 1, co. 421 e 422) ha autorizzato l'ulteriore incremento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.  Si prevede che concorrano alla copertura dell'autorizzazione di spesa le risorse del Programma Next Generation EU per un ammontare pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Con l'ulteriore incremento di risorse si stimano nuovi 4.200 contratti di formazione specialistica medica aggiuntivi per l'anno 2021, considerato che l'importo del singolo contratto è pari a 25.000 euro lordi nei primi 2 anni di corso e 26.000 euro lordi nel successivo triennio.

 

La tabella evidenzia i successivi incrementi delle risorse stanziate per i contratti di formazione medica specialistica (ante manovra LB 2022):

(in milioni di euro)

I contratti di formazione specialistica medica finanziabili nel 2021 dovrebbero pertanto ammontare ad un numero complessivo pari a circa 17.600 unità, numero sufficiente a colmare il cd. "imbuto formativo" dato dai laureati per l'anno accademico 2020/202, in base alle stime riportate da uno studio dell'Associazione medici dirigenti (ANAAO - Assomed) sulla formazione post-lauream, tenendo conto di un tasso stimato di laurea dell'89,8% degli studenti di medicina entrati tramite concorso 6 anni prima. Qui il documento.

Il comma 260 in esame stabilisce l'incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, autorizzando l'ulteriore spesa ad integrazione del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale fissato al comma 1, così definita:

-         194 milioni per il 2022;

-         319 milioni per il 2023;

-         347 milioni per il 2024;

-         425 milioni per il 2025;

-         517 milioni per il 2026;

-         543 milioni a decorrere dal 2027.

All'incremento dei contratti di formazione specialistica che intendono migliorare la copertura dei ruoli della funzione medica del Servizio sanitario, si affianca uno specifico intervento volto a garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica. Infatti, i commi 470-472, articolo 1, della citata legge di bilancio per il 2020, dispongono l'istituzione con una spesa annua di 3 milioni di euro dal 2020, di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'estensione delle competenze dello stesso Osservatorio nazionale - con conseguente cambio della sua denominazione in ''Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica''-, con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari.

Si ricorda che nella normativa finora vigente, l'Osservatorio nazionale è composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;
b) tre rappresentanti del Ministero della salute;
c) tre presidi della facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori;
d) tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. Una norma transitoria - tuttora in corso di applicazione - prevede che, fino alla data dell'elezione dei rappresentanti, facciano parte dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica (uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione) nominati, su designazione delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

 

In aggiunta, viene  autorizzata una spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni annui dal 2021 da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per il supporto alle attività del Ministero della salute e delle regioni concernenti la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nonché per il supporto all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali summenzionati e per lo sviluppo e l'adozione di metodologie e strumenti per la definizione di una distribuzione dei posti relativi ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondenti alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Più in dettaglio, l'articolo 35, comma 1, del D. Lgs. n. 368 prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno di programmazione dei contratti di specializzazione, le Regioni e le Province autonome individuino il fabbisogno dei medici specialisti da formare. E' compito del Ministero della salute, entro il 30 giugno del terzo anno, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni per ogni tipologia di specializzazione, determinare il numero globale dei medici da formare annualmente.
Con riferimento al triennio accademico 2017-2020, in data 21 giugno 2018 è stato sancito l'Accordo Stato-Regioni nel quale, per l'anno accademico 2019/2020 (con inizio il 1 ° novembre 2020) prevedendo un fabbisogno complessivo di medici specialisti da formare pari a complessive 8.604 unità, compatibilmente con le risorse statali messe a disposizione.

Si ricorda che in base all'Accordo del 3 giugno 2021 raggiunto in Conferenza Stato-regioni, è stato decretato (D. Min. Salute 9 luglio 2021) a) il numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2020/2023 e b) l'assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2020/2021 pari a 13.200 per il primo anno di corso .

In particolare, per il triennio accademico 2020/2023, il fabbisogno dei medici specialisti da formare è determinato in:

- 13.507 unità per l'a.a. 2020/2021;

- 13.311 unità per l'a.a. 2021/2022;

- 12.124 unità per l'a.a. 2022/2023.

In merito alle attività ed agli obiettivi dell'Osservatorio Nazionale per la formazione medica specialistica, l'AGENAS ha predisposto un programma operativo che tiene conto delle disposizioni normative adottate per fronteggiare lo stato emergenziale derivante dall'epidemia pandemica dovuta al COVID-19 nel più ampio quadro degli obiettivi formativi nel settore "Salute".

Per rendere pienamente operativa la medesima Agenzia, si segnala che l'articolo 31 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che nel termine dei trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, si proceda alle nomine - poi effettuate il 17 dicembre 2020 - del Direttore generale e del Presidente dell'Agenzia, cessando, a seguito del perfezionamento delle stesse, il commissariamento della stessa.

Riguardo il nuovo esame di abilitazione per l'esercizio della professione medica disposto dal DM. 9 maggio 2018, n. 58 e la proroga dell'entrata in vigore dello stesso al 2021 ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.L. 35/2019 (L. 60/2019) al fine di consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato, si rinvia al paragrafo Misure relative al personale medico e sanitario, nell'ambito del tema Professioni sanitarie e organizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Più in dettaglio, la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 547 e 548 della legge 145/2008) ha ammesso alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici e i veterinari in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica frequentato, ovvero anche quelli iscritti al penultimo anno nel caso in cui il corso abbia durata quinquennale. L'art. 5-bis del D.L. 162/2019 (c.d. Proroga Termini) ha esteso tale ambito - così come convenuto nell'intesa relativa al Patto per la salute per gli anni 2019-2021 - ai soggetti iscritti al terzo anno (senza distinzioni in base alla durata del corso). In caso di esito positivo, tali soggetti sono collocati in graduatoria separata; l'assunzione è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Il citato Decreto Proroga Termini ha inoltre differito dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro cui gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere ad assumere - a tempo determinato e con orario di lavoro parziale - i medici e veterinari in formazione specialistica che, avendo partecipato alle procedure concorsuali in base alla suddetta disciplina, siano utilmente collocati nelle relative graduatorie separate. Anche tale differimento è stato convenuto nell'Intesa relativa al Patto per la salute per gli anni 2019-2021. In secondo luogo, è stata anche modificata la procedura di definizione - per i soggetti interessati dai summenzionati rapporti di lavoro a tempo determinato - delle modalità di svolgimento della formazione specialistica - la quale prosegue a tempo parziale - e delle attività formative (teoriche e pratiche) previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.

Le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria dovranno essere definite sulla base di un accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni (precedentemente si prevedevano specifici accordi tra le regioni e le università interessate). Si ricorda che, in ogni caso, secondo i princìpi posti dalla disciplina legislativa in oggetto, la formazione teorica è svolta presso le università e quella pratica presso l'ente o azienda d'inquadramento (purché accreditato ai fini della formazione specialistica).
La legge di bilancio 2021 ha inoltre prorogato (comma 426, art. 1, L. n. 178/2020) dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale (l'intervento legislativo è operato prorogando quanto disposto dal  comma 3, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto legge n. 35 del 2019).

I contratti di lavoro a tempo determinato qui illustrati possono essere stipulati nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente o azienda e nei limiti di spesa per il personale vigenti, sempre che sussistano le condizioni - inerenti anche alla mancanza di altre risorse umane - poste dal richiamato comma 548-ter della legge di bilancio 2019 e fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica.

Il contratto non può avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dalla disciplina per determinate fattispecie di impedimento (servizio militare, gravidanza o malattia), e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi (mentre l'interruzione definitiva del percorso di formazione comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro). Gli specializzandi assunti a termine sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale (il trattamento, qualora sia inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo). Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. I soggetti così assunti a termine sono poi inquadrati, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la condizione dell'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando (bando in relazione al quale lo specializzando era stato inserito nella graduatoria separata).

Si sottolinea che la legge di Bilancio 2021 (comma 424, art. 1 dell L. n. 278/2020) ha portato da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro per la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

 

ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2022

Per fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, la legge di bilancio 2020 (comma 466, art. 1, L. n. 160/2019) ha disposto una serie di interventi che riguardano l'estensione fino al 31 dicembre 2022, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende del Ssn, delle norme della disciplina transitoria di carattere generale che consentono l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico con contratti a termine o di lavoro flessibile, si modifica il termine temporale entro il quale devono essere stati conseguiti tre anni di anzianità, prevedendo il termine del 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2017).  Successivamente, l'art. 4-bis del D.L. n. 34 del 2020 (cd. Rilancio) ha indicato per tutte le procedure di stabilizzazione il 31 dicembre 2020 quale termine iniziale dal quale decorrono gli 8 anni, nel corso dei quali devono essere stati maturati i tre anni di servizio necessari per tutte le procedure di stabilizzazione.

L'applicazione delle norme è riferita al personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale. Nel computo della suddetta anzianità rientrano anche i rapporti di lavoro autonomo svolti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia, L. n. 27/2020).

Con un documento delle Regioni e delle Province Autonome del 10 settembre 2020 ( qui il testo) si è inteso formulare ulteriori indicazioni rispetto al documento del 15 febbraio 2018 per l'applicazione da parte delle Regioni e delle aziende ed enti del SSN delle disposizioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, volto al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, anche a seguito degli indirizzi operativi in materia emanati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con circolari n. 3/2017 e n.1/2018.

Riguardo la possibilità di stabilizzazione, l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75  ha introdotto una normativa transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni indicate in successivi commi), nel triennio 2018-2021 - ovvero nel periodo 2018-2022 per le assunzioni relative al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 11-bis dello stesso articolo 20 - l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile presso le medesime P.A., purchè in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015 con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione (questo termine rappresenta la data di entrata in vigore della L. 7 agosto 2015, n. 124, che reca la delega in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 75/2017);
  • essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
  • avere maturato, al 31 dicembre 2021 (termine così prorogato dal comma 8, articolo 1, del D.L. n. 183/2020 e, precedentemente al 2020, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1, D.L. n. 162/2019 - L. n. 8/2020), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Ai fini di quest'ultimo requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 2 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017, inoltre, prevede la possibilità per le medesime amministrazioni pubbliche, nel periodo 2018-2020 ovvero (ai sensi del comma 11-bis dello stesso articolo 20) nel periodo 2018-2022 per le assunzioni relative al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga i seguenti requisiti:

- essere titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisca il concorso;

- aver maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso, entro il termine del 31 dicembre 2021 con riferimento alla stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (termine così prorogato dal 31 dicembre 2020, ai sensi del comma 8 del D.L. 183/2020). Per il computo degli ultimi otto anni, resta fermo il termine del 31 dicembre 2020.

ultimo aggiornamento: 1 marzo 2021

La legge di bilancio 2020 (art.1, comma 468, della legge 160/2019) modifica anche i termini di applicazione della disciplina transitoria – posta dall'articolo 1, comma 543, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e dal comma 10, articolo 20, del D.Lgs. n. 75/2017 - relativa a procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e alla prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere. Più in dettaglio, oltre ad esplicitare che la nuova disciplina transitoria riguarda anche il personale dirigenziale, viene differito dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l'indizione delle procedure suddette e dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per la loro conclusione e per la prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.

Si ricorda che nell'ambito delle procedure concorsuali in oggetto, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio al 1° gennaio 2016 e che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione di tali procedure, gli enti ed aziende continuano ad avvalersi del personale interessato dai suddetti contratti, anche in deroga ai relativi limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni, previsti dall'articolo 9, comma 28, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

 

ultimo aggiornamento: 6 marzo 2020

La legge di bilancio 2020 (commi 458-460, art. 1, legge 160/2019) ha disposto l'autorizzazione per l'INPS a stipulare con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, con effetti dall'anno 2021, apposite convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali, al fine di assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile da parte dei medici legali che operano per l'Istituto di previdenza.

Per l'attuazione della norma è prevista una specifica procedura da avviare dall'anno 2020 per l'adozione, con decreto, di un atto di indirizzo volto a stabilire i criteri alla base di dette convenzioni. L'atto di indirizzo, oltre a stabilire la durata delle convenzioni ed i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, dovrà fornire gli indirizzi sul regime delle incompatibilità e delle tutele normative previdenziali del rapporto convenzionale, tenendo conto dei principi di equità normativa e retributiva, in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS.

Le assegnazioni all'INPS quantificate allo scopo sono pari a 7,2 milioni per ciascun anno del triennio 2021-2023, 7,3 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026, 7,6 milioni per ciascun anno del triennio 2027-2029 e 7,8 milioni annui dal 2030.

ultimo aggiornamento: 6 marzo 2020

L'articolo 25, comma 4, del D.L. 162/2019 (c.d. Decreto Proroga Termini) integra alcune norme sul personale che svolge attività di ricerca sanitaria presso gli Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico  (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). Tali norme sono poste nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), la quale ha fra l'altro previsto l'istituzione, presso gli Istituti summenzionati, di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

L'attuazione delle norme, come previsto dall'art. 1, comma 423, della legge di bilancio 2018, è stata legata all'entrata in vigore (avvenuta il 12 luglio 2019) del CCLN relativo al personale della sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - triennio 2016-2018. Nell'ambito del predetto CCLN sono stati definiti i trattamenti economici dei relativi profili, valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. Come previsto dall'art. 1, comma 432, della legge di bilancio 2018, in sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del CCLN, gli Istituti possono avvalersi, per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, di una procedura speciale di reclutamento in base alla quale può essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, con anzianità di servizio ovvero titolarità di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque.

Il reclutamento del personale è consentito nei limiti delle risorse previste dall'art. 1, commi 424 e 425, della stessa legge di bilancio 2018. Più precisamente, a decorrere dal 2019, tale limite è pari alla somma del 30 per cento delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della quota di ulteriori risorse attribuite, ai sensi del suddetto comma 424, a ciascun Istituto dal Ministero della salute. Queste ulteriori risorse sono pari, complessivamente, a 50 milioni di euro per il 2019, 70 milioni per il 2020 e a 90 milioni annui a decorrere dal 2021.

Il comma 432-bis, inserito nel corpo della legge di bilancio 2018 dal Decreto Proroga Termini (decreto legge 162/2019), ha precisato, con riferimento ai soggetti assunti (a tempo determinato), che le fasce economiche stabilite dal suddetto contratto dell'11 luglio 2019 sono attribuite secondo criteri individuati dal Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 427 dell'articolo 1 della legge 205/2018 (decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).

 

ultimo aggiornamento: 6 marzo 2020
Nella disciplina vigente (15- nonies del D.Lgs. 502/1992), la prosecuzione del servizio dei dirigenti medici del Ssn è consentita oltre il limite del sessantacinquesimo anno, su richiesta dell'interessato, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo - purché non si superi il limite dei 70 anni di età.
Per fronteggiare la carenza di medici specialisti, l'articolo 5- bis, comma 2, del D.L. 162/2019 (c.d. Decreto proroga termini) ha modificato in via transitoria i limiti di età massima per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Ssn (la deroga non riguarda infatti il personale medico a rapporto convenzionale). In base alla nuova norma, tali soggetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche se, prima di tale limite anagrafico, maturano i quarant'anni di servizio effettivo.
La disciplina transitoria instaurata dal Decreto proroga termini prevede altresì che l'amministrazione di appartenenza possa autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. La procedura di assunzione di tali ultimi soggetti deve peraltro essere adottata senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.
Per i medici docenti universitari o ricercatori - che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Ssn -, il limite di età è posto a 67 anni, anziché a 65. Peraltro, per tali soggetti, la cessazione dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, non è obbligatoria qualora il limite di età per il collocamento a riposo come docente o ricercatore sia più elevato e manchino i protocolli d'intesa tra università e regioni, previsti dalla normativa ai fini della definizione delle modalità e dei limiti per l'utilizzo del medesimo personale universitario per specifiche attività assistenziali, strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca.

In ultimo, l'art. 30-bis del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto Agosto) ha esteso ai dirigenti sanitari degli enti e delle aziende del Ssn e ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute alcune norme transitorie di deroga in materia di limiti massimi di età per il collocamento a riposo. Più precisamente, tali soggetti, entro il 31 dicembre 2022, potranno fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche qualora maturino i quarant'anni di servizio effettivo prima di tale limite anagrafico. Inoltre, l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi - predeterminati con apposito atto aziendale -, potrà autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio, richiesta nelle domande relative alla deroga, fino all'assunzione di nuovi dirigenti specialisti, le cui relative procedure di reclutamento dovranno essere indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

L'articolo 7, comma 6-bis del DL 80 del 9 giugno 2021 (L. n. 113/2021) in tema di rafforzamento della capacità amministrativa della PA in funzione del PNRR ha inoltre esteso detta disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2022, anche ai dirigenti medici di ruolo presso i presìdi sanitari di tutte le pubbliche amministrazioni del perimetro del D. Lgs. n. 165/2001 (pertanto non solo, come nella previgente normativa, i dirigenti medici e sanitari degli enti e aziende del SSN, nonchè i dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute), al fine di proseguire il servizio fino al 70° anno di età anche qualora prima di tale limite anagrafico maturino i quarant'anni di servizio effettivo.

ultimo aggiornamento: 19 agosto 2021

La legge di bilancio 2021 (L. n. 178, art. 1, commi 407-408) ha disposto l'incremento, nella misura del 27% del corrispettivo lordo annuo, comprensivo della tredicesima mensilità, dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari (amministrativi, tecnici e professionali) degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, prevedendo un onere di 500 milioni di euro annui (a decorrere dal 2021), a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

Per i dirigenti in esame sono connesse indennità per la scelta del rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'l'articolo 15-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , oltre che la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria (all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale), con divieto di svolgimento di attività libero-professionali all'esterno. L'incremento della misura, in base alla disposizione della legge di bilancio 2021, è finalizzata alla valorizzazione del servizio svolto dai suddetti dirigenti.

L'incremento, che decorre dal 1° gennaio 2021, si applica sulla misura dell'indennità prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area sanità per il periodo 2016-2018, che varia a seconda che si rientri nella dirigenza medica e veterinaria o in quella sanitaria e a seconda dell'incarico svolto e dell'anzianità di esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale.

 

In particolare, in base all'articolo 89 del suddetto contratto, la misura annua lorda (comprensiva della tredicesima mensilità) dell'indennità, per la dirigenza sanitaria, è pari a:

  • 18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa;
  • 13.461,36 euro, 5.784,38 euro o 1.708,05 euro per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale, superiore a quindici anni, tra cinque e quindici anni o inferiore a cinque anni.

Per la dirigenza medica e veterinaria, il medesimo importo (in base al citato articolo 89) è pari a:

  • 18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa;
  • 13.857,58 euro, 10.167,99 euro e 2.519,19 euro, per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale, superiore a quindici anni, tra cinque e quindici anni o inferiore a cinque anni.

 

ultimo aggiornamento: 2 febbraio 2021

L'articolo 1 del D. Lgs. n. 171 del 2016, attuativo della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015, al comma 2, istituisce, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Ai sensi del comma 4, alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età e che siano in possesso della laurea specialistica o magistrale e della comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie; si prevede quale requisito d'accesso ulteriore anche l'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.

L'articolo 4-bis del decreto legge n. 139 del 2021, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione pandemica del virus Sars-Cov2 e al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario, ha elevato a sessantotto anni il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale idonei all'incarico di direttore generale degli enti del SSN. La disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19.

In ultimo, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 228 del 2021  proroga, per tali soggetti iscritti nell'elenco nazionale, pubblicato in data 12 febbraio 2018, il termine di validità della relativa iscrizione, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.

Per approfondimenti sezione dedicata del sito istituzionale del Ministero della salute.

ultimo aggiornamento: 3 marzo 2022

Rispetto al 2009, anno con il numero massimo di occupati nella sanità pubblica (693.716 occupati), a fine 2018 risultavano impiegati nel SSN 648.507 dipendenti, con un decremento del 6,50 per cento (RGS, Conto annuale/Analisi e commenti/focus 23 del 2019).

Le ragioni di tale dinamica sono da individuare nelle politiche di contenimento della spesa. Infatti, a differenza di altre amministraszioni pubbliche, gli enti del Ssn non son stati sottoposti ad un limite assunzionale da turn over, bensì ad un vincolo di spesa, rafforzato nelle regioni in piano di rientro, ma presente  anche in quelle non sottoposte ai piani di rientro (RGS, Monitoraggio della spesa sanitaria: rapporto n.3).  Al rallentamento della dinamica della spesa per il personale, hanno contribuito anche le misure introdotte dalla legislazione nazionale, con particolare riferimento al blocco delle procedure contrattuali e al divieto, sino al 2014, del riconoscimento di incrementi retributivi al di sopra del livello vigente nel 2010. Il contenimento è stato maggiore nelle regioni sottoposte a piano di rientro, passate da un incremento medio annuo dell'1,9% nel periodo 2006-2010 ad un tasso di variazione medio annuo negativo (-2,3%) nel periodo 2011-2015. Anche le regioni non sottoposte a piano di rientro hanno osservato, nel periodo 2011-2015, una crescita negativa della spesa per il personale, passata dal 33% del 2010 al 31,3% del 2015.

Recentemente, l'introduzione delle disposizioni sul pensionamento anticipato (quota 100) ha acuito la grave carenza di personale, rischiando di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Pertanto, l'articolo 11, commi da 1 a 4-ter,  del decreto legge 35/2019(c.d. Decreto Calabria) ha operato una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Il nuovo limite (decorrente dal 2019) non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare riferito al 2004, diminuito dell'1,4 per cento. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Successivamente, il decreto legge 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), articolo 45,  co. 1-bis,  ha  aumentato, nel triennio 2019-2021, il limite dal 5 al 10% in ciascun anno sulla base dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Un ulteriore incremento del 5% può essere previsto per ogni singola regione sulla base di una specifica valutazione di ulteriori fabbisogni di personale. Dal 2022, tali incrementi sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale.

La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 269, della legge 160/2019) ha poi specificato che i limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome.

 

Vengono confermati, con riferimento al nuovo limite di spesa per il personale, i criteri di applicazione già posti dalla precedente disciplina (concernenti gli oneri da comprendere nel computo e quelli invece da escludere). Infatti, si precisa che la spesa, ai fini dell'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al costo del personale, è considerata al lordo degli oneri riflessi (fra cui spese previdenziali ed assistenziali) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovute per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e per il personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; nella predetta spesa non sono invece considerate quelle derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, quelle per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e quelle relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati all'interno del Programma nazionale di ricerca sanitaria. Le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, hanno facoltà di incrementare ulteriormente i limiti di spesa di cui sopra, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del Decreto Calabria.  Con riferimento ai nuovi limiti, sono estese le procedure previste per la verifica del rispetto dei limiti finora vigenti nonché il principio secondo cui la regione si considera comunque adempiente qualora abbia assicurato l'equilibrio economico. Di conseguenza, il nuovo vincolo di spesa per il personale è assoggettato alle verifiche del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che dovrà certificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa. L'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Calabria specifica poi che i limiti non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia). Infine, il successivo comma 4-ter sopprime la norma che dispone il blocco automatico del turn over del personale del Servizio sanitario regionale per l'ipotesi di mancata adozione, entro un determinato termine, dei provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione.

Si ricorda infine che i Decreto Fiscale (decreto legge 124/2019, articolo 45, comma 1-ter), ha stabilito che, dal 2020, per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, i volumi di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati siano rideterminati tutti nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, purché sia rispettato l'equilibrio economico-finanziario sanitario della regione interessata.

Sul contenimento della spesa per il personale sanitario hanno inciso, fino all'entrata in vigore del decreto legge 35/2019 (Decreto Calabria), i seguenti  vincoli di crescita:
  1. blocco del turn-over: introdotto dall'art. 1, comma 174, della legge 311/2004, (legge finanziaria 2005) per le sole Regioni in piano di rientro (PdR), nel caso in cui venga accertata dagli organismi di verifica e monitoraggio una situazione di squilibrio economico-finanziario del settore sanitario a fronte del quale non siano stati adottati i provvedimenti previsti per il ripiano o questi non siano risultati sufficienti. Il blocco automatico del turn-over è stato inizialmente previsto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di verifica. Successivamente la stabilità 2015, (art. 1, comma 583, della legge 190/2014), , ha ridotto i termini del blocco automatico del turn-over  al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica. La legge di stabilità 2011 (legge 220/2010 ) ha introdotto la possibilità di derogare a tale blocco, nel limite del 10 per cento, nel caso in cui il tavolo tecnico di verifica accerti il raggiungimento almeno parziale degli obiettivi del PdR e tale misura venga ritenuta necessaria per garantire il raggiungimento dei LEA. L'art. 4-bis del c.d. Decreto Sanità (decreto legge 13 settembre 2012, n. 158) ha aumentato la misura della possibile deroga al 15 per cento, a partire dal 2012; 
  2. per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le spese di personale, fino al 2020, non possono superare il corrispondente ammontare del 2004 diminuito dell'1,4%, al netto dei rinnovi contrattuali successivi al 2004 ( art. 1, comma 584, lett. a), della legge n. 190 del 2014). Per gli enti delle Regioni sottoposte ai piani di rientro da deficit sanitario o ai programmi operativi di prosecuzione di tali piani, restano comunque fermi gli obiettivi in materia di personale previsti in detti piani o programmi (art. 17, comma 3-ter, del decreto legge n. 98 del 2011);
  3. il blocco dei rinnovi contrattuali;
  4. il limite alla crescita dei trattamenti economici per gli anni 2011-2013 pari al trattamento spettante nell'anno 2010, introdotto dal decreto legge 78/2010, prorogato fino al 2014 dal decreto legge 98/2011,  ed ulteriormente esteso al 2015 con la stabilità 2015  (legge190/2014);
  5. la rideterminazione automatica dei fondi per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (decreto legge 78/2010);
  6. il congelamento dell'indennità di vacanza contrattuale (decreto legge 98/2011 e legge di stabilità 2014).
In premessa, si ricorda che le misure di contenimento della spesa del personale della pubblica amministrazione (art. 16 del decreto legge 98/2011) si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta).
Più in dettaglio, il decreto legge 95/2012 (art. 15, commi 21 e 25) è intervenuto sul contenimento della spesa del personale sanitario modificando quanto previsto dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), per il triennio 2010-2012 e per gli anni 2013 e 2014. La norma conferma per il 2013 e per il 2014 ed estende al 2015, il livello di spesa stabilito per il 2004, ridotto dell'1,4 per cento, al netto dei rinnovi contrattuali successivi al 2004. Per il conseguimento di questo obiettivo le Regioni possono adottare interventi sulla rete ospedaliera e sulla spesa per il personale (fondi di contrattazione integrativa, organizzazione delle strutture semplici e complesse, dirigenza sanitaria e personale del comparto sanitario). La Regione è ritenuta adempiente al raggiungimento degli obiettivi previsti, a seguito dell'accertamento eseguito dal Tavolo di verifica degli adempimenti (ai sensi dell'art. 2, comma 73 della legge 191/2009).
La legge di stabilità 2015 ( legge 190/2014) , al comma 584, ha esteso al 2020 i  parametri di contenimento della spesa di personale degli enti del SSN, già previsti dall'art. 2, co. 71-73, della legge di stabilità 2010 ( L. n. 191/2009), aggiungendo ulteriori condizioni perché una regione sia giudicata adempiente in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione di tale tipologia di spesa. Più in particolare  la regione è giudicata adempiente:
  • se si accerta l'effettivo conseguimento degli obiettivi collegati al contenimento della spesa per il personale degli enti del SSN ;
  • nel caso in cui la regione non raggiunga tali obiettivi, negli anni dal 2013 al 2019, è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico. Rispetto alla normativa vigente, viene però aggiunta un'ulteriore condizione per gli anni dal 2015 al 2019, in base alla quale la regione potrà essere considerata adempiente se, oltre ad aver raggiunto l'equilibrio economico, abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento, nel 2020, degli obiettivi indicati in quel settore.
Si segnala che le disposizioni contenute nella stabilità 2015 danno attuazione all'art. 22 del Patto della salute 2014-2016, e che sul punto Stato e regioni hanno convenuto sulla necessità di avviare un approfondimento per aggiornare il parametro dell'1,4% di riduzione della spesa per il personale degli enti del SSN rispetto al livello del 2004.
Sulla materia è intervenuta in ultimo la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 454, della legge 205/2017) che ha specificato che nella nozione di graduale riduzione della spesa per il personale rientra anche l'ipotesi di una variazione pari allo 0,1 annuo.

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 541, 542 e 543 della legge 208/2015) ha previsto disposizioni specifiche in tema di personale del SSN, disponendo la definizione di un piano sul fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle norme in materia di articolazione dell'orario di lavoro, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili. Per far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale, sono state previste procedure concorsuali straordinarie - in deroga ai vigenti limiti per le procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità - per l' assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico. La norma è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile (art. 20, comma 10, del D. Lgs. 75/2017). Infine, la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), ha dato evidenza alla quota vincolata del Fondo sanitario nazionale necessaria a garantire assunzioni e stabilizzazioni dei precari in sanità. In particolare, è stato previsto che, nell'ambito del finanziamento del Ssn, venga destinata una quota pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale secondo le procedure previste dall' art. 1, comma 543, della legge di stabilità 2016.
Per quel che riguarda, invece, la valutazione dei fabbisogni regionali relativi al personale Ssn, la stessa è stata demandata dal legislatore al Tavolo di verifica degli adempimenti ed al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 (sul punto risposta del rappresentante del Governo nella seduta del 12 gennaio 2017 della XII Commissione Camera all' interrogazione 5-10237 Nesci).

ultimo aggiornamento: 1 marzo 2021
 
Obiettivi Agenda 2030
 
temi di Welfare